Conto
corrente conla posta Anno 836
-Numero 212
GAZZETTA UFFICIAIR
DELREGNO D°ITALIA
PAR E PRIMA
SI PUBBLICATUTTI IGIORNISOMA
-Mercoledì, 9 settembre 1942
-ANKO XX
AIEN0I FESTIVIDIREZIOfiE E REDAZI0tiE PflESSO IL MINISTERO 01 GRAZIA E CIUSTlZIA--UFFICIOPUBBLICAll0NEDELLE LECCI -TELEFONI:50-107-50-033-53-914
comax25xoNI DI ABRONAMIowTo
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA
Abb. annuo L. Zoo Abb. annuo L. 200 Abb. annuo L. 00' Abb. annuo L. 120
Nel Regno a semestrale a 50 All'Est,ero a semestrale . 100 Nel Regno a semestrale = 80
Au'¾ · semestrale • 60
e Colonie • trimestrale• 25 m trimestralea 50 e Colonie e trimestrale. 15 ro • trimestrale. 30
Un fascicolo a 2 Un fascicolo . 4 Un fascicolo . 2 Un fascicolo a &
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sortessio titoil, obbligazioni, earteile)
Ne1Regno ecolonie . . . . Abbonamentoannuo.Un fascicolo . Pressi .vari.L. BO¯ All'Estero ' ' ' ' ' ' ' • Abbonamentoannuo.Un fascicolo-Pressivari raddoppiati. L.100--
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La aGazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XX
Settembre,
nel palazzo del Ministero delleFinanze;CorsoUmberto,234(angoloVia MarcoMinghetti, 23-24);in
Milano,
Galleria VittorioEmanuele,
3; in Napoli, ViaChiaia,
5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti iCapoluoghi delle provinciedelRegno.
Le inserzioni nella Parte 11 della «Gazzetta Ufficialea si rleevono: in ROMA - presso l'Ufficio " inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.
L'Agenzia
dela Libreria dello Stato in Milano(Gallerit.
VittorioEmanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a man< ed accompagnati dal relativo imoorto.gggggg
DECRETO DEL DUCE DELFASCISMO,
CAPO DELGOVERNO,
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MI-LEGGI E
DECRETI NISTRI,
24 agosto 1942-XX.Modificazioni
apportate
allo statuto della Banca Commer.LEGGE27
giugno 1942-XX,
n. 976· claleItaliana,
con sede in hiilano . . . . .Pag.
3733Modificazioni
all'ordinamento
dei Corsiallievi
ufficialipiloti
dicomplemento
dellaRegia
aeronautica .Pag.
3730 DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1942-XX.Disciplina totalitaria dell'approvvigionamento
e della di.LEGGE 17
luglio 1912-XX,
n. 977 stribuzione dellemandorie, nocciole, noci, pinoli
epistacchi.
Concessione di un contributo straordinario dello Stato
Pag.
3734a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
----
Pag.
3731 DISPOSIZIONI ECOMUNICATI
LEGGE24
luglio
1942XX,
n. 978.Norme modificative ed
integrative
del R.decreto-legge
10 ottobre
1941-XIX,
n.1249, convertito,
conmodificazione,
nellalegge
12 febbraio1942.XX,
n. 191, contenente provve- dimenti diretti adincoraggiare
laproduzione
delgrano,
dellasegale
e dell'orzo . .Pag.
ai.3L LEGGE 4agosto 1942-XX,
n. 979.Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere
impegni
per spesedipendenti
dallo stato diguerra.
Pag.
3732 REGIO DECRETO 17luglio 1942-XX,
n. 980.Organizzazione
dei servizi del hiinisterodell'agricoltura
e delle foreste nei territori recentemente annessi al
Regno
d'Italia
...Pag.3732
REGIO DECRETO 24
luglio 1942-XX,
n. 981.Ammissione della Cassa di
risparmio delle
Provincie da!·mate a far
parte
della Federazione delle Casse dirisparmio
delle Venezie . . . . , . . . . . .
Pag.
3733REGIO DECRETO 21
giugno 1942-XX,
n. 982.Erezione in ente morale della «
Fondazione Alpine
», consedeinRoma...Pag.3733
REGIO DECRETO 21
giugno 1942-XX,
n. 983.Erezione in ente morale della «Fondazione
Carabiniere
», con sede in Roma . . . . . . . . . . .Pag.
3733Ministero dell'Africa Italiana:
Ricompense
al valor militare(avviso
direttifica)
. . . .Pag.
3737inistero delle
corporazioni:
rovvedimenti adottati nei confronti di società coopers- ive ai sensi dei
Regi decreti-legge
30 dicembre 1926, n.2288,e 11
ilicembre 1930,
n. 1882 . . . . . . .Pag.
3737Prezzi
dei semilavorati di celluloide e dei relativi manu-fatti . . . . . . .
Pag.
3737Riassunto
delprovvedimento
P. 464 del25agosto 1942-XX, relativo
aiprezzi
delle calzature invernali ed estive.Pag.
3738Riassunto del
provvedimento
P. 468 del25agosto1942-XX,
relativo aitipi
eprezzi
delle cravatte non di seta.Pag.
3739Riissunto
delprovvedimento
P. 461 del24agosto 1942-XX,
relativo all'autorizzazione a vendere calzature a norma deldecreto Ministeriale
2aprile
1942-XX . . .Pag.
3740Riassunto del
provvediinento
P. 471 del28agosto 1942-XX,
relativo aiprezzi
del sapone neutro per neonati - Prezzi deisaponi antisettici
e medicinali. . . . . .Pag.
3740Ministero dell'agricoltura
e delle foreste: Comunicato rela- tivo alladisciplina
del prezzo dellepolpe
di frutta dellaproduzione
1942 . . . .Pag.
3740Ministero
delle finanze:Media
dei cambi edei
titoli . . . . . . .Pag.
3741 REGIO DECRETO 21giugno 1942-XX,
n. 984. Elenco diobbligazioni
del Debito redimibile4,75 °/2,
diErezione
in ente morale della «Fondazione Corazziere», serie pruna,acqmstate
per_l'ammortamento
m conto percon sede in Roma . . . . . . . . . .
Pag.
3733 l'eserc1zio1988-1939,
dalla Direzionegenerale
del Tesoro -Portafoglio
di Stato. . . . . . . . . . .Pag.
3741REGIO DECRETO 11
luglio 1942-XX,
n. 985. Avviso direttifica
. . . . .Pag.
3742Autorizzazione
all'Università di Ferrara ad accettareuna Rettifiche d'intestazione di titoli del Debitopubblico.
donazione . . . . . .
Pag.
3733Pag.
3743373() 4--tz-1ût2 JXK)
- GAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA.
N21,2
LEOGI E DEGRETI
LEGGE
27giugno 1942-XL
».910.
Moddicazioni
all'ordÏnamentq
.del Corsiallieyi
ufDcialipiloti
dicomplemento
dellaRegia
deronautica.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZÌA DI DÌO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONS RED'ITALIA E DI ALBANIA
JMPERATORE
D'ETIOPIAIl Senato e la Camera
dei
Fasetedelle Corporazioni,
a mezzo
delle
loroCqmmissioni legislative,
hannoap- prprato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:
Art.
1.L'ärt.
2della legge
25giugno 1011-XIX,
n.1136,
èsostituito
dalseguente:
iÊi corsi di þilotaggio
nereo,di
cui atprecedente nrficolo,
possono essereammessi, ä Jero domanda,
icittadini
italittni
che"rispondaturulle seguenti condi-
mu:
1) siane iscritti
alPartito Nazionale Fascista
oat Gruppi universitari
fascisti o alla Gioventùitaliana del Littoria;
2 abbiano
compiuto-il
17· annodi etA e nonsupe-
rato il24° alla data stabilita dal bando di
concorso;3) débbano
andoraadempfere agli obblIþii
dellafërma
dileva ¢et
avereregolatinente
ottenuto ilritar- do nella prestazione
delservizio
militare perragioni di
studio o peraltri legali motivi,
ovvero segià incorpo-
rati nella
Regia átronantica,
debhano ancora ultimarela
ferma di leva;
4) ripiittilio di
intona condottaimbblica
et>rivain
ed appartengano
afamiglia di incensurabile moralità;
5) abbiano conseguito
ildiploma di finiturità classi-
en o
sciegtifica
oartistica,
ovverodi abilitazione tecni-
ca o
magistrale,
ovvero se in possesso di un titolo distudio conseguito all'estero, questo
siaritenuto
dalMinistero
dell'educazionenazionale, equipollente
aduno dei
titoli predetti;
6) abbiano l'attitudine
alpilotaggio militare
daaccertarsi
presso nuIstituto medico legale dell'aero-
nautica ».
«
Agli allievi chè abbiano supéaté leproviprescritte
per il
conferimento del brevetto di pil ta militaië, nia
che
norrabbiano comieguifois idoneità ägÍt esÈtdí
teo-rici,
ovveroche..siano giudicati
nonidonei
algrado
disottotenente
pilota di complémento,
saràconferit4 )a
nomina a
pilota militare
ed intale qualiti complete- tuinin,
bolgrado
diseigeikte, gli obblighi
diservizio
as-stmti ».
Art.
3.
3L'art. 7 della legge
25luglio 1941;KIX,-
a.1136,
è so-stituito dal seguente:
« I dimessi dai corsi per
1potivi disciplinari
cessano dallaqualità
di ällievo ufficiale ecompletano
la fermadi
leva nel ruoloservizi; categoria governo, della Regia
aeronautica
con ilgrado raggiunte
».Art,'4.
L'art. 8 della
legge
25luglio 1941-XIX,
n.1136,
è so-stituito
dalseguente:
« Coloro che non
consegueno
il brevetto dipilota
d'ae-roplano
oquello di pilota
militareoppureihe siano
di-messi
dal
corso perragioni fisiche
o per mancanzadi
attitudine atpilotaggio,
cessanodalla qualità
di allieyo ufficialee
completano
la ferma di leva nel ruolo ser-vizi, categdria goversoniella Regia aeŸo'nanfica
col gra- doraggiunto; essi potrannopeggfag domanda, previa
rinuncia al
grado raggiunto, di partecipare,
in relazione al titolodi
studioposseduto, ad
uno deiforsi1nileffi
dal;
Ministero delPaeronautien për allievi ufficiali di complemento
nonnatiganti.
« In tal caso i
dimessi potranno
essereinviattin li
cenza
straordinaria
senzaassegni inattesa,di;essere ri-
chiamati in servizio per
Passegnazione
aicèrsi aallievi ufficiali di
cui sopra.«
Il periodo
trascorso alle armi inqualita di
allievoutliciale pilota sarà consÏderato utile agli èlfetti del
com.pimento
dellaferma
di lera.«
Quelli invece
chetntendessero
concorrere all'am- missione a corsiallievi ufficiali
dicomplemento
del Re-gio esercito, potranno
essere, a lorodomanda, previa
rinuncia
algrado raggiunto,
agiudizio insindacabile
del MinisterodelPaeronautica, rimessi a.disposizione
deidistretti
militari di appartenenza, oppure trasferiti
alla leva di terra seappartenenti alla
levaneronatitica
».Art. 5.
Art. i
L'art.
4della legge 25 luglio 1941-XIX,
n.1134,
èsostituito dal
seguente:
« Gli allievi ufficinH
piloti
dicomplemento
sonopro-
mossiavieri scelti dopo
unprimo periodo d'istruzione
della durata di tre mesi.« Al
èonseguimento
del brevettodi pilota d'aero- piano
sonopromossi
algrado
disergente.
« Al termine
del
corso dipilotaggio, agli allievi che
abbianocompiuto
le proveprescritte per il conferi-
mento delbrevetto di pilota militare, nonchë superati gli
esamiteoriti,
segiudicati idonei, conferita la
ao-mina
apilota militare
econtemporaneamente la
no-mina
asottotenente
dicomplemento delPArma
seto-nautica,
ruolonaviganti,
e con talegrado
ultimanogli obblighi
diservizio di
cuiall'art.
3.E' data sanatoria per le
ammissioni
ai corsiallievi
ufficiali diomplemento efettuate anteriormente
alladata
di entrata invigore
de11apresente legge, augh¢
setrattisí
di giovani
cheavevanosuperato
il 2(P anno dietà.
Ordiolamo
chela presente, multita
delingillo dello Stato, sía inserta
nellaRaccolta ufficiale dëlle leggi o
dei decreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarla e di farla osservare scomelegge
dello Stato.
Data a
San Rossore, addi
27giugno 1942-XX ,VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI- ŸIDUSSONI - DI
RËVEL
Visto, ilGuardasigilli:
GRANDI9-11-1942 (XX) GAZZETTA UFFICIA DEL REGNO D'ITALIA N
2123731
LEGGE17
luglio 1942-XX,
n. 977.- Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS RE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei
Fasci
edelleCorporazioni,
a mezzo
delle
loroCommissioni legislative, hanno
ap-provato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L.
10.000.000,
daerogarsi
in
ragione
di L. 1.000.000all'anno,
per diecianni,
condecorrenza
dall'esercizio finanziario 1942-43,
per la con.cessione di un
contributo
all'Ente nazionaledi
lavoro per iciechi,
in Firenze.Detto contributo è
diretto
ad assicurare il servizio del mutuo di L. 10.000.000 che l'Ente stesso deve con-trarre con un Istituto di
credito,
dadesignarsi
dal Mi-nistro per le
finanze,
perl'ampliamento
dei suoi im-pianti
industriali.Art. 2.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a
provvedere
con
propri
decretialle
occorrentivariazioni
nello statodi previsione
della spesa del Ministero dell'interno e ad emettere le normeesecutive per la concessioneela
estin-zione
del detto mutuo.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella Raccoltaufficiale
delleleggi
edei
decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarla e di farla osservare comelegge
dello Stato.
Data a San
Rossore,
addì 17luglio
1942-XXVITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI-- DI REVEL Visto, ti Guardasigilli: GRANDI
LEGGE
24luglio 1942-XX,
n. 978.Norme modificative ed
integrative
del R.decreto=legge
10 ottobre
1941-XIX,
n.1249, convertito,
conmodificazione,
ne11a
legge
12 febbraio1942-XX,
n.191,
contenente provve.dimenti diretti ad
incoraggiare
laproduzione
delgrano,
dellasegale
e dell'orzo.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS RE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fascie delle
Corporazioni,
a mezzo delle loro
Commissioni legislative, hanno
ap-provato
;Noi
abbiamosanzionato
epromulghiamo quanto
segue:
Art. 1.
A tutti i
grani
a maturazione precoce od a matura- zione normale otardiva,
iquali
vengonoconferiti
al-I'ammasso
entro il 15 settembre1942-XX,
è attribuitauna
maggiorazione
di prezzo di L. 40 alquintale
seprodotti
nell'Italiameridionale
e insulare e nelle pro- vincie diRoma,
di Littoria e diFrosinone,
e di L. 20 alquintale
seprodotti
nel restanteterritorio
delliegno.
Il
primo
comma dell'art. 4 del R.decreto-legge
10ot- tobre1941-XIX,
n.1249, convertito,
conmodificazione,
nella legge
12 febbraio1942-XX,
n.101,
èabrogato.
Art. 2.
In
aggiunta
allamaggiorazione
di prezzo stabilita nelprecedente
art.1,
per igrani
conferitiall'ammasso
entro il 10
luglio 1942-XX,
ècorrisposta
la somma di L. 20 alquintale
a titolo di rimborso dimaggiori
spese perPaccelerato
conferimento.Art. 3.
Per il grano della
produzione
1942 destinatoalla
selezione per seme ed esoneratodall'obbligo
del cou-ferimento all'ammasso,
ai sensi del R.decreto-legge
11
giugno 1936-XIV,
n.1272,
e del decretoMinisteriale
28luglio 1936-XIV,
è concesso aiproduttori,
a caricodel bilancio
delloStato,
unpremio
fissodi
L. 20 aquintale, oltre
che laInaggiorazione
di prezzo nella misura e per igrani
indicati nelprecedente
art.1, indipendentemente dall'epoca
della consegnadel
pro- dotto alle ditte selezionatrici.Il
pagamento
delsuddetto premio
èsubordinato alla presentazione
delprescritto
certificato di idoneità ri- lasciatodall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,
e di un
certificato dell'Ufficio provinciale
dell'Enteeconomico della
cerealicoltura,
attestante che il quan- titativo di grano da seme per ilquale
ilpremio
vienerichiesto,
è destinato allaselezione
per seme.Restano fermi i
premi
di coltivazione e leintegra- zioni
di prezzo dovuti aiproduttori
dalleditte
selezio-natrici.
Art. 4.
Con decreti del Ministro per le finanze saranno in- trodotte
negli
stati diprevisione
della spesa del Mini- sterodell'agricoltura
eforeste le variazioniconseguenti
alla
applicazione
dell'art. 5 del R.decreto-legge
10ot-tobre
1941-XIX,
n.1249, convertito,
conmodificazione,
nella
legge
12 febbraio1942-XX,
n.101,
nonchèquelle
per
l'applicazione degli articoli 1,
2 e 3 della presentelegge.
Sugli stanziamenti
che sarannodisposti
per la ap-plicazione dei predetti articoli 1,
2 e 3 possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro perl'agricoltura
e leforeste,
di concerto colMinistro per le
finanze, anticipazioni
difondi
ai Con- sorziagrari provinciali
ed all'Enteeconomico
dellacerealicoltura,
iquali provvedono
alpagamento
dellasomma relativa.
L'art.
7 del R.decreto-legge
10 ottobre1941-XIX,
n.
1249, convertito,
conmodificazione,
nellalegge
12 feb-braio
1942-XX,
n.191,
èabrogato.
Art. 5.
L'ultimo comma'dell'art. 8 del
Regio decreto-legge
citato nel
¡precedente
art. 1 è sostituito dalseguente
:« Nei
territori
di cui aiprecedenti
commi saranno, con decreto delMinistro
perl'agricoltura
e leforeste,
di concerto col Ministro per le
finanze, adottate parti-
colari norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui
agli articoli 1,
2 e.3 dellapreseote legge
».3782 9-11-1912 (XX)
·GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
N. 212Ordiniamo
che
lapresente,
munitadel sigillo
delloStato, sia
inserta nella Raccoltauinciale delle leggi
e
dei
decreti delRegno d'Italia, ma.ndando
achiunque spetti
di osservarla edi
farla osservare comelegge
dello Stato.
Dataa
San Rossore,
addl24 luglio 1942-XX eVITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI- PAnascnx - DI RatzL Visto, il
Guardasf0ttli:
GluNmLEGGE4
agosto 1942-XX,
n. 979.Autorizzazione al Ministro per
l'aeronautica
ad assumereimpegni
per spesedipendenti
dallo stato diguerra.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAEIONS RED'ITALIA
EDI ALBANIA
.
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il
Senato e la Camera deiFasci
edelle Corporazioni,
a mezzo delle
loro Commissioni legislative,
hanno ap-provato;
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:
Art. 1.
In aggiunta alle autorizzazioni disposte
con prece-denti provvedimenti,
ilMinistro
perPaeronautica
ènutorizzato ad
assumereimpegni
perspese
di carattereeccezionale
connesse allo statodi guerra
entro illimite
di lire tremiliardi,
oltregli
interessi suipagamenti
ratizzati
aisensi
del R.decreto-legge 13 gennaio 1911,
n. 27.
Art. 2.
Con
decreti delMinistro
perle finanze,
saràprovve- dato,
in relazione alfabbisogno, all'iscrizione
in bi-lancio delle
somme necessarieper
ig>agamenti
da effet-tuare in
dipendenza degli impegni
di cui alprecedente articolo.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
siainserta
nella Raccoltautileiale
delleleggi
edei
decreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarla
e di farla osservare comelegge
dello Stato.
Data a S. Anna di
Valdieri,
addl 4agosto 1912-XX ,VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI -- I)I IIEVEL Visto, il
Guardastgiuf
: GRANDIVista la
legge
13giugno 1935-XIII,
n.1220,
che isti-taisce
inogni provincia del Regno gl'Ispettorati pro- vinciali dell'agricoltura;
Visto
il R. decreto 22 febbraio1937-XV,
n.327;
Visto il R. decreto 29
maggio 1941-XIX,
n.489;
Visto il R.
decreto-legge 3 maggio 1941-XIX,
n.291,
che
costituisce
laprovincia
diLubiana;
Visto il R.
decreto-legge 18 maggio 1941-XIX,
n.452,
col
quale
sonostati sistemati iterritori
che sonovenutia far
parte integrante
delRegno d'Italia, creando
lenuove
provincie
diSpalato
eCattaro;
Visto il R. decreto 7
giugno 1941-XIX,
n.453,
colquale
sono statestabilite
lecircoscrizioni territoriali delle provincie
diSpalato
eCattaro;
Visti l'art.
1,
n.3, della legge
31gennaio 1926-IV,
n.
100,
e lalegge
4 settembre1940-XVIII,
n.1547;
Ritenuta la
necessità
diistituire
unIspettorato
com-partimentale agrario
per iServizi
delle nuoveprovincie
ed un
Ispettorato provinciale dell'agricoltura
in cia-scuna di esse;
Udito
il parere delConsiglio
diStato;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
del NostroMinistro Segretario di
Stato per
l'agricoltura
e per leforeste,
di concerto conquello
per le finanze;Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1.
2
istituito in Fiume unIspettorato compartimentale agrario
la cuicompetenza territoriale
saràstabilita
a norma dell'art.1, ultimo
comma, del R.decreto-legge
18 novembre
1929-VIII,
n.2071, convertito nella legge
31 marzo
1930-VIII,
n. 279.Art. 2.
Sono istituiti
gl'Ispettorati provinciali dell'agricol-
tura di
Lubiana, Spalato
e Cattaro con sede neirispet-
tivi
capoluoghi
diprovincia.
All'istituzione
diuffici
staccatidegli
stessiIspet- torati
in altri comuni delleprovincie, quando
la va-stità del
territorio
e leparticolari esigenze dell'agri-
coltura lo
consiglino, potrà provvedersi
a normadel-
l'art.
1,
secondo comma, del R. decreto 22 febbraio1937-XV,
n. 327.All'istituzione di
Sezionispecializzate
per la difesa contro le malattie dellepiante potrà provvedersi
anorma dell'art. 26 del R. decreto 29
maggio 1941-XIX,
n. 480. A tal fine il numero
delle Sezioni stesse,
con-template
dal citatoarticolo,
è elevato asettantadue.
REGIO DECRETO 17
lugiio 1942-XX,
n. 980. Art. 3.OrganizzaElone
del servizi del Ministerodell'agricoltura
e delle foreste nel territori recentemente annessi al
Regno
d'Italia.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIADIDIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
E DI ALBANIAIMPERATORE
D'ETIOPIAPer il funzionamento
degli
ufficiistituiti
con i pre- cedenti articoli sonoportati
in aumentonel
ruolo tecni- codell'agricoltura (gruppo A)
di cuialla tabella
ßallegata
al citato R. decreto 29maggio 1941-XIX,
n.
489,
unposto
diispettore generale (grado 5°)
e treposti
diispettore superiore (grado 6°).
Visto
11 R.decreto-legge 18
novembre1929-VIII,
Art. 4.n.
2071, convertito nella legge
31 marzo1930-VIII,
n.
279,
cheistituisce gli Ispettorati compartimentali
Ilpresente
decreto entra invigore
ilgiorno della
suaagrarij pubblicazione nella
GazzettaUfficiale del Regno.
9-11..1942 (XX) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALI
-N. 212 3733
I
Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito del sigillo
dello
Stato,
sia insertonella
Raccoltaufliciale delle leggi
edei
decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osservarlo edi
farlo osservare.Dato a
San Rossore,
addì 17luglio
1942-XX'
VITTORIO EMANUELE
IIUSSOLINI -- PARESCHI -- DI REVEL
Visto, il
Guardasigilli:
GRANDIItegistrato alla Corte dei. conti, addt 5 settembre 1942-XX Alli del Governo,
registro
449,foglio
22.- MANCINIREGIO
DEC1tETO
24luglio 1942-XX,
n. 981.AmmiSslone della Cassa di
risparmio delle Provincie
dal.mate a far
parte
della Federazione delleCasse
dirisparmio delle
Venezie.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀDELLA NAEIONS RE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo
unico delle leggi sulPordinamento del-
leCasse di risparmio
e dei Monti dicredito
su pegno di Pcategoria, approvato
con R.decreto
25aprile 1929-VII,
n.967,
ed ilregolamento
perPesecuzione
del testo unicopredetto, approvato
con R.decreto
5 feb-braio
1931-IX,
n.225;
Veduto il R.
decreto-legge
12 marzo1930-XIV,
n.375,
sulla difesa del
risparmio
e sulladisciplina
dellaf'un-
zione
creditizia, modificato
conle leggi
7 marzo1938-XVI,
n.141,
7aprile 1938-XVI,
n.636,
e 10giu- gno 1940-XVIII,
n.933;
Veduto il decreto del DUCE del
Fascismo, Capo
delGoverno, Presidente
delComitato
deiMinistri
per la difesa delrisparmio
eper
l'esercizio delcredito,
in data 21febbraio 1942-XX,
colquale
è stataistituita
in Zarala Cassa
di risparmio delle
Provinciedalmate;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa
del risparmio
e per l'esercizio delcredito,
in
data
27giugno 1912-XX;
Sulla
proposta
del DUCE delFascismo, Capo
del Go-verno,
Presidente
del Ocmitatodei Ministri anzidetto;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Articolo unico.
14 Cassa di
risparmio delle Provincie dalmate,
consede
inZara,
è ammessa a farparte
della Federazione delle Cassedi risparmio delle
Venezie.Ordiniamo
che
ilpresente decreto, monito
del si-gillo
delloStato,
sia inserto nella Raccoltaufficiale delle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia, mandando
a
chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.Udto
aSan Rossore,
addi24 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI Visto, il
Guardastgilli:
GRANDIRegistrato
alla Corte dei conti, addi 5 setteinbre 1942-XX Atti delGoverno,
registro 449,foglio
21. - AlacmlREGIO DECRETO
21giugno 1942-XX,
n. 982.Erezione in ente morale della «
Fondazione Alpino
», consede in Roma.
N. 982. R.
decreto
21giugno 1942,
colquale, sulla
pro-posta del DUCE del Fascismo, Capo
delGoverno,
Ministro per la
marina,
la «Fondazione Alpino
»,con sede
in Roma, viene
eretta in entemorale
e neviene
approvato
ilrelativo
statuto.Visto, il
Guardasigilli:
GRANDIRegistrato
alla corte dei conti, addi 25 agosto 1942-XXREGIO
DECRETO
21giugno 1942-XX,
n.983.Erezione in ente morale della «Fondazione Carabiniere»,
con sede in
Roma.
N. 983. R. decreto 21
giugno 1942,
colquale,
sulla pro-posta del DUCE del Fascismo, Capo
delGoverno, Ministro per
lamarina,
la «Fondazione
Carabinie- re», con sede inRoma,
viene eretta in ente morale e neviene approvato il relativo
statuto.Visto, il Guardasigillf: GRANDI
Registrato
alla Corte dei conti, addi 25 agosto 1942-XXREGIO
DECRETO
21giugno 1942-XX,
n. 984.Erezione in ente morale della «
Fondazione
Corazziere», conseda
inRoma.
N. 984. R. decreto 21
giugno 1942,
colquale,
stila pro-posta del
DUCE delFascismo, Capo
delGoveriio,
Ministro per la
marina,
la «Fondazione Corazziere
», con sedein Roma, viene
eretta in entemorale
e neviene
approvato
il relativo statuto.Visto, il Guardasigillf: GRANoi
Registrato alla Corte dei conti, addi 25 agosto 1942-XX
REGIO DECRETO 11
luglio 1942-XX,
n. 985.Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una
donazione,
N. 985. R. decreto 11
luglio 1942,
colquale,
sulla pro-posta
del Ministro per Peducazionenazionale,
l'Uni- Versità di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L.10.000, capitale
nomi-nale di
Consolidato
5%, disposta
in suo favore dalla SocietàElettrica
Padanadi Ferrara,
perl'istituzione
di unpremio
da intitolarsi al nome dell'Eccellenza« Italo Balbo».
Visto, (L
Guardasigilli:
GluNDIRegistrato alla Corte dei conti, addt 22 agosto 1942-XX
DECRETO DEL DUCE DEL
FASCISMO,
CAPO DELGOVERNO,
PRESIDENTE DELCOMITATO
DEI MI-NISTRI,
24agosto
1942-XX. .Modiacazioni
apportate
allo statuto della Banca Commer·ciale Italiana, con sede in Milano.
IL
DUCE
DEL FASCISMOCAPO DEL
GOVEltNO
PRESIDENTE
DELCOMITATO
DEI 31INISTRIPIOR LA DIFESA DEL RTSPARhfIO E PERL'ESEROIZIO DEL CREDITO
Veduto l'art. 2T del R.
decreto-legge
12 marzo1930-XIV,
n.375,
sulla difesadel risparmio
e sulladigelplina della funzione creditizia,
modificato con leleggi
i marzo1938-XVI,
n.141,
7aprile 1938-XVI,
n.
03G,
e 10giugno 1910-XVIII,
n.933;
3734 9--11-1942 (XX)
-GAzzETTA OFFICIALE DEL REGNO
D'ITALIA ·N.
212Veduto Fart. 206 del R. decreto
30
marzo1912-XX,
n.
318,
contenentedisposizioni per
l'attuazione del Co- dice civile edisq>osizioni trânsitorie;
Veduto lo statuto
della
BancaCommerciale Italiana,
banca
di
interesse nazionale consede
inMilano,
ap-provato
conproprio
decreto 7 ottobre1930-XIV
e mo- dificatocon decreto dell'8maggio 1939-XVII;
Vedute le modificazioni allo statuto della
predetta
Ranca
delibei'ate dall'assemblea generale dei
soci indata 21 marzo
1942-XX,
nonchèquelle apportatevi
dalpresidente
delConsiglio
diamministrazione
- con atto del 4luglio 1942-XX, registrato
a Milano il 6luglio 1942-XX,
al n.429, vol.
047 -in forza didelega
espres- samentecontemplata nella
stessa deliberazione assem-hieare e su richiesta
dell'Ispettorato
iper la difesa delrisparmio
e per l'esercizio delcredito;
Ritenuta
l'opportunità
dimodificare
le norme dellostatuto
anzidetto
allo scopo anchedi
uniformarle alnuovo Codice
civile;
Sentito il
Comitato
per l'esercizio della funzione con- sultiva dellaCorporazione
dellapresidenza
e del cre-dito (Sezione credito);
Decreta:
Sono
approvate
le modificazioni allo statuto della Banca CommercialeItaliana,
banca di interesse nazio- ziale con sede inMilano,
secondo il nuovo testo dello statutomedesimo, allegato
alpresente
decreto che saràpubblicato
nella GazzettaUfßciale
delliegno.
Iloma,
addì 24agosto
1942-XXMUSSOLINI
(3465)
DEORETO
MINISTEIIIALE 8 settembre 1942-XX.Disciplina
totalitariadell'approvvigionamento
e della di-stribuzione delle
mandorle, nocciole,
noci,pinoli
epistacchi.
IL MINISTRO PElt L'AGRICOLTUllA E PER LE FOllESTI
Vista la
legge
21maggio 1940-NVIII,
n.415,
sull'or-ganizzazione
della Nazione in guerra;Visto il R.
decreto-legge
27 dicembre1940-XIX,
n.
1716, convertito,
conmodificazioni,
nellalegge
24
aprile 1941-XIX,
n.385,
contenentedisposizioni
per ladisciplina degli approvvigionamenti,
della distribu- zione e del consumo deigeneri
alimentari inperiodo
di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 4 novembre
1941-XX,
relativo alla
disciplina
della distribuzionedegli
oliidi
mandorle, nocciole,
noci edegli
oliivegetali puris-
simi denominati « olii
tipo
»;Visto il decreto Ministeriale 29
maggio 1942-XX,
re-cante norme per la
disciplina
dellaproduzione
e delladistribuzione degli
olii disemi;
Ritenuta
la necessità didisciplingre
in modo tota- litariol'approvvigionamento
e la distribuzione dellemandorle,
dellenocciole,
dellenoci,
deipinoli
e deipistacchi;
Decreta:
Art. 1.
Le
mandorle,
lenocciole,
lenoci,
ipinoli
ed ipi- stacchi,
sia inguscio
cheagusciati,
diproduzione
na·zionale o
d'importazione,
salvo le eccezionipreviste
alsuccessivo art.
2,
sono vincolati esoggetti
adisciplina di
ammasso e nonpossono formare oggetto
diatti di
alienazione,
aqualsiasi titolo,
se non sullaÏ>ase
delladisciplina stabilita
nelpresente
decreto.Sono risoluti i contratti
stipulati
sulla merce vinco-lata
antecedentemente alla datadi
entratain vigore
del presente
decreto per laparte
che non ha avutoese-cuzione
con I'effettiva conseguaospedizione
della merce.E' vietata la vendita allo stato verde o
semiverde delle mandorle,
nocciole e noci.Art. 2.
Sono esenti dal vincolo e dal conferimento all'am-
masso i
quantitativi
deiprodotti
di cui alprecedente
articolo esistenti presso
i negozi di
vendita alminuto,
nonchè i
quantitativi
di mandorle e nocciolegià
as-segnati
dal Ministerodell'agricoltura
e delle foreste.Le
quantità
dimandorle, nocciole, noci, pinoli
egai- stacchi
che possono essere trattenutecomplessivamente
dal
produttore
per il consumofamiliare,
inesenzione
dal vincolo e
dall'obbligo
del conferimentoall'ammasso,
sono
stabilite
nelleseguenti misure
massimeannuali,
alla cui formazione possono concorrere
isolatamente
ocongiuntamente
iprodotti
per ciascuno deiseguenti
gruppi:
1)
per lemandorle, nocciole
e noci:kg.
80 se conguscio, kg.
40 sesgusciate;
2)
per ipinoli ed
ipistacchi
:kg.
10se conguscio, kg.
5 sesgusciati.
I
quantitativi
diprodotti
trattenuti dalproduttore
per ,uso familiare non
possono
essereposti
in com-mercio.
Art. 3.
I pastoni
e lefarine
nondisolente,
derivanti dai pro- dotti di cui alprecedente
art.1, posseduti
alladata.dil
entrata in
vigore
delpresente decreto,
sono vincolati adisposizione
delMinistero dell'agricoltura
e delle fore- ste e non possono formareoggetto di
atti di aliena- zione se non in base adassegnazioni disposte
dal Mi-uistero
stesso.Sono
risoluti
i contrattistipulati
antecedentementea norma del 2° comma dell'art. L
Le
disposizioni,
di cui aiprecedenti
comma, non siapplicano
aipastoni
ed alle farine derivanti dapartite
di mandorle e nocciole
già assegnate
dal Ministero pre- detto.Art. 4.
I
produttori di mandorle, nocciole, noci, pinoli
epistacchi
hannol'obbligo
dipresentare
denuncia deilquantitativi
di merce ottenuta entro 30giorni
dallaraccolta.
La
denuncia,
redatta su moduli conformi aquello
annesso al presente
decreto,
e che verranno distribuitia curadell'Ente economico della
ortotlorofrutticoltura,
deve esserepresentata,
per laproduzione
ottenuta nel territorio del Comunecapoluogo
diProvincia,
diretta-mente all'Ufficio
provinciale
dell'Ente economico del!»ortoflorofrutticoltura, mentre,
per laproduzione
otte-nuta
negli altri Comuni,
alpodestà,
ilquale
nella suaqualità
dipresidente
dellaCommissione
comunale perl'alimentazione, procederà
al controllo delledenuncie,
trasmettendole
poi
con elencoriassuntivo, all'Ufficio provinciale
dell'Entepredetto
entro il 15 edil
30 di ciascun mese.Per la
produzione
ottenuta inpiù Comuni,
ilpro-
duttore è tenuto a
presentare sephrata denuncia
inogni
Comune
di produzione,
9-11-1942 4XX)
-GA22ETTA-UFFICIALE-DEIríREGNO-DaPPALIA
R 2123735
Per la merce
importata
nelRegno, gli importatori dovranno farne immediata denuncia
all'Ufficiocentral&
delPEnte
economicodella ortoflorofrutticoltura.
Art.
5.
Qoloro che,
a scopadi commercio
o per usoindu;
stiddlà detengono, anche ptësso depóshari, quanti
tivi dei
prodotti di
eniagli Articoli
1 e3, debbono
de-nunciarne
laconsistenza posseduta
alla mezzanottedel
giotildþeceddate
aquello
di entrata invigore del
pre- sentedecreto,
entro15 giorni dalla
stessadata..
AlPobbligo della denuncia,
di cui alprecedente
com-ma, non sono tenuti i
dettaglianti,
nonchè idetentori
di
mandorle,
nocciole erelativi pastoni
efariné
nondisoleate, per
iquantitativi
didetti generi Atûti
inassegnazione
dalMinistero dell'agricoltura
e dellefd-
reste.
La denuncia deve essere
presentata
per iprodotti gia- centi
nelterritorio
delComune capoluogo
diProvin- cia, direttamente all'Ufficio provinciale
delPEnte eco-nomico della ortoflorofrutticoltura,
mtotreper
i pro-ilöTlf giäcenti negli altri
Comuni alpodestà, il quale,
nella sua
qualità di presidente della Commissione
co-Anunale (ella alimentazione procederà
alcontrollo
del-le.denuncie, trasmettendole,
neidieci giorni
successi-vi, all'Ufficio provinciale
dell'Entepredetto,
conelens
co
riassuntivo.
Art. 6.
Art. 9.
Il
produttore
deveconferire
iprodotti
di cui al pre- cedente art. 1 inguscio,
salvo lemandorle,
lequali pqssono essere conferi,te anche sgusciate.
Nel oaho dí conferimento
delle mandorle inguscio, Pente ammysatore procede
alladeterminazione
della Jesa eqûälità dei
semi per lacorresponsione
al confe-rente del
prezzorelativo.
L'Ente
stessopotrà consegnare
le mandorle ingu-
scio osgusciate,
a seconda dellarichiesta dell'assegua- fatio
per le relativeoperazioni di sgusciatura
TEnteautorizzerà
l attrezzature commerciali ed 2ndustrialiesistenti.
Art. 10.
All'atto del
conferimento all'ammasso
deiprodotti
di
cui alPart. 1,
ilConsorzio agrario provinciale
rila- scia alconferente apposito bollettino
contenentel'indi- cazione
dellaquantità, qualità,
varietà e caratteristi- che delprodotto conferito.
Art.
11.Il Ministero
dell'agricoltura
e delleforeste
provve-dera
astabilire, previe intese
conquello
pergli
scambie per le
valute,
perciascun prodotto
di cuialPart.
1 laquota
dariservare
perPesportazione
edeterminerà
icontingenti
per leForze armate,
pergli
usiindu-
striali
e peril
consumodiretto.
Il Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste provve- derà alleassegnazioni
deiprodotti.
IJEnte
economico della ortoflorofrutticoltura
prov-vede
all'elaborazione dei dati
contenutinelle denuncie
e trasmette al
Ministero delPagricoltura
edelle fore-
ste unriassunto delle giacenze denunciate
a närmaIIèTPaff.3
eriepiloghi mensili
per laproduzione
de-nunciata
a normadell'art.
4.Art. 12.
Fatta
eccezione
per itrasporti
ai centri ammassoà
fattodivieto di trasferire
iprodotti
di cui al prece- dente art. 1 senza labolletta
diaccompagnamento
ri-lastinta dall'Ente
ammassatore dellaProvincia in cui
trovasi ilprodotto
che siintende spedire
o trasferire.Art.
7.
I
prodotti vincolati
ai sensidell'art.
1debbono
es- sere conferiti.all'ammasso
neiluoghi
e neitermini
stabiliti dagII Enti ammassatori,
di cui al successivo rt. 9 inedianteavvisi pubblicati negli
albipretori dei
Comuni o con
altri
mezzi atti aportarli.a
conoscenzadegli interessati.
Il
conferimento
siperfeziona
col rilascio del bol-lettino di
cuialPart.
10anche
se ilprodotto
restatemporaneamente affida.to
indeposito agli stessi
pro-duttori
o detentori sotto lapropria responsabilità,
an-zichè essere
materialmente trasferito
neimagazzini
diainmasso.
Art. 8.
Per l'esecuzione delle
operazioni di
amianssol'Ente economico
dellaortoflorofrutticoltura
si avvale del-'l'opera
edell'attrezzatura tecnico-commerciale
deiCon-
sorziagrari
edella loro Federazione,
iquali per tali compiti
sonosottoposti
allavigilanza ed
al controllo dell'Ente stesso.Detti
Consorzi corrispondono
alconferente, all'atto atèsso del conferimento,
illirezzo che sarà determinato dal Ministero dell'agricoltura
edelle
foreste per cia- scungepete
aseconda delle varletà, dei requisiti
diresa
del prodotto
edelle caratteristiche riferentisi
alleTelative classifiche stabilite
dalMinistero
stesso.Art. 13.
E' estesa at
pinoli l'applicazione
delledisposizioni di cur al vigente
decretoMinisteriale
4 novembre1941-XX,
relativoalla disciplina
delladistribuzione degli
olii dimandorle, nocciole,
noci edegli olii vege-
tali
gmrissimi denominati
«oliitipo
».Art. 14.
Sono
abrogati
l'art. 5 deldecreto Ministeriale
29 mag-gio
1942-XX ed iseguenti
decretiMinisteriali:
decreto Ministeriale
29agosto 1941-XIX,
relativoalla
disciplina del mercato
delle nocciole ;decreto Ministeriale
15dicembre 1941-XX,
relativoalla
disciplina dell'approvvigionamento,
delladistri-
buzione
e del consumodelle nocciole,
mandorle edelle
relativefarine;
nonchè le
altre disposizioni
eventualmente contrastanticon
quelle
di cui alpresente
decreto.Art.
15.
Le
infrazioni
alledisposizioni
contenute nel pre- sentedecreto
sonopunibili
ai sensidella legge
8 lu-glio 1941-XIX,
n.645,
edel
R.decreto-legge
11gin-
gno
1942-XX,
n. 584.Il
presente
decreto entra invigore
ilgiorno
dellasua
pubblicazione
nellaGazzetta.Ufficiale
delRegno.
Iloma, addl
8 settembre 1912-XXll