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PARTE I L ORDINAMENTO GIURIDICO

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PARTE I

  L’ORDINAMENTO GIURIDICO

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C APITOLO I

  NORMA, ORDINAMENTO E FONTI DEL DIRITTO

SEZIONE I  

NORMA E ORDINAMENTO

 1. La norma giuridica.  1.1. Norme inderogabili e derogabili. (Ordine pubblico italiano, tra regole inderogabili e norme imperative: Cass., 15 aprile 2015, n. 7613).

SEZIONE II  

LE FONTI DEL DIRITTO

 2. Le fonti del diritto.  2.1. Il diritto internazionale. (Il Giudice Nazionale e l’obbligo di adeguarsi alle pronunce della Corte Internazionale di Giustizia: Corte Cost., 22 ottobre 2014, n. 238).  3. Le fonti del diritto comunitario.  3.1. Principi generali del diritto comunitario.  3.2. Ordinamento comunitario e ordinamento interno. (Contrasto tra norma interna e norma comunitaria. Diritto nazionale e contraddittorio endoprocedimentale: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823).  4. Le fonti dell’ordinamento interno.  4.1. Regolamenti.  4.2. Classificazione dei regolamenti.  4.2.1. Regolamenti statali.  4.2.2. Regolamenti regionali: fondamento e competenza.  4.2.3. Regolamenti comunali.  5. Usi.

Equità. Codici di autodisciplina. Codici etici.

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CAPITOLO I   NORMA, ORDINAMENTO E FONTI DEL DIRITTO

5 SEZIONE I  

NORMA E ORDINAMENTO

1. La norma giuridica.

Il carattere generale della norma consiste nella sua idoneità a rivolgersi ad una serie pre-indeterminata di soggetti.

Il termine “norma” deriva dall’omologo vocabolo latino che indica la squadra, nel

senso di strumento di misurazione e di rapporti di linee ed angoli. In senso figurato

tale termine ha assunto il significato di criterio di misurazione di situazioni, di azioni e di comportamenti umani e dunque

regola alla quale è d’obbligo uniformarsi.

Astrattezza

L’astrattezza della norma indica che la stessa non disciplina il singolo fatto concreto, ma un fatto ipotetico che assurge a paradigma dei singoli fatti concreti.

Generalità Imperatività

L’imperatività impone di attenersi ad un determinato comportamento, pena l’ir- rogazione di una sanzione ovvero di una conseguenza sfavorevole, per l’inosser- vanza del precetto.

La norma giuridica è una proposizione precettiva formulata in termini generali ed astratti, che impone o vieta ai destinatari determinati comportamenti ed è normalmente presidiata da una sanzione.

L’insieme delle norme nel suo complesso (civili, penali e amministrative) dà vita all’ordinamento giuridico.

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PARTE I   LORDINAMENTO GIURIDICO

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1.1. Norme inderogabili e derogabili.

INDEROGABILI

L’applicazione delle norme inde- rogabili, dette anche cogenti, è imposta dall’ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli.

Il carattere cogente della norma riflette l’indisponibilità dell’inte- resse sotteso alle stesse, interesse riferibile alla collettività dei consociati.

DEROGABILI

Sono derogabili, dette anche dispositive, le norme di cui le parti possono liberamente disporre. (Es. l’art. 1815 c.c.

che rende disponibile la previsione riguardo agli interessi del contratto di mutuo).

Appartengono al novero delle norme derogabili anche quelle suppletive che trovano applicazione quando le parti non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie.

NORME

Norme imperative: impongono regole cui l’attività dei privati deve necessariamente conformarsi; tale imposizione può avvenire attraverso:

l’individuazione, a pena di nullità, di limiti esterni entro i quali l’attività dei privati deve necessariamente essere contenuta (Es.

l’art. 1346 c.c. che individua i confini dell’oggetto del contratto);

l’indicazione del contenuto vincolante che l’atto privato deve rispettare (Es. l’art. 1339 c.c. che prevede la sostituzione automatica della clausola pattizia con la clausola prevista dalla legge).

Norme inderogabili in senso stretto: individuano i parametri di conformità del comportamento dei singoli all’ordinamento giuridico, senza sindacare il merito del comportamento stesso.

Es. Norme che fissano i requisiti di forma ad substantiam degli atti quale l’art.

1350 c.c.

ORDINE PUBBLICO ITALIANO, TRA REGOLE INDEROGABILI E NORME IMPERATIVE.

Il concetto di ordine pubblico italiano, cui la sentenza straniera deve conformarsi per poter essere delibata consiste nel complesso dei principi cardine dell’ordinamento giuridico, i quali caratterizzano la stessa struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, nonché nelle regole inderogabili fondamentali, che si distinguono dal più ampio genere delle norme imperative in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici, ivi compresi i principi desumibili dalla Carta costituzionale, tenuto conto del contesto europeo, internazionale e convenzionale nel quale tali principi cardine etico giuridici sono da collocare (Cass. 15 aprile 2015, n. 7613).

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CAPITOLO I   NORMA, ORDINAMENTO E FONTI DEL DIRITTO

7 SEZIONE II  

LE FONTI DEL DIRITTO

2. Le fonti del diritto.

Fonti del diritto

FONTI DI PRODUZIONE

Le fonti di produzione consistono in atti o fatti abilitati dall’ordi- namento a creare diritto oggettivo.

Esse si riferiscono al procedimento da cui origina il diritto.

Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si portano a conoscenza le fonti di produzione; esse non pongono norme ma agevolano la conoscenza delle stesse già poste da altre fonti.

CARTA COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGI STATALI ORDINARIE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

LEGGI REGIONALI

REGOLAMENTI

USI REGOLAMENTI UE

FONTI DI COGNIZIONE

Le fonti di produzione sono poste le une rispetto alle altre in un ordine rigorosamente gerarchico, per cui la

fonte sovraordinata prevale sulla fonte sottordinata nel caso di

contrasto tra le due.

ES.GAZZETTA UFFICIALE DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

FONTI SULLA PRODUZIONE

Le fonti sulla produzione disciplinano il processo formativo degli atti idonei a produrre norme giuridiche. Ad esempio, la fonte sulla produzione della legge ordinaria la ritroviamo nella Costituzione agli artt. 71 ss. Cost.

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PARTE I   LORDINAMENTO GIURIDICO

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2.1. Il diritto internazionale.

Gli obblighi internazionali derivano da norme consuetudinarie o da accordi e convenzioni

Le norme consuetudinarie o di diritto inter- nazionale generalmente riconosciute sono quelle formatesi in seguito alla spontanea osservanza da parte delle Nazioni.

Le norme contenute in accordi, trattati e convenzioni necessitano di essere recepite all’interno dell’or- dinamento italiano, mediante ratifica con D.P.R., in alcuni casi previa autorizzazione con legge ordinaria

“rinforzata” (artt. 80, 87, 117 co. 1 Cost.).

I trattati internazionali, in particolare l’efficacia della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), sono diventati vincoli di validità rispetto alle leggi nazionali?

DUE TESI

CORTE COST. N.348 E 349 DEL 2007;

CORTE COST. N.239,311 E 317 DEL 2009.

L’orientamento della Corte Cost. ritiene vincolante nell’ordinamento interno la CEDU, ma al contempo afferma che la prevalenza sulle leggi interne passa attraverso il sindacato di costituzionalità ex art. 117 Cost.

“L’art. 117 co. 1 della Cost. e in particolare l’espressione obblighi internazionali, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. L’art. 117 ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi inter- nazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117 co. 1 Cost.”.

CONS.ST. N.1220 DEL 2010.

L’orientamento del Cons. di Stato è quello secondo cui le norme della CEDU sono divenute direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009:

• il giudice nazionale deve prevenire la violazione della CEDU anche applicando direttamente le norme della stessa a seguito del Trattato di Lisbona.

Opposto orientamento dottrinario e giurisprudenziale ritiene che il Trattato di Lisbona nulla ha modificato circa la diretta applicabilità nell’ordinamento della CEDU: quest’ultima rimane per l’Italia soltanto un obbligo internazionale (Cons.

St. Ad. Plen. ord. n. 2 del 2015; Corte Cost. n. 80/2011).

Il Giudice Nazionale e

l’obbligo di adeguarsi alle pronunce della

Corte Internazionale

di Giustizia.

CORTE COST. N.238 DEL 22 OTTOBRE 2014.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost.:

- l’art. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 5 il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l’umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale;

- l’art. 1 della legge 17 agosto 1957 n. 848, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

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CAPITOLO I   NORMA, ORDINAMENTO E FONTI DEL DIRITTO

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3. Le fonti del diritto comunitario.

REGOLAMENTI

DECISIONI

DIRETTIVE

RACCOMANDAZIONI

PARERI

1) DIRITTO COMUNITARIO PRIMARIO

2) DIRITTO COMUNITARIO

DERIVATO

Trattati e relativi accordi di modifica; principi del diritto dell’Unione Europea elaborati dalla Corte di Giustizia.

Atti non vincolanti

Fonti del diritto comunitario

Atti vincolanti

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PARTE I   LORDINAMENTO GIURIDICO

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3.1. Principi generali del diritto comunitario.

Principio di legalità

Principio di proporzionalità, sussidiarietà e non

discriminazione.

Principio della certezza del diritto, da cui discendono i principi del legittimo affida- mento, non retroattività della norma penale, degli atti amministrativi e normativi, tutela dei diritti quesiti.

RAPPORTO TRA PRINCIPI GENERALI E TRATTATI

Per un primo orientamento, i principi generali sono sovraordinati agli atti delle istituzioni, ma subor- dinati al Trattato.

Per un secondo orientamento, i principi generali sono equiparati ai Trattati.

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO

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