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Scheda 2 ATTRIBUZIONE PER RICONOSCIMENTO E PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE.

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Academic year: 2022

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Scheda 1 – ACQUISTO PER NASCITA

Articolo 1, legge 05 Febbraio 1992, n. 91 sancisce l’applicazione del principio ius sanguinis anche se non mancano delle ipotesi in cui l’attribuzione della cittadinanza può dipendere dalla circostanza casuale della nascita sul territorio della Repubblica.

Quindi è cittadino italiano :

· il figlio, nato in Italia o all’estero, di padre o di madre cittadino italiano (jure sanguinis);

· colui che è nato in Italia se i genitori sono ignoti o apolidi

· colui che è nato nel territorio se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della Legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano (jure soli). In questo caso l’ufficiale dello stato civile dovrà chiedere al Ministero idonei accertamenti.

Nel caso di doppia cittadinanza il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Scheda 2 – ATTRIBUZIONE PER RICONOSCIMENTO E PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE.

L’art. 2 della Legge n. 91/1992 attribuisce la cittadinanza ai figli nati fuori dal matrimonio, minori o maggiorenni, riconosciuti spontaneamente dai genitori ovvero tramite una sentenza.

Fa riferimento a tre ipotesi:

1. Figlio minore: a seguito di accertamento del Comune di residenza o A.I.R.E sarà emessa attestazione del sindaco di attribuzione della cittadinanza, che sarà trascritta nei registri di cittadinanza da parte dell’ufficiale dello stato civile, con conseguente annotazione nell’atto di nascita del minore stesso.

2. Figlio maggiorenne: conserva il proprio stato di cittadinanza avendo tempo un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento dell’Autorità straniera, per esercitare la facoltà di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Pertanto in assenza del preciso atto di volontà per il maggiorenne non c’è automatismo di attribuzione della cittadinanza. Il momento dell’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla manifestazione di volontà, resa in forma scritta con i seguenti allegati:

· atto di nascita;

· atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

· certificato di cittadinanza del genitore.

3. Figlio nato fuori dal matrimonio non riconoscibile. Non è riconoscibile il figlio nato da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (articolo 250, ultimo comma, c.c.) ed il figlio incestuoso (articolo 251 c.c.).

Il figlio incestuoso, tuttavia, anche se non è riconoscibile e non può proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.

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In caso di esito positivo di questa azione giudiziaria, egli potrà acquistare anche la cittadinanza italiana, quale ulteriore effetto positivo della sentenza con le stesse condizioni e formalità richiesta dall’articolo 2 della legge del 1992 per i figli minori o maggiorenni.

Scheda 3 – ACQUISTO PER ADOZIONE

Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza (art. 3, legge 91/1992).

Il procedimento di adozione presuppone una fase in Italia che si conclude con un decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minorenni ed una fase all’estero che termina con una sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera.

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del sentenza di adozione nei registri dello stato civile, articolo 34, ultimo comma, legge n. 476/98. La cittadinanza decorre dalla data di pronuncia della sentenza.

Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Negli altri casi di revoca, l’adottato conserva la cittadinanza italiana.

Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Scheda 4 – ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE Diventa cittadino italiano:

1. Lo straniero e l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (art. 4, legge 91/1992):

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano, e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Il procedimento da seguire consiste in una dichiarazione che l’interessato rende all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, il cui contenuto è la manifestazione di volontà di acquistare la cittadinanza italiana, resa in forma scritta con allegati:

· atto di nascita;

· certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli

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ascendenti in linea retta di secondo grado;

· documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. In questo caso deve manifestare la propria volontà in forma scritta, all’ufficiale delo stato civile del Comune di residenza, con allegati i seguenti documenti:

· atto di nascita;

· documentazione relativa alla residenza.

Scheda 5 – ACQUISTO PER MATRIMONIO

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vie è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale (art. 5, Legge 91/1992).

Le condizioni richieste per l’acquisto della cittadinanza italiana sono:

· lo stato coniugale; viene accertato che il rapporto di matrimonio sia durato il periodo di tempo minimo – 6 mesi o 3 anni – richiesto dalla legge senza subire modificazioni;

· la residenza legale in Italia da almeno sei mesi successivi al matrimonio. Il periodo di residenza legale in Italia deve essere posteriore al matrimonio e, comunque, la residenza deve sussistere in costanza di matrimonio;

· qualora l’interessato risiede all’estero è invece necessario il decorso di tre anni dalla data del matrimonio.

La domanda può essere presentata solo dallo straniero e deve essere rivolta:

- al Prefetto competente per territorio se l’istante risieda in Italia;

- all’autorità consolare italiana all’estero se risiede in Paese straniero. La disciplina della documentazione è contenuta nell’articolo 1, del D.P.R. 362/94. Il Ministero dell’Interno emana decreto di accoglimento o di rigetto della domanda.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, collegandosi al seguente link:

www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/3621.htm

L’autorità preposta all’emissione dei decreti di accoglimento o diniego è:

· il Prefetto competente per territorio se il richiedente è residente in Italia

· il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione se il richiedente è residente all’estero;

· il Ministero dell’Interno nei soli casi di diniego della cittadinanza, per ragioni relative alla sicurezza.

In caso di esito positivo della richiesta, il decreto va notificato all’interessato che, entro sei mesi dalla notifica nel Comune di residenza, dinanzi all’ufficiale dello stato civile o all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare, deve prestare il giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello stato, giuramento previsto

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dall’articolo 10 della legge del 1992.

Il giuramento viene iscritto nei registri di cittadinanza.

Se decorrono inutilmente sei mesi dalla data della notifica senza aver reso il giuramento, l’interessato potrà prestarlo se dimostra, con la produzione di nuovi documenti al Ministro dell’Interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli era stata accordata la cittadinanza italiana.

La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento stesso.

Scheda 6 – ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE (RESIDENZA) La cittadinanza italiana può essere concessa (art. 9, Legge 91/1992):

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anno alle dipendenze dello stato;

d) al cittadino di uno stato membro delle Comunità Europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Inoltre, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

La domanda può essere presentata solo dallo straniero e deve essere rivolta:

- al Prefetto competente per territorio se l’istante risieda in Italia;

- all’autorità consolare italiana all’estero se risiede in Paese straniero. La disciplina della documentazione è contenuta nell’articolo 1, del D.P.R. 362/94. Il Ministero dell’Interno emana decreto di accoglimento o di rigetto della domanda.

Essa deve essere corredata dalla seguente documentazione, in forma autentica:

· estratto dell'atto di nascita, o equivalente;

· stato di famiglia;

· documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori;

· certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;

· certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;

· certificato di residenza.

Per la concessione e la prestazione del giuramento valgono le stesse regole relative alla concessione per matrimonio.

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Scheda 7 – ACQUISTO DA PARTE DI MINORI A SEGUITO DI ACQUISTO DA PARTE DEI GENITORI

Acquista la cittadinanza italiana il figlio minore di chi acquista o riacquista a sua volta la cittadinanza (art. 14 Legge 91/1992).

Condizioni per l’acquisto:

· il minore deve essere convivente insieme al genitore al momento in cui questo diventa cittadino;

· la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente documentata.

La cittadinanza viene acquisita attraverso una attestazione:

- del Sindaco per il minore residente in Italia;

- dall’autorità diplomatica o consolare italiana se il minore è residente all’estero.

L’ufficiale di stato civile trascrive tali attestazioni e provvede all’annotazione dell’avvenuto acquisto di cittadinanza a margine dell’atto di nascita del minore.

Doppia cittadinanza

Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera può mantenere anche quella italiana.

In particolare: il figlio maggiorenne che sia stato riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione, conserva la propria originaria cittadinanza, ma può eleggere la cittadinanza italiana determinata dalla filiazione, entro un anno dal riconoscimento.

Rinuncia alla cittadinanza

Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera può rinunciare alla cittadinanza italiana qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero a condizione che l'interessato sia in possesso di un'altra cittadinanza.

La legge prevede due casi in cui è possibile rinunciare a quella italiana:

- il figlio, divenuto maggiorenne, che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana insieme ai genitori durante la minore età;

- chi è cittadino per adozione, nel caso in cui intervenga la revoca dell'adozione dopo la maggiore età, entro un anno dalla revoca del provvedimento stesso.

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Perdita della cittadinanza

La perdita della cittadinanza è prevista nei seguenti casi:

- a seguito di esplicita rinuncia;

- per aver accettato un impiego pubblico o avere prestato il servizio militare in uno Stato estero, senza seguire l'intimazione di abbandono degli stessi da parte del Governo italiano;

- durante lo stato di guerra con un paese estero, chi abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica in quel paese, chi vi abbia prestato servizio militare senza esservi obbligato, chi abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di quello Stato;

- in caso di revoca dell'adozione, l'adottato perde la cittadinanza italiana se il provvedimento di revoca dell'adozione è causato dall'adottato stesso, ma solo se quest'ultimo possegga o riacquisti un'altra cittadinanza;

- se la revoca non dipende da fatto dell'adottato, egli conserva la cittadinanza italiana così come, quando, divenuto maggiorenne, può rinunciarvi entro un anno, soltanto se possiede o riacquisti un'altra cittadinanza;

- nel caso in cui acquisti la cittadinanza di uno Stato firmatario della convenzione di Strasburgo del 1963 (Austria, Belgio, Danimarca e Francia - solo per alcuni casi - Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia).

Riacquisto della cittadinanza

I casi di riacquisto della cittadinanza sono i seguenti:

1) automaticamente, da parte dell'ex cittadino che ha stabilito da un anno la propria residenza in Italia e non esprima espressamente entro questo termine parere contrario al riacquisto;

2) con espressa dichiarazione, qualora il cittadino:

a. presti servizio militare in Italia, ma abbia dichiarato preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza;

b. sia assunto in un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero);

c. dichiari, pur residente all'estero, di voler riacquistare la cittadinanza, a condizione che fissi però entro un anno dalla dichiarazione resa, la propria residenza in Italia;

3) quando si è perduta la cittadinanza per non aver ottemperato all'intimazione del Governo di abbandonare l'impiego o la carica accettati per uno Stato straniero o per un ente internazionale non riconosciuto dall'Italia.

In questo caso, il riacquisto è subordinato a condizioni più onerose:

- provare di aver abbandonato l'impiego che gli era stato vietato dal Governo italiano;

- dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza;

- aver stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni.

In ogni caso, tranne per i punti 2-a e 2-b, il riacquisto della cittadinanza può essere precluso per gravi e comprovati motivi dal Ministro dell'Interno entro 1 anno dal verificarsi delle condizioni richieste dalla legge per il riacquisto.

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Se non interviene parere contrario da parte del Ministero dell'I47nterno, il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste;

2) Riacquista la cittadinanza italiana in qualsiasi momento la donna che, avendola perduta per matrimonio con un cittadino straniero, prima della legge n. 151/1975, dichiari all'Ufficiale dello Stato Civile o al Console di volerla riacquistare.

I casi in cui non è possibile riacquistare la cittadinanza italiana sono:

- quando l'ex-cittadino, già adottato da cittadini italiani, abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della revoca dell'adozione per propria colpa;

- quando l'ex-cittadino ha perduto la cittadinanza senza aver accettato un impiego o carica pubblici o per aver prestato servizio militare in uno Stato con il quale l'Italia era in guerra.

Tutte le dichiarazioni riguardanti la perdita, l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana sono rese davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza se il cittadino è residente in Italia; davanti all' autorità consolare competente se residente all'estero.

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