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(1)Rapporti tra il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ed i Procuratori della Repubblica del distretto

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Rapporti tra il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ed i Procuratori della Repubblica del distretto.

Quesito inteso a conoscere se, rispetto alla via gerarchica, tutte le richieste relative alla funzionalita delle Procure della Repubblica debbano essere trasmesse alla Procura Generale competente, la quale possa provvedere, nel caso sia necessario l’intervento di altri uffici, all’inoltro con il relativo parere, se dovuto.

(Risoluzione del 23 ottobre 1991)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 ottobre 1991, ha deliberato di rispondere nei seguenti termini:

“ll procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di... chiede di conoscere se “rispetto della via gerarchica significhi, così come ritiene la locale Procura generale, “che tutte le richieste relative alla funzionalità della Procura della Repubblica devono essere trasmesse alla Procura Generale competente, la quale provvederà, nel caso sia necessario l’intervento di altri uffici, all’inoltro con il relativo parere, se dovuto”, oppure, come ritiene il sottoscritto, inoltrare a qualsiasi ufficio, superiore o no, per il tramite della procura Generale, che è tenuta all’inoltro, con il proprio parere, quando è dovuto, tutte le richieste relative a questo ufficio”.

Se ben si comprende, il quesito è diretto a conoscere se il procuratore generale abbia l’obbligo o la semplice facoltà di inoltrare ai destinatari le richieste del procuratore della Repubblica relative alla funzionalità dell’ufficio e comunque, se sotto questo profilo sia autonomo rispetto al Procuratore Generale. In proposito, l’Ufficio Studi del C.S.M. ha osservato come, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle norme di adeguamento dell’ordinamento giudiziario (D.P.R 449/88), debba ritenersi che il procuratore generale non ha più potere gerarchico sui procuratori della Repubblica. A sostegno di tale assunto, che si condivide, si è affermato che la gerarchia è stata eliminata non soltanto dall’ambito dei rapporti di natura giudiziaria, ma anche da quelli di amministrazione della giurisdizione o dell’attività giudiziaria, in genere. Infatti attualmente il procuratore generale ha soltanto il potere di sorveglianza ex art. 16 R.D.Lgs.n. 511/46, finalizzato all’accertamento (e direttamente o indirettamente anche alla prevenzione) di eventuali illeciti disciplinari e, forse, un diritto di impartire le direttive necessarie all’esercizio di detto potere. Non sono invece previsti normativamente altri poteri caratteristici della gerarchia, primo fra tutti il potere di dettare ordini vincolanti per i subordinati. Il che, comunque, non esclude che i procuratori generali e i procuratori della Repubblica siano inseriti nella stessa struttura burocratica dell’amministrazione della giurisdizione, al cui vertice è posto il C.S.M. (Cons. Stato, sez. IV 31 marzo 1988, n.

287) e che tra essi corra un rapporto di sovraordinazione. Senza impegnarsi in positivo nella qualificazione giuridica di detto rapporto, sembra sufficiente in questa sede escludere che si tratti di gerarchia e sottolineare che lo speciale rapporto di sovraordinazione è caratterizzato da un generale potere di controllo (non sugli atti, ma) sull’attività delle procure della Repubblica e da un limitato diritto di autosostituzione nei casi di inerzia od omissione specificamente previsti (artt. 53, 372, 41 e 413 c.p.p.)

In questa situazione normativa non dovrebbe ritenersi esistente alcun dovere generale dei procuratori della Repubblica di inoltrare le loro richieste di interventi aventi ad oggetto la funzionalità dei propri uffici, a chiunque siano diretti, tramite i procuratori generali. Tale dovere potrebbe discendere soltanto da apposite direttive che i procuratori generali, o altri organi sovraordinati dell’amministrazione della giurisdizione, possono emanare.

Ma anche in tal caso, non sussistendo un rapporto gerarchico in senso tecnico, le richieste dirette ad uffici diversi, ben possono essere inoltrate direttamente, fermo il dovere di darne anche conoscenza alle procure generali, se previsto da direttive specifiche. Tuttavia se il procuratore generale, per legge o per atto normativo secondario, ovvero per direttiva del C.S.M., fosse tenuto ad esprimere il proprio parere su dette richieste, i procuratori della Repubblica potrebbero inviare direttamente ad esso le loro richieste, allo scopo di evitare un passaggio burocratico non necessario... l’inoltro tramite il procuratore generale in questo caso avrebbe un semplice scopo pratico; non sarebbe censurabile, tuttavia, l’inoltro diretto al destinatario con riserva di far pervenire successivamente il parere richiesto all’organo consultivo.

Ciò che comunque sembra discendere dalla nuova situazione legislativa è che il procuratore generale, come non può ritenersi destinatario esclusivo di tutte le richieste relative alla funzionalità delle procure della Repubblica del distretto, e cioè anche di quelle dirette ad altri uffici, così non ha il potere di impedire che dette richieste, se eventualmente a lui inoltrate, pervengano ai destinatari. Da questa premessa derivano le conclusive risposte alla proposta questione. Il procuratore generale può sostituirsi al titolare della Procura della Repubblica, in modo da assumere direttamente la gestione di una pratica, solo se la cosa è giustificata da una norma legislativa espressa.

Non sussistendo questa, e non essendo più configurabile un rapporto di gerarchia, la sostituzione non è possibile.

Al quesito proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di... si deve dunque rispondere che lo stesso Procuratore può inoltrare a qualsiasi ufficio, direttamente o tramite la Procura Generale (che e tenuta all’inoltro, con il proprio parere quando è dovuto) tutte le richieste relative al suo ufficio”.

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