• Non ci sono risultati.

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione TAR Sicilia Catania sez. I sentenza del 9 giugno n. 1878

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione TAR Sicilia Catania sez. I sentenza del 9 giugno n. 1878"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

“Oneri di urbanizzazione e costo di

costruzione” – TAR Sicilia – Catania – sez. I – sentenza del 9 giugno – n. 1878

Gli oneri di urbanizzazione hanno la funzione di “compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività

edificatoria”, il costo di costruzione si configura quale “compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore.

Massimazione a cura della Redazione di IURA NOVIT CURIA © SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2008, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Antonino Gentile, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Mariano Leonora in Catania, via Perugia, 10;

contro

-OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione,

della nota prot. gen. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore n. 4 – Urbanistica, gestione e salvaguardia del territorio, Servizio 1° del -OMISSIS-di -OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-di -OMISSIS-;

Visto l’atto di riassunzione del giudizio della -OMISSIS-, notificato e depositato in data 22 ottobre 2020;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021 – tenutasi da remoto – il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il -OMISSIS-di -OMISSIS- è dotato di piano regolatore generale, approvato con D.A.

(2)

n.-OMISSIS-dell’1-OMISSIS-. Secondo quanto esposto, all’interno del suddetto P.R.G., il complesso edilizio del -OMISSIS- “-OMISSIS-”, sito in c.da -OMISSIS– con la relativa area circostante – è stato classificato per le sue caratteristiche tipologiche ed ambientali zona A1 (centro storico); tale complesso edilizio è in atto utilizzato dalle-OMISSIS-come centro di accoglienza e per attività religiose.

Secondo le previsioni del citato P.R.G., gli interventi edilizi nell’area in questione sono subordinati alla redazione di piani particolareggiati e/o di recupero.

Conseguentemente, al fine di conservare la struttura edilizia nel suo insieme, la - OMISSIS-, in persona del Vescovo pro tempore, ha conferito incarico a tecnici progettisti di redigere un progetto di piano di recupero ai sensi della legge n. 457/1978 e legge reg. Sic. n.

86/1981, finalizzato alla conservazione architettonica e strutturale dell’edificio e nel

contempo a un adeguamento volto a rendere la struttura quanto più funzionale possibile ai fini cui istituzionalmente è preposta.

In particolare, nel progetto di piano di recupero sono state dettate le prescrizioni attuative dell’intera sottozona territoriale A1 già perimetrata e delimitata nella sua interezza, in conformità a quanto previsto dal punto 5 dell’art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del -OMISSIS-di -OMISSIS-: in seno al progetto di recupero sono stati previsti interventi ammissibili nel contesto del restauro conservativo del complesso esistente e, nei limiti della densità edilizia fondiaria prevista dall’art. 13, comma 3, delle norme di attuazione del P.R.G., è stata prevista la realizzazione di un corpo nuovo, destinato a casa di riposo per religiosi, con un locale destinato al culto ed altri spazi comuni di servizio, e collegato funzionalmente con il complesso conventuale esistente.

Il già più volte menzionato piano particolareggiato di recupero concernente la zona A1 c.da -OMISSIS-è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS– ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge reg. Sic. 27 dicembre 1978, n. 71 – con le prescrizioni contenute nel parere n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.

La -OMISSIS- proprietaria dell’area di cui trattasi, con istanza del 21 agosto 2001 ha chiesto il rilascio della concessione edilizia per le opere indicate in oggetto, allegando alla suddetta istanza apposita copia del progetto.

Il -OMISSIS-di -OMISSIS-, con, ha accordato il titolo abilitativo (concessione edilizia n.

231/2002 del 23 maggio 2002) in relazione alle suddette opere, richiedendo il pagamento di oneri concessori per opere di urbanizzazione per un totale di Euro 22.714,04, a far data dal 16 maggio 2002 sino al 16 maggio 2004.

Con nota del 20 marzo 2007 indirizzata, tra l’altro, al Sindaco del -OMISSIS-di -OMISSIS- , la -OMISSIS-, ha enunciato le ragioni per le quali la-OMISSIS-medesima non sarebbe

obbligata alla corresponsione delle somme in precedenza indicate ed inerenti ai costi di urbanizzazione del progetto costruttivo di cui si controverte.

Tuttavia l’Amministrazione comunale, con vari atti ha richiesto il pagamento dei contributi concessori, fino all’ultima nota del 19 giugno 2008, avversata con l’atto

introduttivo del giudizio, con la quale ha intimato il versamento della somma prevista pari a Euro 59.377,81, rilevando che in caso di inadempimento le relative somme sarebbero state richieste alla società assicuratrice garante con l’addebito di spese ed interessi.

Per questi motivi la -OMISSIS- è stata soggetta sinora al pagamento di iniziale importo del contributo di cui trattasi con la corresponsione alla società assicuratrice – Assicurazioni Generali s.p.a. – di una somma pari ad Euro 9.453,50 dal maggio 2002 al giugno 2008.

1.1. Si è costituito in giudizio il -OMISSIS-di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2. Con ordinanza -OMISSIS-è stata accolta la domanda cautelare.

(3)

1.3. Con decreto -OMISSIS-è stata dichiarata l’interruzione del processo.

Con atto notificato e depositato in data 22 ottobre 2020 la ricorrente -OMISSIS- ha riassunto il processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm.

Il -OMISSIS-di -OMISSIS- si è nuovamente costituito in giudizio, con nuovi difensori, facendo propri gli atti difensivi predisposti dal precedente procuratore e chiedendo di respingere il ricorso nel merito.

1.4. Con ordinanza 18 marzo 2021, n. 694 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente; alla misura istruttoria è stata data esecuzione in data 21 aprile 2021.

1.5. All’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con unico articolato motivo la parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 16 e 17 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 9 lett. f) l. 28 gennaio 1977 n. 10 e dell’art. 8/A del Regolamento Edilizio del -OMISSIS-di -OMISSIS-.

Argomenta la parte ricorrente che – alla luce della normativa vigente in materia – fra le opere di urbanizzazione secondaria vanno ricomprese le “chiese ed altri edifici religiosi”, ed è stabilito espressamente che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

Aggiunge l’esponente che nell’ambito di tali opere rientrano quindi, e per quanto di interesse, anche quelle opere di urbanizzazione secondaria che sono per loro natura strutture a servizio di una parte del territorio, quali le case di riposo per anziani e gli ospizi, in

conformità con quanto ritenuto dal giudice amministrativo, essendo tali opere destinate alla stabile residenza collettiva di anziani e disabili e possedendo una spiccata connotazione socio sanitaria (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali).

Aggiunge la parte ricorrente che lo stesso regolamento edilizio del -OMISSIS-di - OMISSIS-, con le modifiche approvate con D.A. n. 634 del 22 novembre 2001, all’art. 8/A (“Concessione gratuita”) stabilisce che “Il contributo di cui all’art. 3 della legge 28/01/1977 n.

10 non è dovuto: […] e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di

urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”, riportando in tal modo le prescrizioni contenute nella normativa nazionale.

Ne consegue – secondo la parte ricorrente – che il progetto di costruzione di edificio da destinare a casa di riposo per religiosi con un locale destinato a culto ed altri spazi comuni e di servizio nell’ambito dell’esistente complesso edilizio del -OMISSIS- “-OMISSIS-” da

realizzare da parte della -OMISSIS- rientrava e rientra nell’ambito delle suddette opere di urbanizzazione secondaria, come qualificate e delineate dalla specifica normativa sopra riportata. Esso svolgerebbe una funzione sociale di carattere sanitario e di servizio per anziani del territorio, indipendentemente dalla circostanza che l’opera sia realizzata da un ente ecclesiastico piuttosto che dall’Ente comunale.

In ordine alle caratteristiche spaziali, linguistiche e morfologiche del progetto di

ampliamento del complesso conventuale previsto in oggetto si evincerebbe chiaramente che:

(4)

a) le stesse sono state concepite “nel rispetto della densità fondiaria consentita (tav.

7)” cosicché “viene prevista dal piano di recupero la realizzazione di un nuovo edificio, destinato a casa di riposo per religiosi e collegato funzionalmente con il complesso conventuale esistente (…)”; b) “il nuovo corpo si inserisce in armonia con il complesso

tipologico degli edifici preesistenti, infatti esso ripete all’esterno la tipologia della corte chiusa su tre lati ed aperta verso la strada statale, mentre all’interno l’organizzazione distributiva degli alloggi viene assicurata da un corridoi posto in posizione centrale (…)” (pag 10 relaz.

tecnica); c) il nuovo edificio da realizzare nell’ambito del -OMISSIS- -OMISSIS- si inserisce nel contesto esistente in maniera strumentale rispetto alle attività di culto che si svolgono nel suddetto complesso convenutale ed in maniera funzionale rispetto alle esigenze di

urbanizzazione dell’intero territorio circostante.

Tanto premesso, osserva la parte ricorrente, accertata la natura di opera di urbanizzazione secondaria dell’opera edilizia in questione, consegue che il rilascio di concessione edilizia relativa all’edificando immobile da destinare a casa di riposo per

religiosi, con un locale destinato a culto ed altri spazi comuni di servizio, non comportava né comporta il pagamento di alcun contributo di costruzione in favore del -OMISSIS-di -OMISSIS-, e ciò in conformità con quanto stabilito sulla materia dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione agli edifici di culto, aggiungendosi – con specifico riferimento agli edifici strumentali e connessi agli edifici del culto che gli edifici per servizi religiosi sono da

annoverare tra le opere di urbanizzazione secondaria (art. 4, comma 2, lett. e), della legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), indipendentemente dalla loro attinenza, sotto il profilo delle dimensioni, al quartiere nel quale sorgono (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali).

Nelle memorie versate in atti la parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie tesi e ha contrastato le osservazioni difensive del -OMISSIS-resistente.

Il -OMISSIS-di -OMISSIS- ha contestato le argomentazioni sviluppate dalla parte ricorrente.

1.1. Il ricorso deve essere respinto.

1.1.1. Il Collegio ritiene opportuno sviluppare alcune premesse per il migliore inquadramento degli istituti interessati dalla vicenda contenziosa in esame.

A) L’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha introdotto nell’ordinamento il principio fondamentale secondo cui ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri da essa derivanti.

Il principio dell’onerosità del permesso di costruire è stato poi confermato dall’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (quest’ultimo richiamato in ambito regionale soltanto con legge reg. Sic. 10 agosto 2016, n. 16 ma le cui previsioni, di natura compilativa, costituiscono, in parte qua, espressione di principi

“fondamentali e generali”, art. 1); il successivo art. 16 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo.

Secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12 e Cons. Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24), il contributo di

costruzione – articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di

costruzione – rappresenta “una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione” (per una più recente applicazione del

principio cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2021, n. 1242).

Più precisamente, mentre gli oneri di urbanizzazione hanno la funzione di “compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della

(5)

consentita attività edificatoria”, il costo di costruzione si configura quale “compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore” (cfr. Cons.

Stato, sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4877).

L’art. 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede, in particolare, che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate” (cfr. già

l’elencazione racchiusa nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847).

B) Secondo costante giurisprudenza, gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dal predetto art. 16, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al -OMISSIS-per il rilascio del

permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale (cfr., più di recente, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 20 maggio 2021, n. 767).

C) Le controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione

introducono un giudizio su un rapporto, sicché le questioni concernenti l’esistenza e l’entità del debito, involgendo posizioni di diritto soggettivo, sono sottratte agli ordinari termini decadenziali del giudizio impugnatorio, pur in presenza di atti amministrativi da definire pertanto come paritetici, presentandosi come un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio, attivabile nell’ordinario termine di prescrizione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4322).

La cognizione delle controversie in questione è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. (cfr., in precedenza, l’art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

80 e l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

1.1.2. L’art. 17, comma 3, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che il contributo di costruzione (id est, quello che la rubrica del

precedente art. 16 definisce “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”) non è dovuto, tra gli altri, “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”; la

richiamata disposizione riproduce la regola già dettata dall’art. 9, comma primo, lett. f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel caso in esame, inoltre, il regolamento edilizio del -OMISSIS-di -OMISSIS-, con le modifiche approvate con D.A. n. 634 del 22 novembre 2001, all’art. 8/a stabilisce la non debenza del contributo di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti

istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”; inoltre, l’art. 5, comma 1, lett. e) delle N.T.A.

del P.R.G. (con le modifiche approvate con D.A. n. 634 del 22 novembre 2001) contemplano, tra le opere di urbanizzazione secondaria, “chiese ed altri edifici per servizi religiosi”.

Come anche più di recente evidenziato, la ratio dell’esenzione stabilita ex lege è

(6)

quella, da un lato, di agevolare l’esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarne utilità, dall’altro, di evitare che il soggetto che interviene per l’istituzionale attuazione del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure

indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dell’opera, atteso che il beneficio dello sgravio si traduce in un abbattimento dei costi a cui corrisponde un minore aggravio di oneri per gli utenti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1776).

L’art. 17, comma 3, lett. c) sopra richiamato – per consolidata giurisprudenza – è

disposizione di stretta interpretazione, poiché introduce un’ipotesi derogatoria alla previsione generale di cui al precedente art. 16, comma 1, che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4471;

a proposito dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 la giurisprudenza – cfr. T.A.R.

Campania, Napoli, sez. VIII, 16 aprile 2014, n. 2170 – osservava che i casi di gratuità o di esenzione costituiscono fattispecie eccezionali e di stretta interpretazione, per cui non è consentita all’interprete l’individuazione in via pretoria di ulteriori ipotesi non previste dalla legge).

L’esenzione di cui si discute riguarda in realtà due diverse e non confondibili ipotesi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 595), relative:

a) alla realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale dagli enti istituzionalmente competenti;

b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Quanto all’ipotesi sub a), la disposizione richiede due requisiti per fondare lo speciale regime di gratuità (l’assenza di uno solo di essi determina la mancata applicazione

dell’agevolazione de qua: cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4471):

– l’uno di carattere oggettivo, rappresentato dalle opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile, ovvero la cui fruizione, in via diretta o indiretta, soddisfi interessi generali (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1776); ai fini dell’esenzione è invero necessario dimostrare che l’opera sia, per le sue oggettive

caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 7 maggio 2021, n. 402).

E’ stato precisato, quanto al requisito in questione, che non rileva l’attività compiuta in virtù della destinazione concretamente impressa sull’edificio (o su una parte di esso) dal suo proprietario, dovendosi invece valorizzare le caratteristiche intrinseche dell’opera, id est in quanto geneticamente e strutturalmente destinata direttamente alla fruizione collettiva (cfr.

cit. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4471).

In particolare, sono state considerate opere di interesse generale “tutti gli edifici direttamente destinati alla fruizione della collettività dei fedeli” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 27 giugno 2001, n. 62751; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 10 marzo 2011, n. 407; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 giugno 2012, n. 1287).

La giurisprudenza ha escluso, inoltre, che possa essere qualificata di interesse

generale l’opera destinata alla fruizione di un numero determinato di persone (arg. ex T.A.R.

Veneto, sez. I, 12 giugno 1999, n. 929);

– l’altro di carattere soggettivo, costituito dalla presenza di un ente “istituzionalmente competente”, in qualità di soggetto realizzatore delle opere medesime (cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1776).

La giurisprudenza ha posto in evidenza, in particolare, che l’opera può essere

ricondotta all’ente istituzionalmente competente anche qualora sia realizzata da un soggetto

(7)

privato, purché ciò avvenga per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti, in buona sostanza, la longa manus (ad esempio, per le opere realizzate dai concessionari della P.A., purché si tratti di opere afferenti all’esercizio dell’attività in concessione: cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1776).

In altri termini, l’esenzione può essere riferita anche ad un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico, richiedendosi, però – come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie – che lo

strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato; in altri termini, l’esenzione spetta solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come

appunto nella concessione o nella delega (cfr. cit. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n.

595).

Quanto all’ipotesi sub b), occorre che l’opera sia eseguita in attuazione di specifica previsione dello strumento urbanistico.

Infatti l’opera di urbanizzazione consegue l’esenzione solo se sia specificamente prevista e così espressamente qualificata dallo strumento urbanistico (cfr. cit. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 595).

1.1.3. Deve a questo punto evidenziarsi che l’assentito progetto di “costruzione di un edificio da destinare a casa per il clero diocesano, con un locale destinato a culto, ed altri spazi comuni ed altri spazi comuni e di servizi ad uso residenziale” (così nella concessione edilizia n. 231/2002), ovvero l’edificio “destinato a casa di riposo per religiosi” (così nella relazione tecnica del piano di recupero; cfr. anche la nota prot. U.T. n. 04/243/2007 del 20 marzo 2007 della -OMISSIS-) non rientra nelle previsioni dell’art. 17, comma 3, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 né in quelle dell’art. 8/a del regolamento edilizio del -OMISSIS-di -OMISSIS- sopra richiamato.

Difetta, in primo luogo, il c.d. requisito oggettivo: l’opera in questione, in relazione alle sue oggettive caratteristiche, non è “esclusivamente finalizzata ad un utilizzo a tempo

indeterminato dell’intera collettività” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 82); in particolare, la parte destinata a casa di riposo risulta preordinata alla fruizione di una categoria riservata (casa di riposo per religiosi).

Inoltre, è stato osservato dalla giurisprudenza che le strutture residenziali per

l’accoglienza di persone anziane non sono puramente e semplicemente strutture sanitarie, per cui non possono annoverarsi fra le opere di urbanizzazione secondaria (cfr. T.A.R.

Lombardia, Milano, sez. II, 2 maggio 2019, n. 982).

Pare utile poi il richiamo alla giurisprudenza secondo cui se la realizzazione di chiese e di altri edifici religiosi rientra di per sé nell’ambito delle opere di urbanizzazione secondaria, la disposizione non trova applicazione nel caso di realizzazione di un fabbricato ad uso istituto, in quanto non si tratta di opera di interesse generale, ma destinata alla fruizione di un numero determinato di persone, realizzata da un soggetto che non è di diritto pubblico (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2004 n. 1121, che ha soggiunto che nel caso di specie l’istituto da costruire era destinato a soddisfare gli interessi della comunità religiosa

richiedente non ad un servizio della collettività: cfr. T.A.R. Emilia, Romagna, Bologna, sez. II, 29 giugno 2020, n. 444).

Quanto al locale destinato a culto – in disparte la circostanza che un’opera può essere qualificata come edificio religioso ovvero opera funzionalmente connessa alle pratiche

religiose se quella religiosa sia la destinazione principale dell’edificio, ciò che non emerge nel caso in esame dove appare prevalente la destinazione residenziale (cfr. ancora la

(8)

concessione edilizia n. 231/2002: “La destinazione d’uso dell’opera è residenziale”) – la ricorrente -OMISSIS- non ha specificamente contestato, in fatto, l’argomentazione del - OMISSIS-resistente secondo la quale il locale in questione non è una Chiesa aperta al

pubblico e alla comunità dei fedeli, bensì una cappella interna ad uso esclusivo dei religiosi, dovendosi invece ribadire la necessità che – ai fini dell’esenzione – appare necessaria la fruizione della collettività dei fedeli.

In ogni caso, difetta il c.d. requisito soggettivo, non potendo farsi rientrare la-OMISSIS- (cfr. Can. 369 del Codice di Diritto Canonico) nell’ambito degli “enti istituzionalmente

competenti” (la locuzione de qua non può riferirsi che ad enti pubblici o a soggetti che agiscono per conto degli stessi: cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51), non

risultando peraltro che la stessa-OMISSIS-abbia agito come concessionaria di opera pubblica (ovvero quale analoga figura organizzatoria).

Deve parimenti escludersi che l’edificio in questione possa essere inquadrato

nell’ambito delle “opere di urbanizzazione” – che ai fini dell’esenzione ben possono essere eseguite anche da privati – posto che esso non risulta realizzato in attuazione di strumenti urbanistici.

In altri termini, la parte ricorrente non ha comprovato che lo strumento urbanistico – che comunque non potrebbe legittimamente ampliare la sfera dell’esenzione dal contributo prevista dal legislatore -ha espressamente qualificato, pur prevedendolo, l’intervento oggetto di causa come opera d’urbanizzazione (cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4471).

Invero, per l’opera di urbanizzazione vi è l’esenzione solo se essa sia stata

specificamente prevista e così espressamente qualificata dallo strumento urbanistico (cfr.

Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2019, n. 8002).

E’ stato condivisibilmente chiarito, infatti, che la disposizione in esame richiede che si tratti di opere realizzate “in attuazione di strumenti urbanistici”, ossia che vi sia una

previsione specifica e puntuale di un’opera di urbanizzazione la cui realizzazione sia

consentita anche a privati; ne discende che la semplice riconduzione all’astratta tipologia di opera d’urbanizzazione secondaria non può considerarsi sufficiente ai fini dell’esenzione del contributo. Sotto tale aspetto non è casuale che l’art. 17, comma 3, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ponga su un piano di equivalenza, ai fini dell’esonero dal contributo, “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”, e “le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”: l’equiparazione si giustifica proprio in funzione della circostanza che si tratta di specifiche opere

urbanizzative individuate dallo strumento urbanistico, ancorché la loro realizzazione sia poi eseguita da privati (come accade ad esempio nel caso in cui nel quadro di una convenzione e a fronte di una iniziativa edificatoria il privato assuma l’onere di realizzare le specifiche opere urbanizzative previste in quella maglia: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 5942).

2. Per tutte le sopra richiamate ragioni il ricorso deve essere respinto.

3. La peculiarità della vicenda contenziosa e la complessità delle questioni alla stessa sottese giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(9)

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021,

avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

Riferimenti

Documenti correlati

Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Novara, dopo un breve excursus normativo in ordine alla fattispecie delle opere a scomputo degli oneri

In altri termini, come è già stato affermato da questa Corte, quindi, per effetto della predetta legge dal 2018 “i proventi da “oneri di urbanizzazione” cessano di essere entrate

Ritenuto che la richiesta sia soggettivamente ammissibile in quanto proveniente dal rappresentante legale dell’ente ed oggettivamente amm issibile in quanto interessa una

- “l’art. 380/2001 così dispone: nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione

a) – nel caso che la realizzazione del deposito sia connessa e/o di servizio ad attività produttiva-industriale, alla superficie da trasformare si applica la

La quota del costo di costruzione (QCC) è dovuta per i seguenti interventi edilizi: nuova costruzione; ristrutturazione edilizia ed urbanistica; restauro scientifico

perimetrazione del centro abitato 485,91 24,30 Edifici unifamiliari all'interno della. perimetrazione del centro abitato 291,21

NUOVE COSTRUZIONI RECUPERO PRIMARIO EDIFICI ESISTENTI RECUPERO SECONDARIO EDIFICI ESISTENTI Descrizione