Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Proponente : Servizio Ambiente
REGISTRO ORDINANZE N. 400 DEL 16/11/2017
ORDINANZA
OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO STAGIONE INVERNALE 2017
2018
IL SINDACO
Visti gli articoli n. 1 e n. 13 del R.D. n. 3298 del 20/12/1928;
visto l’articolo 5 della L.R. n. 19 del 4/5/1982;
vista la Legge n. 833 del 3/12/1978;
visto il Regolamento 1099/2009 (benessere animale);
vista la deliberazione dell’AUSL di Bologna n. 1 del 18/1/2012 (nuovo tariffario);
visto il Regolamento 1375/15 CE (presenza trichine nelle carni);
vista l'Ordinanza 12/4/2008 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare “l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti”;
visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
AUTORIZZA
la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo dal
16 novembre 2017 al 1 marzo 2018
ORDINA
1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilita' di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli Uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, concordando con il Veterinario Ufficiale l’ora di inizio della macellazione.
E' possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:
Dal portale http://www.ausl.bologna.it pagina principale del sito internet della AUSL →
Chi siamo →
L’organizzazione →
I dipartimenti di produzione territoriale →
Il dipartimento di sanità pubblica →
Sanità Pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine Animale →
Macellazione suini a domicilio →
Link macellazione a domicilio Richiesta on line Il tutto riassunto nel link diretto:
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http://www.ausl.bologna.it/aslbologna/dipartimentiterritoriali1/dipartimentodisanita
pubblica/ofspv/macellazionesuiniadomicilio/prenotazionevisitasuini/view
2. Le visite sanitarie saranno effettuate solo nelle giornate di martedi', mercoledi', giovedi' e sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovra' essere presentato in mezzene; e' vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell’avvenuta visita sanitaria.
3. Al fine di salvaguardare la tradizione squisitamente territoriale della macellazione e lavorazione carni suine, esclusivamente gli imprenditori agricoli potranno macellare a domicilio i suini anche se non allevati presso l’azienda agricola, in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare (massimo 4 capi fatto salvo situazioni contingenti concordate tra questa Amministrazione e l’Ambito Veterinario dell’Azienda USL di Bologna).
4. Al fine di consentire il diritto alla macellazione, i privati cittadini potranno attivare forme di macellazione cumulativa presso macelli abilitati, sempre in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare (massimo 4 capi fatto salvo situazioni contingenti concordate tra questa Amministrazione e l’Ambito Veterinario dell’Azienda USL di Bologna).
5. La macellazione a domicilio e' permessa solo per il consumo familiare delle carni ed e' vietata la vendita delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.
6. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze.
(Reg. 1099/2009).
7. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l’effettuazione dell’esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione.
8. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell’Azienda U.S.L. e' fissato in Euro 9,00= (Euro nove/00) per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverra' al
ricevimento di fattura emessa dall’AUSL di Bologna.
Si ricorda inoltre che:
chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell’art. 13 del R.D.
3298/28, e' punito ai sensi dell’art. 358 del T.U.LL.SS. modificato dall'art. 16 del D.Lgs.
196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/1981 e suo regolamento di attuazione;
chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio e' soggetto alla sanzione da Euro 1.500,00 ad Euro 9.000,00 ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/2007, oppure da Euro 3.000,00= ad Euro 18.000,00= ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.Lgs.
193/2007;
chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo e' punito con la sanzione da Euro 2.000,00= ad Euro 6.000,00= ai sensi del D.Lgs. 6/11/2013, n. 131, salvo che il fatto non costituisca reato.
IL SINDACO Daniele Ruscigno
(documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal 17/11/2017 al 02/12/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Valsamoggia, 17/11/2017 L’incaricato di Segreteria
Chiara Biagini
Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto all'originale, redatto in modalità digitale, che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.
Comune di Valsamoggia, 24/04/2021
Il pubblico ufficiale competente