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COMUNE DI SENIGALLIA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 ISTRUZIONI PAGAMENTO IMU E TASI

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COMUNE DI SENIGALLIA

Ufficio Tributi e Canoni

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 ISTRUZIONI PAGAMENTO IMU E TASI

ANNO 2016

L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce dall’anno 2014 l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'IMU (imposta di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi, articolata in TASI (tributo sui servizi indivisibili, a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile) e TARI (tassa sui rifiuti, destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore).

Di seguito si forniscono le istruzioni per il pagamento delle prime due componenti. Il versamento in acconto scadrà il prossimo 16 giugno 2016, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2016. Il pagamento dovrà essere eseguito tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso.

Le Delibere di riferimento sono le seguenti: D.C.C. n. 41 del 28/04/2016 – Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Determinazione aliquote e tariffe; D.C.C. n. 37 del 28/04/2016 – Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Chiunque possieda a titolo di proprietà un immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali o il locatario di un immobile in leasing, è soggetto all’imposta municipale propria.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare dall’anno 2014 l’IMU non si applica ai seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non soddisfano i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e purché non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con le relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Alle pertinenze eccedenti tale limite si applica l’aliquota ordinaria ed il pagamento va effettuato entro le scadenze anzidette.

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In base al vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC si considera, inoltre, abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e sempreché non venga comunque utilizzata da soggetti non conviventi all’atto del trasferimento di residenza nell’istituto di ricovero o sanitario.

Dal 2014 sono inoltre esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che gli stessi immobili non siano stati locati .

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale condizione dovrà essere dichiarata ai fini IMU.

A partire dall’anno 2016 l’esenzione dall’IMU si applica ai terreni agricoli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Infine, sempre dall’anno 2016, è prevista una riduzione al 75% dell’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato secondo le previsioni di cui all’art. 1 c. 53 della L. 208/2015.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI (art. 1, comma 669 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come da ultimo modificata dall’art.1 c. 14 lettera b) della L. 208/2015), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, secondo le definizioni valide ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il tributo sui servizi indivisibili è destinato al finanziamento di quei servizi per i quali non è possibile individuare l’intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, ed erogati in favore della collettività, quali ad esempio: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, polizia locale e protezione civile.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di proprietà sull’immobile, che non l’abbia adibito ad abitazione principale – fattispecie esente -, il versamento della TASI dovrà essere effettuato autonomamente dai singoli soggetti: il titolare del diritto reale verserà una quota pari al 90% dell’ammontare del tributo, applicando l’aliquota deliberata dal Comune e relativa alla propria condizione soggettiva, mentre l’occupante verserà una quota pari al 10%, facendo riferimento alla condizione del titolare del diritto reale.

In caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido al pagamento di una unica obbligazione tributaria, senza tenere in considerazione le percentuali di possesso. Ai soli fini della determinazione dell’importo complessivamente dovuto, in presenza di due o più comproprietari, di cui uno o più residenti nell’immobile, il calcolo dovrà essere effettuato con riferimento alla quota di possesso di ciascun comproprietario, applicando l’aliquota e l’eventuale detrazione relativa alla propria condizione soggettiva. In questi casi l’importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale non devono essere effettuati i versamenti si applica con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario per la durata della locazione.

In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi l’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali o aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati, il versamento della TASI deve essere effettuato da colui che gestisce i servizi comuni sui locali e le aree scoperte di uso comune e per le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

Infine, sempre dall’anno 2016, è prevista una riduzione al 75% dell’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato secondo le previsioni di cui all’art. 1 c. 54 della L. 208/2015.

BASE IMPONIBILE (IMU E TASI)

Il valore imponibile dei fabbricati si calcola rivalutando le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione del 5%.

Le rendite rivalutate devono essere moltiplicate per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;

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- 65 per gli altri fabbricati accatastati nel gruppo catastale D;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

A partire dall’anno 2016 il regime di tassazione degli immobili concessi in comodato prevede una riduzione del 50% della base imponibile, purché ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 1 c. 10 lettere a) e b) della L. 208/2015.

Il valore imponibile dei terreni agricoli si calcola rivalutando i redditi dominicali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione del 25%.

I redditi rivalutati devono essere moltiplicati per il coefficiente di 135 per tutti quei terreni che non rientrano nell’esenzione.

Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili e dei fabbricati sui quali sono in corso interventi di recupero ai fini I.MU. sono disponibili sul sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare ““Sportelli aperti al pubblico > Sportello tributi per il cittadino > Links > Imposta Municipale propria - IMU”). I valori applicabili per il 2016 possono essere calcolati applicando un coefficiente di rivalutazione pari a 1,00262.

Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agricola.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

L’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria del Comune di Senigallia è pari allo 0,96 per cento.

L’aliquota è ridotta allo 0,43 per cento per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno e al numero dei soggetti passivi per i quali spetta la detrazione. La stessa detrazione si applica per gli alloggi regolarmente assegnati dall’E.R.A.P.

ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI TASI

Aliquota 0,17 per cento per le abitazioni principali ed equiparate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 secondo le definizioni valide ai fini dell’IMU, e relative pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;

Detrazione € 160,00 per le abitazioni principali ed equiparate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 secondo le definizioni valide ai fini dell’IMU, e relative pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, la cui rendita complessiva non superi € 300,00;

Aliquota 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Aliquota 0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota 0,10 per cento per i fabbricati di categoria catastale D2;

Aliquota ordinaria 0,18 per cento per tutti gli altri immobili soggetti al tributo.

CALCOLO IMU E TASI

L’importo da versare per IMU e TASI per l’anno 2016 si ottiene applicando al valore imponibile dell’immobile le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di Senigallia e/o previste per legge. L’importo deve essere comunque rapportato alla quota ed ai mesi di possesso di ciascun soggetto titolare.

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Per il calcolo è disponibile nel sito web istituzionale www.comune.senigallia.an.it. il programma “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2016” già impostato con le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate dal Comune di Senigallia.

Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento in due rate, con le seguenti modalità:

- entro il 16 giugno dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente;

- entro il 16 dicembre dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente;

e entro il 16 giugno dell'anno successivo, devono versare l'eventuale conguaglio.

Nel caso di crediti risultanti dalla dichiarazione IMU per l’anno precedente, gli enti non commerciali potranno compensare l'imposta dovuta con l'eventuale credito.

COME PAGARE (IMU E TASI)

I versamenti vanno effettuati tramite Mod. F24 indicando il codice catastale del Comune di Senigallia I608 ed i seguenti codici tributo nella sezione riservata ai tributi locali:

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (E’ riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D all’aliquota standard dello 0,76 per cento)

3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (La differenza di imposta tra l’aliquota standard e quella deliberata dal Comune)

3958 TASI - tributo sui servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

L’importo minimo al di sotto del quale non devono essere effettuati i versamenti è stabilito in € 10,00 in ragione annua.

In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Il programma “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2016” permette di stampare il Mod. F24, dove i codici tributo vengono inseriti in automatico.

DICHIARAZIONE IMU 2016

Deve essere presentata la dichiarazione nei seguenti casi:

a) immobili che acquisiscono o perdono il diritto a riduzioni di imposta quali ad es. fabbricati inagibili, di interesse storico, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali;

b) immobili i cui soggetti passivi non corrispondono al titolare di diritti reali come nel caso di stipula o risoluzione senza riscatto del contratto di leasing o di concessione demaniale;

c) aree fabbricabili acquistate o cedute o per le quali è variata la valutazione, terreni agricoli divenuti edificabili o fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero da assoggettare ad imposizione come aree fabbricabili;

d) alloggi assegnati ai soci delle cooperative edilizie ed alloggi dell’E.R.A.P. per i quali cessa l’assegnazione che dà diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta;

e) immobili esenti ai sensi del comma 1, lett. c), g) ed i), del D.Lgs. 504/1992 se non dichiarati già esenti ai fini I.C.I. ed immobili che hanno perso od acquistato il diritto all’esenzione;

f) fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto o iscritti senza rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali sono stati imputati costi aggiuntivi alla chiusura del periodo di imposta;

g) immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie non dichiarata in catasto o sui quali si acquisisce o cessa un diritto reale di godimento per effetto di legge, come ad es. l’usufrutto legale dei genitori;

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h) parti condominiali dell’edificio autonomamente accatastate nel caso in cui sia costituito il condominio;

i) immobili di persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

j) immobili per i quali il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale;

k) abitazione principale e relative pertinenze di nuclei familiari i cui componenti hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi o del coniuge assegnatario in caso di separazione legale o divorzio.

l) immobile, iscritto o iscrivibile nel C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non soddisfano i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e purché non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

m) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che sia verificata tale destinazione e a condizione che gli stessi immobili non siano stati locati;

n) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

p) Immobili concessi in comodato, per l’ipotesi prevista dall’art. 1 c. 10 della L. 208/2015.

La dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno 2016 deve essere presentata entro il 30 giugno 2017. La mancata presentazione della dichiarazione per gli immobili di cui alle lettere l), m), n), e p) entro il termine stabilito fa perdere il diritto all’applicazione delle esenzioni previste. Non devono presentare la dichiarazione IMU gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione per gli immobili ereditati.

Il modello della dichiarazione e le relative istruzioni ministeriali sono disponibili nel sito web istituzionale www.comune.senigallia.an.it. all’interno del programma “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2016”.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente per via telematica con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2014.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni e tutta la modulistica, oltre alla possibilità di eseguire il calcolo con le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate dal Comune di Senigallia, sono disponibili sul sito web comunale all’indirizzo:

www.comune.senigallia.an.it.

Selezionare le voci “Sportelli aperti al pubblico > Sportello tributi per il cittadino > Links” per ulteriori informazioni e modulistica.

Selezionare la voce “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2016” per eseguire il calcolo e stampare il Mod. F24 per effettuare il versamento.

Lo Sportello tributi per il cittadino si trova in Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La Nuova Gioventù) ed è aperto al pubblico il lunedì ed il mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il giovedì pomeriggio dalle 15:15 alle 17:00.

Sarà possibile inoltre contattare l’ufficio al numero dedicato 071.6629370 nei seguenti orari: martedì dalle ore 15:15 alle ore 17:15 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 oppure via mail all’indirizzo info.tributi@comune.senigallia.an.it.

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