a cura di Franco Medri
cronotachigrafo tempi di guida e di riposo
L’attività lavorativa
degli autotrasportatori
Inizio di un nuovo
periodo di guida giornaliero Interruzione
45 minuti
Tempo di guida
4 ore e 30 minuti
Riposo giornaliero
11 ore Tempo
di guida
4 ore e 30 minuti
Periodo di guida giornaliero Schema n. 2
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
Si definisce con il termine “periodo di guida giornaliero”: «Il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale».
Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore, ma tuttavia può essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
h. 04.00 h. 08.30 h. 09.15 h. 13.45 h. 00.45
Dallo schema 2 si evince che l’autista effettua nell’arco delle 24 ore, da quando inizia l’attività lavorativa, 12 ore e 15 minuti di guida, nel rispetto delle prescrizioni generali, senza commettere infrazioni (il foglio di registrazione del cronotachigrafo
Periodo di guida giornaliero Fine
periodo di guida giornaliero
Riposo giornaliero
11 ore consecutive
Interruzione
45 minuti
Periodo di guida
4 ore e 30 minuti
Riposo giornaliero o
settimanale
11 ore o 45 ore consecutive Periodo
di guida
4 ore e 30 minuti
Inizio nuovo periodo di guida giornaliero
Schema n. 1
«Occorre premettere che nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le “altre mansioni” svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell’orario di lavoro. Nel caso rappresentato, ai sensi del citato Regolamento CE 561/2006, il conducente non doveva osservare alcuna interruzione dei tempi di guida, non avendo raggiunto il prescritto limite temporale di “guida” di almeno 4 ore e 30 minuti. La restante parte di attività lavorativa, non computabile ai fini della guida, deve essere presa in considerazione per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D. L.vo 234/2007. Quest’ultima disciplina prevede anch’essa dei periodi di riposo intermedi in base alla quale, fermo restando le disposizioni del Regolamento CE 561/2006, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza riposo intermedio. Nel particolare, l’orario di lavoro -guida ed altro- deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 mi- nuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra le 6 e 9 ore, e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 9, comma 2 del D. L.vo 234/2007» (vedasi la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010).
Nell’ipotesi rappresentata (schema 7) non è stata commessa alcuna violazione in quanto non è stato superato il prescritto limite temporale di guida di 4 ore e 30 minuti.
Anche in questa ipotesi (schema 8) non vi sono sanzioni applicabili sia per il Codice della Strada che per il D. Lgs. n. 234/07.
1h e 20’ 10’ 55’ 20’ 25’ 30’ 1h e 15’ 10’ 35’ 30’
Schema n. 7
Altre mansioni
2 ore
Tempo di guida
1 ora Tempo
di guida
3 ore
Schema n. 8
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE
I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Si definisce con il termine “periodo di riposo giornaliero regolare”: «ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; …omissis…» (schema 9).
Si definisce con il termine “periodo di riposo giornaliero regolare”: «ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione» (schema 10).
Periodo di guida giornaliero
Inizio di un nuovo
periodo di guida giornaliero Interruzione
45 minuti
Tempo di guida
4 ore e 30 minuti
Riposo giornaliero
11 ore consecutive Tempo
di guida
4 ore e 30 minuti
Schema n. 9
Inizio di un nuovo
periodo di guida giornaliero Riposo
giornaliero regolare
3 ore
Tempo di guida
4 ore e 30 minuti
Riposo
9 ore Tempo
di guida
4 ore e 30 minuti
Periodo di guida giornaliero Schema n. 10
Dall’analisi dei tabulati del tachigrafo digitale, si evince che il riposo giornaliero fra- zionato non è stato effettuato correttamente; infatti il conducente parte alle ore 02,36 (ora UTC) del 02.03.2011 e non riesce a effettuare il riposo giornaliero in modo re- golamentare entro le ore 02,36 (ora UTC) del 03.03.2011 in quanto termina l’attività lavorativa alle ore 19,16 (ora UTC) del 02.03.2011 (effettua solo 7 ore e 20 minuti di riposo continuativo). Al caso in esame concorre anche la violazione relativa al supe- ramento del periodo di guida giornaliero.
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO
Si definisce con il termine «periodo di riposo giornaliero ridotto» ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale (schema 11).
Per quanto riguarda l’obbligo della registrazione del riposo giornaliero, si precisa che:
«L’art. 15, paragrafo 2, del Reg. 3821/85 CEE, prescrive che «Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme all’allegato I (dispo- sitivo analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB (dispositivo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo».
Periodo di guida giornaliero
Inizio di un nuovo
periodo di guida giornaliero Interruzione
45 minuti
Tempo di guida
4 ore e 30 minuti
Riposo giornaliero
9 ore consecutive Tempo
di guida
4 ore e 30 minuti
Schema n. 11
PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO CON MULTIPRESENZA
In caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale (schema 13).
Si precisa che le prescritte interruzioni (45 minuti) devono essere intercalate ogni 4 ore e 30 minuti di guida per garantire l’osservanza delle prescrizioni regolamentari.
Se un secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo di 45 minuti del «tempo di disponibilità» di tale secondo conducente può essere considerato come «interruzione» (vedasi la nota orientativa n.
2 della Commissione Europea).
AUTISTA 1
L’interruzione di 45 minuti consecutivi può essere assorbita dal periodo di di- sponibilità del conducente (vedasi nota orientativa n. 2 della Commissione UE).
Schema n. 13 Tempo di
disponibilità
4 ore e 30 minuti Tempo di
disponibilità
4 ore e 30 minuti
Periodo di guida giornaliero (vanno conteggiate anche le interruzioni)
Inizio di un nuovo
periodo di guida giornaliero Riposo
9 ore Tempo
di guida
4 ore e 30 minuti Tempo
di guida
4 ore e 30 minuti
Schema n. 13 Periodo di guida giornaliero (vanno conteggiate anche le interruzioni)
4 ore e 30 minuti
Tempo di disponibilità 4 ore e
30 minuti
Tempo di disponibilità
Inizio di un nuovo
periodo di guida giornaliero 9 ore
Riposo 4 ore e
30 minuti
Tempo di guida
4 ore e 30 minuti
Tempo di guida
Ipotesi
Periodo di guida giornaliero (massimo 9 ore)
Periodo di guida giornaliero
(massimo 10 ore due volte alla settimana)
Periodo di guida settimanale (massimo 56 ore)
Periodo di guida bisettimanale (massimo 90 ore)
Riposo giornaliero regolare (minimo 11 ore consecutive)
Riposo giornaliero regolare frazionato (minimo 3 ore + minimo 9 ore) [1]
Riposo giornaliero ridotto (minimo 9 ore consecutive tre volte alla settimana)
Riposo settimanale regolare (minimo 45 ore)
Riposo settimanale ridotto
(minimo 24 ore con recupero entro la terza settimana)
Interruzioni della guida
(almeno 45 minuti dopo 4 ore e 30 minuti di guida oppure - intercalate in tale periodo di guida - almeno 15 minuti e 30 minuti) Mancata tenuta regolare estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio Altri membri dell’equipaggio
Inosservanza intimazione
di non proseguire il viaggio (nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7)
Inosservanza da parte dell’impresa delle disposizioni
di cui all’art. 10 Reg. 561/2006
Eccedenza o riduzione fino al
10%
ECCEDENZA Fino a 9 ore e 54 minuti
Art. 174/4° c. 1° periodo: 40,00 Q 28,00 fascia notturna: 53,33 Q 37,33 ECCEDENZA Fino a 11 ore
Art. 174/4° c. 1° periodo: 40,00 Q 28,00 fascia notturna: 53,33 Q 37,33 ECCEDENZA Fino a 61 ore e 36 minuti Art. 174/4° c. 1° periodo: 40,00 Q 28,00 fascia notturna: 53,33 Q 37,33 ECCEDENZA Fino a 99 ore
Art. 174/4° c. 1° periodo: 40,00 Q 28,00 fascia notturna: 53,33 Q 37,33 RIDUZIONE Fino a 9 ore e 54 minuti
Art. 174/4° c. 2° periodo: 211,00 Q 147,70 fascia notturna: 281,33 Q 196,93 RIDUZIONE Fino a 10 ore e 48 minuti
Art. 174/4° c. 2° periodo: 211,00 Q 147,70 fascia notturna: 281,33 Q 196,93 RIDUZIONE Fino a 8 ore e 6 minuti
Art. 174/4° c. 2° periodo: 211,00 Q 147,70 fascia notturna: 281,33 Q 196,93
RIDUZIONE Fino 40 ore e 30 minuti Non si applica alcuna sanzione
RIDUZIONE Fino 21 ore e 36 minuti Non si applica alcuna sanzione RIDUZIONE
Art. 174/8° c.: 163,00 Q 114,10
fascia notturna: 217,33 - 2 punti Q 152,13 Art. 174/9° c.: 324,00 Q 226,80
fascia notturna: 432,00 Q 302,40 Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le relative disposizioni Art. 174/11° c.: 1865,00 Q 1305,50 fascia notturna: 2.486,67 Q 1740,67 - ritiro immediato della patente di guida Art. 174/14° c.: 324,00 Q 226,80 per ogni dipendente cui la violazione si riferisce fascia notturna: 432,00 Q 302,40 (fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato)
Le cifre in rosso si riferiscono all’importo scontato del