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Gli scopi associativi devono essere raggiunti con l apporto prevalente e determinante dei

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Academic year: 2022

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Articolo 1 CARATTERISTICHE

E' costituita l'Associazione denominata “IL MANTELLO“.

L'Associazione, ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266, della legge regionale 7/6/1994 n. 22 e del decreto legislativo 4/12/1997 n. 460, possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato» in quanto non ha scopo di lucro, ha struttura democratica, cariche elettive gratuite.

Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. In ogni caso è vietato ogni rapporto di contenuto patrimoniale fra i Soci dell’Associazione e l’Associazione medesima.

Gli scopi associativi devono essere raggiunti con l’apporto prevalente e determinante dei soci.

L'Associazione dovrà sempre mantenersi apartitica, coerente con le finalità della Parrocchia di San Martino Vescovo e senza fini di lucro.

Articolo 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha la sua sede legale in San Martino delle Scale, circoscrizione di Monreale in provincia di Palermo presso la Parrocchia San Martino Vescovo in Piazza Platani 3.

L'Associazione potrà istituire proprie succursali, agenzie, sub-agenzie e rappresentanze nell'ambito della Regione Siciliana.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 3 FINALITÀ’

L'Associazione si propone la realizzazione di iniziative per la promozione, il rispetto e la piena affermazione dei diritti umani e sociali dei minori e delle famiglie nell'ambito territoriale in cui i Soci operano, attraverso:

a) il recupero scolastico dei bambini e dei ragazzi con carenze di formazione ; b) la socializzazione dei bambini e dei ragazzi con attività formative e/o ludiche;

c) la socializzazione delle famiglie proponendone sia la partecipazione alle attività dei minori sia con attività riservate alle famiglie quali incontri, passeggiate culturali, ecc. ;

d) l’ aiuto alle famiglie con minori e senza reddito ;

e) l’ organizzazione e/o il sostegno di attività di formazione dei Soci e degli Amici dell’Associazione ( vedi art.10);

f) la realizzazione di un centro di ascolto territoriale e/o un centro di incontro e socializzazione ; g) il sostegno alle attività formative spirituali della Parrocchia San Martino Vescovo.

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Articolo 4 ATTIVITÀ’ CONNESSE

Per il conseguimento degli obiettivi e sempre in coerenza con le finalità del presente statuto e le normative che regolano le attività delle organizzazioni di volontariato si possono intraprendere le seguenti attività e qualsiasi altra iniziativa che si renda in futuro utile, necessaria e/o opportuna : a) l'effettuazione di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il

conseguimento degli scopi sociali;

b) l’ organizzazione occasionale di pesche o banchi di beneficenza, tombole, lotterie per il finanziamento delle attività ;

c) la pubblicazione e la distribuzione gratuita di un notiziario periodico della Associazione ;

d) un’azione di stimolo e di sensibilizzazione, soprattutto nei riguardi della Pubblica Amministrazione, per la promozione di servizi, interventi e strutture a sostegno delle famiglie e delle persone più deboli, al fine di prevenire ogni forma di disagio e l’emarginazione sociale.

Articolo 5 IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche dell'Associazione sono tratte da:

a) contributi degli aderenti ; b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni.

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'Associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.

Articolo 6 I SOCI

Possono aderire all’Associazione unicamente le persone fisiche che, nell’ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, condividono gli scopi sociali, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e intendono prestare le proprie risorse personali, e/o professionali, e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà.

Il numero dei soci è illimitato,

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l’Associazione.

Tutti i Soci saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

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Articolo 7 CATEGORIE DI SOCI

I soci vengono distinti nelle seguenti categorie:

a) fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;

b) attivi: sono tutti i soci che entrano a far parte dell'Associazione dopo la sua costituzione.

I Soci fondatori ed attivi collaborano attivamente nello svolgimento del programma dell’Associazione, partecipano agli incontri sociali e versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per l’attività prestata dai Soci fondatori ed attivi non è prevista alcuna forma di compenso;

essi si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito e costante;

sono ammessi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai Soci fondatori e da quelli attivi per lo svolgimento delle attività associative, nella misura preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo, purché adeguatamente documentate.

Articolo 8 MODALITÀ’ DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto a mezzo di apposita scheda, all'uopo predisposta dal Consiglio Direttivo e ad esso indirizzata, sulla quale:

a) dovrà essere precisata la presa visione dello Statuto sociale e l’impegno ad osservarne le disposizioni ;

b) dovranno risultare sinteticamente le motivazioni per cui si intende svolgere l’azione di volontariato ed eventuali precedenti esperienze nel settore .

Per l’ammissione dei Soci occorre la deliberazione presa a maggioranza semplice dai membri del Consiglio Direttivo la cui decisione è insindacabile.

L’adesione all’Associazione in qualità di Socio ha la durata di un anno solare e si intende rinnovata tacitamente se non viene presentata la disdetta comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell’anno.

Articolo 9 PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI SOCIO La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata;

b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti al socio e previa audizione dello stesso. In tal caso il Consiglio Direttivo si esprime in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti pendenti e comunica l’esclusione al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Socio escluso può presentare ricorso all’Assemblea Generale.

Il Socio viene escluso quando:

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1) abbia posto in essere un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

2) abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;

3) non abbia preso parte per oltre un anno, per motivi non giustificati, alla vita dell'Associazione;

4) arrechi in qualunque modo danni morali e materiali all’Associazione;

5) tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta;

c) di diritto, per morte;

d) per incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Associazione;

e) per il mancato pagamento della quota sociale per 1 (un) anno.

La qualità di socio non è cedibile ne trasmissibile.

Il Socio receduto od escluso, o che abbia comunque cessato di far parte dell'Associazione non può richiedere i contributi versati al fondo comune, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa a carico dell'Associazione, intendendo devolvere qualsiasi loro eventuale diritto, sul fondo comune e sul patrimonio, a vantaggio dell'Associazione medesima.

Articolo 10 GLI AMICI DELLA ASSOCIAZIONE

Possono aderire all Associazione unicamente tutti coloro che, condividendo gli scopi e le finalità della Associazione, intendono svolgere azioni volontarie in modo personale, spontaneo, gratuito, ma non in maniera costante e continuativa, nell’ambito delle attività della Associazione.

Per tale natura gli Amici non acquisiscono la qualifica di Soci dell’Associazione ne possono ricevere incarichi sociali.

A titolo di esempio si possono annoverare i villeggianti estivi del territorio in cui opera l’

Associazione.

Per partecipare alle attività sociali, gli Amici della Associazione presentano la propria richiesta, anche verbale, di inserimento nei programmi stabiliti dagli organi sociali al Presidente della Associazione il quale, consultati i membri del Consiglio Direttivo, dà il nulla osta.

Gli amici dell’Associazione possono partecipare agli incontri sociali come uditori senza diritto di voto attivo e passivo ne di parola.

Tutti gli Amici della Associazione saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 11 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi sociali sono:

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a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 12 COMPOSIZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci fondatori ed attivi in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti nel libro dei Soci almeno un mese prima dei giorno fissato per l'Assemblea.

Ciascun socio ha facoltà di discussione e gode del diritto di voto deliberativo.

Possono partecipare all'Assemblea eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale, con il solo diritto di parola.

Ogni Socio con diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio con diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

I Soci non in regola con il versamento delle quote sociali possono partecipare all’ Assemblea, senza diritto al voto .

L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto sociale e dalla legge.

L’Assemblea generale dei Soci è presieduta da un presidente, all’uopo eletto a maggioranza semplice tra tutti i presenti, su proposta del Presidente dell’Associazione.

Il Presidente dell’Assemblea generale ha diritto di voto e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

Il presidente dell’Assemblea generale:

nomina, qualora i lavori assembleari lo richiedessero, il vice segretario che collabora con il Segretario dell’Assemblea per la stesura del verbale;

regola l’andamento dei lavori;

concede e revoca la parola;

riceve e fa discutere e votare le mozioni;

fissa il numero degli interventi per ciascuna mozione o emendamento e ne stabilisce la durata.

Il segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza sarà scelto dall’Assemblea tra i Soci presenti, salvo le incompatibilità previste dal presente Statuto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 13 L’ ASSEMBLEA ORDINARIA

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L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche a mano, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi o consegnarsi almeno 10 giorni di calendario prima della data della seduta.

L'Assemblea viene considerata validamente costituita e delibera quando :

in prima convocazione, sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci con diritto di voto ; in seconda convocazione è considerata validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.

La seconda convocazione può essere fatta almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea :

• elegge con la maggioranza relativa dei Soci presenti, il Consiglio Direttivo. Ogni Socio con diritto di voto potrà esprimere un massimo di 3 preferenze tra i candidati.

• nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni Socio con diritto di voto potrà esprimere un massimo di 2 preferenze tra i candidati;

• approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, presentati dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto finanziario medesimo e quella del Presidente dell’Associazione sulle attività svolte dall’Associazione nell’anno precedente;

• fissa i punti fondamentali dell’attività e dell’organizzazione dell’Associazione e le conseguenti linee programmatiche;

• delibera, con la maggioranza assoluta dei presenti, sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo;

• delibera sulla decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche a mano, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi o consegnarsi almeno 10 giorni di calendario prima della data della seduta.

L'Assemblea viene considerata validamente costituita e delibera quando siano presenti o rappresentati i 3/4 dei Soci con diritto di voto più uno.

L'Assemblea delibera :

• con la maggioranza assoluta dei voti presenti sulle modifiche statutarie;

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• con la maggioranza dei tre quarti dei soci sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea generale tra i soci fondatori ed attivi. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, con il solo diritto di parola, eventuali esperti di cui l’Associazione si avvale.

Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente dell’Associazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta 3 (tre) dei Consiglieri.

L’avviso di convocazione può recare un luogo di riunione anche differente dalla sede sociale e deve essere consegnato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) dei componenti. I Consiglieri che per tre sedute consecutive non intervengono alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di Socio da parte di un Consigliere, si provvederà alla sua sostituzione con il primo non eletto, in caso di indisponibilità si provvederà alla sostituzione nella successiva Assemblea generale dei Soci appositamente convocata.

Non è ammessa delega per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità numerica, il voto del Presidente risulterà vincolante.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dell’Associazione, ha tutte le facoltà per l’ordinaria o straordinaria amministrazione e per quant’altro, in virtù del presente Statuto e per legge, gli compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci. Esso:

a) elegge il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente tra i propri membri;

b) nomina il Segretario e il Tesoriere tra i propri componenti;

c) delibera su tutte le materie enunciate dagli art.3 e 4 del presente Statuto, osservate le direttive impartite dall’Assemblea generale ed eccettuate le materie a questa espressamente riservate dallo statuto medesimo;

d) predispone per ciascun anno le linee programmatiche della Associazione, per sottoporle all’approvazione dell’Assemblea generale, e provvede alla loro attuazione, tenendo conto, di volta in volta, dei bisogni del territorio e delle eventuali modificate necessità dell’utenza, in considerazione dell’operato sociale di altri organismi pubblici e privati presenti nello stesso comprensorio;

e) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell’Associazione, ivi comprese quelle a carattere culturale e sociale, il tutto in conformità con le linee programmatiche approvate dall’Assemblea;

f) dispone la nomina di Commissioni speciali per l’esecuzione delle varie attività, per quanto lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in tal caso, i relativi responsabili, qualora

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non siano Consiglieri, partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, ove richiesto;

g) predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo, relativo all’esercizio finanziario che si apre il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno, redatti dal Tesoriere, per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea generale;

h) gestisce il patrimonio dell’Associazione;

i) accetta lasciti, donazioni ed eredità;

j) delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulla perdita della qualità di socio con la maggioranza di 3 (tre) Consiglieri, secondo le modalità previste dal presente Statuto;

k) stabilisce la ratifica o l’annullamento dell’operato svolto in modo autonomo dal Presidente dell’Associazione in condizioni di necessità ed urgenza;

l) autorizza eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime;

m) stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico per il personale impiegatizio dipendente dall’Asociazione;

n) nomina e revoca il personale impiegatizio dell’Associazione;

o) stabilisce l’importo della quota associativa;

p) convoca l’Assemblea generale in seduta ordinaria fissandone la data e il luogo e stabilendo l’ordine del giorno su proposta del Presidente o del Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono riconfermabili.

Articolo 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e possiede la firma nell’ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo. Egli:

a) presiede le sedute del Consiglio Direttivo;

b) attua i provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività e segue lo sviluppo dei piani di lavoro deliberati dal Consiglio Direttivo garantendone la conformità con le linee fissate dall’Assemblea generale;

c) redige la relazione annuale sulle attività svolte dall’Associazione da presentare all’Assemblea generale dei Soci per l’approvazione;

d) stipula e/o conclude, su delibera del Consiglio Direttivo, convenzioni e/o accordi con gli organismi che affidano all’Associazione la gestione o iniziative relative ai fini istituzionali dell’Associazione;

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e) svolge tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dalla legge;

f) in situazioni di effettiva necessità ed urgenza, assume i provvedimenti ordinariamente di competenza dl Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Nessun compenso è dovuto per l'attività svolta.

Articolo 17 IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza e/o impedimento le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente dietro delega di quest’ultimo e, in casi eccezionali e di effettiva urgenza per mancanza del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.

Nessun compenso è dovuto per l'attività svolta.

Articolo 18 IL SEGRETARIO

Il Segretario dell’Associazione svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla stesura dei verbali e alla tenuta dei registri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale.

b) assicura l’organizzazione di tutte le iniziative prese dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Resta in carica come il Consiglio ed è riconfermabile.

Nessun compenso è dovuto per l'attività svolta.

Articolo 19 IL TESORIERE

Il Tesoriere dell’Associazione svolge le seguenti mansioni:

a) amministra le entrate e le spese sotto le direttive del Consiglio Direttivo;

b) di concerto col Presidente dell’Associazione, redige il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio finanziario da presentare al Consiglio Direttivo;

c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;

d) si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La carica di Tesoriere è compatibile unicamente con quella di Segretario.

Resta in carica come il Consiglio ed è riconfermabile.

Nessun compenso è dovuto per l'attività svolta.

Articolo 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI

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Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri, compreso il suo presidente, eletti dall'Assemblea generale dei Soci tra i componenti della stessa, esclusi i membri del Consiglio Direttivo. Essi:

a) verificano la regolare tenuta della contabilità sociale attraverso il controllo e l’esame, almeno trimestrale, dei libri contabili;

b) accertano la consistenza della Cassa e l’esistenza dei valori di proprietà sociale con la possibilità di procedere, con scadenza semestrale e in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;

c) redigono e presentano all'Assemblea generale dei Soci una relazione sul bilancio sociale annuale e sulle attività finanziarie dell’Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

Articolo 21 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 3 del presente Statuto, l’Associazione potrà stipulare convenzioni e/o concludere accordi con gli Enti Locali (Comuni, Provincie), con la Regione Siciliana, con Enti morali pubblici e privati, con Istituzioni sociosanitarie pubbliche e private, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi professionali e/o consulenti esterni. Tali convenzioni si potranno concludere sempre nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in tema di organismi di volontariato.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente art.3 del presente Statuto, l’Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, l’inserimento di obiettori di coscienza in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

Articolo 22 PARTECIPAZIONE A SODALIZI

Previa delibera del Consiglio Direttivo l’ Associazione :

potrà rendersi promotrice della costituzione di comitati, centri, cooperative e comunque strutture, tecnicamente e specificatamente idonee, secondo il diritto positivo vigente ;

potrà collaborare con gli organismi di volontariato e con Enti presenti nel territorio in ordine ad iniziative di utilità sociale e progetti comuni o nei casi in cui viene richiesta la necessaria integrazione a rete;

potrà aderire a tutti quei sodalizi, che ad ogni livello, concorrono a favorire la migliore realizzazione dei suoi scopi (federazioni, consorzi, coordinamenti, altri organismi sociali), purché sia salvaguardata la propria autonomia statutaria e identità e dietro espressa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 23 SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, anticipato o a scadenza, poiché questa non si propone fini di lucro, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

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Articolo 24 REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo potrà redire il regolamento interno di attuazione del presente Statuto, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci e comunicato per conoscenza ed osservanza a tutti i soci.

Articolo 25 ASSENZA DI NORME

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge, ed in particolare quelle citate nell’ articolo 1.

Articolo 26 NORME TRANSITORIE

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1998.

Entro 60 giorni dall’ atto costitutivo, il Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori dovrà convocare l’Assemblea, per procedere all’ elezione degli Organi Sociali.

La quota associativa per il 1998 è stabilita in Lire 50.000.

Articolo 27 ATTO COSTITUTIVO

Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto Costitutivo della Associazione, stipulato in San Martino delle Scale il primo marzo 1998 con scrittura privata.

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