REGIONE PIEMONTE
ENTE PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Con impegno di spesa X Senza impegno di spesa O
N°. Progressivo 139 N.° Protocollo 2125 Data 30.11.2010
OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA CON LO STUDIO LEGALE DELL’AVVOCATO ROBERTO CAVALLO
PERIN E LO STUDIO LEGALE DELL’AVVOCATO ALBERTO ROMANO PER
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZ. II 29 DICEMBRE 2009, N. 1750.
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 06 del 07.02.2000 con la quale veniva conferito il mandato allo Studio legale del Prof. Roberto Cavallo-Perin per l’azione di esecuzione del contratto preliminare, stipulato con la Società “I Tigli del Lago Rotondo”, per l’acquisizione dell’immobile da adibire a sede dell’Ente, sito in via Montepirchiriano 54 ad Avigliana;
Considerato che la Società “I Tigli del Lago Rotondo” s.r.l., in data 22.07.2000 conveniva in giudizio l’Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana con atto di citazione innanzi la Corte
d’Appello di Torino chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di opposizione ex art. 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865 per il periodo di occupazione relativo all’occupazione legittima intercorrente tra il 23 giugno 1997 e il 31 dicembre 1999, con gli interessi legali computati, su tale somma, dal 23 giugno 1997 fino al saldo, con il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.
1224, comma 2 c.c.;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 59 del 05.10.2000 con la quale veniva conferito il mandato al Prof. Roberto Cavallo Perin per resistere al giudizio avente per oggetto l’atto di citazione innanzi alla Corte d’Appello di Torino presentato dalla Società “I Tigli del Lago Rotondo”;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 34 del 16.09.2003 con la quale veniva deliberato di predisporre una azione di resistenza avanti alla Corte di Cassazione avverso il ricorso alla sentenza della Corte di Appello di Torino assegnando un nuovo incarico allo Studio legale sopraccitato;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 15.03.2006 con la quale veniva conferito il mandato al Prof. Roberto Cavallo Perin ed al Prof. Alberto Romano per costituzione nel giudizio promosso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dei Tigli del Lago Rotondo s.r.l., notificato in data 6 marzo 2006;
Visto l’atto di citazione presentato dalla Società “I Tigli del Lago Rotondo” presso la Corte di Appello di Torino in riassunzione ex art. 392 cpc. nell’interesse della Società predetta, notificato in data 14.07.2007;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 del 01.10.2007 con la quale veniva conferito il mandato al Prof. Roberto Cavallo Perin per resistere al giudizio avente per oggetto l’atto di citazione sopraccitato innanzi alla Corte d’Appello di Torino;
Visto l’atto di citazione presentato dalla Società “I Tigli del Lago Rotondo” presso il Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Susa - notificato 12.06.2008;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 22 del 25.06.2008 con la quale veniva conferito il mandato al Prof. Roberto Cavallo Perin per resistere al giudizio di che trattasi al fine di garantire la continuità nella rappresentatività dell’Ente nella causa il cui inizio risale all’anno 2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 113 del 26.06.2008 con la quale veniva assunto un idoneo impegno di spesa a favore dello studio Legale Cavallo Perin per atto di citazione presso il Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Susa – presentato dalla Società I Tigli del Lago Rotondo;
Vista, infine, la determinazione dirigenziale n. 102 del 30.06.2010 con la quale veniva assunto un idoneo impegno di spesa relativa all’azione di ricorso di che trattasi ed in particolare all’attività di rappresentanza e difesa in giudizio successive alla prima e sino all’udienza di precisazione delle conclusioni;
Rilevata la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana innanzi la Suprema Corte di Cassazione contro la Sentenza della Corte d’Appello di Torino Sez. II 29 dicembre 2009, n. 1750 conferendo, a tal fine, un mandato per la rappresentanza dell’Ente;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 40 del 19.11.2010 con la quale veniva conferito il mandato al Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin di Torino e al Prof. Avv. Alberto Romano eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 1, per la costituzione nel giudizio sopraccitato, al fine di garantire la continuità nella rappresentatività dell’Ente nella causa che si protrae dall’anno 2000;
Vista la proposta di parcella presentata dallo Studio Legale Cavallo Perin, ns. prot. n. 2024 dell’11.11.2010, relativa all’azione di ricorso di che trattasi, per un importo totale lordo pari ad €. 3.744,00, oneri inclusi;
Dato atto che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata sul sito dell’Ente secondo quanto disposto dall’art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24.12.2007, n. 244;
Dato atto, infine, che l’Ente ha provveduto ad espletare le procedure previste dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia” per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio;
Vista la disponibilità economica al cap. 295 del Bilancio Gestionale annuale per l’anno 2010;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001;
Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23;
Vista la L.R. 07/01;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla deliberazione della Giunta esecutiva n. 40 del 19.11.2010;
DETERMINA
di affidare al Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin dello Studio Legale Cavallo Perin, sito in Torino Via Pietro Micca n. 3, nonché al Prof. Avv. Alberto Romano con studio in Roma , Lungotevere Raffaello Sanzio n. 1, eleggendo domicilio presso quest’ultimo, la rappresentanza dell’Ente Parco innanzi la Suprema Corte di Cassazione contro la Sentenza della Corte d’Appello di Torino Sez. II 29 dicembre 2009, n. 1750, secondo quanto stabilito dalla Giunta esecutiva dell’Ente con
deliberazione n. 40 del 19.11.2010.
Di impegnare la somma complessiva di €. 3.744,00 sul cap. 295 del Bilancio Gestionale annuale per l’anno 2010, che presenta adeguata disponibilità.
Di liquidare l’importo totale di €. 3.744,00 oneri inclusi, a favore degli Studi Legali sopraccitati in merito all’azione legale di che trattasi.
Data ... Il Dirigente Responsabile Claudio dr. Rolando
Il responsabile attesta, per quanto di propria competenza, la regolarità contabile del presente atto ai sensi della vigente normativa.
Il Responsabile di Ragioneria Monica dr.ssa Leschiera
Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza, la regolarità tecnica degli atti propedeutici alla presente determinazione ai sensi della vigente normativa.
Il Responsabile del Servizio Renato Garrone
L’Ufficio Ragioneria, verificata l’osservanza dei disposti previsti dagli artt. 31 e 45-50 della L.R.
07/01, certifica che la spesa complessiva di €. 3.744,00 è stata iscritta al cap. 295 del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 con impegno n. 165 del 30.11.2010.
Data ... Il Responsabile del Servizio Monica dr.ssa Leschiera
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal …………..
al ……… alla sezione “Albo Pretorio on – line” sul sito istituzionale dell’Ente Parco.
CONTROLLO
La presente determinazione dirigenziale è descritta nell’elenco n …………. trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Protette con nota n. ……… del ..……..….
per il controllo previsto dall’art. 10 comma 2 della Legge Regionale 27.01.2009, n. 3.
CONTROLLO LEGITTIMITA’
o Ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della Legge Regionale del 27.01.2009, n. 3 il presente atto è trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Protette con nota n. …….. del ……….. per il controllo di legittimità, sospendendone l’esecutività.
A seguito dell’attività di controllo, con provvedimento n ……….. del …………..…….:
o il presente atto è stato dichiarato legittimo ed esecutivo o il presente atto è stato dichiarato nullo
ESECUTIVITA’
o La presente determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di adozione
o Il presente atto, a seguito del controllo di legittimità, con provvedimento n . ……….. del
…... della Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Protette, è esecutivo a far data dal ………..…