Profili di responsabilità del vettore e dello spedizioniere nel trasporto nazionale ed internazionale: analisi e casi pratici
Avv. Paolo Malaguti
Studio Legale Malaguti & Partners
Verona, 30 settembre 2021
Riferimenti normativi:
Art. 1678 c.c. ed art. 6 D.Lgs. 286/05
- Può essere effettuato sulla base di un contratto orale - Può essere effettuato, diversamente, sulla base di un contratto scritto, il quale tuttavia necessita dei requisiti di cui all’art. 6 DLGS 286/05.
Nel caso in cui venga meno uno o più requisiti di cui all’art. 6 Dlgs 286/05 viene equiparato ad un contratto verbale
Il trasporto
Nel caso di mancato pagamento da parte del committente, ed in assenza di contratto, è fondamentale avere una pezza giustificativa
E-mail / fax → che dia prova del valore del nolo pattuito e tratta
Sulla base di un contratto scritto che deve tuttavia possedere i requisiti di cui all’art. 6 DLGS 286/05.
Contratto o pezze giustificative
Ai sensi dell’art. 2951 c.c. i diritti derivanti dal contratto di spedizione o dal contratto di trasporto si prescrivono entro un anno ovvero in 18 mesi se derivano da un contratto di trasporto che ha inizio o termine fuori Europa
Il credito dell’autotrasportatore
Nel caso di un sinistro occorso alla merce, perdita o rottura di uno o più colli, si prescrive entro un anno il diritto del committente al risarcimento.
Analogamente:
Nel caso di un sinistro occorso alla merce nel corso del trasporto su strada il vettore potrà eccepire alla richiesta di risarcimento del comittente che gli richieda il pagamento del valore della merce
la limitazione di responsabilità di un Euro al kg nel trasporto nazionale e di 8,33 DSP (circa 10 Euro) in CMR trasporto internazionale di merci su strada (trasp. Internazionale)
Sulla base di quanto disposto dagli articoli 1696 c.c. e 10 D.Lgs 286/05
Limitazione di risarcimento
Nel caso di un contratto in cui sia inserita una clausola volta ad esonerare il vettore dal beneficiare della limitazione della responsabilità di cui all’art. 1693 e ss. c.c., tale clausola è da considerarsi nulla e, pertanto, come non opposta.
Clausola di esonero
limitazione di responsabilità
del vettore
Nel caso di un sinistro causato da rapina, la giurisprudenza è pacifica nell’escludere la responsabilità del vettore facendola rientrare nel caso fortuito di cui all’art. 1693 c.c.
Diversamente, è ormai altrettanto pacifica la giurisprudenza nel ritenere una corresponsabilità del vettore nell’ipotesi di perdita di uno o più colli derivanti da furto. Infatti, la Corte di Cassazione si è più volte espressa nel ritenere che in caso di furto il vettore deve essere in grado provare la totale estraneità alla verificazione dell’evento mediante la predisposizione di quanto necessario per la verificazione del sinistro (semirimorchio chiuso, sorvegliato e ricoverato in area custodita, ecc.)
Ipotesi di sinistro causato da
furto o rapina:
Nel caso di rapina il vettore non sarà tenuto al pagamento di alcuna somma.
Diversamente, nel caso di furto il vettore sarà tenuto al pagamento del risarcimento che potrà essere limitato ad un Euro al kg solo in assenza di dolo o colpa grave.
Nel caso di colpa grave (ad esempio semirimorchio chiuso ma non ricoverato in luogo sorvegliato) il vettore difficilmente potrà avvalersi della limitazione di responsabilità.
Limitazione/Esclusione
risarcimento
Ipotesi del collaboratore autista che volontariamente distrae una o più partite di merci.
In questo caso il vettore, seppure era all’oscuro del piano del collaboratore, dovrà provvedere al pagamento dell’intero valore della merce, non può avvalersi ex art. 1696 c.c. della limitazione della responsabilità ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto
Dolo
Ipotesi del collaboratore autista che determina un danno alla merce per un comportamento gravemente colposo
(ad esempio, abbandono della motrice e del semirimorchio in una zona non sottoposta a videosorveglianza, mancato rispetto dell’itinerario…)
Colpa grave
Ai sensi dell’art. 6 – bis del D.Lgs. 586/05 il vettore ha diritto ad una somma minima non inferiore ad € 40,00= per ogni ritardo superiore ad un’ora od una frazione di ora dopo un periodo di due ore di attesa per il carico o lo scarico.
Pagamento per ritardo nel
carico/scarico merce:
Applicabilità art. 7 ter 286/05
Consente per i trasporti eseguiti successivamente al 12 agosto 2011 al sub-vettore di poter agire nei confronti del Committente principale:
Committente → Vettore → Sub-vettore Subvettore → Committente principale
(Azione Diretta per il mancato pagamento dei noli del
sub-vettore)
E’ espressamente vietata la sub-subvezione
“il subvettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”
In caso di violazione di tale divieto il contratto è nullo
Divieto di sub-subvezione
Committente → Vettore → Subvettore
Subvezione ammessa se previamente autorizzata
Committente → Vettore →Subvettore → Subsubvettore
LA SUB-SUBVEZIONE E’ NULLA
Committente → Spedizioniere→ Vettore → Subvettore
Lo spedizioniere puro è neutro, in quanto è semplice mandatatario ex art. 1737 c.c.
Rimane sempre la possibilità della subvezione
Il sub-subvettore potrà comunque rivalersi sul subvettore, potrà richiedere un prezzo di nolo pari alla somma pattuita tra vettore e sub-vettore.
Attenzione
In caso di danneggiamento della merce da parte del sub-subvettore l’assicurazione potrà eccepire la nullità del contratto di sub-subvezione e non risarcire
Conseguenze del
divieto di sub-subvezione
•All’impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci…è concessa la facoltà di avvalersi in tutto od in parte delle prestazioni di trasporto di uno o più sub- vettori dopo ogni rottura di carico
Deroga per le imprese di collettame
Applicabilità art. 7 ter 286/05
Limitazioni all’applicabilità:
Necessità che il vettore principale sia iscritto all’Albo Nazionale Autotrasportatori.
Attenzione: non opera la norma per i viaggi
ricevuti da spedizionieri e/o agenzie di
spedizione
L’attività di spedizioniere può essere svolta solamente sotto forma di impresa ed è regolata dalla L.n. 1442/1941.
Le imprese di spedizione operano sulla scorta del mandato conferito loro, lo spedizioniere, pertanto, opera in nome proprio ma per conto del mandante (rappresentanza indiretta) ed ai sensi dell’art. 1737 c.c. si obbliga nei confronti del committente a concludere un contratto di trasporto ed a compiere le operazioni accessorie (imballaggio, trasporto, operazioni doganali)
I Profili di Responsabilità
dello Spedizioniere
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 è stato soppresso l’elenco autorizzato degli spedizionieri.
Il D.M. del 26.10.2011 ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’accesso alla professione di spedizioniere:
- Periodo di esperienza professionale qualificata / Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;
- Cauzione
- Capacità finanziaria di almeno € 100.000,00=
- Titolo professionale riconosciuto (UE)
I Profili di Responsabilità
dello Spedizioniere
Le imprese di spedizione operano sulla scorta del mandato conferito loro, lo spedizioniere, pertanto, opera in nome proprio ma per conto del mandante (rappresentanza indiretta) ed ai sensi dell’art. 1737 c.c. si obbliga nei confronti del committente a concludere un contratto di trasporto ed a compiere le operazioni accessorie (imballaggio, trasporto, ecc.)
E' il contratto in base al quale ex art. 1737 c.c.
lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
Si tratta quindi di un MANDATO (ART. 1703 C.C.) e più precisamente di un mandato senza rappresentanza
Il contratto di spedizione
Le parti del contratto sono:
MANDANTE/COMMITTENTE
Colui che richiede l'esecuzione del trasporto
MANDATARIO/SPEDIZIONIERE
Il contratto di spedizione
MANDATARIO/SPEDIZIONIERE
Il contratto di spedizione
SPEDIZIONIERE VETTORE MERO SPEDIZIONIERE
Caratteristiche del contratto:
- contratto oneroso;
-contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive;
- contratto con forma libera;
- prescrizione (art. 2951 c.c. il contratto si prescrive in un anno salvo che non abbia inizio o termine fuori Europa, in tal caso si prescrive in 18 mesi)
Il contratto di spedizione
Contemplatio domini
-Secondo la Dottrina non è ammissibile nella spedizione una contemplatio domini che converta il mandato senza rappresentanza in mandato con rappresentanza
- Tuttavia la Giurisprudenza è di diverso avviso, per cui ammette un mandato con rappresentanza che non dà origine necessariamente ad una spedizione (essendo la spedizione un sottotipo del mandato)
Il contratto di spedizione
Espressione ampia che non consente di pervenire ad un'elencazione tassativa e completa delle operazioni accessorie:
- presa e resa a domicilio;
- caricazione a bordo e stivaggio;
- adempimenti doganali;
- deposito cauzionale in dogana;
- assicurazione del trasporto della merce;
Secondo la Giurisprudenza è l'insieme di operazioni non solo necessarie ma anche quelle solamente utili al trasporto
Le operazioni accessorie
La Dottrina è pacifica nel ritenere che ai sensi dell’art. 1737 e ss. il mero spedizioniere risponde unicamente nelle ipotesi di:
a) Mancata successiva stipulazione di un contratto di trasporto;
b) Stipulazione di un contratto di trasporto con un vettore non diligente;
I Profili di Responsabilità
del mero spedizioniere
Contratto di trasporto con un vettore non diligente:
A) Rientra l’ipotesi dello spedizioniere che affidi il trasporto ad un vettore non iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci per conto terzi (trasporto abusivo ex art. 46 L.n. 298/74);
B) Rientra anche l’ipotesi di conferimento del trasporto a quel vettore che, ancorché iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci per conto terzi, abbia eseguito un trasporto intracomunitario servendosi di un mezzo superiore ai 35 quintali in assenza di licenza comunitaria non essendo necessario tale titolo abilitativo solo per i trasporti fino alle 3,5 ton ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. c) del Reg. UE 1072/2009;
I Profili di Responsabilità
del mero spedizioniere
C) Nell’ipotesi in cui lo spedizioniere non si accerti che il vettore abbia posto in essere più di una subvezione in violazione della L.n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), la quale ha stabilito la “nullità del contratto di trasporto” in presenza di più subvezioni”
E’ stata espressamente vietata la sub-subvezione
“il subvettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”
In caso di violazione di tale divieto il contratto è nullo
I Profili di Responsabilità
del mero spedizioniere
Committente → Spedizioniere→ Vettore → Subvettore
Lo spedizioniere puro è neutro, in quanto è semplice mandatatario ex art. 1737 c.c.
Rimane sempre la possibilità della subvezione
Lo spedizioniere vettore si diversifica dal mero spedizioniere in quanto egli stesso provvede al trasporto della merce affidato dal committente.
Ne consegue che lo spedizioniere vettore dovrà necessariamente essere iscritto all’Albo delle imprese di Autotrasporto merci per conto di terzi e potrà beneficiare delle limitazioni di responsabilità nel caso di danno/ammanco alla merce ai sensi della limitazione di responsabilità di cui agli artt. 1696 c.c.
(trasporto nazionale) modificato ex art. 10 D.Lgs.
286/05
I Profili di Responsabilità
dello spedizioniere-vettore
Lo spedizioniere vettore si diversifica dal mero spedizioniere in ragione di una serie di indici rilevatori identificati dalla giurisprudenza:
-Dal rilascio di una lettera di vettura da parte dello spedizioniere;
-Da un pagamento forfettizzato o meno per l’intero trasporto;
-Dal mandato ricevuto dallo spedizioniere
Indici rilevatori della Giurisprudenza
Lo Spedizioniere Doganale è un mandatario professionista, che rappresenta in Dogana il proprietario della merce destinata all’importazione o all’esportazione, e che per conto di quest’ultimo compie gli atti e provvede agli adempimenti fiscali, merceologici e valutari richiesti dalla legislazione doganale, iscritto all’Albo degli Spedizionieri Doganali istituito con L.n. 1612/1960, titolare di patente personale di validità illimitata, rilasciata dal Ministero delle Finanze, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, previo superamento di un esame indetto ex art. 6 della legge n. 213/2000, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a cui si accede al termine di un periodo di tirocinio comprovato da certificato emesso ex art. 6, comma 12, del D.P.R. n.
137/2012 dal competente Consiglio Territoriale (ovvero dall’aver svolto per almeno due anni funzioni direttive presso le Dogane, ecc.)
I Profili di Responsabilità dello
Spedizioniere Doganale
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1710 c.c. e 1176 c.c. lo Spedizioniere Doganale deve adempiere al mandato, con la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero, ai sensi dell’art. 1176 comma 2, che dispone che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” del “debitore qualificato”
deve svolgere quello sforzo adempitivo che, secondo la perizia professionale, le regole tecniche e l’esperienza concreta, è lecito attendersi da qualunque spedizioniere doganale di media avvedutezza ed accortezza (Cass. Civ. 19778/2003)
La Responsabilità Civile
Da ciò deriva, altresì, un’obbligazione di protezione e di informazione, di tutela dell’interesse del mandante all’esecuzione del mandato con conseguente onere del mandatario di comunicare al mandante qualsivoglia circostanza sopravvenuta che possa determinare la revoca o la modifica del mandato (art. 1710 c. 2 c.c.)
Tale comunicazione deve presentarsi:
Tempestività del dovere di informazione →
“Ragionevole immediatezza”
La Responsabilità Civile
Responsabilità colposa per mancato
sdoganamento della merce dovuta a
negligenza
nell’organizzazione dell’attività dello
spedizioniere doganale
Ipotesi concrete di inadempimento
del mandato
Condotta dolosa per mancato pagamento degli oneri doganali con conseguente surroga
dell’assicurazione sull’importatore per polizza fideiussoria prestata
Ipotesi concrete di inadempimento
del mandato
E’ possibile richiedere alle Dogane un’autorizzazione che consenta di corrispondere l’importo dei dazi e degli altri diritti dovuti, successivamente allo svincolo delle merci, ossia dopo il rilascio delle stesse nella libera disponibilità dell’operatore, previa costituzione di una garanzia, generalmente consistente nella stipula di una polizza fideiussoria ex art. 5 della L.n. 213/2000 che ha modificato l’art. 79 del T.U.L.D. (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) DPR 43/1973 che ai sensi degli artt. 226 e 227 del C.D.C. (Codice Doganale Comunitario) di cui al Reg. CE 2913/1992
Nel caso di mancato pagamento degli oneri doganali, l’impresa di assicurazione che emesso la fideiussione ha il diritto di poter agire direttamente nei confronti dell’importatore (Artt. 1201, 1203 e 1949 c.c., nonché dell'art. 2 L. 10/6/82 n. 348, ex Cass. Civ. Sez. Un. 500/1993, Cass. Civ. 11433/2003 e Cass. Sez. Trib. 14812 del 18.06.2010).
Pagamento differito dazi e diritti dovuti
per sdoganamento merce
Ciascuna operazione doganale deve essere preceduta dalla dichiarazione doganale trasmessa in formato elettronico
La Responsabilità Civile nel CDC
Dichiarante
Proprietario
della merce Un rappresentante
Dipendente/Procuratore Rappresentanza
indiretta
Lo Sped. Doganale Rappresentanza
diretta
(in nome e per conto)
Con la rappresentanza indiretta il rappresentante risponde in solido con il rappresentato (importatore/esportatore) per il mancato pagamento di tributi sulla scorta del contenuto della dichiarazione art. 5 CDC e Circolare 1/D Agenzia delle Dogane del 19.01.2015
Diversamente, con la rappresentanza diretta ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 DPR 1973/43 (T.U.L.D.) risponde unicamente l’importatore/esportatore del contenuto della dichiarazione e conseguenti tributi dovuti ex art. 4 p. 18 e 201 par. 3 CDC
E’ necessario che il rappresentante operi sulla scorta di un mandato con rappresentanza. Lo Spedizioniere Doganale opera in regime di responsabilità diretta
Regime di responsabilità differenziato
Cass. Civ. 9773/2010 In ordine alla responsabilità del rappresentante indiretto, su cui pare sussistere una sorta di responsabilità oggettiva, dispone che: “La dichiarazione doganale non corretta, ossia errata o inveritiera,”
determina una responsabilità nei confronti dello spedizioniere/rappresentante indiretto di corrispondere il maggior dazio accertato a condizione che sia dimostrata la consapevolezza che la dichiarazione era errata n ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.”
Commissione Trib. La Spezia 31/2009 Su un caso di avviso di accertamento contro un rappresentante per sottofatturazione all’importazione ha statuito che “nel caso in cui il rappresentante non abbia partecipato alla violaizone o non ne abbia comunque avuto conoscenza, non può essere chiamato a rispondere dell’obbligazione, in quanto manca ogni sua responsabilità in proposito”
Alcune pronunce giurisprudenziali
- Il vettore/spedizioniere vettore non sono mai responsabili nel caso di merce non giunta a destinazione in ipotesi di una rapina;
- Il vettore/spedizioniere vettore possono essere responsabili della perdita della merce nel caso in cui si manifesti un’ipotesi di furto (ma occorre verificare caso per caso)
I) Riassumendo:
- Il mero spedizioniere è responsabile solo nelle ipotesi di:
I) mancata conclusione del contratto di trasporto;
II) ovvero di scelta di vettore non diligente
II) Riassumendo:
- Il vettore/spedizioniere vettore possono usufruire della limitazione della responsabilità di € 1,00=
(uno/00) al kg nel trasporto nazionale su strada e di circa € 10,00 al kg nel trasporto internazionale di merci su strada (Convenzione di Ginevra 1956) salvo che il danno/perdita della merce non dipenda da DOLO/COLPA GRAVE del vettore e/o dei suoi collaboratori
III) Riassumendo:
- Nel caso di danneggiamento/perdita della merce fuori dai casi esaminati, occorre verificare caso per caso:
- ad esempio container (TEU) trasportato su un porto diverso…(eventuale responsabilità dello spedizioniere vettore);
- merce arrivata danneggiata (allerta chimica a seguito del trasporto su nave di grano/cereali, ecc. eventuale responsabilità dello spedizioniere doganale che ha curato la scelta del vettore marittimo, …)