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Chiarimenti al 18/10/2018

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Academic year: 2022

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Premesso che

1) siamo in possesso di certificazione SOA per le seguenti categorie:

OG1 classifica IV bis OS30 classifica III OS3 classifica I OG11 classifica IIIbis

2) il bando prevede la certificazione OS30 III; OS 18 A e OS4 a qualificazione obbligatoria in quanto superiori al 10% del valore dell’appalto

3) gli importi della categoria OS18A (196.164,56) e OS4 (154.330,00), anche sommati, non sono con tutta evidenza superiori al 10% del valore dell’appalto

chiediamo se la sottoscritta impresa con le suddette certificazioni puo' partecipare singolarmente all'appalto dichiarando di voler subappaltare interamente i lavori di OS18 A e OS4 ad imprese con relative qualificazioni ed attestazioni ai sensi dell'art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al 100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

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BUONASERA, RELATIVAMENTE ALLE CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (OS18a E OS4), ESSENDO DI IMPORTO INFERIORE AL 10 % DELL'IMPORTO DI APPALTO, SI RITIENE NON NECESSITI LA RELATIVA QUALIFICAZIONE SOA, PERTANTO LA QUALIFICAZIONE DI QUEST'ULTIME PUO' ESSERE RIFERITE ALLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 DI IMPORTO ADEGUATO.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al

100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

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BUONASERA, IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE RICHIESTA, SEMPRE RELATIVAMENTE ALLA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (OS18a E OS4), ESSENDO DI IMPORTO INFERIORE AL 10 % DELL'IMPORTO DI APPALTO, NEL CASO DI MANCATO POSSESSO DEL REQUISITO SOA SI RITIENE POSSIBILE LA QUALIFICAZIONE DI QUEST'ULTIME RIFERITE ALLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 DI IMPORTO ADEGUATO.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al

100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

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In relazione alla gara di appalto in questione la scrivente impresa, in possesso di qualificazioni SOA categoria OG1/IVbis ed OG11/ II^

CHIEDE

chiarimenti in merito alla possibilita' di partecipazione alla medesima con le attestazioni di qualificazione gia' in suo possesso. Piu' nello specifico, fermo restando l'obbligo di costituzione di una R.T.P. con aziende qualificate OS18a/I^ e OS04/I^, si chiede conferma dell'applicabilita' del principio di assorbenza per la categoria OG11 in base al quale la qualificazione obbligatoria della categoria OS30 puo' essere dimostrata attraverso il possesso della predetta attestazione SOA ctg. OG11/II^.

Il Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n.248 all’art. 3 comma 2 prevede:

“….. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. ….”

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Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla subappaltabilita' delle categorie SIOS:

1) In merito alle categorie OS18A e OS4:

A differenza di quanto specificato al punto 4.2. lett. b) pagina 13 del disciplinare di gara, l’importo relativo alle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS18A ed OS4 e' INFERIORE al 10% del valore dell’appalto (OS18A pari al 4,33% ed OS4 pari al 3,41%). Pertanto le predette categorie sono interamente subappaltabili a soggetti in possesso di idonei requisiti SOA (subappalto “qualificatorio”)

2) In merito alla categoria OS30:

Essendo l’importo relativo alle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS30, SUPERIORE al 10% del valore dell’appalto (OS30 pari al 11,84%), l’eventuale subappalto non puo' superare il limite del 30% di cui all’art. 105, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Ma il limite di cui al presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

Vale a dire che, qualora nel bando di gara siano contenute lavorazioni appartenenti alle categorie “SIOS” che superino il 10% dell’importo di appalto, e' possibile un ampliamento del limite di subappalto. In tale caso, oltre al 30% del subappalto individuato come precisato, sara' possibile aggiungere un ulteriore 30% relativo alle lavorazioni appartenenti alla categoria SIOS.

1) Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al 100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

2) In merito alla categoria OS30 il Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n.248 all’art. 1 comma 2 prevede "Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."

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Buongiorno, con la presente si comunica che al ns. quesito del 24/09/2018 ore 10:03:40 prot. n. PI179178-18, ad oggi non vi e' stato alcun riscontro.

Riproponiamo quanto richiesto:

Premesso che

1) siamo in possesso di certificazione SOA per le seguenti categorie:

OG1 classifica IV bis OS30 classifica III OS3 classifica I OG11 classifica IIIbis

2) il bando prevede la certificazione OS30 III; OS 18 A e OS4 a qualificazione obbligatoria in quanto superiori al 10% del valore dell’appalto

3) gli importi della categoria OS18A (196.164,56) e OS4 (154.330,00), anche sommati, non sono con tutta evidenza superiori al 10% del valore dell’appalto

chiediamo se la sottoscritta impresa con le suddette certificazioni puo' partecipare singolarmente all'appalto dichiarando di voler subappaltare interamente i lavori di OS18 A e OS4 ad imprese con relative qualificazioni ed attestazioni ai sensi dell'art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Si chiede una cortese URGENTISSIMA risposta in quanto necessaria alla partecipazione della procedura.

Inoltre, considerando l'importanza della stessa, il tipo di aggiudicazione e la mancanza di chiarimenti in merito, si chiede di posticipare la scadenza della procedura.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al 100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

Visto l'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti in merito a informazioni sui documenti e i termini di risposta, la richiesta di proroga non può essere accolta

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La nostra impresa manifesta l’intenzione di partecipare alla gara in oggetto, a tal proposito dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA nelle categorie OG1-Classifica VI e OG11-classifica IIIbis

Domanda: Puo' partecipare alla gara come impresa singola, dichiarando di subappaltare, ad imprese qualificate, le lavorazioni rientranti nelle categorie SOA OS18-A e OS4?

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al 100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

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Spett.Ente,

con riferimento al Disciplinare di gara, pag. 11 - 4.2 Requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecnica e professionale, si chiede conferma che le categorie OS4 e OS18-A, di importo inferiore al 10% dell'appalto (Rif.

D.M. n.248 del 10/11/2016) possono essere subappaltate al 100% ed avvalibili.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al 100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

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Spett.le Ente,

in riferimento al Disciplinare di gara, pag.35 "Allegati al disciplinare di gara" si chiede di pubblicare il seguente elaborato:

- PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In quanto risulta assente dalla documentazione resa a disposizione.

Si allegano elaborati relativi al PSC

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Spett.le Ente,

Codesta impresa ha gia' provveduto ad effettuare il sopralluogo obbligatorio presso il sito dei lavori in RTI con altre 2 imprese in qualita' di mandanti per OS30 e OS4.

Prendendo atto pero' dei quesiti formulati e delle risposte annesse, in merito alla possibilita' di subappaltare interamente (100%) la Categoria OS4, vi chiediamo se e' corretto in merito attestato rilasciato aggiungere una dichiarazione nella quale si specifica espressamente che non e' necessario che l'altra impresa mandante citata su detto attestato (per la categoria OS4) PARTECIPI ALLA PROCEDURA DI GARA.

Si conferma

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Alla luce degli ultimi chiarimenti pubblicati, siamo a chiederVi conferma che le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18a e OS4 siano interamente subappaltabili e permettano la partecipazione del Concorrente sprovvisto totalmente delle categorie stesse e con qualificazione nella categoria prevalente di adeguato importo.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 del DM 248/2016, poiche le categorie OS 18 A e OS4 previste dal progetto, risultano essere singolarmente inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori, per le stesse è ammesso l'istituto dell'avvalimento e sono subappaltabili al 100% e pertanto rientrano nelle categorie ed interamente subappaltabili a ditte qualificate e ricondotte alle categorie OG1.

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La nostra societa' ha tutti i requisiti per partecipare da sola all'appalto in oggetto ma usera' l'istituto della cooptazione cosi' come consentito dall'art.92, comma 5, del DPR 207/2010. Giurisprudenza e anche l'ANAC hanno chiarito che il cooptato non assume lo status di concorrente e quindi, ad esempio, non produrra' alcuna cauzione. In ogni caso si chiede quale documentazione il cooptato debba produrre per la partecipazione alla gara in esame. Ad es.: passoe, DGUE o altro

Il concorrente dovrà produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente

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Il Disciplinare di Gara alla pagina 25 di 36, in corrispondenza dell’esplicitazione dell’elemento di valutazione 1.

Componenti architettoniche, recita:

1. COMPONENTI ARCHITETTONICHE: Il concorrente dovra' indicare le proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo sulle forniture e materiali impiegati, con riferimento […] ovvero maggiore qualita' estetico/funzionale.

Non dovranno essere apportate modifiche alle opere di finitura della facciata esterna.

Con riferimento a quanto sopra riportato si chiede di voler confermare che, nella realizzazione delle facciate, e' consentita l’utilizzazione di “materiali diversi” da quelli previsti in progetto, purche' vengono confermati “colore”

ed “aspetto percepibile” delle facciate, per confermare l’ottemperanza alle prescrizioni espresse dalla Commissione Paesaggio (Allegato 4 del Verbale n. 1 della Conferenza di servizi decisoria)

Cordiali saluti

come riportato e richiesto nel disciplinare di gara / 6. BUSTA TECNICA al punto a) N.1 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA:

1. COMPONENTI ARCHITETTONICHE: Il concorrente dovrà indicare le proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo sulle forniture e materiali impiegati, con riferimento all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, e che comportano minori costi gestionali rispetto alle indicazioni di progetto posto a base di gara (con analisi sui singoli elementi proposti che dimostri l'effettivo contenimento delle attività di manutenzione/sostituzione) a fronte del mantenimento della qualità prevista nel progetto ovvero maggiore qualità estetico/funzionale. Non dovranno essere apportate modifiche alla opere di finiture della facciata esterna.

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In merito a quanto previsto da CSA edile a Base di gara e relative A.P.U., si chiede se la voce di capitolato inerente

la Vetrazione tipo A:

- Lastra esterna stratificata selettiva, spessore 55.2 mm con pvb acustico - Camera 16 mm saturata 90% gas argon, bordo caldo

- Lastra interna stratificata 66.2 con pvb acustico Float Chiaro 44.2 PVB acustico - Fattore Solare FS 38-42 %

- Trasmissione Luminosa TL 65-70 %

e ricompresa nelle voci PA.FIN.004-005-006-007 e' corretta o sono presenti refusi.

Negli elaborati tecnici e' mancante tutta la parte geologica. E' possibile ottenere nel particolare almeno:

? CHA4RG003B_relazione sulla gestione delle materie;

? CHA4DH001B_planimetria pianta scavi, sezioni e particolari costruttivi

si conferma che sono ricomprese nei nuovi prezzi delle voci PA.FIN.004-005-006- 007.

Si allega la cartella 05_geologici-geotecnici

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La sottoscritta impresa e' in possesso delle seguenti categorie:

OG1 di V, OG11 di III, OS4 di IV, OS30 di IVbis, OS18-A di III.

Le categorie OS3 e OS28 sono ricoperte dalla OG11 di III.

Si richiede se le categorie a qualificazione non obbligatoria OS1,OS6, OS7, OS23 possono essere assorbite dalla OG1 di V in quanto copre anche l'importo delle scorporabili?

oppure bisogna dichiarare il subappalto al 100%???

Si precisa che le cat. OS1, OS6, OS7 e OS23 superano di poco il 30%.

Si richiama il paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara e quanto riportato nei chiarimenti

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