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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

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Ordinanza n.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area;

CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

CONSIDERATO che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata;

CONSIDERATO che l’intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario’;

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CONSIDERATA l’esigenza di garantire con tempestività, nell’ambito del coordinamento dell’Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante

“Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell’adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente, assicurandone l’opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16/2022;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

DISPONE

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Articolo 1

(Coordinamento nazionale degli interventi)

1. Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza.

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.

3. Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, è istituto un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.

Articolo 2

(Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale)

1. I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;

b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;

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c) all’assistenza sanitaria nei riguardi di persone;

d) all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell’ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già esistenti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della presente ordinanza.

4. All’attuazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 6.

Articolo 3

(Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell’Interno sul territorio e supporto alla medesima)

1. Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di trattenimento e di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.

2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, nel caso di indisponibilità dei posti nei centri e nel sistema di cui al comma 1, ovvero in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvate con D.M.

del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e

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l’Immigrazione. Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui al primo periodo, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati per l’alloggiamento temporaneo o l’assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza, che provvedono anche mediante convenzioni e accordi contrattuali onde consentire il successivo instradamento nei percorsi di accoglienza di cui al comma 1.

3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione della pianificazione delle attività di competenza di cui al comma 1.

4. Per le esigenze di cui al comma 2, primo periodo, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'esigenza di avvalersi delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 4

(Nomina dei soggetti attuatori dei Commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile)

1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all’art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.

2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’art. 2, comma 1, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.

3. I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione ‘protezione civile’ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione nazionale comuni d’Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale

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di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n.

1 del 2002.

4. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere concesse anticipazioni.

5. Al fine di garantire l’efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga all’art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del D. Lgs. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti delle strutture regionali di protezione civile che, alla data della presente ordinanza, siano vacanti, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.

Articolo 5

(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

1. Per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall’articolo 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 6. Per l’impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 4.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale.

Articolo 7

(Disposizioni di carattere sanitario)

1. Fino al 31 marzo 2022, le persone che provengono dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 152, per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione anche esibendo la certificazione

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di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, è consentito l’ingresso per motivi di lavoro in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifiche e integrazioni. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, i medesimi soggetti possono svolgere attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, sia autonoma. Il rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli unici per l’immigrazione, come previsto dal citato Testo unico, avviene con specifica procedura d’urgenza da concordare tra il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei Commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale.

3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese già sostenute, e gestite

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sulla base dell’ordinamento provinciale per le finalità della presente ordinanza.

Le medesime risorse sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento Protezione civile e la singola Provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all’articolo 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fabrizio Curcio

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