• Non ci sono risultati.

La determinazione degli acconti delle imposte dirette

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "La determinazione degli acconti delle imposte dirette"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

La determinazione degli acconti delle imposte dirette

Luca Fornero

(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)

(2)

Verifica dell’obbligo di versamento

Acconto IRPEF/IRES

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche REDDITI 2019 PF RN34

(o RN61 colonna 4)

52,00 euro Società di capitali

ed enti commerciali REDDITI 2019 SC RN17 ≥ 21,00 euro Enti non commerciali REDDITI 2019 ENC RN28 ≥ 21,00 euro

(3)

Verifica dell’obbligo di versamento

Cedolare secca

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche REDDITI 2019 PF LC1 colonna 5

52,00 euro Imposte sostitutive del regime di vantaggio

ex DL 98/2011 e di quello forfetario ex L. 190/2014

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche REDDITI 2019 PF LM42 ≥ 52,00 euro Addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo

e in perdita sistematica

Soggetti Modello Si versa se

Società di capitali REDDITI 2019 SC RQ62 colonna 9

21,00 euro

(4)

Verifica dell’obbligo di versamento

Acconto IRAP

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche Dichiarazione IRAP 2019 IR21 ≥ 52,00 euro

Società di persone Dichiarazione IRAP 2019 IR21 ≥ 52,00 euro Società di capitali

ed enti commerciali Dichiarazione IRAP 2019 IR21 ≥ 21,00 euro Enti non commerciali Dichiarazione IRAP 2019 IR21 ≥ 21,00 euro

(5)

Misura degli acconti

Imposta Misura Norma di riferimento

IRPEF e imposte sostitutive 100% Art. 11 co. 18 del DL 76/2013

Cedolare secca 95% Art. 3 co. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 IVIE e IVAFE 100% Artt. 19 co. 17 e 22 del DL 201/2011

e 11 co. 18 del DL 76/2013 IRES, addizionali, imposte

sostitutive 100% Art. 1 co. 301 della L. 311/2004 IRAP

per soggetti IRPEF 100% Artt. 30 co. 3 del DLgs. 446/97 e 17 co. 3 del DPR 435/2001 IRAP

per soggetti IRES 100% Artt. 30 co. 3 del DLgs. 446/97 e 17 co. 3 del DPR 435/2001

(6)

Gli acconti d’imposta possono essere determinati in due modi:

 con il criterio c.d. “storico”: il calcolo è effettuato sulla base

dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2018), al netto delle

detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dal modello REDDITI 2019 o IRAP 2019;

 con il criterio c.d. “previsionale”: il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si ritiene dovuta per l’anno in corso (2019).

Scelta del metodo di calcolo

(7)

Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto:

 per i singoli tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa);

 per rata di versamento: ad esempio, può essere adottato il metodo storico per la prima rata e quello previsionale per la seconda (o

viceversa).

Autonomia dei metodi di calcolo

(8)

Metodo storico (ricalcolo obbligatorio)

Fattispecie Norma

Benzinai - Deduzione forfetaria dal reddito d’impresa Art. 34

della L. 183/2011 Imprese sottoposti a procedure di crisi - Esclusione da

imposizione delle liberalità ricevute Art. 14 del DL 18/2016 Possessori di imbarcazioni e navi da diporto - Regime

fiscale agevolato per i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale

Art. 49-bis co. 5 del DLgs. 171/2005 Titolari di determinate obbligazioni - Irrilevanza parziale

delle ritenute subite Art. 13 co. 1 e 2

del DLgs. 239/96

(9)

Se l’acconto IRPEF/IRES 2019 è calcolato con il metodo storico,

l’IRPEF/IRES 2018, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare la deduzione forfetaria.

Della deduzione della quale si prevede di fruire nel 2019 è invece

possibile tenere conto nella determinazione dell’acconto IRPEF/IRES 2019 con il metodo previsionale.

Deduzione forfetaria per i benzinai

(10)

Se l’acconto IRPEF/IRES 2019 è calcolato con il metodo storico, le imprese sottoposte alle procedure di crisi che hanno fruito dell’agevolazione di cui all’art. 88 co. 3-bis del TUIR e hanno, quindi, portato in riduzione del

reddito d’impresa del periodo d’imposta 2018 la seconda quota costante della deduzione spettante, devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2018 come se la deduzione non fosse stata operata.

Della quota deducibile nel 2019 è, invece, possibile tenere conto in caso di adozione del c.d. “metodo previsionale”.

Imprese sottoposte alle procedure di crisi

(11)

Se nel 2018 è stato adottato il regime di imposizione sostitutiva dei proventi derivanti dall’attività di noleggio di navi e imbarcazioni da diporto (ex art. 49-bis del DLgs. 171/2005), per il calcolo dell’acconto 2019 con il metodo storico, l’IRPEF/IRES relativa al 2018 deve essere rideterminata considerando anche i proventi assoggettati, nel modello REDDITI 2019, a imposta sostitutiva.

Se il regime è applicato nel 2019, per il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2019 va calcolata

considerando anche i proventi poi assoggettati, nel modello REDDITI 2020, ad imposta sostitutiva.

Noleggio navi e imbarcazioni da diporto

(12)

L’esercizio della facoltà di riduzione deve tenere conto del fatto che il reddito per il 2019, rispetto a quello del 2018, è influenzato

dall’applicabilità al medesimo di modifiche della disciplina fiscale.

Al riguardo, non è sufficiente considerare le disposizioni che comportano un vantaggio per il contribuente, in quanto tali novità possono essere

“controbilanciate” (in tutto o in parte) da modifiche “peggiorative” che rilevano ai fini della determinazione dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2019.

Metodo previsionale

(13)

Fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2019, del regime ordinario;

Fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2019, del regime forfetario ex L. 190/2014;

Fuoriuscita dal regime forfetario con applicazione, dal 2019, del regime ordinario;

 Chiusura anticipata dell’esercizio sociale.

Casi particolari

(14)

In caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2019, del regime ordinario, nel 2019 non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva, non essendo il contribuente più sottoposto al

regime agevolato.

Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2019, al ricorrere delle consuete condizioni, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le ordinarie modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Regime vantaggio nel 2018 e ordinario nel 2019

(15)

In caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2019, del regime forfetario, nel 2019 non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l’assenza di una base

storica di riferimento (in base alle regole generali). Non rileva l’importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI PF 2019.

Se il contribuente è titolare di ulteriori redditi oltre a quello assoggettato a imposta sostitutiva, potrebbe risultare dovuto l’acconto IRPEF 2019, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete

modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Regime vantaggio nel 2018 e forfetario nel 2019

(16)

Se il passaggio tra i due regimi interviene in corso d’anno, non vi è l’obbligo di versamento:

 né dell’imposta sostitutiva del regime forfetario, per l’assenza di una base storica di riferimento;

 né dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, in quanto, nel

2019, il contribuente non applica più tale regime (per l’intero anno in cui avviene il transito, il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario: interpello 140/2019).

Regime vantaggio nel 2018 e forfetario nel 2019

(17)

In caso di fuoriuscita dal regime forfetario con applicazione, dal 2019, del regime ordinario, nel 2019 non risulta dovuto nessun acconto a titolo

d’imposta sostitutiva, non essendo il contribuente più sottoposto al regime agevolato.

Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2019, al ricorrere delle consuete condizioni, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le ordinarie modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Regime forfetario nel 2018 e ordinario nel 2019

(18)

Nell’ipotesi di chiusura anticipata dell’esercizio sociale (ad es., per

diventare soggetto “solare ” da “non solare” o viceversa), non essendoci un “undicesimo mese dell’esercizio”, la seconda rata di acconto non è dovuta (interpello DRE Veneto 7.8.2017 n. 907-637/2017).

Eventuali conguagli rispetto al primo acconto devono, quindi, essere corrisposti in sede di versamento del saldo.

Chiusura anticipata dell’esercizio sociale

Riferimenti

Documenti correlati

Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA.. Centro gestore: 02

La sentenza passata in giudicato, che ha annullato la rettifica IVA, non ha riflessi sul giudizio relativo alle imposte dirette, anche se si tratta di avvisi

25/E, ha chiarito che le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal codice della

Al riguardo, l'articolo 5 della Tabella, Allegato B, al comma 4 dispone l'esenzione in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per gli "Atti e copie relativi

Regioni e, “di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali”, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. Tale facoltà, stante la natura speciale della

La scelta per la cedolare secca produce la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel

Quanto previsto ai fini IRPEF (cui si rinvia) dall’art. 66/2014 ha effetto anche ai fini IRAP per i soggetti che producono reddito agrario su base catastale. Anche per il

ADDETTO IMPIANTISTICA E ARREDO IMBARCAZIONI DA DIPORTO - BOSA USO DELLE MATERIE PLASTICHE.