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COMUNE DI SESTO CALENDE Provincia di Varese

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COMUNE DI SESTO CALENDE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 65 del 27/10/2010

Prot. N. 27520 del 10/11/2010

COPIA

Oggetto : Determinazioni in merito alla modalità di riscossione delle entrate Seduta del giorno MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2010 ore 21:00

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nella Sala Consiliare.

Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri:

Cognome e Nome Gruppo CG Presenti Assenti

COLOMBO MARCO Lega della Libertà X

BOCA ENRICO Lega della Libertà X X

BUZZI GIOVANNI Lega della Libertà X

PINTORI SIMONE Lega della Libertà X

VARALLI MAURO Lega della Libertà X

SCAPINI GIORGIO Lega della Libertà X

PISCETTA MASSIMO Lega della Libertà X

BERTONA RAFFAELE Lega della Libertà X

FAVARON EDOARDO Lega della Libertà X

MACCHI DONATELLA Lega della Libertà X

IACONIANNI LUCA Lega della Libertà X

MENIN ANGELA GIOVANNA Lega della Libertà X

TREDICI SERGIO Insieme per Sesto X X

PEDRETTI ELENA Insieme per Sesto X

BONI LUCA Insieme per Sesto X

CARABELLI CLAUDIO Insieme per Sesto X

QUAGLINI FEDERICO PIETRO Insieme per Sesto X

Presenti 17 Assenti 0

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario SupplenteGenarale Avv. Monica Cinque.

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale verrà resocontato con atto separato;

Visto il parere ;

REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi,quale Responsabile del servizio competente;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME PARERE favorevole in data 18/10/2010

in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro Lanfranchi

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e sostanziale con la seguente votazione;

1) Di approvare ad unanimità di voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formare parte integrante e sostanziale.

2) Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile con votazione unanime.

(3)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (collegato alla legge finanziaria 2006), convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che, all’art. 3, rubricato "disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione", introduce un nuova regolamentazione in ordine all'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici;

RILEVATO che detta norma dispone la soppressione, dal 1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, assegnando le funzioni relative alla riscossione nazionale ad una nuova società, denominata Riscossioni S.p.A.;

CONSIDERATO che le modifiche alla disciplina della riscossione hanno riflessi sia sulla riscossione volontaria degli enti locali, sia sulla riscossione coattiva delle stesse entrate;

PRESO ATTO che con atto pubblico del 27 ottobre 2005 è stata costituita Riscossioni S.p.A., con capitale sociale di euro 150 milioni, sottoscritto per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e per il restante 49% dall’I.N.P.S.;

CONSTATATO che la suddetta società, a far data da marzo 2007, ha assunto la denominazione di Equitalia S.p.A.;

VERIFICATO che entro il 31 dicembre p.v. la richiamata società dovrà acquisire l'intero capitale privato delle società già concessionarie del servizio di riscossione nazionale;

ATTESO che la normativa riformatrice della riscossione ha previsto un periodo transitorio, che terminerà il prossimo 31 dicembre 2010;

RILEVATO che durante il periodo suddetto le aziende concessionarie, hanno potuto, mediante un’operazione di cessione del ramo d’azienda che svolgeva l’attività di riscossione per conto degli enti locali, continuare la precedente attività, purché risultassero iscritte all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97;

CONSIDERATO che in forza della potestà regolamentare attribuita agli enti locali dall’art.

52 del D.Lgs. 446/97, i Comuni, fin dall’inizio del periodo transitorio, avevano la facoltà, in luogo dell’affidamento ope legis ad Equitalia S.p.A., già Riscossioni S.p.A., di gestire direttamente le proprie entrate o, in alternativa, di prevedere l’affidamento, anche in maniera disgiunta, dell’attività di liquidazione, riscossione e accertamento mediante una delle modalità indicate dal comma 5, dello stesso art. 52;

PRESO ATTO che il citato art. 52 del D.Lgs. 446/97 indica i criteri che devono essere adottati per operare la scelta in ordine all'affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli enti locali;

RICHIAMATO il comma 5, dell'articolo summenzionato che, alla lettera b) specifica:

"qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

(4)

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;

4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica";

RIMARCATO che il comma 5, lettera c), del pluricitato art. 52, avverte gli enti locali che l'affidamento del servizio indicato alla lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

ATTESO che i Comuni possono comunque decidere di svolgere l'attività di riscossione e accertamento attraverso le forme associative previste dal Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e cioè mediante:

- comunità montane (art. 27), - convenzioni tra comuni (art. 30), - consorzi tra comuni (art. 31), - unioni di comuni (art. 32);

VERIFICATO che il Comune può effettuare la riscossione coattiva con la modalità dell'ingiunzione di pagamento, disciplinata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora l'attività venga svolta direttamente o mediante altro soggetto, ad esclusione di Equitalia S.p.A., che si avvale della procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

RILEVATO che il Comune non può stabilire a priori la modalità con cui dovrà essere svolto il servizio di riscossione;

EVIDENZIATO che l'affidamento può essere fatto in maniera disgiunta non solo in relazione alle diverse attività di liquidazione, riscossione e accertamento, ma anche in riferimento alla tipologia della riscossione;

RITENUTO, pertanto, che il Comune possa decidere di affidare il solo servizio di riscossione coattiva o, eventualmente solamente quello di riscossione volontaria;

PRESO ATTO, comunque, che la riscossione coattiva riguarda normalmente una parte contenuta delle riscossioni che l'ente comunale deve curare;

RITENUTO di dover affidare a terzi l'attività di riscossione ordinaria e coattiva di talune entrate comunali, in considerazione dell'organizzazione del nostro ente e del personale addetto all'ufficio tributi/entrate;

CONSIDERATO che si rende opportuno affidare a terzi il servizio di riscossione delle seguenti entrate: Imposta comunale sugli immobili; Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;, Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni; proventi parcometri e parcheggi a pagamento; sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

ATTESO che si intende procedere all’affidamento con procedura ad evidenza pubblica in

(5)

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali nella seduta del 21/10/2010.

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare quanto esposto in premessa;

3) di affidare a terzi il servizio relativo alla riscossione volontaria e coattiva delle seguenti entrate: Imposta comunale sugli immobili; Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni; proventi parcometri e parcheggi a pagamento; sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

4) di provvedere all'affidamento del suddetto servizio mediante gara a pubblica evidenza;

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

(6)

Letto , approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale F.to Avv. Monica Cinque

AUTENTICA DI COPIA - Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Sesto Calende 11/11/2010 Il Segretario Generale

Avv. Monica Cinque

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ) N. 534 reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Sesto Calende li, 11/11/2010 Il Responsabile del Procedimento F.to Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/10/2010

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)

Sesto Calende li, 27/10/2010 Il Segretario SupplenteGenerale F.to Avv. Monica Cinque

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