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Rapporti patrimoniali tra coniugi: ultime sentenze

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Rapporti patrimoniali tra coniugi:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/10/2020

Comunione legale dei beni; obbligazioni assunte da uno dei coniugi per soddisfare i bisogni familiari; regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o divorziati.

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Rapporti patrimoniali tra coniugi

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell’apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell’altro.

Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l’affidamento di esser l’effettivo datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2015, n.10116

La partecipazione all’acquisto del coniuge non acquirente

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e scioglimento della comunione legale a seguito di separazione, il riconoscimento della provenienza personale del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile da parte del coniuge non acquirente costituisce una vera e propria confessione (trattandosi di una dichiarazione avente natura ricognitiva e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti per l’esclusione del bene dalla comunione) e in quanto confessione stragiudiziale può essere revocata solo negli stretti limiti previsti dall’art. 2732 c.c. e cioè nei soli casi di errore di fatto o violenza.

Tribunale Lecco sez. I, 05/05/2017, n.241

L’acquisto di immobili esclusi dalla comunione legale

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale di un

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immobile acquistato ha portata confessoria sulla provenienza del denaro a tal fine utilizzato, sicché l’azione di accertamento negativo della natura personale di quel bene postula la revoca della menzionata confessione stragiudiziale nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c., cioè per vizio del consenso derivante da errore di fatto o violenza.

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, n.23565

Rapporti patrimoniali tra coniugi separati

Ove il coniuge separato, cui è stato attribuito, a carico dell’altro, un assegno di mantenimento, conviva “more uxorio” con un terzo, occorre distinguere, al fine della conservazione del diritto all’assegno tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto. Al detto scopo deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi separati.

Cassazione civile sez. I, 10/08/2007, n.17643

Contratto di mutuo

Il principio dell’apparenza del diritto postula, da un lato, uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto, dall’altro, il ragionevole convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica, per cui egli, facendo affidamento su una situazione giuridica non vera, ma solo apparente e comportandosi in aderenza a essa, ha diritto di contare sulla manifestazione apparente, sebbene non conforme alla realtà.

Tali principi sono applicabili anche in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, qualora il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi sostenga il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro coniuge (nella specie, in applicazione del ricordato principio la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di mutuo concesso a un soggetto, ha rigettato la domanda del mutuante volta a ritenere obbligato anche il coniuge del mutuatario, non avendo addotto

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elementi fattuali sufficienti a ritenere che potesse incolpevolmente ritenersi che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro).

Cassazione civile sez. III, 15/02/2007, n.3471

Regime patrimoniale legale

Qualora le rispettive leggi nazionali dei coniugi siano insuscettibili di un’applicazione cumulativa, deve applicarsi, per analogia, la norma, dettata in materia di rapporti personali tra coniugi, di cui all’art. 18 delle preleggi, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19 delle preleggi, nella parte che stabiliva l’applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio; pertanto, anche i rapporti patrimoniali tra coniugi devono, al pari dei rapporti personali, intendersi regolati dall’ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il vincolo matrimoniale.

Nella specie, la legge nazionale della moglie, cittadina italiana, prevedeva quale regime patrimoniale legale la comunione dei beni, mentre la legge nazionale del marito, cittadino austriaco, prevedeva, quale regime patrimoniale legale, la separazione dei beni; durante il matrimonio, il marito era divenuto cittadino italiano.

Cassazione civile sez. I, 24/01/2007, n.1609

Proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi

Nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ed in particolare con riferimento al regime della comunione legale, l’art. 177 lett. c) c.c. esclude da questa i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi se tali proventi siano stati consumati, anche per fini esclusivamente personali, in epoca precedente allo scioglimento del regime legale.

Cassazione civile sez. I, 07/02/2006, n.2597

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Contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge

Posto che la legge attribuisce all’assegno divorzile una mera funzione assistenziale, secondo i criteri fissati dall’art. 5, comma 6, legge divorzio: il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati deve potere assicurare al coniuge richiedente il mantenimento, almeno in via tendenziale, del tenore di vita goduto durante il matrimonio, calibrandone il relativo impegno economico tra un minimo ed un massimo che non ne snaturi comunque la funzione, in ragione dei parametri delle ragioni della decisione (criterio risarcitorio), del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (criterio compensativo).

Il tutto ponderato in rapporto della durata del matrimonio).

Tribunale Messina, 09/01/2003

Rapporti patrimoniali tra coniugi durante la separazione personale

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 12 bis comma 1 l. 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall’art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74, censurato, in riferimento agli 3, 29 comma 2 e 38 comma 1 cost., nella parte in cui prevede – secondo l’orientamento giurisprudenziale assunto come diritto vivente – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, in quanto, premesso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l’estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l’emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono le proposte censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore.

Corte Costituzionale, 19/11/2002, n.463

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Regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati

Posto che la legge attribuisce all’assegno divorzile una mera funzione assistenziale, secondo i criteri fissati dall’art. 5 comma 6 l. n. 898 del 1970, il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati deve poter assicurare al coniuge richiedente il mantenimento, almeno in via tendenziale, del tenore di vita goduto durante il matrimonio, calibrandone il relativo impegno economico tra un minimo e un massimo che non ne snaturi comunque la funzione, in ragione dei parametri delle ragioni della decisione (criterio risarcitorio), del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (criterio compensativo), il tutto ponderato in rapporto alla durata del matrimonio.

Tribunale Messina sez. II, 27/08/2002

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