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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /104 Area Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti

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CITTÀ DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 313 approvata il 4 novembre 2016

DETERMINAZIONE: CONTRATTI ASSITITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' ALETTO FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.748,16 SUL BILANCIO 2016.

Con deliberazione n. 2791 adottata dalla Giunta Comunale in data 16 maggio 1996, n. mecc. 9603421/12, immediatamente eseguibile, rettificata con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1996, n. mecc. 9604783/12, esecutiva in data 5 agosto 1996, è stata approvata la Convenzione tra la Città e le Organizzazioni della Proprietà immobiliare e dell’Inquilinato, finalizzata al reperimento di alloggi da locare a famiglie inserite nelle graduatorie o liste comunali per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica formate dalla Commissione Emergenza Abitativa;

Nell’arco dei quattro anni di operatività dell’iniziativa, gli uffici hanno riscontrato, di concerto con le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini, la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione sopra citata. Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2001, n. mecc. 200108244/12, è stata approvata una nuova convenzione che sostituisce integralmente quella precedente;

Con la predetta deliberazione sono stati approvati gli schemi tipo di contratto di locazione tra i proprietari e gli inquilini, con l'intervento della Città in posizione di garante coobbligato;

In data 1° maggio 2007, presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 3, n. 4990, serie 3, è stato registrato il contratto di locazione convenzionato ad uso abitazione ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431, tra i sigg. Aletto Francesco (locatore), Cucurullo Pasqua (conduttore) e la Città di Torino (quale parte coobbligata), per l’alloggio sito in Torino, via Netro n. 13, con decorrenza dal 1° maggio 2007, prima scadenza 30 aprile 2011 e seconda scadenza 30 aprile 2015, canone di locazione annuo iniziale euro 2.891,64, di cui euro 1.266,48 a carico del conduttore ed euro 1.625,16 a carico della Città. Nel corso della durata contrattuale il canone di locazione ha subito adeguamenti annuali Istat al costo della vita nella misura del 75%, secondo l’art. 5 del contratto di locazione, per euro 39,72 annui a carico della Città, determinando di conseguenza alla data di scadenza dello stesso un canone di locazione annuo, a carico della Città, di euro 1.664,88 e mensile di euro 138,74;

L’art. 13 del contratto di locazione recita: “Alla scadenza il Comune si impegna a liberare

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l’immobile riconsegnandolo nelle disponibilità del locatore. Qualora ciò non avvenga ed il Comune richieda in via formale il mantenimento dell’inquilino nell’alloggio oggetto del contratto, dovrà riconoscere alla proprietà una maggiorazione del contributo a carico del Comune, tale da garantire un aumento, ai sensi dell’art. 1591 C.C., del canone pattuito e rivalutato del 40%; tale indennità sarà corrisposta fino all’effettivo rilascio dell’immobile anche in pendenza di procedura di rilascio iniziata dal locatore”;

Il contratto di locazione convenzionato ad uso abitazione ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431, tra i sigg. Aletto Francesco (locatore), Cucurullo Pasqua (conduttore) e la Città di Torino (quale parte coobbligata), è scaduto il 30 aprile 2015;

La sig.ra Cucurullo Pasqua aveva presentato regolare domanda di assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale all’Ufficio Bandi e Assegnazioni di questa Direzione, ottenendo 14 punti, insufficienti per un’assegnazione in tempi rapidi, anche, considerato che la recente Legge Regionale non prevede più una corsia preferenziale per gli inquilini che avevano sottoscritto un contratto “assistito”. L’ufficio scrivente non solo si era impegnato ad abbreviare tale tempistica, ma aveva proposto alle controparti la stipulazione di un contratto di locazione agevolata attraverso l’intermediazione di Lo.C.A.Re. Metropolitano, con esito negativo per mancanza di volontà da entrambe le parti;

Con lettera del 22 aprile 2015, pervenuta a codesto ufficio via fax il 4 maggio 2015, la proprietà ribadiva a parte conduttrice la volontà di disdetta contrattuale per finita locazione, invitandola a rilasciare l’immobile libero da persone e cose entro la data di scadenza contrattuale e che in caso di mancato rilascio dello stesso avrebbe agito giudizialmente a tutela dei propri diritti. Così facendo parte locataria, di fatto, chiedeva alla Città, ai sensi dell’art. 13 del contratto su richiamato, il pagamento della maggiorazione del canone per il periodo dell’ulteriore permanenza nell’alloggio del conduttore oltre la naturale scadenza;

Considerato che il rilascio dell’immobile presumibilmente non sarebbe avvenuto prima del 2016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2015 03690/104, del 13 agosto 2015, esecutiva dal 2 ottobre 2015, si procedeva all’impegno di spesa per Euro 1.553,92 a ristoro del periodo dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015, cui seguiva in data 16 ottobre 2015, la relativa determinazione di liquidazione di pari importo, mecc. n. 2015 070333/104;

Con lettera prot. n. 5212, del 1° giugno 2016, di questa Area, Servizio Bandi e Assegnazioni, Ufficio Assegnazioni Alloggi, si comunicava alla sig.ra Cucurullo Pasqua, l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in Torino, via Orvieto n. 1/7, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 della Legge n. 616 del 24 luglio 1977, in quanto sfrattata con monitoria esecutiva del 4 marzo 2016, a seguito di domanda presentata dalla stessa a titolo di emergenza

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abitativa ex art. 13 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i.;

In data 26 ottobre 2016, tramite posta elettronica, il sig. Aletto Francesco (locatore) trasmetteva verbale di rilascio dell’immobile sito in Torino, via Netro n. 13, da parte della sig.ra

Cucurullo Pasqua (conduttore) in data 30 settembre 2016, copia dell’Atto di intimazione di sfratto per finita locazione del 23 giugno 2015, redatto dall’avv. Piera Bessi, con studio in Torino, via Nino Bixio n. 12, con relativa convalida dello sfratto emessa dal Giudice del Tribunale di Torino il 26 agosto 2015 e Atto di precetto per il rilascio dell’immobile del 28 dicembre 2015.

A seguito degli accertamenti effettuati la sig.ra Cucurullo Pasqua ha trasferito la propria residenza nel nuovo alloggio il 26 settembre 2016.

Tutta la documentazione è conservata agli atti dell’ufficio;

Considerato che la Città, ai sensi dell’art. 13 del contratto su richiamato, è tenuta al pagamento della maggiorazione del canone per il periodo dell’ulteriore permanenza nell’alloggio del conduttore oltre la naturale scadenza e considerato che il rilascio dell’immobile è definitivamente avvenuto il 30 settembre 2016, si rende necessario procedere all’impegno di spesa di Euro 1.748,16 a ristoro del periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016;

Pertanto, preso atto di quanto su esposto si procede all’impegno di spesa , sul Bilancio 2016, per complessivi Euro 1.748,16 in capo al sig. Francesco Aletto, nato a Montemagno (AT), il 2 ottobre 1927, residente in Bresso (MI), via S. Francesco d’Assisi n. 9, C.F.

LTTFNC27R02F556X;

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa avverrà entro il 31/12/2016;

In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n.

201604192/024, del 22 settembre 2016, si attesta l’indispensabilità della spesa;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014;

Trattasi di spese urgenti ed indifferibili per l’assolvimento di obbligazioni già assunte all’atto della stipulazione del contratto tra le parti e in cui la Città risulta parte coobbligata e da cui potrebbe derivarne danno certo e grave nei confronti della stessa. Alla luce di quanto su esposto si allega copia del contratto di locazione (all. n. 2);

Si attesta che sussistono i requisiti dell’indispensabilità, utilità, convenienza ed

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economicità;

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (All. n. 1);

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI AREA

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di. Contabilità) del Direttore della Divisione al Dirigente di Settore

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa complessiva di Euro 1.748,16, per il protrarsi, oltre la naturale scadenza, del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, così come previsto dall’art. 13 dello stesso, a ristoro del periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016;

2) la somma complessiva di Euro 1.748,16 verrà corrisposta a favore del sig. Francesco Aletto, nato a Montemagno (AT), il 2 ottobre 1927, residente in Bresso (MI), via S. Francesco d’Assisi n. 9, C.F. LTTFNC27R02F556X proprietario dell’alloggio sito in Torino, via Netro n. 13;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.748,16 come segue:

Importo Anno Bilancio

Capitolo articolo Coel

UEB Scadenza Obbli-gazi one

Mis-si o- ne

Pro- gram- ma

Ti- to- lo

Macro aggre- gato

1.748,16 2016 70100/7 104 31/12/2016 08 02 1 03

Descrizione capitolo e articolo

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACQUISTO DI SERVIZI / CONVENZIONE CON PRIVATI Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario

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U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Trattasi di importi non imponibili ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973;

Trattasi di spese urgenti ed indifferibili per l’assolvimento di obbligazioni già assunte all’atto della stipulazione del contratto tra le parti e in cui la Città risulta parte coobbligata e da cui potrebbe derivarne danno certo e grave nei confronti della stessa. Alla luce di quanto su esposto si allega copia del contratto di locazione (all. n. 2);

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”;

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 4 novembre 2016 IL DIRIGENTE

DI AREA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Arch. Giovanni MAGNANO)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI

All. nn. 1 e 2

FT/FS 24010

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