PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE n° 20
Art.63 sexies - L.R.5/2007 e s.m.i.
Art.2, punto1,lett. f) - L.R.6/2019
Art.57 quater co.3 della LR 5/2007 e s.m.i.
RELAZIONE DI ADEGUAMENTO AL P.P.R
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE
Allegato n° 3 Data:06/05/2021
COMUNE DI
SAN PIETRO AL NATISONE
PREMESSA
La presente relazione è parte integrante della variante n. 20 al PRGC vigente e viene redatta ai sensi dell’art.57 quater co.3 della LR 5/2007 per effetto del quale si opera l’adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) ricadendo l’area interessata dalla riclassificazione all’interno del vincolo di cui al D.Lgs.42/2004 generato dalla contemporanea presenza dei corsi del fiume Natisone (n.543) e del Rio Vernasso o Potoc (n.551) , acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33.
Infatti, nelle more dell’attività di conformazione del PRGC al Piano paesaggistico regionale, le varianti che hanno riflessi con il PPR ed interessano porzioni del territorio comunale sono oggetto di adeguamento.
La Variante è finalizzata a riconoscere una nuova area in zona per servizi e attrezzature collettive per ampliare quella esistente già destinata ad ospitare le “Attrezzature per gli spettacoli all’aperto a Vernasso”, posta in adiacenza.
L’area è libera dall’edificazione se si eccettua che sono già state da tempo predisposte le infrastrutture fognarie con relativi basamenti in c.a.per ospitare all’occorrenza cabine mobili per servizi igienici, approfittando della presenza del vicino depuratore.
Il suo utilizzo si limita a questa funzione di supporto senza ulteriori edificazioni.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO
In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione FVG ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.- FVG) nel maggio 2018.
Come preannunciato, ai sensi dell’Art.57 quater della L.R.5/2007, si provvede a verificare la coerenza delle modifiche operate nel confronto con gli obiettivi statutari del P.P.R. e con tutto ciò che ne consegue.
Dal momento poi, che l’area in oggetto è interessata dalla presenza dei citati corsi d’acqua”, beni riconosciuti dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del Codice come “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua”, si procederà con la trattazione del comma 3 dell’art.57quater della L.R.5/2007, come di seguito richiamato:
“
Art. 57 quater
(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)
1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:
omissis…
3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:
a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 ;
c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), D,Lgs. 42/2004 .
“
2. IL CONTESTO PAESAGGISTICO
L’area di intervento è inserita nel PPR nell’Ambito paesaggistico n. 6 - Valli orientali e collio, definito dal PPR stesso come:
“Un paesaggio figlio del tempo e delle scelte valoriali della società nel quale si fonde il passato rurale e il nuovo di un territorio che non è solo il luogo in cui si vive e si lavora, ma che conserva la storia degli uomini che lo hanno abitato e trasformato e dei segni che lo hanno caratterizzato e che contiene un patrimonio diffuso, ricco di dettagli e soprattutto di una fittissima rete di rapporti e interrelazioni tra i tanti elementi che lo contraddistinguono, anche emozionali.
Memoria, appartenenza, senso dei luoghi si mescolano per dare vita ad una dimensione valoriale del territorio alimentata dagli elementi che la costituiscono; i borghi rurali, le chiese, i castelli, i casali isolati, le piccole città, le boschette, le selve, i prati stabili, gli orti, gli arativi, e poi gli uliveti, i vigneti, i frutteti, ecc.
Il fattore antropico e quello naturale che si compenetrano dando vita a quella civiltà rurale che in queste terre è rimasta a lungo la matrice su cui si è sviluppata fin quasi ai nostri giorni la vita e la vitalità delle popolazioni che vi hanno abitato e vi abitano.”
In questo contesto, particolarmente caratterizzato dalle incisioni dei corsi d’acqua e in special modo di quella del F. Natisone e delle sue sponde (di cui al vincolo ai sensi del D.M.
01/07/1955), si trova l’area oggetto della variante di cui trattasi che viene riconosciuta specificatamente tra le “Attrezzature per gli spettacoli all’aperto a Vernasso, private di uso pubblico”, in continuità con quella adiacente a nord-est .
Figura 1: Estratto dal PPR – vincolo fluviale
Figura 2: Estratto dal PPR – Immobili e aree di notevole interesse pubblico: Sponde del fiume Natisone
Figura 3: Ortofoto
3. IL PRGC VIGENTE
Il P.R.G.C. vigente ha classificato l’areale in oggetto come “Zona E4.R – Ambiti agricoli di rispetto dei centri abitati”.
La Variante urbanistica si rende necessaria proprio per consentire la riclassificazione sulla Zonizzazione del lotto catastalmente distinto al F.15 con il n. 746 di 1.580m², del Comune di San Pietro al Natisone, da “Zona E4.R – Ambiti agricoli di rispetto dei centri abitati” in “Zona S1 – Sport e spettacoli all’aperto privati di uso pubblico S*” e il conseguente adeguamento delle norme di attuazione.
Figura 4: Estratto catastale
Tutto ciò, come detto, per consentire l’ampliamento della più vasta area già destinata a tale attività presente in adiacenza, ma di proprietà pubblica, con lo scopo di implementare l’offerta turistico-culturale-ricreativa della rinomata manifestazione “Festa di Vernasso”, che ivi si svolge dagli anni ’70 del secolo scorso, unitamente alla necessità di fornire adeguati servizi di supporto.
Infatti su questa nuova area sono già state da tempo predisposte le infrastrutture fognarie con relativi basamenti per ospitare all’occorrenza la posa di cabine mobili per servizi igienici approfittando della presenza del vicino depuratore.
Lo sviluppo dell’area è comunque regolamentato e condizionato dal vincolo idrogeologico F e relativa pericolosità P2 che la interessano e che lo rendono pressocchè inedificabile.
PRGC Vigente Variante
4. ADEGUAMENTO A P.P.R. - VERIFICA DI COERENZA
Detto del contesto paesaggistico “Valli orientali e collio” in cui l’area ricade, si procede alla verifica di coerenza con le prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici interessati che, nello specifico, riguardano i “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” relativamente ai corsi del Fiume Natisone e del Rio Vernasso o Potoc e le “Sponde del fiume Natisone”.
4.1- Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
La verifica effettuata, date la tipologia, la dimensione e l’ubicazione della variazione introdotta, può considerarsi coerente, in rapporto agli obiettivi e agli indirizzi del P.P.R. per gli elementi presenti e trattati in questo contesto territoriale, in quanto e ai sensi dell’Art.23, punto 8 non sono ammissibili e comunque, non sono previsti:
“
1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;
2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall’articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;
4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d’acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all’interno delle fasce di rispetto;
5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l’asporto del materiale litoide di cui all’articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;
10) sino all’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle “aree non idonee” di seguito elencate:
i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco ii) rete natura 2000
iii) geositi;
iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
12) l’intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l’adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;
13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all’adozione del PPR.
“
Per contro è consentita la sola “realizzazione di strutture occasionali facilmente rimovibili di piccole dimensioni” come previsto al punto c), co.5 delle Prescrizioni d’uso dell’art. 23 delle NTA del PPR, così come richiamata per coerenza nelle NTA del P.R.G.C. all’Art.13 – Zona omogenea S – Categoria “S*-Sport e spettacoli all’aperto a Vernasso, private di uso pubblico”, e di seguito riportate.
“
ART. 13.1 - ZONA OMOGENEA S1 (Zona per servizi ed attrezzature collettive Omissis ...
5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO Omissis...
5.3) Sport e spettacoli all’aperto (S)/ Sport e spettacoli all’aperto privati di uso pubblico (S*) In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive.
L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:
omissis…..
C.1. Attrezzature pubbliche per gli spettacoli all’aperto a Vernasso
Su tale area è consentita la realizzazione di attrezzature e servizi relativi agli spettacoli e manifestazioni all’aperto temporanee, con strutture fisse e mobili, per ospitare sagre paesane.
Per le strutture fisse di cui sopra (chioschi, servizi igienici, ecc.) valgono i seguenti parametri e prescrizioni:
SC max 5%
H max 3,50 m
L’area dovrà essere organizzata recuperando, sul piano paesaggistico, le strutture esistenti mediante il ricorso a tipologie semplici e lineari e con l’utilizzo di materiali della tradizione locale, favorendo il riposizionamento in zone di maggiore sicurezza idraulica.
C.2 Attrezzature per gli spettacoli all’aperto a Vernasso, private di uso pubblico
Su tale area è consentita:
- la permanenza delle infrastrutture fognarie con relativi basamenti in c.a.;
- la realizzazione di strutture occasionali facilmente rimovibili di piccole dimensioni a supporto di quelle di cui al precedente punto C.1
“
4.2- Beni immobili e aree di notevole interesse pubblico:Sponde del fiume Natisone L’area tutelata ai sensi del D.Min. 1 luglio 1955 si estende lungo il corso del fiume Natisone, dal ponte di San Pietro al Natisone fino al ponte Romano di Premariacco.
Per quanto riguarda il terreno in argomento, il vincolo lo interessa quasi completamente.
In base all’articolazione dei paesaggi, essa è ricompresa dal PPR nella zona omogenea Z1- Zona rurale del Fiume Natisone.
In conclusione, data la limitata estensione dell’area interessata, dato l’utilizzo della stessa con la sola possibilità di realizzare strutture occasionali facilmente rimovibili di piccole dimensioni, come sopra rimarcato, considerato che obiettivi, indirizzi e prescrizioni d’uso coincidono con quelli riguardanti i corsi d’acqua di cui all’Art.23 delle NTA del PPR, come
riportate al precedente punto 4.1, anche per ciò che riguarda questo vincolo la variazione introdotta, può considerarsi coerente.:
5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA