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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASI Tributo per i servizi indivisibili

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Academic year: 2022

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(1)

Comune di Rovellasca

Piazza Dr. G. Vincenzi, 1 22069 ROVELLASCA Co UFFICIO TRIBUTI tel. 02 96961831/32 – fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it sito www.comune.rovellasca.co.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2015

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

Il comune invia ai contribuenti gli avvisi di versamento TASI 2015 precompilati.

Si invita a verificare attentamente i dati degli immobili e a segnalare all’Ufficio Tributi eventuali incongruenze o inesattezze o il mancato recapito.

SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

L’occupante/detentore è obbligato a versare la TASI nella misura del 15%

dell’ammontare complessivo dell’imposta. Il restante 85% deve essere versato dal possessore. Per l’occupante di immobili residenziali (cat. A) non è dovuta la TASI.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta in sede di separazione o di divorzio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ai fini dell’applicazione della TASI.

E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato con riduzione TASI di due terzi (dal 2015 ex art. 9-bis D.L. 47/2014);

- l’unità immobiliare e relative pertinenze, una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale (vi risiedono e dimorano abitual- mente, con uno stato di famiglia anagrafico distinto da quello del concedente), limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non superiore a € 500,00 (aliquota TASI 2‰). Sulla rendita eccedente tale valore la TASI NON è dovuta (aliquota altri immobili). L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.

Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione. Per la concessione in comodato si ritiene valida, se non sussistono variazioni, la dichiarazione presentata ai fini dell’IMU.

BASE IMPONIBILE

E’ quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Per i fabbricati è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2 C/6 C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3 C/4 C/5 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

(2)

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ALIQUOTE TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna

categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 2,00 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente € 500,00

2,00 per mille

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento

di separazione legale, annullamento, scioglimento del matrimonio 2,00 per mille Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale

delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e appartenente alla carriera prefettizia

2,00 per mille

Unità immobiliari categoria A/10 (uffici e studi privati) 1,60 per mille Unità immobiliari categoria C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori

per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) 1,60 per mille

Unità immobiliari categoria D (produttivi) tranne D/10 1,60 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non

locati 1,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

0 (zero)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze

0 (zero)

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 0 (zero) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal

decreto del Ministro delle infrastrutture 22.4.2008 0 (zero)

Altri immobili DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti e

aree fabbricabili 0 (zero)

TERMINI DI VERSAMENTO

La TASI si versa in due rate scadenti la prima il 16 giugno 2015 e la seconda il 16 dicembre 2015. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure on- line, utilizzando il modello F24 compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice del Comune di Rovellasca H601 Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

TASI abitazione principale e relative pertinenze 3958

TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3959

TASI aree fabbricabili 3960

TASI altri fabbricati 3961

(3)

IMU – Imposta Municipale propria

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e al Regolamento per l'applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 8.4.2014, pubblicato sul sito comunale.

SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ESENZIONI Sono esenti:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

- i fabbricati destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione, annul- lamento o scioglimento del matrimonio;

- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo dei vigili del fuoco;

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’IMU non si applica sull’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata in categoria A/1, A/8 o A/9, e sulle pertinenze della stessa nella misura di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E’ equiparata all’abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato (dal 2015 ex art. 9-bis D.L. 47/2014);

- l’unità immobiliare e relative pertinenze, una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale (vi risiedono e dimorano abitualmente, con uno stato di famiglia anagrafico distinto da quello del concedente), limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non superiore a € 500,00. L’imposta è dovuta sulla rendita eccedente tale valore (8,6 per mille). L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.

Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione. Per la concessione in comodato è valida, se non sussistono variazioni, la dichiarazione presentata per l’anno 2013 e 2014.

Per l’abitazione principale l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie A/1, A/8 e A/9.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2 C/6 C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3 C/4 C/5 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5)

(4)

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:

- 75 per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricola - 135 per altri terreni agricoli

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio, comunque non inferiore ai valori minimi determinati con deliberazione GC n. 153 del 26.11.2013:

ZONA P.G.T. VALORE COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE Lotto libero residenziale VA – AU come da

Tav. 2 PGT e tabella pag. 22 DP.r o con accesso diretto e indipendente da via pubblica

€ 160,00 / mc

Consolidato urbano Residenziale VA - AU € 120,00 / mc Volume residuo

inf. a 200 mc 0,80 Particolari caratt.

geometriche * 0,70

Interventi di demolizione / ricostruzione:

NAF € 200,00 / mc

VA – AU € 160,00 / mc

IA € 90,00 / mq

Lotto libero produttivo IA (superficie

catastale) € 90,00 / mq

ATR e PL in fase di completamento da Prg € 150,00 / mc ATP / ATS (superficie territoriale) € 80,00 / mq

Piani iniziativa pubblica valore di

assegnazione

* Si considerano la dimensione del lotto, la distanza dai confini o dai fabbricati esistenti su lotti adiacenti, conformazioni particolari, pendenza del terreno, ecc. che riducono sensibilmente la capacità edificatoria.

Le rendite sono consultabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate - Servizi catastali – Consultazione rendite www.agenziaentrate.gov.it .

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ALIQUOTE Tipologia Aliquota

Tutti gli immobili salvo quelli previsti ai punti successivi 10,2 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado utilizzata come abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alla quota di rendita eccedente € 500,00

8,6 per mille

Immobili classificati in categoria A/10 (uffici e studi privati) 8,6 per mille

Immobili classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe), C/3

(laboratori per arti e mestieri) C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) 8,6 per mille

Immobili classificati in categoria catastale D tranne D/10 8,6 per mille

Abitazione principale categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 4,0 per mille

DETRAZIONE Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

TERMINI DI VERSAMENTO

L’IMU è versata in autoliquidazione in due rate scadenti la prima il 16 giugno 2015 e la seconda il 16 dicembre 2015. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

(5)

E’ riservato allo Sato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille.

I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure on-line, utilizzando il modello F24 oppure con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione

“IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice del Comune di Rovellasca H601

Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMU abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3912

IMU terreni agricoli 3914

IMU aree fabbricabili 3916

IMU altri fabbricati 3918

IMU fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Stato quota Comune

3925 3930

(aggiornato al 18.5.2015)

E’ disponibile sul sito del Comune www.comune.rovellasca.co.it il collegamento per il calcolo dell’IMU e della TASI con la stampa del relativo modello F24.

Si prega di prestare particolare attenzione alle aliquote e alle percentuali di possesso.

Per qualsiasi informazione, l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico per il periodo dal 25 maggio al 16 giugno 2015 con i seguenti orari:

da lunedì a sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

telefono

02 96961831 – 02 96961832

fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI

Francesca Bruno

(6)

Comune di Rovellasca

Piazza Dr. G. Vincenzi, 1 22069 ROVELLASCA Co UFFICIO TRIBUTI tel. 02 96961831/32 – fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it sito www.comune.rovellasca.co.it

RIEPILOGO ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015

TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU ALIQUOTA

TASI *

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative

pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2 C/6 C/7) esente 2,00

per mille

Abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e

relative pertinenze

(una sola per ciascuna categoria C/2 C/6 C/7)

4,00

per mille

detrazione € 200,00

2,00

per mille Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da

anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

esente 0

Unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado

che la utilizzano come abitazione principale

e relative pertinenze

8,60

per millesu quota di rendita eccedente € 500,00

2,00

per mille su quota di rendita

fino a € 500,00

Casa coniugale assegnata al coniuge

a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

esente 2,00

per mille Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal

personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia

esente 2,00

per mille

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

esente 0

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP

esente 0

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture

22.4.2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

esente 0

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice

alla

vendita e non locati

esente 1,60

per mille

Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/10

(uffici

e studi privati)

8,60

per mille

1,60

per mille *

Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale C/1

(negozi e botteghe)

, C/3

(laboratori per arti e mestieri)

, C/4

(fabbricati e locali per esercizi sportivi)

8,60

per mille

1,60

per mille *

Unità immobiliare

iscritta nella categoria

D

(produttivi) tranne D/10

8,60

per mille

1,60

per mille *

Fabbricati rurali ad uso strumentale

(con funzioni produttive

connesse alle attività agricole)

Esente 1,00

per mille

Altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, ecc.)

10,20

per mille

0

Aree fabbricabili

10,20

per mille

0

Terreni agricoli

10,20

per mille

Esente

*

La quota del 15% dovuta dall’occupante si applica solo agli immobili di cat. A/10 C/1 C/3 C/4 D

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