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IPOTESI DI ACCORDO. 1. Perequazione nuova produttività giornaliera

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Academic year: 2022

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IPOTESI DI ACCORDO

Premesso quanto disposto dall'Accordo nazionale di data 28 novembre 2015, art. 4 e al precedente art. 6 CCNL 25.07.1997 e in considerazione delle risorse rese disponibili da parte della Provincia Autonoma di Trento, con delibera n. _____ di data ______________

a supporto della presente intesa si concorda quanto di seguito riportato.

Il contratto di omogenizzazione continuerà a trovare applicazione laddove non diversamente modificato dal presente accordo.

Il presente Accordo avrà durata triennale per gli anni 2021, 2022, 2023, quando le parti si incontreranno per ridiscutere gli istituti da questo regolamentati.

Il presente accordo sarà sottoscritto in via definitiva solo dopo che le parti avranno consultato la Provincia Autonoma di Trento per parte aziendale e i lavoratori nelle forme stabilite dalle Organizzazioni Sindacali.

1. Perequazione nuova produttività giornaliera

La voce “Nuova produttività giornaliera” di cui al punto A dell'accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008, a far data dall’entrata in vigore del presente Accordo è oggetto di perequazione con riferimento all’anzianità lavorativa del singolo lavoratore secondo i valori definiti per singolo settore, così come riportati nella tabella sotto riportata.

L’anzianità di servizio considera anche gli eventuali periodi prestati con contratto di lavoro a termine. Il riconoscimento del nuovo valore decorrerà da inizio del mese in corso o ad inizio del mese successivo in relazione alla cadenza di maturazione del diritto dal giorno 1 al giorno 15 o dal giorno 16 alla fine del mese.

Anzianità di servizio < 8 anni ≥ 8 anni >16 anni ≥ 16 anni >26 anni ≥ 26 anni

impiegati 6,24 8,24 10,84 11,84

Coord./capi di stazione Coord./addetti esercizio

officine autos./ferro 5,76 7,76 10,36 11,36

manutenzione ferr.

viaggiante extraurbano 4,08 6,08 8,68 9,68

viaggiante ferrovia 5,17 7,17 8,27 9,27

operatori di stazione

viaggiante urbano 7,34 9,34 11,94 12,94

verificatori urbano 7,69 9,69 12,29 13,29

operatori-Specialisti FTA 5,43 7,43 10,03 11,03

specialista FTA/impiegati

2. Riconoscimento 1% Laborfonds per anzianità di servizio

In relazione all’anzianità di servizio viene riconosciuto un ulteriore punto percentuale rispetto alla quota stabilita dal CCNL di settore in riferimento alla previdenza complementare esclusivamente per il fondo Laborfonds a tutto il personale che abbia superato i 21 di anzianità aziendale (cioè dal 22°anno). L’incremento della percentuale aziendale sarà riconosciuto solo al personale che sia disponibile ad aumentare il versamento a proprio carico del medesimo valore, salvo che il lavoratore non stia già versando una quota superiore alla percentuale minima stabilita. L’aumento della quota aziendale e, dove occorra della quota individuale sarà automaticamente riconosciuto a

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decorrere dal trimestre successivo al momento di maturazione dell’anzianità aziendale, previo avviso via e-mail al dipendente che avrà facoltà di opporsi (il silenzio avrà valore di assenso).

3. Produttività.

a) Recupero lavoro straordinario (valido per tutti i settori aziendali): l’elemento H4 del Contratto di Omogenizzazione viene modificato come segue: “Fermo restando che l’applicazione di tale istituto contrattuale non deve determinare un aumento di organico, eventuali prestazioni eccedenti l’orario di lavoro, potranno essere recuperate con godimento di giornate di recupero ore da concordare con il diretto superiore dietro corresponsione delle maggiorazioni relative. In ogni caso il numero massimo di ore a recupero non potrà essere superiore a 80 ore in ragione d’anno e comunque come tetto massimo complessivo”.

b) Compensazione CRF con ROS: viene introdotta la possibilità, previa autorizzazione del diretto Responsabile, per gli addetti delle officine autoservizio e ferrovia di compensare a fine anno l’eventuale saldo negativo di ROS con un massimo di 4 CRF in ragione d’anno, goduti quindi ad ore.

Rimane invariata per tutti i settori aziendali la disposizione per la quale i CRF non goduti sono liquidati entro fine anno e il godimento degli stessi entro l’anno è subordinato all’esaurimento delle ferie residue relative agli anni precedenti.

c) Indennità squadre neve-catene: ferme restando le discipline specifiche per ciascun settore (gomma/ferro), l’indennità fissa di montaggio catene viene erogata annualmente per il periodo 15.11 - 15.04 e viene stabilita in euro 200 lordi mensili per ogni addetto ed euro 250 lordi mensili (50% nei mesi di novembre ed aprile) per il coordinatore/capo squadra. Eventuali prestazioni causa neve antecedenti al 15 novembre comporteranno il riconoscimento dell’indennità intera per il mese di novembre.

d) Indennità di reperibilità: ferme restando le modalità di erogazione già previste nei singoli accordi di settore applicabili, l’indennità di reperibilità lunedì-venerdì viene stabilita in 15 euro; la cifra fissa della reperibilità per la giornata del sabato viene stabilita in 5 euro e per la domenica e i festivi in 10 euro.

La reperibilità lunedì-venerdì è intesa come la reperibilità nei giorni di turno, la reperibilità del sabato è intesa per il giorno di riposo tipo 1 e la reperibilità della domenica è intesa per il giorno di riposo tipo 2 e i festivi.

e) Riconoscimento indennità figura: si conviene che al personale viaggiante che effettui turni in biglietteria, venga riconosciuta l’indennità di maneggio denaro per i giorni di effettivo servizio in biglietteria, solamente qualora il turno si riferisca a più del 50% della prestazione giornaliera. La fascia di riferimento è la prima.

Ad ogni settore spetta inoltre quanto sotto riportato:

f) Servizio Urbano

Fermo restando l’art. 36 dell’Accordo Nazionale di data 28.11.2015 e i successivi accordi aziendali intercorsi con riferimento alla formazione dei turni e all’attività di controllo ed emissione dei titoli di viaggio a bordo (Ipotesi di Accordo di data 07.09.2016 e Accordo di data 03.02.2017), si concorda quanto segue:

- 14 minuti di riconoscimento di tempo lavorato come tempo di trasferimento (compreso il tempo di attesa) da o verso via Innsbruck;

- 10 minuti di tempo prestati per i trasferimenti in guida da e verso i capolinea;

- considerato il contesto di digitalizzazione dei processi aziendali in atto, anche relativi alle fasi di emissione dei titoli di viaggio, così come indicato dalle norme in essere volte alla transizione al digitale di tutto il settore delle pubbliche

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amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, si stabilisce il riconoscimento di una indennità in termini economici dell’ equivalente di 8 minuti di retribuzione a giorno lavorato a valere per tutto il periodo necessario al completamento della transizione.

Detta indennità è funzionale all’impegno richiesto al personale in termini di apprendimento e interazione iniziali con gli strumenti digitali che l’azienda adotterà progressivamente, siano essi i canali comunicativi aziendali ovvero i nuovi sistemi di bigliettazione.

- per la durata del presente accordo rimane la facoltà per il personale del Servizio Urbano di Trento, che termini il turno di lavoro in Piazza Dante di non rientrare presso la Sede di via Innsbruck, qualora non sia necessario ricondurvi il mezzo utilizzato e la possibilità di usufruire esclusivamente per ragioni di servizio del parcheggio gratuito in via Dogana e delle navette o altro servizio con analoga frequenza;

- mantenimento dell'indennità di Turno Disagiato nella misura inserita nell'istituto della Nuova produttività giornaliera come previsto dall'accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008;

g) Servizio Extraurbano

Si conviene il recupero dei seguenti tempi accessori, oggi previsti dall'accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008, C5 tempo di agente unico, nelle seguenti misure:

- Agente unico 10 minuti di tempo aggiuntivo (o 5 minuti se la prestazione risulti inferiore al 50%);

Vengono inoltre riconosciuti 10 minuti al mese di retribuzione normale per il versamento incassi, mentre i 5 minuti di versamento incassi del pre-post per la medesima voce vengono riconosciuti come tempo gestione bagagli e rifornimento del mezzo.

Considerato il contesto di digitalizzazione dei processi aziendali in atto, anche relativi alle fasi di emissione dei titoli di viaggio, così come indicato dalle norme in essere volte alla transizione al digitale di tutto il settore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, si stabilisce il riconoscimento di una indennità in termini economici dell’equivalente di 8 minuti di retribuzione a giorno lavorato a valere per tutto il periodo necessario al completamento della transizione.

Detta indennità è funzionale all’impegno richiesto al personale in termini di apprendimento e interazione iniziali con gli strumenti digitali che l’azienda adotterà progressivamente, siano essi i canali comunicativi aziendali ovvero i nuovi sistemi di bigliettazione.

h) Esercizio ferroviario

Recepimento accordo di data 23 gennaio 2019 che le parti si riservano di rivedere in funzione delle modifiche normative/organizzative che interverranno.

Capi treno e macchinisti: Considerato il contesto di digitalizzazione dei processi aziendali in atto, anche relativi alle fasi di emissione dei titoli di viaggio, così come indicato dalle norme in essere volte alla transizione al digitale di tutto il settore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, si stabilisce il riconoscimento di una indennità in termini economici dell’ equivalente di 8 minuti di retribuzione a giorno lavorato a valere per tutto il periodo necessario al completamento della transizione.

Detta indennità è funzionale all’impegno richiesto al personale in termini di apprendimento e interazione iniziali con gli strumenti digitali che l’azienda adotterà progressivamente, siano essi i canali comunicativi aziendali ovvero i nuovi sistemi di bigliettazione.

4. PREMIO DI RISULTATO

Il punto B, PRODUTTIVITA' VARIABILE, di cui all'ACCORDO DI OMOGENEIZZAZIONE CONTRATTUALE di data 15 luglio 2008, è integralmente sostituito dal seguente Accordo

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sul Premio di risultato con valenza triennale 2021, 2022, 2023.

Le parti ritengono che il Premio di risultato rappresenti uno strumento per il coinvolgimento di tutto il personale nel miglioramento dei risultati dell’Azienda.

Le parti concordano che:

• le caratteristiche del Premio di risultato saranno, come da disposizioni normative in essere volte all’ottenimento delle agevolazioni fiscali, la variabilità e il miglioramento;

• ogni settore aziendale ha specifici obiettivi, come di seguito illustrati;

• gli obiettivi di settore tengono come valore base il valore del 2019, non ritenendo significativo l’anno 2020;

• il premio sarà erogato al solo personale con contratto a tempo indeterminato full time o part time pari o superiore al 50% (art. 20, comma 4 A.N. 28.11.2015), in forza al 31.12 dell’anno di riferimento, secondo l’anagrafica alla medesima data; per il personale cessato in corso d’anno, il premio sarà erogato pro quota e secondo la declinazione individuale spettante con tassazione ordinaria con l’ultima retribuzione utile; per il personale assunto a tempo indeterminato in corso d’anno il premio sarà erogato pro quota (da inizio mese corrente o ad inizio mese successivo in relazione alla cadenza di maturazione del diritto dal giorno 1 al giorno 15 o dal giorno 16 alla fine del mese); per il personale trasformato a tempo indeterminato in corso d’anno il premio sarà erogato per intero o in proporzione ai mesi lavorati dall’ultima data di assunzione a tempo determinato.

• il personale a cui non sarà erogato il premio non concorrerà al raggiungimento degli obiettivi;

• il valore annuo individuale del Premio è stabilito in euro 870,00 lordi non parametrati da erogarsi con tassazione agevolata in caso di raggiungimento degli obiettivi per singolo settore o con tassazione ordinaria in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi;

• la distribuzione individuale avverrà secondo i parametri riportati di seguito, analoghi per tutti i settori;

• la parte non erogata del premio sarà ridistribuita con valore unico di pari misura tra tutti coloro, appartenenti al settore di riferimento, i quali non abbiano subito riduzioni;

• il premio sarà erogato in un’unica rata nel mese di gennaio dell’anno successivo;

• le assenze e i permessi legati alla pandemia Covid-19 non saranno computati.

OBIETTIVI COLLETTIVI DI SETTORE

a) Settore viaggiante gomma

Riduzione sinistrosità passiva (nr. di sinistri con danni)

anno 2019 2021 2022 2023

valore 527 525 523 521

b) Settore ferrovia Trento-Malè-Mezzana

Miglioramento della puntualità PUNTUALITA' 0 - 5 minuti

anno 2019 2021 2022 2023

valore N.A.* 94% 94,5% 95%

*non è possibile alcun confronto con il 2019 per cambio orario c) Settore ferrovia Trento-Borgo-Bassano

Miglioramento della puntualità PUNTUALITA' 0 - 5 minuti

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anno 2019 2021 2022 2023

valore N.A.* 90,5% 91,5% 92,5%

*non è possibile alcun confronto con il 2019 per cambio tecnologia (VRil)

d) Settore impiegati

Riduzione eventi di malattia

anno 2019 2021 2022 2023

valore 205 203 201 200

e) Settore officina gomma Riduzione revisione ripetere

anno 2019 2021 2022 2023

valore 0,97 0,90 0,87 0,84

DISTRIBUZIONE INDIVIDUALE

Il premio sarà individualmente distribuito tenendo conto delle seguenti decurtazioni:

- Assenza per malattia breve (malattie non superiori a 3 giorni): riduzione del 20% con eventi pari a 3 nel corso dell’anno solare di riferimento, 30% ogni evento successivo;

- Eventi di malattia in prossimità (prima o dopo) di giorni di assenze giustificate con ferie: 20% ogni evento. La prossimità con i giorni di ferie va intesa rispetto al primo/ultimo giorno di lavoro utile, a prescindere da giorni intermedi di riposo, festività etc.. quindi qualora tra i giorni di ferie e di malattia non vi sia ripresa dell’attività lavorativa;

- Si conviene che il congedo parentale (superiore a due giorni) debba essere comunicata prima o contestualmente al piano ferie, diversamente sarà decurtato il 40% del premio per ogni evento non comunicato;

- Assenze dal servizio superiori a 60 giorni (ad esclusione di maternità obbligatoria, infortunio, ricovero ospedaliero, malattia grave): riduzione del 1% del valore per ogni giornata di assenza che superi i 60 giorni.

- L’infortunio sarà penalizzato al 10% per il secondo evento e al 25% dal terzo evento, esclusi i casi di infortunio a causa di sinistro da circolazione stradale in servizio.

- Provvedimenti disciplinari:

• Censura: riduzione del 2% ogni provvedimento;

• Multa: riduzione del 7% ogni provvedimento;

• Sospensione: riduzione del 15% per ogni provvedimento;

• Proroga nel termine dell’aumento dello stipendio o della paga:

riduzione del 20%;

• Retrocessione: riduzione del 50% del premio;

• Destituzione: riduzione del 100% del premio.

Per il settore officina gomma si conviene di attribuire un ulteriore riconoscimento sul Premio variabile di risultato, pari ad euro 250 lordi in ragione d’anno per singolo addetto in relazione all’obiettivo di seguito riportato. Tale somma sarà soggetta a tassazione ordinaria o agevolata in relazione al raggiungimento dell’obiettivo, senza le decurtazioni individuali di cui sopra.

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Riduzione recuperi con carroattrezzi (esclusa garanzia)

anno 2019 2021 2022 2023

valore 0,69 0,68 0,67 0,66

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