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Come si cede un credito

Autore: Redazione | 20/06/2016

Cessione del credito: modello di comunicazione al debitore, gli effetti per il creditore ceduto e per il cessionario.

La possibilità di cedere il proprio credito, vantato verso un debitore, ad un altro soggetto (che pertanto sarà il nuovo creditore) è una possibilità riconosciuta espressamente dal nostro codice civile [1]. In tali casi si parla di cessione del credito e, con riferimento ai soggetti coinvolti in questa operazione, di:

cedente: è il vecchio creditore, colui che cede il credito;

cessionario: è il nuovo creditore, colui che subentra nel credito;

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ceduto: è il debitore, il quale rimane ovviamente sempre lo stesso soggetto.

A quali condizioni è possibile cedere il credito? È necessario avvisare il debitore? Quali effetti ha la cessione del credito sul ceduto e quali diritti quest’ultimo può far valere nei confronti del nuovo creditore? Analizzeremo tutto in questa rapida scheda.

Cosa comporta la cessione di un credito?

Con la cessione di un credito, il creditore (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito verso il proprio debitore (ceduto). Pertanto, per effetto della cessione, si sostituisce un nuovo creditore a quello originario.

Come si cede un credito?

La cessione di un credito è un’operazione estremamente semplice: essa si sostanzia in un accordo tra il cedente e il cessionario, ossia tra il vecchio e il nuovo creditore. L’accordo è, di norma, scritto. Non c’è bisogno del consenso del debitore, al quale la cessione andrà semplicemente comunicata, affinché adempia nelle mani del nuovo ed effettivo creditore. Infatti al debitore è di norma indifferente adempiere all’uno o all’altro creditore (salvo quanto diremo a breve).

La cessione è efficace nei confronti del debitore solo a partire dal momento in cui questi ne ha avuto notizia (con la comunicazione del cedente) o dal momento in cui questi l’abbia espressamente accettata. Prima di tale momento, il debitore è tenuto a pagare solo al precedente creditore (cedente), anche se quest’ultimo ha

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già ceduto il credito. Invece, dopo tale momento il debitore si libera dall’obbligo di pagare solo versando la somma al nuovo creditore (cessionario).

Per esempio: se vi è stata la cessione del credito e questa non è stata ancora comunicata al debitore, egli è tenuto a pagare ancora al cedente.

Nel caso in cui lo stesso credito sia stato ceduto a più soggetti, la cessione è efficace nei confronti di chi, tra questi, per primo, ha comunicato al debitore la cessione del credito.

Quando è vietata la cessione del credito?

La cessione è vietata qualora l’originario contratto tra creditore e debitore escluda la possibilità di cessione del credito. Se, invece, tale clausola non è presente o non è stata espressamente accettata dal creditore, questi è sempre libero di cedere il proprio credito.

Una seconda ipotesi in cui la cessione è vietata si ha quando il pagamento nelle mani del nuovo cessionario possa implicare, per il debitore, determinati e concreti pregiudizi anche solo di immagine. Si pensi al caso in cui il cessionario sia un pluripregiudicato: il debitore potrebbe avere tutto l’interesse a non far comparire passaggi di denaro dal proprio conto a quello del nuovo creditore, sia per la propria reputazione, che per il rischio di eventuali accertamenti della polizia.

È anche l’ipotesi in cui il pagamento al nuovo creditore possa comportare un aggravio di costi per il debitore (ad esempio, operazione da effettuare all’estero con forme più onerose di quelle inizialmente stabilite con il cedente).

Non si possono cedere neanche i crediti personali come ad esempio quelli alimentari: i creditori di tali prestazioni sono soggetti che versano in stato di

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bisogno e l’ammontare del credito è commisurato specificamente in relazione all’entità del bisogno e alle possibilità del debitore.

In alcuni casi è la stessa legge che vieta la cessione del credito: ad esempio, il credito del lavoratore dipendente verso l’azienda che può essere ceduto entro massimo un quinto (la cosiddetta “cessione del quinto dello stipendio” in favore delle finanziarie).

Che succede se il debitore non paga al nuovo creditore?

Nel caso in cui il debitore sia inadempiente, il cessionario ha tutti i diritti che avrebbe avuto il cedente, e quindi può agire in giudizio per il recupero coattivo del credito.

In tale ipotesi, comunque, il nuovo creditore (cessionario) non può chiedere risarcimenti al cedente: la legge infatti stabilisce che tutte le volte in cui la cessione è “a titolo oneroso” (ossia a pagamento), il cedente è tenuto a garantire solo l’effettiva esistenza del proprio credito, ma non la solvibilità del debitore, salvo che non sia intervenuto un apposito patto. È la cosiddetta cessione pro soluto.

Che differenza c’è tra cessione pro soluto

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e cessione pro solvendo?

Nella cessione pro soluto il cedente è tenuto a garantire solo l’esistenza del credito ceduto; per cui se il debitore non adempie, il rischio ricade sul cessionario che ha acquistato il credito, che non potrà rivalersi contro il cedente.

Nella cessione pro solvendo, invece, se il debitore ceduto non paga, pagherà per lui il cedente, ma solo nei limiti del corrispettivo ricevuto per la cessione, oltre agli interessi e rimborso spese.

Quali diritti ha il debitore

Il debitore può esercitare, nei confronti del cessionario, tutte le eccezioni relative al rapporto contrattuale che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente (salvo ovviamente l’eventuale compensazione con crediti a sua volta vantanti nei confronti di quest’ultimo).

Fac simile con modello di contratto di cessione del credito a titolo oneroso

Scrittura privata di cessione del credito

Art. 1. Oggetto

Il sig…, cedente, cede al sig …, cessionario, che accetta, il credito di euro …

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vantato nei confronti di …, debitore ceduto, il tutto come risultante dal contratto del …, stipulato in data …, mediante scrittura privata/atto pubblico ….

A fronte della cessione, il cessionario si obbliga a pagare, in favore del cedente, il corrispettivo di euro …, secondo le seguenti modalità: ……

Art. 2. Garanzia

Oltre alla garanzia ex art. 1266 c.c., il cedente si obbliga a garantire la solvenza del debitore ceduto ai sensi dellart. 1267 c.c.

Pertanto, nell’ipotesi di mancata realizzazione del credito da parte del cessionario, quest’ultimo potrà pretendere dal cedente la restituzione del corrispettivo versato, oltre agli interessi, al rimborso delle spese sostenute per la cessione e a quelle sopportate per l’escussione del debitore, purché se ne offra prova documentale, nonché il risarcimento del danno.

L’operatività di tale forma di garanzia è condizionata alla dimostrazione, da parte del cessionario, di aver richiesto il pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno di dimostrare la totale inutilità delle istanze di pagamento, per l’eventuale notoria insolvenza del debitore ceduto.

Art. 3. Notifica al debitore ceduto

Il cedente si obblia a comunicare la presente cessione al debitore ceduto mediante atto scritto da spedire con raccomandata a.r. entro e non oltre il ….

L’inadempimento totale o anche parziale a tale obbligo determina la risoluzione del presente contratto.

Note

[1] Art. 1260-1267 cod. civ.

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