COMUNE DI COLFELICE
Provincia di Frosinone
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Pagamento dell’acconto IMU
(entro il 18 giugno 2012)
L’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l’applicazione dell’
imposta
municipale propria (IMU)
per il triennio 2012-2014 per tutti i Comuni del territorio nazionale.
L’imposta grava su fabbricati ed aree fabbricabili.
Per l’anno 2012 il pagamento dell’acconto IMU deve essere effettuato, entro il 18 giugno 2012
, esclusivamente
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0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze
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0,76 per cento per tutti gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni,
aree fabbricabili)
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0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di euro 200, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 8 figli.
Il saldo dell’imposta, da versare entro il 17 dicembre 2012, dovrà tener conto delle aliquote deliberate dal Comune entro il 30 settembre.
Avvertenze
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Lo Stato - con decreto da emanare entro il 10 dicembre 2012 - ha la facoltà di
variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato. Anche il Comune potrà provvedere, entro il 30 settembre 2012, alla modifica delle aliquote e delle detrazioni.
Per la sola abitazione principale e relative pertinenze è prevista la possibilità, a scelta del contribuente, di pagare in
tre rate
. Le prime due rate, da versare rispettivamente entro il 18 giugno e il 17
settembre, sono pari ciascuna ad un terzo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata ad aliquota di base, mentre il saldo deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote deliberate dal Comune.
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Per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con rendita l’acconto è pari
al 30 per cento dell’imposta dovuta.
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Per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro
il 30 novembre 2012 l’acconto non è dovuto e si paga in un’unica soluzione a dicembre.
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La base imponibile è ridotta del 50% per:
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i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
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i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Il contribuente è obbligato a pagare l’acconto facendo riferimento alle aliquote base e non è ammesso, per il 2012, il pagamento in un’unica rata a giugno.
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Non si effettua alcun versamento se l’importo da pagare è inferiore a 12 euro.
Per quanto riguarda i fabbricati l'imposta si determina applicando al valore degli immobili, e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta:
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il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio
dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti in base alla categoria catastale:
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160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
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140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3,
C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
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80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici, ecc.);
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60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi,
cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
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55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi)
Per le aree fabbricabili (zone B – C – D - F3) il valore è stabilito in euro 15,00 a mq. L’aliquota è 0,76.
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N.B.
Il pagamento dell’imposta va effettuato mediante il modello F24 disponibile presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario.