Esclusione della possibilità di partecipazione del dirigente amministrativo di un ufficio giudiziario alla Conferenza permanente ex art. 4 del D.P.R. 17 maggio 2001 n. 287.
(Risposta a quesito del 18 maggio 2011)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 maggio 2011, ha adottato la seguente delibera:
«Con nota del 18 febbraio 2010 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di … chiede di conoscere se, alla luce delle norme primarie e secondarie di riferimento, il dirigente amministrativo preposto ad un ufficio giudiziario possa partecipare alla riunione della conferenza permanente prevista dall’art. 4 del D.P.R. 287/2001.
La conferenza permanente “coadiuva”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 287/2001, il titolare dell’Ufficio del Governo. Il ruolo strumentale di detto organismo consente di ritenere che esso partecipi della natura e delle funzioni dell’ufficio che coadiuva.
L’art. 1 comma 1 del citato decreto stabilisce che l’Ufficio del Governo è la struttura del Governo sul territorio, a competenza generale, e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell’interno, dal quale dipende.
L’art. 1 comma 2 e l’art. 2 del citato decreto enucleano, coerentemente con il precedente enunciato, i compiti dell’Ufficio del Governo, riconoscendogli la funzione di assicurare il supporto alle attività del Prefetto di esercitare, in sede periferica, le funzioni proprie del Ministro dell’interno nonché di svolgere un ruolo di supporto in favore di numerose pubbliche amministrazioni, tra le quali si annoverano il Ministero dell’ambiente, le Agenzie per normative e controlli tecnici e proprietà industriale. All’Ufficio di Governo, inoltre, è affidato il compito di coadiuvare, in diverse ed articolate forme, anche consultive, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla stregua del dettato normativo l’Ufficio di Governo è, quindi, organo riconducibile alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero degli Interni ed, in definitiva, al Governo nelle sue articolazioni territoriali. In tale quadro, del tutto coerentemente, l’art. 8 del D.P.R. 287/2001 stabilisce che per l’espletamento delle relative funzioni si avvale del personale appartenente ai ruoli della amministrazione civile dell’interno, di quello assegnato dalle amministrazioni le cui strutture periferiche confluiscono nell’ufficio del Governo e del personale dirigenziale già in servizio presso i commissariati del Governo.
Sulla scorta di tali preliminari considerazioni, deve ritenersi che il personale destinato alla Conferenza Permanente debba anch’esso provenire dalle amministrazioni che partecipano all’Ufficio.
Tanto si desume dalla funzione strumentale della Conferenza quale sopra delineata, come pure dal dato testuale dell’ art. 4 decr. cit., che individua la composizione dei partecipanti alla Conferenza medesima secondo un criterio del tutto analogo a quello previsto per la composizione dell’Ufficio di Governo.
Ne deriva che, essendo l’amministrazione della Giustizia estranea alla composizione dell’Ufficio di Governo non possa ipotizzarsi che un dirigente amministrativo preposto ad un ufficio giudiziario partecipi alla riunione della Conferenza permanente prevista dall’art. 4 del DPR 287/2001.
Tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di … nel senso che il dirigente amministrativo preposto ad un ufficio giudiziario non possa partecipare alla riunione della Conferenza permanente prevista dall’art. 4 del DPR 287/2001.».