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Permessi Legge 104 per disabili e loro familiari

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Permessi Legge 104 per disabili e loro familiari

written by Noemi Secci | 06/02/2016

Permessi retribuiti Legge 104 per portatori di handicap grave e per i familiari che li assistono: chi ne ha diritto, ammontare dell’indennità, procedura di richiesta e fruizione.

I lavoratori disabili gravi (portatori di handicap grave secondo la Legge 104) ed i loro familiari hanno il diritto di fruire, in presenza di determinate condizioni, di assenze retribuite dal lavoro finalizzate alla cura ed all’assistenza del disabile.

Tali permessi spettano, per legge [1], alla generalità dei dipendenti con handicap grave, o che assistono un soggetto in tali condizioni, anche se i contratti collettivi possono prevedere ulteriori concessioni per diversi tipi di disabilità.

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Permessi retribuiti per il lavoratore disabile

Il lavoratore disabile grave, ogni mese, può godere alternativamente dei seguenti permessi retribuiti:

– orari (pari a 2 ore al giorno);

– giornalieri (pari a 3 giorni nel mese, in maniera continuativa o frazionata).

Il dipendente può cambiare, da un mese all’altro, il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario), previa modifica della domanda presentata.

Per esigenze improvvise e non prevedibili , il cambiamento può essere effettuato anche all’interno dello stesso mese.

Se il lavoratore ha un orario part time, o una riduzione oraria con integrazione salariale, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente (in generale, spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni), arrotondando il risultato dell’operazione di riduzione all’unità superiore, se la frazione ottenuta è superiore allo 0,50, o a quella inferiore, se la frazione ottenuta è inferiore allo 0,50.

Permessi retribuiti per i familiari del

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lavoratore disabile

I lavoratori che assistono un familiare portatore di handicap grave possono anch’essi richiedere i permessi retribuiti Legge 104, nella stessa misura spettante al dipendente disabile.

Lo stesso disabile non può essere assistito da più di un lavoratore dipendente:

per questo motivo, l’invalido deve presentare all’Inps un’autodichiarazione dalla quale risulta la scelta del lavoratore suo familiare da cui vuole essere assistito, il cosiddetto referente unico.

Un’eccezione a questa regola del referente unico è prevista per i genitori, che possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio con handicap grave.

Il diritto ai permessi retribuiti è concesso anche se:

– nel nucleo familiare del disabile vi sono familiari conviventi non lavoratori idonei a prestare assistenza;

– il disabile fruisce di altre forme di assistenza, pubblica o privata (come badanti).

Permessi retribuiti per i familiari del lavoratore disabile: condizioni

I permessi non spettano se l’assistito è ricoverato a tempo pieno presso strutture sanitarie.

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Tuttavia, in determinate ipotesi, i permessi possono essere concessi anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno:

– ricovero del minore disabile, se il personale sanitario certifica la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;

– ricovero del disabile in stato vegetativo persistente , o con prognosi infausta a breve termine.

Se il disabile deve uscire dalla struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate, possono ugualmente essere richiesti i permessi, in quanto il tempo pieno del ricovero è interrotto: deve però essere presentata la documentazione inerente alla visita, e una dichiarazione, proveniente dalla struttura sanitaria ospitante, la quale attesti che il disabile è stato affidato al lavoratore per tutta la sua assenza. Qualora la documentazione non sia disponibile subito, il lavoratore può assentarsi ad altro titolo, poi convertire l’assenza in permesso Legge 104 [2].

Se l’abitazione del lavoratore che fruisce dei permessi dista più di 150 km dalla residenza del disabile, deve essere attestato il raggiungimento della residenza dell’assistito con idonea documentazione, da presentare al datore di lavoro.

Relativamente ad ogni ipotesi, se le condizioni alla base della concessione dei permessi vengono meno (continuatività dell’assistenza, disabilità dell’assistito…), il lavoratore non ha più il diritto di fruirne.

Permessi retribuiti per i familiari del lavoratore disabile: grado di

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parentela

La spettanza dei permessi ai familiari è diversa a seconda dell’età del disabile e del rapporto di parentela: vediamo, nella seguente tabella, quale tipologia di permesso spetta ai familiari dell’assistito.

Lavoratori familiari del

disabile

Età del

disabile Tipologia di permesso

Genitori

Fino a 3 anni

Uno dei seguenti permessi, a scelta tra:- prolungamento del congedo parentale

sino a un massimo di 3 anni, entro il compimento del 12° anno di vita del

bambino [3]

– 2 ore di permesso giornaliero – 3 giorni mensili, anche continuativi.

Dai 3 agli 8 anni

Uno dei seguenti permessi, a scelta tra:

– prolungamento del congedo parentale sino a un massimo di 3 anni, entro il compimento del 12° anno di vita del

bambino

– 3 giorni mensili, frazionati o continuativi.

Dagli 8 anni – 3 giorni mensili, frazionati o continuativi.

– Coniuge – parenti e affini entro il 2° grado – parenti e affini entro il 3° grado

(in casi particolari)

Qualsiasi – 3 giorni mensili, frazionati o continuativi.

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Il prolungamento del congedo parentale spettante ai genitori sino al 12° anno di età era stato previsto in via sperimentale per il 2015, poi confermato in via definitiva; ogni tipologia di astensione concessa ai genitori, ad ogni modo, si applica anche se l’altro genitore non ne ha diritto (ad esempio perché lavoratore casalingo o autonomo). Se i genitori sono lavoratori dipendenti, hanno entrambi diritto alle assenze, ma alternativamente: non è richiesta l’assistenza continuativa ed esclusiva da parte del genitore che fruisce dei permessi

I familiari entro il 3° grado hanno diritto ai permessi se il genitore o il coniuge dell’invalido:

– hanno compiuto i 65 anni;

– sono invalidi a carattere permanente;

– sono deceduti o mancanti (assenza naturale o giuridica).

Permessi Legge 104: trasferimento e scelta della sede

Sia il lavoratore disabile, sia i lavoratori che assistono un familiare disabile, possono opporre rifiuto al trasferimento deciso dal datore di lavoro.

Per quanto concerne, invece, la scelta della sede di lavoro, essi possono optare per il luogo più vicino al domicilio della persona da assistere, ma soltanto ove possibile, non configurandosi, in questo caso, un diritto soggettivo in capo al dipendente.

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Certificazione di handicap grave

L’accertamento della gravità dell’handicap deve essere richiesto dall’interessato, previo certificato medico introduttivo (rilasciato dal medico curante e trasmesso telematicamente all’Inps), mediante apposita domanda all’Inps.

In seguito alla domanda, lo stato del disabile è verificato da un’apposita Commissione ASL, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se la Commissione ASL non si pronuncia, possono essere effettuati degli accertamenti provvisori, da un medico specialista nella patologia denunciata: la certificazione provvisoria ha effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione ASL, ed è utile per fruire dei permessi.

La stessa Commissione Asl, previa richiesta motivata dell’interessato, può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo

Domanda di permessi Legge 104

Una volta ottenuta la certificazione della disabilità, è necessario inoltrare un’apposita domanda all’Inps, per la fruizione dei permessi, in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.

La domanda può essere inviata:

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– tramite i Servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’Ente (è necessario il codice Pin);

– chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps- Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);

– tramite un qualsiasi patronato.

È comunque necessario inviare una domanda anche al datore di lavoro, anche se questi non può sindacare sulla spettanza dei permessi.

Tuttavia, il datore di lavoro ha la possibilità di domandare al dipendente una programmazione dei 3 giorni di permesso, ove non sia compromesso il diritto di assistenza del disabile, le giornate di assenza siano individuabili ed i criteri di programmazione siano condivisi.

Inoltre, il datore ha il dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi.

Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze del disabile, che prevalgono sulle esigenze aziendali.

Cumulo dei permessi Legge 104

Il lavoratore può assistere più familiari disabili, e cumulare i relativi permessi, se:

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– il disabile è il coniuge o un parente/affine entro il 1° grado (entro il 2° grado se i genitori o il coniuge del disabile hanno compiuto i 65 anni, oppure sono invalidi, deceduti o mancanti);

– la presenza del lavoratore è necessaria in modo disgiunto per l’assistenza di ciascun disabile (quindi laddove il lavoratore non possa assisterli congiuntamente);

– non vi sono altre persone che possono fornire l’assistenza.

Il disabile lavoratore, che fruisce già dei permessi per sé stesso, può cumulare tali assenze ad ulteriori permessi per assistere un proprio familiare disabile grave, senza necessità di pareri medico legali sulla capacità del disabile di assistere il familiare nelle stesse condizioni.

È inoltre permessa la fruizione contemporanea dei permessi sia da parte del lavoratore disabile grave, che da parte del familiare lavoratore che lo assiste.

Per quanto riguarda i permessi fruibili dai genitori del disabile è possibile cumulare:

– i permessi per l’assistenza di un figlio disabile di età inferiore a 3 anni coi permessi per allattamento per un altro figlio;

– i permessi orari per se stesso (in quanto genitore disabile) coi permessi per allattamento per il figlio;

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– i permessi per l’assistenza di due figli gemelli (i permessi Legge 104 raddoppiano);

– i permessi per l’assistenza del figlio col congedo parentale;

– i permessi per l’assistenza del figlio con quelli per la malattia del figlio.

Non è invece possibile, in via generale, cumulare i permessi per l’assistenza di un figlio disabile di età inferiore a 3 anni coi permessi per allattamento dello stesso figlio.

Un genitore può fruire del congedo parentale, e l’altro genitore contemporaneamente fruire dei permessi Legge 104 per l’assistenza del figlio, mentre lo stesso genitore non può godere del congedo parentale e dei permessi Legge 104 contemporaneamente.

Permessi Legge 104: indennità

L’Inps riconosce un’indennità per le assenze per l’assistenza ai disabili:

l’indennità, tuttavia, è anticipata dal datore di lavoro, e solo in seguito rimborsata dall’Inps, tramite conguaglio coi contributi e relativa esposizione del credito nel flusso Uniemens.

Il trattamento è pagato direttamente dall’Inps solo per:

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-operai agricoli;

– lavoratori stagionali;

– lavoratori domestici;

– lavoratori disoccupati;

– lavoratori o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di CIGS;

– in particolari ipotesi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro.

Permessi Legge 104 e maturazione ratei

Durante la fruizione dei permessi:

– maturano regolarmente le ferie (l’onere è a carico del datore); fa eccezione il caso in cui i permessi siano cumulati col congedo parentale;

– maturano regolarmente i ratei di tredicesima e di ulteriori eventuali mensilità aggiuntive(l’onere è a carico dell’Inps, poiché la retribuzione di riferimento per i permessi comprende il valore della tredicesima e dell’eventuale quattordicesima);

fa eccezione il caso in cui i permessi siano cumulati col congedo parentale.

Permessi Legge 104: decadenza

Se è accertata l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento o per il

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mantenimento dei permessi, l’Inps:

– revoca i permessi retribuiti dal momento della decadenza;

– recupera quanto illegittimamente erogato.

Se il lavoratore utilizza i permessi, nel concreto, per finalità estranee all’assistenza del disabile, è passibile di licenziamento.

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