• Non ci sono risultati.

ORDINANZA DEL SINDACO. N. 40 del 08/08/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ORDINANZA DEL SINDACO. N. 40 del 08/08/2019"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Proposta n. 445 del 08/08/2019

ORDINANZA DEL SINDACO N. 40 del 08/08/2019

OGGETTO:

EVENTI DEL 10 E 15 AGOSTO 2019. ORDINANZA DI LIMITAZIONE IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELLE LOCALITA' LITORANEE DI MILANO MARITTIMA, CERVIA, PINARELLA E TAGLIATA. ARTICOLO 50 COMMA 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.

IL SINDACO

Premesso che

nel corso delle serate dei giorni 10 e 15 agosto, in occasione delle ricorrenze della Notte di San Lorenzo e del Ferragosto, le località litoranee di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Ta- gliata, saranno interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone;

 dal suddetto fenomeno possono scaturire rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situa- zioni contrarie alle regole del vivere civile, quali schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di ri- fiuti che determinano un notevole degrado dell'ambiente nonché un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

 gli episodi degenerativi sopra descritti sono causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo delle bevande alcoliche e superalcoliche e pertanto si accentua nelle ricorrenze di San Lorenzo e Ferragosto quando all'aggregazione notturna si associa il moltipli- carsi delle attività e dei luoghi di vendita e somministrazione (attività di vendita del settore ali- mentare ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche negli stabilimenti balnea- ri);

 a seguito delle semplificazioni procedurali e delle misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza e la liberalizzazione degli orari, le bevande alcoliche e superalcoliche vengono vendute fino a tarda ora (ed anche a prezzi notevolmente vantag- giosi correlati all’assenza di servizi accessori – presso esercizi commerciali, anche di vicinato, del settore alimentare o misto e presso attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, nonché presso esercizi di tipo speciale di eroga- zione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, tutti accomunati dalla mancanza di servizi igienici), aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori;

 in particolare risulta problematica la vendita per asporto nelle ore serali e notturne, delle be- vande alcoliche e superalcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti anche in aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze, giardini, spiagge) contribuen- do ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza, incidenti con lesioni alle persone;

 tali modalità di consumo generano anche il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce

(2)

non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribui- sce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

 tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter liberamente di- sporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

 numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini, associazioni ed Istituzioni e dai rapporti della Po- lizia Municipale hanno rappresentato alle autorità preposte al controllo del territorio situazioni di grave degrado, disturbo al riposo e alla quiete, pericolo e danneggiamento e nelle sedi in cui sono state affrontate tali problematiche è emersa pertanto la necessità di interventi volti a limitare tali fenomeni;

 l’Amministrazione Comunale, oltre a misure di contrasto e di controllo, sta attivando percorsi progettuali miranti a sensibilizzare i giovani e ridurre il fenomeno dell’abuso degli alcolici non- ché al corretto conferimento dei rifiuti.

Richiamata a questo riguardo l'ordinanza sindacale n. 19 del 15.5.2019 con la quale sono state adottate misure d'urgenza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, nelle more della predi- sposizione ed approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, per la tutela del decoro urba- no del centro di Milano Marittima e dei centri delle località, tra cui, dal 18.5.2019 al 30.9.2019, il di- vieto di vendita per il consumo e l'asporto di bevande alcoliche e di qualsiasi gradazione e in qual- siasi contenitore in specificate aree del territorio comunale oltre determinati orari (dalle 23:00), fa- cendo salvo le bevande di bassa gradazione fino alle 24:00 e le attività di somministrazione di ali- menti e bevande fino ai limiti di orario previsti dalla normativa nazionale, nonché il divieto di vendi- ta e somministrazione, di consumo e trasporto di bevande in contenitori in vetro nelle ore serali di giornate di festa quali Notte Rosa, Notte di San Lorenzo, Ferragosto, con riserva di ulteriori ordi- nanze a tutela della pubblica incolumità di concerto con le autorità di pubblica sicurezza;

Ravvisata la necessità di rafforzare il dispositivo di tale ordinanza in occasione delle ricorrenze di San Lorenzo e Ferragosto con ulteriori interventi analogamente a quanto fatto per la Notte Rosa con ordinanza sindacale n. 35 del 2.7.2019 con la quale è stato disposto il divieto di vendita di be- vande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari da parte degli esercizi pubblici di somministra- zione di alimenti e bevande e delle attività di somministrazione temporanea nel centro di Cervia e Milano Marittima dalle ore 20:00 nei giorni 5, 6 e 7 luglio 2019 ed in occasione degli eventi della Notte Rosa 2019 sull'arenile demaniale ed il centro di Cervia;

Dato atto che tale necessità è stata espressa in sede di Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica in data 2.8.2019 e alle associazioni di categoria nella consultazione avviata ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 con la presentazione della proposta di nuova ordinanza;

Dato atto che, a seguito di tali verifiche e consultazioni, sono emerse da un lato posizioni articola- te e non univoche delle associazioni di categoria a conferma della complessità del tema, dall'altro l'esigenza di assumere misure più incisive e la disponibilità ad una revisione complessiva della ma- teria da attuarsi a partire da settembre con la predisposizione del nuovo regolamento di polizia ur- bana ai sensi dell'art. 50 comma 7 ter del D.lgs. 267/2000 nel quale saranno contenuti in modo più sistematico le regole e i divieti per un'ordinata convivenza civile e per una migliore fruizione degli spazi pubblici in località balneari a forte richiamo turistico quali Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata;

Ritenuto che, nel confermare le motivazioni delle citate ordinanze n. 15 e 35 del 2019 , qui inte- gralmente richiamate, sia necessario adottare un nuovo provvedimento idoneo a contrastare gli abusi di sostanze alcoliche ed i loro effetti deleteri in occasione delle ricorrenze di San Lorenzo e di Ferragosto;

Ritenuto che tale provvedimento debba prevedere l'anticipazione dell'orario di inizio del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato altresì che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pub-

(3)

bliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative” e tra le misure attinenti alla safety, proprie del- la organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti fi- nalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lat- tine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto precede, che il provvedimento debba altresì prevedere il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i titolari di attività di somministrazione temporanea il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro ad eccezione del servizio e del consumo negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/consumo;

Preso atto che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull’arenile, l’ordinanza balneare regionale n. 1/2019 all’articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che: “tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio”;

Visti

• l’art. 6 del D.L. n. 117 del 3.8.2017 convertito nella L. n. 160 del 2.10.2007 come sostituito dall'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: 2. “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2.bis -I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”;

• l’art. 50, comma 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

• l’art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;

• la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

(4)

Visti

l’art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 125 recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, che precisa che “per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda supe- ralcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”;

i commi 7 bis e 7 bis.1 dell’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

nell'area del territorio comunale dalla SS 16 al mare, è vietato

1) dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019 alle ore 06:00 del 16.08.2019, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore, di vetro e non da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forma diversa autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio per asporto, nonché distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, esercizi del settore alimentare o misto, di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, attività di somministrazione di alimenti e bevande accessorie ad attività principali ecc.). E' consentita fino alle ore 23,00, per le suddette attività, la vendita solo se somministrazione, vendita e consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione e/o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (attrezzate con tavoli e/o altri arredi) con modalità tali da non eludere il divieto di vendita per asporto. Dalle ore 3 alle ore 6 del 11.08.2019 e dalle ore 3 alle 6 del 16.08.2019 è vietata anche la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo ed in forme diverse, alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale o attraverso distributori automatici o in circoli privati. I divieti previsti dalla presente ordinanza si applicano anche nella notte tra il 15 ed il 16 agosto.

2) dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019 alle ore 06:00 del 16.08.2019, la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nelle aree pubbliche, via, piazze, spiagge e nelle aree private soggette a pubblico passaggio ad eccezione di quelle in cui non operano i divieti di cui al punto 1;

3) dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019 alle ore 06:00 del 16.08.2019, la vendita, la somministrazione o la cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande alcoliche, superalcoliche o altre bevande, in recipienti o contenitori di vetro, da parte di chiunque, in qualsiasi forma anche attraverso distributori automatici. E' consentita, per le attività autorizzate nell'area sopra individuata, la vendita per asporto delle bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e la somministrazione e/o il consumo delle bevande in vetro unicamente se la somministrazione e/o il consumo avvengano all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (organizzate con tavoli o altri arredi), con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate/cedute in vetro.

4) la detenzione, il consumo o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo

(5)

materiale al di fuori degli spazi in cui è consentita la somministrazione e/o il consumo ai sensi del punto 3;

Ciascun esercizio e attività interessato dalla presente ordinanza è tenuto ad affiggerne la presente ordinanza o apposito cartello negli spazi aperti al pubblico, in maniera visibile alla clientela, onde favorirne il rispetto diffuso con la seguente dicitura:

nell'area del territorio comunale dalla SS16 al mare, dalle ore 20:00 del 10.08.2019 alle ore 06:00 del 11.08.2019 e dalle ore 20:00 del 15.08.2019 alle ore 06:00 del 16.08.2019 è vietato:

1) la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione e la vendita di bevande di qualsiasi genere in vetro; tali attività sono consentite solo all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (attrezzate con tavoli o altri arredi) entro i seguenti limiti di orario: fino alle ore 23 per la vendita; fino alle ore 3 per la somministrazione nelle sole attività autorizzate e/o legittimate ad essa;

2) la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché la detenzione, il consumo o l'abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in vetro; tali attività sono consentite solo all'interno dei locali e delle aree, anche esterne, autorizzate e/o concesse per l'attività di somministrazione e/o consumo, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa (organizzate con tavoli o altri arredi), con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande cedute o somministrate in vetro.

DISPONE

che, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

• per la violazione dei divieti di cui al punto 1) e 3) della presente ordinanza, da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro; nei casi di reiterata inosservanza del divieto di cui al punto 1) può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

• per la violazione dei divieti di cui al punto 2) e 4) della presente ordinanza, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento

DISPONE INOLTRE che la presente ordinanza:

sia pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Cervia;

 sia trasmessa per l'esecuzione al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ravenna, al Co- mando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ra- venna e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Raven- na.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza.

IL SINDACO Massimo Medri

(doc.to firmato digitalmente)

(6)

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Riferimenti

Documenti correlati

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai

Il Sindaco riferisce che, a seguito dello scioglimento dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, a decorrere dal 1 gennaio 2020 il Servizio di Polizia Locale ritornerà

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o

3606 del 28/09/2020 “Misure per il miglioramento della qualita’ dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli piu’ inquinanti in

Questa formula ricompensa i ribassi offerti con un punteggio linearmente crescente, ma con un elemento di proporzionalità inferiore (così da stimolare minore incentivo al ribasso)

- quest’Ufficio, a seguito delle suddette note pervenute dalla RAP, provvedeva in data 13/11/2019 (ns. protocollo n.1563590/P) a convocare, presso la sede del Capo Area

 con D.G.R. 39, 40 e 41, la Regione Emilia-Romagna ha emanato disposizioni in materia di qualità dell’aria in modificazione del PAIR 2020, prevedendo in particolare all’art. Le

OGGETTO:PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ED AGGIORNAMENTO