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Riqualificazione energetica degli edifici

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Riqualificazione energetica degli edifici

Pubblicato il 11 giugno 2007

La Finanziaria 2007 ha previsto ai commi da 344 a 348, nuovi incentivi fiscali per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi di energia negli edifici.

Scopo della normativa è quello di favorire, attraverso le agevolazioni di cui trattiamo, l’attuazione del D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 che, a sua volta, ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 2002/91 CE in materia di risparmio energetico. Questo ultimo decreto legislativo stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di valorizzare lo sviluppo, la diversificazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e contribuire a conseguire gli obiettivi di Kyoto.

Si rammenta che il cosiddetto protocollo di Kyoto è un accordo internazionale sottoscritto nella omonima città giapponese dalla maggior parte delle nazioni del mondo (ma non da tutte), che ha stabilito dei parametri massimi di inquinamento ai quali gli stati firmatari dovrebbero attenersi.

Il Decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla G. U. n. 46 del 26 febbraio 2007, chiarisce, innanzitutto, quali sono i destinatari delle agevolazioni.

Sono beneficiari i soggetti sotto elencati

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1. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

2. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

3. le società semplici e le associazioni tra professionisti;

4. tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali) che conseguono reddito d’impresa;

Inoltre diventano beneficiari, per le quote non ancora detratte, i soggetti che subentrano nel possesso dell’immobile, durante il periodo di godimento dell’agevolazione, a causa di vendita e donazione dell’edificio nel quale sono stati effettuati i lavori. Infatti la circolare 36/2007, al punto 7 ha chiarito a tal proposito che, in mancanza di disposizioni espresse nel decreto di attuazione, si rendono applicabili le disposizioni previste in materia di ristrutturazioni edilizie (articolo 1, comma 7, della legge n. 449/97 – circolare n. 55/2001, punto 1.5).

In caso di eredità, si rileva che l’erede subentra nel diritto alle detrazioni soltanto nel caso in cui abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile ereditato.

E’ importante evidenziare che quanto sopra detto riguarda soltanto i possessori, cioè i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari e coloro che possiedono per diritto di abitazione.

Mentre i detentori (inquilini e comodatari) conservano il diritto alle detrazioni anche nel caso di cessione, laddove per cessione si intendono, a parere dell’Agenzia delle entrate, anche le donazioni e le eredità dell’immobile.

Ai familiari conviventi ai quali è consentito sostenere i costi, non sono ne possessori ne detentori; ma ai fini che qui interessano la loro posizione può essere assimilata a quella dei

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detentori. Pertanto anche costoro non perdono il diritto alle detrazioni nei casi di vendita, donazione o eredità dell’edificio sul quale sono stati effettuati i lavori.

Inoltre il diritto alle detrazioni non viene meno per l’inquilino che ha sostenuto le spese, in caso di finita locazione.

Le condizioni necessarie per potere usufruire delle detrazioni sono:

· il possesso o la detenzione, in base ad un titolo idoneo, degli immobili sui quali realizzare gli interventi. Pertanto l’agevolazione spetta tanto al proprietario, al nudo proprietario, all’usufruttuario, al possessore del diritto di abitazione, quanto all’inquilino o al comodatario, ma anche a chi detiene in base ad un contratto di locazione finanziaria.

La detrazione può essere usufruita anche dal familiare convivente del possessore o del detentore (circolare n. 36/2007, punto 1), limitatamente agli immobili in cui si esplica la convivenza, che deve preesistere all’inizio dei lavori; di conseguenza sono esclusi, ad esempio, gli immobili ad uso aziendale, le abitazioni date in locazione, dove non può esservi convivenza, mentre vi rientrano le seconde case in quanto disponibili anche per i componenti della famiglia.

Sono familiari conviventi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Nei casi in cui le opere agevolate vengono effettuate mediante contratti di locazione finanziaria, il beneficio della detrazione spetta all’utilizzatore nei limiti dei costi sostenuti dalla società finanziatrice;

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· l’immobile agevolato deve trovarsi in Italia;

· l’obbligo di pagamento di una imposta diretta, IRPEF o IRES, sulla quale applicare la detrazione. E’ indifferente, invece, che il beneficiario sia residente o meno in Italia.

Lo stesso decreto precisa, inoltre,

– che sono agevolabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2007;

– che nel caso in cui gli interventi vengano eseguiti a seguito di contratti di leasing, il costo detraibile da parte dell’utilizzatore è quello sostenuto dalla società finanziatrice e non quello relativo al canone pagato.

Gli immobili oggetto dell’agevolazione

Sono gli edifici esistenti al 31 dicembre 2006, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Pertanto rimangono esclusi

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dall’agevolazione gli immobili di nuova costruzione o in corso di costruzione alla menzionata data (che devono necessariamente essere già conformi alle nuove prestazioni energetiche), mentre vi rientrano i fabbricati strumentali.

Si riassumono di seguito le tipologie degli interventi ammessi al beneficio dalla Finanziaria 2007.

· Riqualificazione energetica di edifici esistenti / Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, comma 344,

possibilità di detrarre dalla imposta lorda il 55% dei costi effettivamente sostenuti per realizzare in edifici già esistenti, interventi volti a conseguire un risparmio di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nell’allegato C, numero 1), della tabella 1, annesso al decreto interministeriale in argomento. Tale tabella indica i valori entro i quali devono essere contenuti i consumi per il fabbisogno annuo di energia espresso in kWh/m²/m³, tenuto conto delle varie zone climatiche.

Si precisa che per “fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale”, si intende la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto.

La definizione è contenuta nell’allegato A) della legge 192/2005.

In sostanza, per chiarire la portata dell’agevolazione, l’Italia, con la tabella C sopra indicata, è stata suddivisa in diverse zone climatiche all’interno delle quali sono stati stabiliti dei parametri di consumo energetico riferiti alle varie tipologie di fabbricati. Ciò è avvenuto in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

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I benefici vengono riconosciuti se gli interventi determinano un risparmio energetico, per la climatizzazione invernale, di almeno il 20% sui parametri indicati nella menzionata tabella C.

L’indice di prestazione energetica, a seguito degli interventi realizzati, deve essere valutata con riguardo all’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari (circolare 36/2007, punto 3.1).

La detrazione in argomento spetta entro un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in tre annualità di pari importo.

Qualora la riqualificazione energetica dell’intero edificio avvenga tramite gli interventi di seguito indicati, autonomamente agevolabili, ma con un limite di detrazioni inferiore, pari ad € 60.000,00, il limite delle detrazioni applicabile è quello di 100 mila euro, riconosciuto per gli interventi di riqualificazione globale sull’intero edificio. La circolare n. 36/2007, al punto 3.1, pone ad esempio la riqualificazione energetica globale di un edificio ottenuta con la sola sostituzione degli infissi. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di cumulare i limiti delle due detrazioni, essendo uno solo l’intervento realizzato.

· Interventi sull’involucro di edifici esistenti / Interventi su strutture opache e su infissi, comma 345, possibilità di detrarre dalla imposta lorda il 55% delle spese sostenute, per la riduzione delle perdite di energia in edifici esistenti e parti di essi o in unità immobiliari. Gli interventi possono riguardare pareti e finestre, comprensive di infissi con relativi accessori, quali scuri, persiane o cassonetti per l’avvolgimento delle serrande, purché vengano rispettati i requisiti di trasmittenza termica, cioè di dispersione del calore, stabiliti dalla Tabella 3 allegata alla legge. Tuttavia la più volte citata circolare, al punto 3.2, precisa che, al momento, l’agevolazione non si applica agli interventi realizzati sulle coperture e sui pavimenti, nonostante siano indicati nel comma 345 della Finanziaria, perché per un errore redazionale, i parametri di risparmio energetico pubblicati nella Tabella 3, allegata alla Gazzetta Ufficiale, sono sbagliati. Naturalmente, qualora gli interventi realizzati su tali parti portino ad una riqualificazione energetica rientrante al precedente comma 344, l’agevolazione andrà, comunque, riconosciuta nei limiti previsti da quest’ultima normativa.

Tale tipo di intervento deve essere asseverato, ai sensi dell’articolo 7 del decreto, con la indicazione dei nuovi valori della trasmittenza termica che devono essere uguali o inferiori del 20% a quelli indicati nell’allegato “D” al decreto.

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La detrazione deve essere usufruita in tre rate annuali di pari importo ed entro un limite

massimo di 60 mila euro.

· Installazione di pannelli solari, comma 346, agevolazioni anche per gli interventi relativi alla installazione, in edifici esistenti, di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Si precisa che il predetto elenco non è esaustivo ma esemplificativo.

I pannelli solari, per i quali è richiesto un periodo minimo di garanzia di cinque anni, devono essere conformi alle norme UNI 12975, se acquistati, e a quelle UNI, se realizzati in autocostruzione (punto 3.3 della anzidetta circolare).

Anche in questo caso la detrazione dall’imposta lorda spetta nella misura del 55% del costo sostenuto, con un limite massimo di 60 mila euro, da ripartire in tre annualità di pari importo.

· Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, comma 347, detrazioni nella misura del 55% dalla imposta lorda dei costi sostenuti per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra nel beneficio la trasformazione degli impianti individuali autonomi con impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, purché tali interventi consistano nella sostituzione sopra evidenziata, con impianti (dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione), che abbiano i requisiti tecnici indicati dall’articolo 9 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007.

La detrazione deve essere ripartita in tre annualità di eguale importo, entro un limite massimo

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di spesa di 30 mila euro.

Spese che rientrano negli interventi agevolati sopra indicati

Rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi sopra indicati, quelle relative a

· Interventi che comportano una riduzione della trasmittenza termica “U” degli elementi opachi che costituiscono l’involucro edilizio, anche attraverso la

– fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti

– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti

– demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo

Il contenimento della dispersione energetica conseguente agli interventi di cui sopra deve essere uguale o inferiore ai valori riportati nell’allegato “D” del decreto interministeriale.

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· Interventi che comportano una riduzione della trasmittenza termica “U” degli infissi e delle finestre attraverso

– il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso

– il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni o sostituzioni

· Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda attraverso

– la fornitura e la messa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento

– smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, parziale o totale, con fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche quelli relativi ad eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua,

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sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione

· Le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sopra indicati, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

L’asseverazione

Per beneficare delle detrazioni sopra descritte è necessario che la corrispondenza degli interventi realizzati alle condizioni tecniche previste dalla legge, risulti da

1. una dichiarazione di asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalla norma. Sono tecnici abilitati quelli iscritti ai rispettivi ordini professionali, e cioè: gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali, ciascuno per la propria sfera di competenza attribuita dalla legge.

Ed inoltre, i dottori agronomi, i dottori forestali ed i periti agrari se iscritti ai rispettivi ordini e se abilitati a redigere la documentazione necessaria nell’ambito delle proprie competenze (circolare n. 36/2007, punto 4.). La citata circolare allo stesso punto chiarisce che nel caso di esecuzione di più interventi sullo stesso fabbricato, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste;

2. da una “certificazione energetica dell’edificio”, se introdotta dalla regione o dall’ente locale. Se detti enti non hanno adottato tale tipo di certificazione, prevista dall’articolo 6 della legge 192/2005, è necessario un “attestato di qualificazione energetica” predisposto dopo l’esecuzione dei lavori, secondo lo schema riportato all’allegato “A” del decreto interministeriale, ed asseverato da un tecnico abilitato che ne risponda sia civilmente che penalmente.

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L’articolo 7 del decreto attuativo in argomento precisa che nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’asseverazione (di cui al punto 1 sopra evidenziato) sul rispetto degli specifici requisiti, può essere sostituita da una certificazione dei produttori, anche in riferimento ai singoli componenti; ferma restando la necessaria “certificazione energetica” o “l’attestato di qualificazione energetica” di cui al sopra citato punto 2.

Analogamente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto attuativo, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche..

Per la installazione dei pannelli solari l’articolo 8 del decreto prescrive che l’asseverazione specifichi il rispetto dei seguenti requisiti:

1. che i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni

2. che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni;

3. che i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle Uni 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;

4. che l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti..

Lo stesso decreto precisa, inoltre, che per i pannelli solari autocostruiti, in alternativa all’asseverazione, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti secondo le norme Uni vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, nonché l’attestato di partecipazione del soggetto beneficiario ad un corso di formazione in materia.

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Ai fini dell’asseverazione, altre prescrizioni di contenuto essenzialmente tecnico sono contenute negli articoli da 6 a 9 del decreto al quale si rinvia.

Gli adempimenti

Si premette che il comma 348 della Finanziaria 2007, ai fini della fruizione delle detrazioni, fa espresso riferimento alle modalità previste dall’art. 1 della legge 449/1997, e successive modificazioni, per le ristrutturazioni edilizie, nonché alle norme di attuazione previste dal regolamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1998.

L’articolo 4 del decreto in argomento, prescrive, tra l’altro, i seguenti adempimenti:

– l’acquisizione dell’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dei lavori eseguiti ai requisiti richiesti;

– l’acquisizione e la trasmissione entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio del 2008, all’ENEA, anche tramite il sito internet: www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007 (in tal caso si riceverà una ricevuta informatica), oppure con raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento:

Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica, della seguente documentazione:

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1. copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica, secondo i casi indicati dall’articolo 5 del decreto

2. scheda informativa, secondo l’allegato “E” del decreto, relativa agli interventi realizzati.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, possono inviare la documentazione non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Si rileva che la circolare n. 36/2007, al punto 4., ha chiarito che sono stati eliminati gli obblighi preventivi di comunicare al Centro Operativo di Pescara ed alla ASL competente per territorio, la data di inizio dei lavori. Tuttavia la comunicazione alla ASL è ancora necessaria in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Fattura e costo del lavoro

Per quanto riguarda la fatturazione delle prestazioni la già citata circolare, al punto 4.1, precisa che è necessario, a pena di decadenza dalle agevolazioni, l’indicazione nella fattura del costo della mano d’opera utilizzata. Tale obbligo è stato introdotto, nell’ambito delle disposizioni relative alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, dall’articolo 35, comma 19, del decreto legge n. 223, del 4 luglio 2006.

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In materia, la circolare n. 11/2007, al punto 3.2 ha precisato che:

1. il costo del lavoro può essere indicato quale dato complessivo;

2. se la prestazione è stata effettuata dal solo titolare dell’impresa non è necessario specificare il costo del lavoro, purché tale circostanza venga indicata nella fattura;

3. se ai lavori partecipano tanto il titolare dell’impresa quanto altri suoi dipendenti, nella fattura deve essere indicato solo il costo della mano d’opera dei dipendenti;

4. in caso di lavori eseguiti in subappalto, la ditta appaltatrice deve indicare, oltre al costo della propria mano d’opera, anche quella dichiarata dall’impresa subappaltatrice.

Pagamenti

Solo i beneficiari che non sono titolari di un reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese sostenute con bonifico bancario o postale, con la indicazione della causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione ed il numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto destinatario del pagamento.

Nel caso in cui i lavori vengono eseguiti da un soggetto che esercita una attività d’impresa il pagamento può essere fatto con qualsiasi modalità. Ciò in quanto tali soggetti determinano il reddito d’impresa non secondo il criterio di cassa ma secondo quello di competenza e con le

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regole proprie che lo governano.

Nel caso di lavori condominiali è necessaria la delibera assembleare che ne autorizzi l’esecuzione e la tabella di ripartizione millesimale dei costi sostenuti tra tutti condomini.

Nel caso di più interventi agevolati sullo stesso edificio la documentazione dei lavori, nonché dei pagamenti, può essere unitaria.

Le agevolazioni sopra indicate non sono cumulabili con altre previste, da disposizioni di legge nazionali in ambito fiscale, per agevolare gli stessi tipi di intervento.

Tutta la documentazione inerente ai lavori effettuati deve essere conservata e resa disponibile a richiesta degli uffici per tutto il periodo in cui può essere esperita l’attività di controllo e accertamento.

Iva

Alle agevolazioni di cui si tratta possono accompagnarsi anche quelle relative all’imposta sul valore aggiunto. Anche in questo caso valgono le disposizioni previste in materia di ristrutturazioni edilizie.

Tali benefici sono disposti dai seguenti articoli di legge:

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· disposizione transitoria prevista dall’articolo 7, comma 1. lettera b) della legge 488/99, prorogata al 31 dicembre del 2007, dall’articolo 1, comma 387, della legge finanziaria 2007;

· disposizione permanente prevista dai numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D:P:R: 633/72.

Ercole Bellante

Giugno 2007

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