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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CATANZARO RICORSO. Per: Azienda Agricola Fangiano di Ferrini Marco (C.F.FRRMRC81A18D488K) in

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VIA SANTA CATERINA,16288047NOCERA TERINESE (CZ)

TEL/FAX +390968921087 - CELL.+393401441119 Fernanda.gigliotti@avvlamezia.legalmail.it

1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA - CATANZARO RICORSO

Per: Azienda Agricola Fangiano di Ferrini Marco (C.F.FRRMRC81A18D488K) in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di Azienda Copofila, con sede legale in Nocera Terinese (CZ), C.da Fangiano n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura unita al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Fernanda Gigliotti (GGLFNN66D54F910D) e dall’Avv. Rossella Barberio del Foro di Cosenza, CF: BRBRSL71L57D086Y con Studio Legale in Cosenza, Via A.

De Filippis, 36, pec avv.rossellabarberio@pecstudio.it, fax 0984 1573163. Elegge domicilio ad ogni effetto di legge nello Studio Legale Gigliotti&Partners, Via Santa Caterina – 88047 Nocera Terinese, nel cui studio e sulla cui PEC fernanda.gigliotti@avvlamezia.legalmail.it devono essere eseguite tutte le comunicazioni

e le notificazioni del presente procedimento.

- ricorrente - CONTRO

- Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.:

02205340793), Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto 88100 Catanzaro all’indirizzo di PEC: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it, estratto dal Sito web Istituzionale della Regione Calabria REGIONE CALABRIA;

- Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, in persona del legale rappresentante, (C.F.: 02205340793), Viale Europa - Cittadella Regionale - Località

(2)

2

Germaneto, 88100 Catanzaro all’indirizzo di PEC:

adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it estratto dal Sito web Istituzionale della Regione Calabria.

- REGIONE CALABRIA, in persona del L.R.P.T. (C.F.: 02205340793), domiciliata ex lege c/o Avvocatura Regionale, sedente in 88110 Catanzaro – Loc.

Germaneto Cittadella Regionale, all’indirizzo di PEC:

avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it estratto dal Sito web Istituzionale della

Regione Calabria;

- resistenti – E nei confronti di:

- OP COPPI, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 02133390795, Zona Industriale 1 – 88046 San Pietro Lametino (CZ), all’indirizzo di PEC: opcoppi@arubapec.it, estratto dal Registro delle Imprese in data 22.01.2021, doc. n. T421328616;

- LIBRANDI - SOCIETA' AGRICOLA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA 02672650799, CONTRADA SAN GENNARO, SNC, 88811, Ciro' Marina, Crotone, all’indirizzo di PEC librandisapa@pec.it estratto dal Registro delle Imprese in data 22.01.2021, doc. n. T421329495;

- LIBRANDI ANTONIO E NICODEMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA 01494560798) Strada Statale 106 Contrada S.

Gennaro, 88811 Cirò Marina Italia, librandi@legalmail.it estratto dal Registro delle Imprese in data 22.01.2021, doc. n. T421329990.

- controinteressate -

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3 OGGETTO: per l’annullamento, previa sospensione nella prossima Camera di

Consiglio nonchè l’emanazione di ogni misura cautelare ritenuta idonea, anche attraverso il riesame:

1. Del D.D.G. N°. 12259 del 24/11/2020 avente ad OGGETTO: PSR CALABRIA 2014/2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 1337/18 MISURA 16 INTERVENTO 16.02.01 - SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA ED ALLO SVILUPPO SI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE E PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FORESTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, con cui la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (Settore 6) ha approvato la Graduatoria definitiva delle domande relative all’Intervento 16.02.01 – “Sostegno a progetti pilota ed allo Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale” Annualità 2017” di cui all’Allegato A) “Graduatoria Definitiva Domande Ammesse” e Allegato B) “Graduatoria Definitiva Domande Non Ricevibili/Non Ammissibili, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. Del verbale con cui la Commissione di riesame ha svolto l’istruttoria e chiuso i lavori, approvando le graduatorie A e B, unitamente alle Check List e relativi quadri economici, afferenti l’avviso pubblico di cui al DDG. 13619 del 05/12/2017, relativi alla Misura 16, Intervento 16.02., “Sostegno a progetti pilota ed allo Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”.

3. per quanto possa occorrere, del DDS n. 14487 del 25.11.2019 con cui è stata approvata la Graduatoria provvisoria della Misura 16 Intervento 16.02.01 “Sostegno

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4 a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel

settore agroalimentare ed in quello forestale”;

4. Per l’ammissione del progetto presentato dalla società ricorrente al beneficio di cui all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo approvato con D.D.G. n. 13619 del 5.12.2017 e con inserimento della domanda della stessa nell'elenco di quelle ammesse e attribuzione di punteggio.

5. Per l’annullamento altresì di ogni altro atto connesso, collegato presupposto, consequenziale e derivato.

6. Con vittoria di spese e competenze difensive, da distrarsi.

***

La vicenda contenziosa

A. Con D.D.G. n. 13619 del 5.12.2017 è stata indetta dalla Regione Calabria la misura di sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020 per progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di soggetti con capacità pertinenti rispetto al progetto di cooperazione, nell’ambito dello sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed attuino progetti finalizzati all’applicazione e/o adozione di risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in settori economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera legati ad attività di ricerca e sperimentazione condotte in atenei, enti o organismi di ricerca.

B. Nelle disposizioni attuative allegate sono contenute le regole del bando.

(5)

5 All’art. 3 sono individuati i beneficiari, mentre l’art 4 definisce le condizioni di

ammissibilità della domanda e dunque, sia in relazione ai requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, sia in relazione ai requisiti di ammissibilità della proposta.

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 delle disposizioni attuative, avrebbero dovuto presentare la domanda con la documentazione indicata e con gli allegati forniti su un format prestabilito.

L’art. 8 delle disposizione attuative stabilisce, nell’indicazione della documentazione richiesta, la presentazione di n. 3 preventivi di spese solo se il progetto prevede l’acquisto di beni materiali, e un progetto preliminare e un computo metrico analitico estimativo se prevede la realizzazione di opere edilizie ed impiantistica.

Gli art. 5, 6 e 7 delle stesse disposizioni stabiliscono gli investimenti e le spese ammissibili, la ragionevolezza dei costi, l’importo massimo finanziabile e i criteri di selezione. Il bando così come riportato nelle disposizioni attuative al punto 8 non prevede, quindi, di esplicitare i calcoli e le ore ma solo di indicare le differenti voci di costo secondo lo schema di progetto fornito dalla Regione. L’art. 5 delle disposizioni precisa i costi ammissibili secondo la tassonomia indicata prevedendo l’esclusione di alcuni costi. Il successivo articolo 6 sull’“irragionevolezza dei costi” contiene l’indicazione di una serie di paramenti entro i quali è valutata la congruità dei costi ammissibili, ammonendo sugli scostamenti dai parametri tanto che eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

In nessun punto del bando è prevista, invece, l’esclusione per incongruità dei costi o per l’assenza dei giustificativi di spesa. Anzi, proprio l’art. 6, che vale come

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6 canone interpretativo, prevedendo semmai l’inammissibilità delle voci di costo ritenute irragionevoli, escludeva categoricamente l’ipotesi che si potesse ritenere inammissibile la domanda per via dell’incongruità dei costi.

C. L’Azienda Agricola ricorrente, in qualità di capofila, ha richiesto l’accesso alle anzidette misure di sostegno con domanda tempestivamente presentata in data 20.03.2018.

Nell’indicazione dei costi ha seguito il format predisposto dall’amministrazione.

Nel progetto presentato i calcoli relativi a compensi giornata/uomo sono definiti dalle ore previste per i moltiplicatori indicati dalle disposizioni regionali sia per le aziende che per gli organi di ricerca (Università), in conformità alle tabelle dell'Allegato 4, in cui si richiedevano le somme per ogni voce e non le ore ed i costi unitari. Ciò perché le linee guida coprivano già questo aspetto dei costi orari e, conformemente all’art 8 delle disposizioni attuative, non si fa cenno alcuno sul computo delle ore ma solo degli eventuali lavori.

L’azienda ricorrente, inoltre, non ha presentato i tre preventivi semplicemente perchè non servivano in quanto non erano previsti acquisti di materiali.

L’esclusione dell’Azienda Agricola Fangiano dall’elenco dei soggetti ammessi ad ottenere, per l’anno 2017, il sostegno previste dalla Misura 16 Intervento 16.02.01

“Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale” è quindi illegittima per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO GRAVE TRAVISAMENTO DEI FATTI

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7 CARENTE MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE ILLOGICA E PERPLESSA

VIOLAZIONE LEX SPECIALIS

VIOLAZIONE ART.97 COST - PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’

ERRONEA ISTRUTTORIA

VIOLAZIONE ART 4, 5, 6 8 DELLE DISPOSIZIONI D’ATTUAZIONE

ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI D’ATTUAZIONE DELL’AVVISO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

ERRORE SCUSABILE – INCERTEZZA ASSOLUTA NELLO SCHEMA DI PROGETTO ALLEGATO AL BANDO

Preliminarmente occorre evidenziare che la Commissione di valutazione non ammettendo la domanda dell’odierna ricorrente è incorsa in evidente e grave errore.

Segnatamente si premette in sintesi:

 L’amministrazione ha travisato i fatti: dei documenti che la Regione ritiene assenti, alcuni (i preventivi) non dovevano essere indicati per la tipologia di progetto presentata, mentre altri (i calcoli relativi a compensi giornata/uomo) sono stati correttamente esplicitati dall’Azienda, secondo i parametri delineati nelle disposizioni attuative e per come richiesto dallo schema di progetto predisposto dalla stessa amministrazione;

 La carenza di giustificativi di spesa e l’incongruenza dei costi non è prevista dall’avviso come causa d’esclusione dal finanziamento: l’ammissibilità o meno della domanda è prevista nell’art. 4 delle disposizioni attuative solo ed unicamente

(8)

8 con riferimento ai “requisiti del soggetto proponente” ed ai “requisiti di

ammissibilità della proposta”. Non è prevista l’esclusione del beneficio per carenza documentale, nè per incongruenza dei costi;

 La congruenza dei costi incide semmai sul quantum da riconoscere non sull’an del beneficio e non ha niente a che vedere con la non ammissione della domanda. La Commissione non avrebbe potuto escludere l’azienda per incongruenza dei costi, ciò in quanto l’art. 5 delle disposizioni attuative contempla le soluzioni adottabili in caso di costi non congrui allorchè stabilisce che:

“eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell’importo ritenuto ragionevole”. E’ dunque possibile non ammettere i costi previsti o decurtarli perchè ritenuti irragionevoli senza tuttavia che questo infici l’esito positivo della domanda di finanziamento.

 Nell’ipotesi di cui è causa il mancato calcolo dei compensi giornata/uomo è semmai imputabile al format dell’amministrazione cui i proponenti si sono adeguati. Eventuali ulteriori mancanze avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio, ma non avrebbe potuto dichiarare la domanda inammissibile.

Tanto premesso in sintesi, l’esclusione della ricorrente è motivata in modo assolutamente illogico, incongruente e in aperta violazione delle prescrizioni contenute nelle disposizione attuative che costituiscono la lex specialis del procedimento.

La laconica motivazione resa così recita: “Carenza documentale circa la congruità dei costi si rileva l’assenza dei giustificativi di spesa (tre preventivi, nonché il calcolo relativo ai compensi giornata/uomo) previsti al punto 6 delle disposizioni attuative del

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9 bando di misura”. La motivazione è talmente criptica da rendere difficile la

predisposizione di una difesa e pur tuttavia sembrerebbe che l’Azienda in persona di Marco Ferrini non sia stata ammessa al beneficio per carenza documentale circa la congruità dei costi.

E però la Regione è incorsa in un grave errore in quanto le spese sono state tutte correttamente documentate dalla ricorrente.

Il presupposto di fatto assunto a fondamento della decisione della Regione Calabria ossia l’assenza dei giustificativi di spesa è del tutto fallace.

Quanto alla dedotta assenza dei preventivi di spesa si osserva che l’art. 8 delle disposizione attuative stabilisce la presentazione di n. 3 preventivi di spese solo SE il progetto prevede l’acquisto di beni materiali.

Ebbene, il progetto non prevede l’acquisto di beni materiali pertanto i tre preventivi di spesa non dovevano essere presentati.

Quanto al calcolo relativo a compensi giornata/uomo previsto al punto 6 delle disposizioni del bando si osserva che nel progetto presentato i calcoli sono definiti dalle ore previste per i moltiplicatori indicati dalle disposizioni regionali sia per le aziende che per gli organi di ricerca (Università), in conformità alle tabelle dell'Allegato 4, recante determinazione del costo standard per il personale, in cui si richiedono le somme per ogni voce e non le ore ed i costi unitari. Ciò perché le linee guida coprivano già questo aspetto dei costi orari conformemente all’art 8 delle disposizioni attuative in cui non si faceva cenno alcuno al computo delle ore ma solo agli eventuali lavori.

La ricorrente non ha fatto altro che applicare il monte ore delle singole voci per lo specifico costo di tabella (pagina 13) così come previsto dall’allegato 4 e secondo i criteri

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10 in esso definiti in relazione al costo standard del personale. Dunque i calcoli relativi a

compensi giornata/uomo sono esattamente quelli delle ore previste per i moltiplicatori indicati nella tabella di pagina 13 dell'allegato, specifico per progetti di ricerca sia per le aziende che per gli organi di ricerca (Università) come esplicitato nello stesso "I costi orari individuati potranno essere adottati per il finanziamento e l’attuazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati dal POR Calabria FESR FSE 2014-2020, o finanziati con fonti nazionali o regionali, e potranno essere aggiornati periodicamente sulla base di nuovi dati significativi che si rendessero disponibili".

La decisione della Commissione è errata e ingiusta e viola la regola iuris della procedura di evidenza pubblica poichè contrariamente a quanto si legge nella motivazione di esclusione, non sono stati indicati i compensi giornata/uomo per come previsto nei parametri definiti dalla stessa amministrazione e con il format da questa fornito, ma, vieppiù, i costi relativi non potevano che essere congrui perché parametrati a quelli indicati come ragionevoli dall’art. 6 delle disposizioni attuative

D’altronde il bando così come riportato nelle disposizioni attuative al punto 8 non prevedeva di esplicitare i calcoli e le ore ma solo le differenti voci di costo secondo lo schema di progetto.

* * *

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ DELLE CAUSE D’ESCLUSIONE

VIOLAZIONE ART 4 E 5 DELLA LEX SPECIALIS VIOLAZIONE ART. 6 e 7 LEX SPECIALIS

INGIUSTIZIA MANIFESTA

(11)

11 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROPORZIONALITA’

IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’

La Commissione di valutazione delle domande ha con tutta evidenza confuso i requisiti di ammissione della domanda, contenuti all’art. 4 delle disposizioni d’attuazione con l’ammissibilità delle voci di costo di cui al successivo art.5.

In nessun punto del bando veniva prevista l’esclusione per incongruità dei costi o per l’assenza dei giustificativi di spesa. Anzi, proprio l’art. 6, che vale come canone interpretativo, prevedendo semmai l’inammissibilità delle voci di costo ritenute irragionevoli, escludeva categoricamente l’ipotesi che si potesse ritenere inammissibile la domanda per via dell’incongruità dei costi. Mentre la mancanza dei requisiti d’ammissione della domanda di cui all’art 4 è sanzionata con la previsione di inammissibilità del chiesto beneficio, nel caso di carenze o incongruità sui costi del progetto l’unica conseguenza prevista è la non copertura finanziaria del costo ritenuto irragionevole, che viene quindi espunto dalla somma finanziabile.

All’art. 5 delle disposizioni, infatti, si parla di costi ammissibili. La citata disposizione contiene l’indicazione di una serie di costi che non possono essere finanziati e dunque sono esclusi.

E’ evidente che seppure alcuni costi non siano ammissibili e dunque non finanziabili ciò non inficia la domanda che resterebbe comunque ammissibile, non essendoci interferenza tra le due categorie. In definitiva, se pure alcune voci di spesa potrebbero non trovare giustificazione la domanda rimarrebbe comunque ammissibile.

Ed ancora, all’art.6 intitolato “ragionevolezza dei costi” è espressamente enunciato che “la congruità dei costi è valutata sulla base dei parametri sotto riportati”

(12)

12 ed inoltre “eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza

dell’importo ritenuto ragionevole”

E’ di tutta evidenza che i costi irragionevolmente incongrui sono semplicemente non finanziabili ma ciò non significa affatto che l’intera domanda non sia ammissibile.

La valutazione di incongruità dei costi non avrebbe dovuto dare come esito la non ammissione della domanda, così com’è invece illegittimamente avvenuto.

L’erronea interpretazione delle clausole del bando ha determinato l’ingiusta esclusione della ricorrente.

Per di più i costi riportati nel progetto depositato dalla ricorrente sono assolutamente congrui perché esattamente concordanti con criteri riportati dall’art 6 delle disposizioni e dell’art 68 del Regolamento UE n. 1303/2013 richiamato nel bando e in con il metodo di cui all’allegato 4 “Determinazione del Costo Standard per il personale”

recante il “ Metodo di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari (art. 67, c.1, lett. b del Reg. (UE) n. 1303/13) per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sulla programmazione 2014-2020”.

La dedotta mancanza di documentazione e la valutazione d’incongruità dei costi contenuti nel provvedimento ivi impugnato è frutto di un’evidente svista ovvero di una erronea interpretazione della lex specialis da parte della Commissione esaminatrice.

In definitiva, l’azienda ha correttamente prodotto ed allegato quanto richiesto giustificando le spese secondo i parametri indicati e dunque congruamente, ma ad ogni modo l’omessa produzione dei detti documenti non era nella lex specialis sanzionata a pena di esclusione.

(13)

13 L’avviso infatti prevedeva all’art. 4 espressamente la comminatoria di esclusione

solo ed esclusivamente con riferimento ai requisiti della domanda.

Non contiene al riguardo una previsione escludente con riguardo alla disposizione di cui al punto 5 e 6 relativa ai costi, in cui il discostamente rispetto al paradigma della ragionevolezza è sanzionato solo con la riduzione del beneficio economico relativamente alla spesa ritenuto incongrua.

Tale lettura è confermata anche dal modello di domanda.

La sanzione comminata dell’esclusione è illegittima oltre che illogica e sproporzionata.

* * * VIOLAZIONE ART. 97 COST

IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’

ERRORE SCUSABILE

VIOLAZIONE PRINCIPIO FAVOR PARTECIPATIONIS VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

Preliminarmente occorre evidenziare che la lamentata assenza dell’esatto calcolo relativo a compensi giornata/uomo, per come voluto dall’amministrazione, è con tutta evidenza dovuto a due convergenti fattori, per un verso ad una clausola delle disposizioni d’attuazione equivoca in quanto al punto 8 non prevedeva di esplicitare i calcoli e le ore ma solo le differenti voci di costo secondo lo schema di progetto, dall’altro alla modulistica allegata al bando che prevedeva un format osservato rigorosamente dall’Azienda ricorrente.

(14)

14 L’avviso di gara è formulato non solo in modo ambiguo, ma soprattutto in modo

tale da indurre nei partecipanti la ragionevole preoccupazione che il pur minimo discostamento dal modello avrebbe comportato l’esclusione.

Per come esposto nella vicenda contenziosa si è in presenza di un errore scusabile, in quanto il modello predisposto dalla Regione Calabria ha ingenerato confusione, dubbi interpretativi ed in sostanza ha tratto in errore il soggetto partecipante alla procedura.

E’ principio consolidato in giurisprudenza “allorchè la dichiarazione sia resa sulla scorta di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed il concorrente incorre in errore indotto dalla formulazione ambigua o equivoca del modello, non può determinarsi l'esclusione dalla gara per l'incompletezza della dichiarazione resa. Il rigore formalistico, dunque, cede in presenza di una scusabilità dell'errore riconducibile a formulazioni degli atti di gara che possono indurre dubbi interpretativi, tanto più che vige oggi la regola della tassatività delle cause di esclusione, di cui all'art. 46, c. 1 bis, Codice dei contratti, che s'ispira ad un criterio sostanzialistico e riafferma il favor partecipationis.” (ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2014 n° 507;

C.d.S., sez. V, 26.1.2011, n.550, Consiglio di Stato, sez. VI, 01/02/2013, n. 634).

Consentire la riammissione del soggetto escluso per fatto imputabile alla stessa amministrazione risponde ai canoni di buona fede e buona amministrazione sanciti all’art.

97 della Costituzione ed è sicura espressione del favor partecipationis cui s’ispira il Codice dei contratti pubblici.

* * *

VIOLAZIONE art 6 L.N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 VIOLAZIONE ART. 38 DEL D.LGS 50/2016

(15)

15 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI

ESCLUSIONE

NULLITA’ DELLA CLAUSOLA DELL’AVVISO CHE PREVEDE ESCLUSIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE

VIOLAZIONE PRINCIPIO FAVOR PARTECIPATIONIS VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROPORZIONALITA’

Secondo la lettera b) dell’articolo 6 comma 1 della legge n. 41 del 7 agosto 1990,

“il responsabile del procedimento accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Più nel dettaglio, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

L’amministrazione può quindi invitare il privato a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nella fattispecie in esame poiché i criteri di calcolo erano contenuti nella domanda e secondo le voci indicate nel format ed in conformità ai parametri forniti dall’amministrazione che dunque non potevano non essere ritenuti ritenuti congrui dalla commissione, allora eventuali chiarimenti potevano e dovevano essere richiesti all’Azienda con soccorso istruttorio.

Nello specifico delle procedure di evidenza pubblica il legislatore prima con plurimi correttivi alla l. 163 del 2006 e ancor di più, con la disciplina contenuta nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE,

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16 2014/24/UE e 2014/25/UE, ha progressivamente valorizzato il soccorso istruttorio

prevedendo, attraverso la procedimentalizzazione dell’istituto, la sua doverosità per ogni mancanza o irregolarità anche essenziale.

Il legislatore, insomma, ha voluto evitare, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara, esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali, imponendo un'istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni e autorizzando la sanzione espulsiva solo quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante.

In tal modo, si è proceduto alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili.

Non è dubbio che la ratio di tutta la disciplina relativa alle procedure di evidenza pubblica è quella di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali.

Tanto che è fatto espresso divieto per bandi di prevedere ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle normativamente previste che, qualora inserite, sarebbero comunque nulle, ai sensi dell’art. 46 comma 1bis del d.lgs. n. 163 del 2006.

Ed invero, le sole ipotesi di esclusione sono quelle tassativamente elencate dal legislatore.

In definitiva, nel caso in esame, per le ragioni già esposte, la documentazione mancante non era prevista come essenziale e da prodursi a pena di esclusione, ma nella denegata ipotesi si volesse così interpretare l’articolo 6 e 8 dell’avviso in questione, allora

(17)

17 la clausola sarebbe addirittura nulla, in quanto si porrebbe in contrasto con la disciplina

normativa generale che prevede come essenziali solo quei requisiti specificatamente individuati dal legislatore.

Il soccorso istruttorio dunque può considerarsi assunto a paradigma generale dell’azione amministrativa, che non ammette eccezioni anche in caso di mancanza di documentazione o dichiarazione essenziale, perché rispondente ai principi di buon andamento, economicità, efficacia.

* * *

Si deve tenere in debita considerazione inoltre il fatto che nella graduatoria provvisoria sono state contestate alla ricorrente altre presunte carenze rispetto alle quali la ricorrente ha dedotto mediante istanza di riesame con la quale si faceva rilevare la presenza di tutto quanto richiesto nel bando e che l’esclusione era la conseguenza di una macroscopica svista della commissione.

Le carenze evidenziate nella motivazione di esclusione dalla graduatoria definitiva, inoltre, non sono state sollevate in sede di graduatoria provvisoria e ciò ha impedito all’azienda agricola di predisporre in sede endoprocedimentale adeguate difese costringendola ad impugnare direttamente in via giudiziale una decisione illegittima.

* * * Sull’istanza cautelare

Per quanto riguarda il fumus valga quanto sin’ora dedotto.

Si fa presente che il periculum in mora nella materia in esame è in re ipsa.

(18)

18 Poiché la procedura di gara è in via di conclusione ed ha tempi contingentati per

cui la mancata esclusione impedisce all’Azienda la valutazione comparativa del miglior progetto utile al conseguimento del beneficio anche in considerazione del fatto che si tratta di stanziamenti previsti dal POR Calabria 2014-2020, si rende necessario intervenire con rapidità affinchè, nelle more per la definizione del giudizio, la parte ricorrente non possa vedere vanificato il c.d. bene della vita alla cui tutela con questo ricorso tende.

Si chiede pertanto l’ammissione della ricorrente al beneficio del finaziamento richiesto o il riesame già in via cautelare per l’attribuzione del punteggio.

* * * Le conclusioni sono quelle suepigrafate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi.

***

Si fa presente che il valore della presente controversia è indeterminato e che si verserà un contributo unificato di €. 650,00.

Cosenza, 22.1.2021 Nocera Terinese, 22.0102021 Avv. Rossella Barberio Avv. Fernanda Gigliotti

Firmato digitalmente da

Fernanda Gigliotti

CN = Gigliotti Fernanda

C = IT

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