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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA III Reparto Operazioni Ufficio Tutela Entrate Servizio Imposte Dirette e IVA Sezione Imposte sui Redditi

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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate

Servizio Imposte Dirette e IVA – Sezione Imposte sui Redditi

1. Premessa

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in seguito “Legge di bilancio”), si compone di:

a. una sezione normativa, composta da un unico articolato (art. 1), suddiviso in 637 commi, che reca misure quantitative in materia di entrate e di spesa, funzionali alla realizzazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

b. una sezione contabile, formata da diciotto articoli (artt. da 2 a 19) concernenti l’approvazione degli stati di previsione per l’anno finanziario 2017.

Le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio, salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, sono applicabili dal 1° gennaio 2017.

Di seguito vengono descritte le disposizioni contenute nell’articolo sub a. che rilevano maggiormente per l’attività operativa dei Reparti del Corpo.

2. Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica, acquisto di mobili

I commi 2-7:

a. prorogano, fino al 31 dicembre 2017, il termine per accedere al beneficio della detrazione fiscale:

(1) in ragione del 65% delle spese sostenute per le opere di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”)1 per importi variabili in base alla tipologia di intervento effettuato;

(2) nella misura del 50% dei costi di ristrutturazione edilizia, fino a concorrenza di 96.000 euro complessivi, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto “Testo Unico sulle Imposte sui Redditi – T.u.i.r.”);

1 Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% è prorogata fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70%) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano determinati standard di efficienza (75%).

ALLEGATO O 1

LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, CONCERNENTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019”.

PRINCIPALI NOVITA’ DI INTERESSE OPERATIVO

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(3) nei limiti del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad “A+”2, fino all’importo massimo 10.000 Euro, fruibile in caso di effettuazione degli interventi sub (2)3;

b. introducono, per effetto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.

90, una detrazione pari al 50% delle spese relative all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno del sostenimento.

Il beneficio non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Per tali interventi, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, allo stato, non ancora emanato.

Inoltre, l’art. 1, commi 3-6, ha previsto la proroga, per gli anni 2017 e 2018, del credito di imposta di cui all’art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, in relazione ai costi sostenuti per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere.

L’agevolazione, prevista nella misura del 65% della spesa, da ripartire in due quote annuali di pari importo, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e delle vigenti norme regionali e opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto di mobili4.

3. Proroga e rafforzamento delle misure di sostegno agli investimenti I commi 8-13:

a. prorogano l’istituto della maggiorazione delle quote di ammortamento in misura del 40% (cd. “super ammortamento”), già prevista dall’art. 1, commi 91-97, della Legge di stabilità 2016, in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli aventi ad oggetto i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

L’agevolazione è estesa alle operazioni d’investimento che saranno effettuate entro:

(1) il 31 dicembre 2017;

(2) il 30 giugno 2018, sempreché si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del corrispettivo;

2 “A” per i forni.

3 La Legge di bilancio non ha riproposto l’analogo beneficio riconosciuto dalla Legge di stabilità 2016 a fronte delle spese sostenute dalle giovani coppie per l’acquisto degli arredi dell’abitazione principale.

4 La relazione illustrativa della Legge n. 232/2016 afferma che la misura rappresenta anche un ulteriore strumento di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive che necessitano di interventi di recupero e ristrutturazione.

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b. introducono un nuovo beneficio fiscale in relazione agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico5, incrementando il valore fiscale del bene in ragione del 150% e consentendo, conseguentemente, all’impresa di computare le quote di ammortamento prendendo a base un valore pari al 250% del costo di acquisizione (comma 9).

Inoltre, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’ammortamento di cui al comma 9 e che investono in beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della Legge di bilancio6, è prevista la possibilità di computare nel valore ammortizzabile di questi ultimi una maggiorazione del 40% rispetto al costo di acquisizione (comma 10).

In caso di accesso alla maggiorazione delle quote di ammortamento nelle misure previste dai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta ad acquisire, dal proprio rappresentante legale, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, che asseveri che il bene d’investimento:

(1) possiede le caratteristiche tecnologiche di cui ai predetti allegati;

(2) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In altri termini, è richiesta un’attestazione di strumentalità e di effettivo asservimento del bene rispetto alla catena del valore dell’impresa.

Il comma 13 stabilisce che resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della Legge di stabilità 2016.

Ne deriva che:

c. restano esclusi dal perimetro di applicazione del beneficio in rassegna i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, a cui corrisponde un periodo di ammortamento superiore a 15 esercizi, nonché i fabbricati, le costruzioni e le infrastrutture industriali di cui all'allegato 3 alla predetta Legge di stabilità;

d. le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore7.

4. Introduzione del regime c.d. “di cassa” per i contribuenti in contabilità semplificata

I commi 17-21 introducono rilevanti variazioni al sistema di tassazione delle imprese di minori dimensioni, assoggettate al regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

5 I beni per i quali è riconosciuto il vantaggio sono indicati nell’allegato A della Legge di bilancio.

6 Si tratta di software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici.

7 Ai sensi dell’art. 7-bis del D.L. 22 ottobre 2016, convertito nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono introdotti i cosiddetti “indici sintetici di affidabilità fiscale” cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti considerati più affidabili, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, con contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n.

427, e dei parametri, di cui all’art. 3, comma 181 e ss., della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, applicati in via residuale ai soggetti economici e agli esercenti attività di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati i predetti studi.

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Le novità introdotte dalla Legge di bilancio apportano sostanziali modifiche all’art. 66 del T.u.i.r., prevedendo la tassazione del reddito delle imprese minori in ragione del principio di cassa, in luogo del previgente principio di competenza.

Per effetto delle vigenti disposizioni, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata determinano il proprio reddito come differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 del T.u.i.r. e degli altri proventi di cui all’art. 89 (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Tale differenza è aumentata dei ricavi di cui all’art. 57 (il valore normale dei beni indicati all’art. 85, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore), dei proventi di cui all’art. 90, comma 1 (proventi immobiliari), delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88, al netto delle minusvalenze e sopravvenienze passive indicate nell’art. 101.

Rispetto al regime precedentemente in vigore, quindi, il nuovo art. 66 del T.u.i.r.

prevede che ai fini del computo del reddito imponibile delle imprese in contabilità semplificata:

a. siano presi a base soltanto i ricavi effettivamente incassati e non si tenga conto dei costi e delle spese che non hanno avuto manifestazione finanziaria, attesa l’espunzione, all’interno del comma 3 del citato art. 66, del rinvio agli artt. 109, commi 1 e 2, e 110 del T.u.i.r. e degli altri riferimenti relativi all’imputazione degli elementi reddituali “di competenza” dell’esercizio;

b. si considerino anche i ricavi di cui all’art. 57 del T.u.i.r., vale a dire il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (cd.

“autoconsumo”);

c. sia escluso il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, con la conseguente neutralizzazione degli effetti reddituali connessi alla giacenza delle merci in magazzino.

Il comma 18 contiene una disposizione di carattere transitorio, secondo cui il reddito del periodo di imposta per il quale si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Il comma 19, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel disciplinare l’ipotesi di transizione dal regime delle imprese minori di cui all’art. 66 del T.u.i.r. a quello ordinario, e viceversa, dispone che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base allo specifico regime adottato nell’occasione, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi per i quali trova applicazione il differente regime fiscale.

La norma contenuta nel successivo comma 20 interviene, invece, sulla disciplina IRAP delle imprese minori, inserendo, a tal fine, un comma 1-bis all’art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che rinvia, per quanto concerne la determinazione della base imponibile della predetta imposta regionale, ai criteri previsti dall’art. 66 del T.u.i.r..

Ne deriva che per le imprese minori, anche ai fini dell’IRAP, si applica il criterio di cassa per cui non rilevano, ad esempio, le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

In quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 in materia, rispettivamente, di rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa, trovano applicazione anche con riferimento all’IRAP.

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5. Revisione della disciplina in materia di contabilità semplificata

Il comma 22 sostituisce integralmente il citato art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di contabilità semplificata, aggiornando i riferimenti alle disposizioni del T.u.i.r. relative ai componenti di reddito rilevanti ai fini del computo del reddito delle imprese minori, come modificate per effetto delle novità sub 4.

In base al nuovo art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, sono mantenuti fermi i limiti quantitativi previgenti per l’accesso al regime della contabilità semplificata8, ma, in conseguenza della sostituzione del criterio di competenza con quello di cassa è precisato che, ai fini della verifica delle soglie quantitative per l’ingresso nel regime semplificato, occorre prendere a base l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza.

Con le modifiche apportate ai successivi commi 2 e 3 del menzionato art. 18 si è inteso adattare al principio di cassa il contenuto delle scritture contabili, attraverso la specificazione delle annotazioni e delle integrazioni da effettuare nei registri esistenti e delle nuove scritture contabili da tenere nell’ambito del regime semplificato.

In sintesi, i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a. il relativo importo;

b. le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c. gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro devono essere annotate cronologicamente, con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio e per ciascuna di esse devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento fiscale9.

Inoltre, le nuove disposizioni in materia di contabilità semplificata che si applicano dal periodo d’imposta 2017:

d. chiariscono che i registri Iva sostituiscono gli anzidetti registri di annotazione dei ricavi e delle spese, qualora vi siano separatamente annotate le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva10 (art. 18, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973);

e. consentono ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per la tenuta dei registri Iva senza l’integrazione degli incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.

8 Possono accedere al regime contabile semplificato di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi che non abbiano superato un ammontare annuo di ricavi pari a 400.000 euro, ovvero le imprese aventi per oggetto altre attività entro un ammontare annuo di 700.000 euro.

9 Ai sensi del novellato comma 3, i componenti positivi e negativi di reddito diversi rispetto a quelli indicati al comma 2 (ad esempio, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze) vanno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

10 Nel rispetto del principio di cassa, laddove l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

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In tal caso, per evidenti ragioni di semplificazione, opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento;

f. il regime in rassegna si estende di anno in anno qualora non vengano superate le soglie quantitative di accesso;

g. il contribuente può optare per il regime ordinario e, in tal caso, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

6. Il gruppo IVA

Il comma 24 introduce e disciplina l’istituto del “gruppo Iva”, così corrispondendo alle linee d’indirizzo dell’Unione europea contenute nell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, in base al quale è prevista la possibilità di considerare, quale unico soggetto passivo IVA, l’insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.

A tal fine, la Legge di bilancio inserisce un nuovo Titolo V-bis nel D.P.R. n. 633/1972, che comprende gli artt. da 70-bis a 70-undecies applicabili dal 1° gennaio 201811. a. Requisiti soggettivi

Possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano attività d’impresa, arte o professione, purché ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi stabiliti dall’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Più in particolare, nell’accezione prevista dalle disposizioni concernenti il gruppo Iva:

(1) si considera esistente un vincolo finanziario quando:

(a) tra i soggetti interessati sussiste, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi delle previsioni di cui all’art. 2359, comma 12, del codice civile;

(b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni;

(2) si realizza il presupposto del vincolo economico in presenza di almeno una delle seguenti relazioni economiche tra gli operatori interessati:

(a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;

(b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

(c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi;

(3) si assume l’esistenza di un vincolo organizzativo quando esiste un coordinamento:

(a) in via di diritto, ai sensi del libro V, titolo V, capo IX del codice civile, che disciplina la direzione e il coordinamento di società;

11 La relazione illustrativa della Legge n. 232/2016 chiarisce che tale decorrenza è volta a consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere all’interessamento del Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, come previsto dall’articolo 11 della menzionata Direttiva 2006/112/CE.

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(b) in via di fatto fra gli organi decisionali degli operatori economici, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Inoltre, viene chiarito che:

(4) se fra i soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo, fatta salva la possibilità di dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo mediante istanza di interpello probatorio ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), della Legge 12 luglio 2000, n.21212;

(5) non sussiste vincolo economico, in ogni caso, per i soggetti per cui il vincolo finanziario discende dal possesso di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del T.u.i.r..

Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di interpello probatorio.

b. Costituzione del gruppo Iva

Ai sensi del nuovo art. 70-quater del D.P.R. n. 633/1972, la costituzione del gruppo IVA si effettua previa opzione da parte di tutti i soggetti passivi nazionali rientranti nel perimetro del gruppo medesimo, tra i quali sussistano i vincoli sub a13.

È previsto che l’opzione sia esercitata con presentazione in via telematica, da parte del rappresentante di gruppo, della dichiarazione di cui all’art. 70-duodecies, comma 5, del D.P.R. n. 633/197214.

L’opzione ha una decorrenza diversa a seconda che l’istanza venga presentata in data antecedente o successiva al 30 settembre e, sussistendo i vincoli di legge, è obbligatoria per un triennio, trascorso il quale si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è revocata.

c. Effetti del gruppo Iva

Per effetto dell’esercizio dell’opzione sub b., gli aderenti al gruppo, in costanza dell’opzione, perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’Iva.

Ne deriva, contestualmente, la nascita di un nuovo soggetto d’imposta (il gruppo IVA) che agisce come un qualsiasi soggetto passivo in capo al quale si consolidano tutte le prerogative delle imprese partecipanti, di talché:

12 Si rammenta che il D.Lgs. 7 ottobre 2015, n. 156, ha riformato la disciplina degli interpelli in attuazione della delega per la riforma fiscale contenuta nella Legge 11 marzo 2014, n. 23. Tra le forme di interpello ivi disciplinate, l’interpello probatorio riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla normativa. Al riguardo, vgs. circolare n. 383350 in data 29 dicembre 2015, di questo Comando Generale – III Reparto.

13 In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più degli anzidetti soggetti, si dispone il recupero in capo al gruppo del vantaggio fiscale conseguito effettivamente, e il gruppo cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, salvo che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo.

14 Detta dichiarazione deve recare l’indicazione di specifici elementi, quali la denominazione; i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;

l’attestazione della sussistenza dei vincoli di legge; l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo;

l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo; la sottoscrizione dei soggetti interessati e del rappresentante.

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(1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA (art. 70-quinquies, comma 1);

(2) le operazioni effettuate da un partecipante al gruppo Iva nei confronti di un operatore terzo si considerano effettuate dal gruppo IVA (art. 70-quinquies, comma 2);

(3) le operazioni effettuate nei confronti di un aderente al gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo medesimo (art. 70-quinquies, comma 3);

(4) diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (art. 70-quinquies, comma 4).

Per converso, in base all’art. 70-sexies, l’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo Iva non si trasferisce al gruppo, ma può essere chiesta a rimborso anche in mancanza delle specifiche condizioni richieste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero compensata a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 24115.

In base all’art. 70-septies, spetta al rappresentante di gruppo il compito di adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti del gruppo stesso. Questi è individuato ex lege nel soggetto che esercita il controllo di cui all’art. 70-ter, comma 1, ovvero il vincolo finanziario.

Ove quest’ultimo sia impossibilitato a esercitare l’opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

Ai sensi dell’art. 70-octies, è responsabilità del rappresentante di gruppo adempiere agli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione e gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido (comma 2) con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

L’art. 70-decies disciplina i casi di esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA.

d. Attività di controllo

L’art. 70-undecies disciplina l’attività di controllo sul gruppo IVA, disponendo che durante il periodo di validità dell’opzione i poteri di accertamento e controllo dell’Amministrazione finanziaria in materia di imposta sul valore aggiunto sono demandati alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 71 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente16.

Al riguardo, va osservato che il nuovo art. 70-undecies del D.P.R. n. 633/1972:

(1) non deroga ai contenuti recati dall’art. 63 del medesimo decreto, secondo cui

“La Guardia di finanza coopera con gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento

15 La predetta regola non si applica, tuttavia, per quella parte dell’eccedenza detraibile che è pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno.

16 Si rimette a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione degli specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attività di controllo, allo stato non ancora emanato.

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dell’imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti”;

(2) si riferisce alle “strutture già esistenti” dell’Agenzia delle Entrate, qualificandosi come previsione di carattere organizzativo;

(3) fa rinvio al citato regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che detta all’art. 4, comma 3, tra l’altro, le specifiche competenze delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali, nonché degli Uffici periferici, e riconduce alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate l’esecuzione delle attività operative e di c.d. “tutoraggio” di cui ai commi 9, 11, 12 e 14 dell’art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni e i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo, nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro;

(4) evoca i contenuti del menzionato comma 13 dell’art. 27 del D.L. n. 185/200817, in tema di tutoraggio, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate, con la nota nr.

3818/E in data 12 gennaio 2009 e con la circolare n. 13/E in data 9 aprile 2009, ha a suo tempo fornito indicazioni alle proprie strutture periferiche in ordine al coordinamento con la Guardia di Finanza sui contribuenti di rilevanti dimensioni, specificando che il Corpo avrebbe contribuito all’attività di prevenzione e repressione dell’evasione e dell’elusione nei confronti di tali contribuenti attraverso un adeguato numero di verifiche, non limitandone, in alcun modo, pertanto, la competenza all’esecuzione delle attività ispettive.

Ne consegue che la norma in esame non ha alcun effetto sull’esercizio delle funzioni ispettive del Corpo nei confronti delle società rientranti nel perimetro dei gruppi IVA, che, pertanto, rimangono ferme.

Al riguardo, anche tenuto conto del fatto che le disposizioni in materia di disciplina del gruppo Iva entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, si fa riserva di ulteriori indicazioni di carattere operativo, anche concernenti la competenza dei Reparti all’esecuzione delle attività ispettive, all’esito delle interlocuzioni in atto con la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, nonché successivamente all’emanazione del provvedimento attuativo del Direttore della menzionata Agenzia, di cui è cenno all’art. 70-undecies del D.P.R. n. 633/1972.

7. Agevolazioni fiscali per gli operatori della finanza etica e sostenibile

Il comma 51 introduce l’art. 111-bis nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo alcune agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile espressamente individuati.

Sono, infatti, considerati operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:

17 Il citato art. 27 del D.L. n. 185/2008, al comma 13, prevede che “Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, mentre il successivo comma 14 demanda alle citate strutture anche le attività di controllo sostanziale nei confronti delle imprese di rilevanti dimensioni.

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a. valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione ai profili di impatto sociale e ambientale;

b. danno evidenza pubblica, almeno annualmente e anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c. devolvono almeno il 20% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica;

d. non distribuiscono profitti ma li reinvestono nella propria attività;

e. adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f. pongono in essere politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, con un rapporto che, comunque, non può superare il valore di 5.

Per detti soggetti è esente dalle imposte sui redditi il 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

8. L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero

Con i commi 152-155 è stata introdotta una deroga al principio della tassazione mondiale delle persone fisiche residenti in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.u.i.r..

In particolare, per effetto del comma 152 è stato introdotto l’art. 24-bis nel T.u.i.r., che consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.

Il beneficio è rivolto alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del T.u.i.r., che non siano state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva si applica ai redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art.

165, comma 2 del T.u.i.r.18, mentre non si applica ai redditi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) conseguiti nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, comma 3.

Il comma 2 del nuovo art. 24-bis del T.u.i.r. fissa la misura dell’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. L’importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

L’imposta è corrisposta in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

18 In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito si considera prodotto all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall’art. 23 del T.u.i.r., che individua i redditi prodotti nel territorio dello Stato in relazione alle diverse tipologie.

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In base alla prescritta procedura, l’opzione:

(1) deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle Entrate, in base all’art. 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo;

(2) deve recare la giurisdizione o le giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione, di modo che l’Agenzia possa trasmettere tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;

(3) è revocabile e, comunque, cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità;

(4) può essere estesa a uno o più familiari individuati ai sensi dell’art. 433 del codice civile19;

(5) consente di escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione20.

Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero ai sensi del richiamato art. 23 del T.u.i.r..

Il comma 6 dell’articolo in esame reca alcune disposizioni applicative del nuovo regime.

Inoltre, ai sensi del comma 153, i soggetti che esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d’imposta di validità dell’opzione ivi prevista:

(6) non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di attività e investimenti esteri cui all’art.

4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella Legge 4 agosto 1990, n. 227;

(7) sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (I.V.I.E.) e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (I.V.A.F.E.), rispettivamente previste dall’art. 19, commi 13 e 18, del D. L.

6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l’opzione nei termini sub 5..

9. Misure di controllo sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

In relazione alla circolazione dei prodotti energetici sottoposti ad accisa, il comma 535 ha stabilito rispettivamente:

a. alla lettera a), l’inserimento del comma 15-bis nell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1995 prevedendo l’obbligo di dotare le autobotti e le bettoline utilizzate per la movimentazione dei prodotti in sospensione di accisa di un sistema di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;

b. alla lettera c), l’integrazione del comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 504/1995 mediante la previsione di analogo obbligo di tracciamento e misurazione delle

19 Si tratta dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti nei casi disposti dal codice civile, ossia il coniuge, i figli anche adottivi (in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (in loro mancanza, gli ascendenti prossimi) e gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

20 Detta modifica può avvenire anche a mezzo di una comunicazione successiva all’opzione.

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quantità scaricate con riferimento alla movimentazione dei prodotti ad accisa assolta.

La nuova disposizione consentirà, a regime, un monitoraggio puntuale degli spostamenti effettuati dai mezzi impiegati per il trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa, permettendo altresì di individuare quelle spedizioni che in relazione alle circostanze di tempo e luogo, ovvero sulla base di mirate analisi di rischio, possono essere ritenute potenzialmente a rischio di frode.

Per l’effettiva operatività dei nuovi adempimenti è prevista l’emanazione di una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui saranno stabiliti i termini e le modalità di applicazione delle predette previsioni.

10. Nuovi adempimenti per i destinatari registrati di prodotti sottoposti ad accisa Con la lettera b) del citato comma 535 sono state apportate alcune modifiche alla figura del destinatario registrato, previsto dall’art. 821 del D.Lgs. n. 504/1995, al fine di mantenere elevato il livello di attenzione nei confronti di soggetti economici ritenuti sensibili sotto il profilo tributario, in quanto autorizzati a ricevere prodotti in sospensione d’imposta.

Trattandosi di soggetti obbligati al pagamento dell’accisa all’atto del ricevimento dei prodotti, le nuove prescrizioni rispondono all’esigenza di far emergere, in maniera chiara, i presupposti di economicità essenziali per poter esercitare le prerogative riconosciute a tale figura. In particolare, è previsto:

a. l’esplicito riferimento alla qualificazione di deposito che deve avere l’impianto adibito alla ricezione dei prodotti pervenuti in regime sospensivo. Ciò consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sede di istruttoria sui requisiti per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come destinatario registrato, di valutare l’effettiva attività economica esercitata dal soggetto richiedente e verificare che l’eventuale attività commerciale dallo stesso svolta è economicamente compatibile con tale autorizzazione;

b. l’obbligo di detenere e contabilizzare i prodotti ricevuti in sospensione di accisa separatamente da quelli già assoggettati ad imposta. La contabilità separata permetterà una più agevole identificazione delle quantità ricevute o estratte dal deposito in fase di controllo.

Per assumere la qualifica di destinatario registrato, oltre al rispetto delle prescrizioni previste per l’esercizio del deposito22, è ora quindi necessario che siano osservate anche le disposizioni sub b..

11. Facoltà dell’Amministrazione finanziaria di prevedere misure di controllo per gli operatori soggetti all’obbligo di denuncia

La lettera d) del comma 535 ha esplicitato ulteriormente i poteri disciplinati dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, prevedendo espressamente la facoltà per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di estendere le misure di controllo indicate nel citato comma23 anche a tutti gli impianti soggetti all’obbligo di denuncia ai sensi del menzionato Testo Unico delle Accise.

21 Secondo cui, in sintesi, il destinatario registrato può ricevere prodotti in regime sospensivo ma non può né detenerli né spedirli col medesimo regime.

22 Di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 504/1995.

23 Consistenti nella facoltà di “applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura”.

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È ora quindi prevista la possibilità, per la citata Agenzia, di richiedere agli operatori economici, a tutela e garanzia di legalità, l’installazione di strumenti di misura con l’unica limitazione che gli interventi richiesti devono essere proporzionati al grado di tutela fiscale che si vuole assicurare.

12. Il regime dei depositi fiscali di prodotti energetici

Con la lettera e) del comma 535 è stata riscritta la disciplina relativa ai depositi fiscali di prodotti energetici di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 504/1995, rideterminando e specificando, nei commi da 1 a 5, gli adempimenti previsti per i soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.

Le novità, di carattere strutturale, riguardano prioritariamente i requisiti oggettivi e soggettivi che gli operatori economici devono possedere per accedere a tale tipologia di regime.

Al riguardo, mentre per gli impianti di produzione e le raffinerie il riconoscimento della figura di deposito fiscale discende direttamente dalla previsione di legge24, relativamente ai depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità non inferiore a 400 mc e ai depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 mc, viene confermato che il rilascio dell’autorizzazione è ammesso solo in caso di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, valutate in sede istruttoria dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per gli impianti di capacità inferiore a quelle dianzi menzionate, l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale può essere concessa non solo al ricorrere delle suddette condizioni, ma quando, in sede istruttoria, sia accertato che alternativamente:

a. il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni di un biennio;

b. il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

I commi da 6 a 12 dell’articolo in commento individuano le casistiche e le procedure applicabili per il rigetto, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione, al verificarsi di determinate condizioni.

Permane inoltre la facoltà per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di prescrivere l’installazione di strumenti e apparecchiature per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici, estendendo il campo applicativo del sistema di controllo “INFOIL”, che permette la rilevazione diretta dei dati necessari per l’accertamento quantitativo e qualitativo dei prodotti energetici e della correlata liquidazione dell’imposta25, anche ai depositi di mero stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 23.

Viene infine precisato che il regime di deposito fiscale non trova applicazione per il gas naturale, il carbone, la lignite e il coke.

24 Fermo restando che, in tutti i casi disciplinati nel nuovo art. 23 del D.Lgs. n. 504/1995, l’esercizio dell’attività è comunque subordinato al rilascio della licenza fiscale.

25 Sul punto, cfr. Volume II – Parte III – Capitolo 1 – Paragrafo 2., lett. c. della circolare n. 115100 in data 18 aprile 2011, concernente “Attività della Guardia di Finanza nel settore delle accise e dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi”.

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13. L’imposta sul reddito d’impresa (IRI)

Con i commi 547-553 è stata prevista l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – già contemplata dall’art. 11 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale – cui sono assoggettati i redditi d’impresa degli imprenditori individuali nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso, con la conseguente esclusione dei medesimi dalla formazione del reddito complessivo.

L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES, prevista nella misura del 24% dal 2017.

La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa è contenuta nel nuovo articolo 55-bis del TUIR, secondo cui:

a. il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista per l’Ires, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%26.

Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi;

b. in deroga al regime fiscale di cui all’art. 8, comma 3, del T.u.i.r., le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.

Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;

c. si applica la tassazione ordinaria nel momento in cui gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI sono prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone;

d. gli imprenditori e le società di persone possono optare per l’applicazione dell’IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale, sempreché siano ammessi al regime di contabilità ordinaria.

L’opzione ha la durata di cinque periodi di imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi;

e. ai soggetti che accedono al nuovo regime non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 5 del T.u.i.r., limitatamente all’imputazione del reddito e alla sua tassazione indipendentemente dalla percezione.

26 Art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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Inoltre, nel novellare l’art. 116 del T.u.i.r. in materia di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria27 viene esteso a queste ultime il regime dell’IRI.

Obiettivo delle norme in esame è di incentivare il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive.

In tale prospettiva, quindi, la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalle società beneficiarie del nuovo regime agevolativo.

Nella relazione illustrativa si legge che la revisione dell’imposizione in rassegna va nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese.

14. Razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica (ACE)

Il comma 550 interviene sulla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l’ambito applicativo28.

Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7%, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3%.

Inoltre, si estende l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

15. Altre novità

La Legge di bilancio ha altresì introdotto le seguenti novità di interesse:

a. l’estensione di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, con innalzamento al 50% della misura dell’agevolazione ed elevazione da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);

b. l’obbligo per i condomíni di pagare tramite strumenti tracciati (conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli) i corrispettivi

27 Il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del T.u.i.r. concerne l’opzione da parte delle società a responsabilità limitata, con volume di ricavi dichiarati nell’anno precedente non superiore al limite previsto per l’applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569), il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a dieci (venti in caso di società cooperative a responsabilità limitata). L’opzione può essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi di opzione. Optando per tale regime, in capo alla società non si verifica alcuna tassazione Ires in quanto il reddito è assoggettato a tassazione in capo ai soci, i quali devono dichiarare il reddito di propria spettanza anche se non è stato effettivamente percepito.

28 Il beneficio dell’ACE è stato introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, per favorire le imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato introduce una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio.

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dovuti per le prestazioni – effettuate nell’esercizio di impresa – relative a contratti di appalto di opere o servizi.

L’inosservanza della richiamata disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 36);

c. l’innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37);

d. la riduzione, per il 2017, del canone RAI a 90 euro (comma 40);

e. l’esenzione dall’IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44);

f. la riduzione dell’accisa sulla birra a decorrere dal 1° gennaio 2017 – da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato (comma 48);

g. l’esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5%, nonché la deducibilità nel limite del 96% del loro ammontare degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, oltre che dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento, di cui al citato Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (comma 49);

h. l’estensione degli incentivi fiscali per le start-up e per le P.M.I. innovative (commi 66-68), nonché l’introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20%

(commi 76-80);

i. la possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche in materia di IVA (comma 81);

j. l’introduzione, per gli acquisti di beni e servizi effettuati – fuori dall’esercizio di un’arte, di una professione o di un’impresa – da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, di una lotteria nazionale collegata agli scontrini e alle ricevute fiscali, le cui probabilità di vincita sono aumentate in caso di utilizzo di carte di debito o di credito.

La decorrenza della suddetta iniziativa è fissata al 1° gennaio 2018, ma è prevista un’attuazione sperimentale a decorrere dal 1° marzo 2017 per gli acquisti con carta di debito o credito (commi 537-544);

k. la possibilità di emettere la nota di credito Iva, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, soltanto quando le citate procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);

l. le disposizioni in materia di giochi pubblici per l’avvio della procedura a evidenza pubblica, volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d.

“Gara Superenalotto” (commi 576-577).

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