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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

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COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA

PROCEDURA DI

RECLAMO/MEDIAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI

LOCALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.11.2017

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INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 - Regolamenti tributari specifici Art. 3 - Limiti dei regolamenti

TITOLO Il

IL RECLAMOIMEDIAZIONE

Capo I

Generalità del reclamo/mediazione

Art. 4 - Finalità

Art. S - Ambito di applicazione Art. 6 - Valore della controversia

Art. 7 - Forma e contenuto del reclamo/mediazione Art. 8 - Termini e modalità di presentazione

Capo Il

Il procedimento di reclamo/mediazione

Art. 9 - Effetti della presentazione dell' istanza Art. lO - Fase di trattazione dell'istanza

Art. II - Esiti del procedimento Art. l2 - Accordo di mediazione

Art. 13 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione Art. 14 - Sanzioni

Art. IS - Mancato perfezionamento della mediazione o accogli mento parziale della mediazione Art. 16 - Provvedimento di diniego

TITOLO III

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO

Art. 17 - Costituzione in giudizio del ricorrente Art. 18 - Rinvio

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

l. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri e principi che regolano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, disciplina, per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia e con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione, cosÌ come definiti ai sensi dell'articolo l7-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre

1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si conformano ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

Art. 2

Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relati ve alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art. 3

Limiti dei regolamenti

l. AI presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L' applicabilità delle disposizioni dettate dal presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata alla compatibilità dalle stesse con le previsioni dettate ali 'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo che continuano ad essere vigenti e che, ove in contrasto, prevalgono rispetto a quanto previsto nel presente regolamento.

3. Qualora le previsioni del presente regolamento vadano a disciplinare specifiche fattispecie già regolate da singoli atti regolamentari, il presente atto integra quelli specifici.

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TITOLO II

IL RECLAMOIMEDIAZIO E

Capo I

Generalità del reclamo/mediazione

Art. 4 Finalità

l. L'istituto del reclamo/mediazione si configura come istituto deflatti vo volto a evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissione Tributarie a seguito di attività accertati ve relative ad entrate tributarie di competenza comunale.

Ai fini del presente regolamento, si intendono ricomprese nelle attività accertati ve anche quelle afferenti le fasi della riscossione, nonché le procedure di diniego dei rimborsi.

2. La procedura di mediazione tributaria ha carattere obbligatorio, posto che il contribuente che intende adire il giudice è tenuto a presentare preventivamente l'istanza, pena l'ammissibilità del ricorso, mentre il comune è tenuto a esaminare l'istanza e al relativo riscontro nei modi di legge.

Art. 5

Ambito di applicazione

l. Tale istituto si applica per le controversie di valore previsto dalla legge e, segnatamente, non superiore a € 20.000, a decorrere dal 01.01.2016, e a € 50.000 dal 01.01.2018, salve diverse successive disposizioni normative.

2.D reclamo-mediazione - che precede l'eventuale giudizio avanti le Commissioni tributarie - trova, dunque, applicazione innanzitutto con riferimento a tutti gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.

Lgs. n. 546/1992, ove afferenti a tributi locali di competenza del Comune. A titolo esemplificativo:

avviso di accertamento;

• avviso di liquidazione;

provvedimento che irroga le sanzioni;

• ruolo e cartella di pagamento;

• avviso di mora;

• rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;

diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

3. [l ricorso produce comunque gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell' ammontare della pretesa.

4. Restano invece escluse dall'ambito di applicazione del reclamo-mediazione:

• • le controversie di valore superiore a quello determinato dalla legge a tal fine

• • le controversie di valore indeterminabile (fatta eccezione per quelle cd. catastali individuali);

• • le controversie concernenti il recupero degli aiuti di Stato illegittimi;

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• • le controversie riguardanti provvedimenti di irrogazione di sanzioni accessorie (emesse ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. n. 472/1997);

• • le controversie in materia di ipoteca e sequestro conservativo (di cui all'art. 22, D. Lgs. n.

472/1997); • le controversie relative ad atti non impugnabili;

• Fattispecie espressamente escluse da leggi di settore.

Art. 6

Valore della controversia

I. Ai fini della determinazione del valore della controversia, ricorrono diverse modalità a seconda della tipologia dell'atto che si intende impugnare.

2. AI fine di stabilire se si tratti di controversia non superiore ai valori prestabiliti dalla legge e come tale sottoposta al procedimento di cui al presente regolamento, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. n 546/1992, richiamato dal comma 3 dell'art. 17 bis del D. 19s n. 546/2012.

3. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

4. Per le controversie inerenti a rifiuti espressi o taciti di rimborso, il valore della controversia si determi~~ avendorigu(\fdoall'importo. d~l tril::>utorichiestQ con 1'istanza di rimborso, al netto degli accessori, avendo presente che, in caso di istanza di rimborso riguardante più periodi di imposta, occorre far riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo rapporto di imposta.

5.Quando un atto si riferisca a più tributi, il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente.

Se si tratta di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, il valore della lite deve essere calcolato deve essere determinato avendo riguardo all'importo dei singoli tributi accertati nei singoli provvedimenti reclamati.

Art. 7

Forma e contenuto del reclamo - mediazione

l. L'oggetto del reclamo deve essere indicato in maniera chiara e puntuale con l'indicazione di. tutti i motivi del reclamo che il ricorrente intende sottoporre aJrattenzione del giudice tributario.

L'omissione di una censura nell'atto di reclamo comporterà che lo stesso non è deducibile nemmeno in sede processuale né, tanto meno, d'ufficio. Un elemento essenziale del reclamo- mediazione è l'indicazione del valore della controversia, indispensabile per stabilire l'obbligatorietà della fase di mediazione.

2. Per individuare il contenuto del reclamo, occorre fare riferimento agli elementi essenziali che devono essere presenti nel ricorso e, all'interno dello stesso, può essere inserita la motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell' ammontare della pretesa. U valore si determinerà, quindi, con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall' importo del tributo contestato dal contribuente, al netto di interessi ed eventuali sanzioni.

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3. II reclamo/mediazione dovrà indicare:

• il Comune nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo, cui spetta la legittimazione in giudizio;

• il contribuente ed il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEe); l'indirizzo PEC rimane una facoltà nei procedimenti nei quali il contribuente sta in giudizio personalmente, ove consentito dalla legge;

• l'atto impugnato e l'oggetto del reclamo con eventuale motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.;

• i motivi del reclamo (che coincidono con quelli dell'eventuale successivo ricorso);

• copia o fotocopia dell'atto impugnato

• originale o copia della documentazione che il contribuente pensa di depositare in sede di costituzione in giudizio.

La quantificazione del tributo oggetto di mediazione non potrà avvenire su base equitativa né su considerazioni meramente soggettive, ma dovrà essere adeguatamente motivata su considerazioni di fatto e/o di diritto.

4. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro 3.000,00 (tremila) - o di altro valore determinato dalla legge, l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore incaricato dal contribuente.

5. Elemento essenziale del reclamo-mediazione è l'indicazione del valore della controversia, indispensabile per stabilire l'obbligatorietà della fase di mediazione.

Art. 8

Termini e Modalità di presentazione

I. Il ricorso/reclamo/mediazione può essere alternativamente presentato:

• dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di un procuratore generale o speciale

• dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio

• dal difensore, ove previsto dalla legge.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione.

Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione, e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. il ricorso - reclamo deve essere notificato al Comune (parte resistente), mediante notifica con Ufficiale Giudiziario o mediante notifica a mezzo del servizio postale o deposito diretto.

4. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il reclamo/mediazione va presentato entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, ossia entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, allorché abbia oggetto un provvedimento "espresso", o, entro il termine legislativamente previsto per la prescrizione del diritto al rimborso (ovvero entro dieci anni), nel caso in cui l'impugnazione abbia ad oggetto il rifiuto tacito di restituzione di maggiori tributi, sanzioni e interessi corrisposti ex art. 19, comma I, letto g), D. Lgs. 546/1992. In quest'ultimo caso, il meccanismo processuale non può essere attivato pena improcedibilità della domanda prima che

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siano decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione la quale, a sua volta, per costituire valida condizione dell'azione, deve essere stata depositata entro i termini e con le modalità previste dalle singole leggi di imposta ovvero, in mancanza di previsioni espresse, entro il termine di due anni decorrenti dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presu pposto della resti tuzione.

Capo II

Il procedimento di reclamo/mediazione

Art. 9

Effetti della presentazione del reclamo

l. La notifica del reclamo al Comune produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l' impugnazione dell' atto. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

2. La sospensione opera solo durante i novanta giorni previsti per la procedura di mediazione, mentre sono, comunque, dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta e la possibilità di avvalersi delle disposizioni speciali in materia di riscossione straordinaria, ove competente il comune.

3. La presentazione del ricorso, che costItuisce l'istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale (in conformità al comma 2 dell'articolo l7-bis del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii.) il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.

4. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del reclamo, ove ammissibile e si conclude con l'accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego.

5. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In sostanza il procedimento di reclamo mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

Art. lO Fase di Trattazione

1. La valutazione dell' istanza tende all' anticipazione dell'esito della controversia giurisdizionale allo scopo di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

2. Il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", avente comprovata competenza in ambito tributario, individuato dal Comune nell'ambito della propria struttura organizzati va, il quale potrà avvalersi, ove necessario, anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

3. Ricorrendone la necessità, le attività del mediatore possono essere supportate da apposita e specifica struttura organizzati va con carattere temporaneo, istituita in conformità alle disposizioni sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al tempo vigenti.

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4. La struttura che gestisce la fase della mediazione deve perseguire l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri, rispettando i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza. Coloro che sono chiamati a valutare sulla possibile mediazione devono, inoltre, astenersi, in caso di conflitto d'interessi e non usare a fini privati le informazioni delle quali dispongono per ragioni di ufficio.

La procedura seguita deve garantire la piena parità di trattamento tra i contribuenti a parità di condizioni e i dirigenti o funzionari comunali devono astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui contribuenti o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età ed orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

5. In via preliminare, il mediatore verifica che il ricorso/reclamo/mediazione contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

6. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendo la, con il proprio parere, all'ufficio responsabile del tributo, ove non coincidente.

7. La valutazione si ispira ai seguenti tre criteri specifici:

• eventuale incertezza delle questioni controverse,

• grado di sostenibilità della pretesa,

• principio di economicità dell'azione amministrativa - Esso è correlato con la scarsa sostenibilità della controversia e quindi alla esigenza di ottimizzare i procedimenti, non solo sotto il profilo economico, ma anche quale impegno di non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi realizzando una rapida ed efficiente conclusione nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

8. l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, senza forme particolari, essendo possibile inoltrare la convocazione al contribuente anche tramite posta elettronica ordinaria. Ovviamente l'invito deve contenere oltre la data, l'ora ed il luogo della convocazione, anche un chiaro e specifico riferimento alla pratica che si vuole trattare. L'audizione rimane comunque una fase eventuale ravvisandosene l'opportunità.

Art. 11

Esiti del procedimento

Possono aversi diverse ipotesi di definizione del procedimento di reclamo/mediazione:

I. "silenzio" dell'Ufficio competente a conoscere la controversia. TJ silenzio si perfeziona nel novanta giorni successivi alla data di notificazione del ricorso.

2. il rigetto del reclamo o della proposta di mediazione.

3. accoglimento della proposta di mediazione.

Art. 12

Accordo di mediazione

l. li funzionario responsabile del tributo, ricevuta dal mediatore il reclamo e l'eventuale proposta di

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mediazione ai sensi dell'articolo precedente, la esamina tempestivamente e comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.

2. Qualora le censure avanzate dal contribuente siano ritenute condi visibili, il Comune può convenire sulla proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente, oppure (dopo avere attivato il contradditorio), proporre una propria mediazione completa della rideterminazione della pretesa.

3. Qualora l'ufficio comunale ritenga di accogliere integralmente l'istanza presentata dal contribuente, completa della rideterminazione dell' ammontare della pretesa, ove sussistenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità.

4. eli 'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, ove non coincidente con il mediatore, verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al mediatore ed al contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al mediatore ed al contribuente.

5. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, se sussistono ragioni per addivenire ad una mediazione, trasmette al contribuente e al mediatore una propria proposta motivata completa della rideterminazione della pretesa tributaria.

6. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'Ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito motivato atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.

7. Nella risposta al reclamo, con la propria proposta di mediazione, l'ufficio indicherà il nominativo ed i recapiti del funzionario incaricato. L'accoglimento del reclamo o l'esito positivo del tentativo di mediazione determinano il venir meno dell'interesse ad agIre in giudizio e rendono, pertanto, inammissibile l'eventuale ricorso giurisdizionale.

8. Al contraddittorio il contribuente può partecipare personalmente oppure conferire procura al proprio difensore. L'esito del contraddittorio è trasposto in un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal contribuente (o dal suo difensore munito di procura) e dal mediatore

9. L'accordo di mediazione, redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti in causa, indica seguenti elementi minimi ed essenziali:

• le modalità con cui si è pervenuti all' accordo,

• l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,

• le modalità di versamento degli stessi;

• le eventuali modalità di rateizzazione;

• l'eventuale garanzia.

Art. 13

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

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l. La conclusione della mediazione non può eccedere il contenuto della richiesta del contribuente (esempio se il contribuente chiede l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento non vi può essere mediazione che annulli integralmente l'atto), non è ammissibile una conclusione della mediazione condizionata o che lasci in sospeso alcuni aspetti sollevati con il reclamo. L'Ufficio comunale può, quindi, raggiungere un accordo parziale, ma non decidere in maniera incompleta sulle censure del contribuente.

2. el caso di conclusione del procedimento con mediazione, il relativo accordo si intende perfezionato con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell"accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

3. Nella determinazione dell'imposta in fase di mediazione, il contribuente può chiedere la compensazione del debito tributario residuo ricalcolato con eventuali crediti erariali vantati, dal medesimo nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni.

4. li mancato pagamento di una rata diversa dalla prima consente l'iscrizione a ruolo delle somme residue e la caducazione dal beneficio rateale.

5. Con la conclusione dell'accordo di mediazione, secondo il disposto del comma sette del citato art. J7-bis del D.Lgs. n. 54612012, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

6. L'accoglimento del reclamo o l'esito positivo del tentativo di mediazione determinano il venir meno dell' interesse ad agire in giudizio e rendono, pertanto, inammissibile

r

eventuale ricorso giurisdizionale.

7. ella specificità della procedura di mediazione èimposto per la parte soccombente, il pagamento di un ulteriore 50 per cento, quale somma forfetizzata a titolo di rimborso delle spese per il procedimento amministrativo comunque "svolto" che non ha trovato esito positivo.

8. In assenza dei presupposti per l'annullamento dell'atto, la competente struttura valuta la possibilità di concludere un accordo di mediazione, tenuto conto dell'incertezza delle questioni controverse, del grado di disponibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa

La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%

9. La pretesa tributaria è definitivamente rideterminata nella misura fissata dall'accordo di mediazione e il rapporto giuridico tributario, sottostante all'atto impugnato, s'intende definito e non ulteriormente contestabile.

lO. La conclusione dell'accordo di mediazione individua il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che realizza il perfezionamento della mediazione. Qualora la sottoscrizione non avvenga contestualmente, l'accordo si considera raggiunto al momento dell 'ultima sottoscrizione.

11. Gli atti in esito al procedimento arnrrumstrativo di mediazione possono essere portati a conoscenza del contribuente nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari di cui

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all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 oppure utilizzando la posta elettronica certificata (Pec), che ne assicura la conoscenza certa e in tempo reale.

12. elle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente

13. TI processo verbale di conclusione della mediazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale. Per le rate successive alla prima si applica l'art. 48-ter, comma 3 e, pertanto, dopo il pagamento della prima rata ed il perfezionamento della mediazione, in caso di mancato pagamento di una rata, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto.

14. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successi va, si provvede all' iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di legge

15. Qualora le somme versate siano leggermente inferiori al dovuto, per effetto di un errore commesso da parte del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l'errore, l'ufficio valuta l'opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell'intento deflattivo dell'istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell'atto amministrativo.

16. Con il perfezionamento della mediazione, la pretesa tributaria contenuta nell' avviso di accertamento emesso dal Comune (o altro provvedimento analogo) è definita nella misura fissata dall' accordo di mediazione.

Art. 14 Sanzioni

l. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35'70 (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 15

Mancato perfezionamento della mediazione o accogli mento parziale della mediazione l. Nel caso in cui non si pervenga all'accordo di mediazione nei modi di cui al precedente articolo 13, comma 5, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora il Comune respinga il reclamo in data antecedente, i predetti termini iniziano a decorrere dal ricevimento del diniego. In caso di accogli mento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. Entro detto termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio, infatti, può portare a conoscenza del contribuente il provvedimento di diniego. TI contribuente, riconoscendo la validità delle argomentazioni prodotte dal Comune durante le fasi del tentativo di mediazione, potrebbe anche decidere di non costituirsi in giudizio, rinunciando ad attivare il contenzioso. Anche l'atto di rifiuto della mediazione al pari di

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provvedimento atto amministrativo, deve essere motivato ed è necessario che siano controdedotte le censure proposte dal contribuente.

Art. 16

Provvedimento di diniego

1. In assenza dei presupposti per l'annullamento dell'atto o per la conclusione della mediazione tributaria nel termine di novanta giorni l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento motivato di diniego. il diniego è atto non impugnabile atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.

2. il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

3. il provvedimento di diniego di cui ai commi precedenti potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, ove presente, la cui sottoscrizione tiene luogo di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo.

Dal verbale del contradditorio e dal provvedimento di diniego devono evincersi le ragIOnI che hanno indotto il Comune a rigettare le argomentazioni del ricorrente.

TITOLO III

INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO Art. 17

Costituzione in giudizio del ricorrente

I. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti della proposizione del ricorso.

In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

2. AI fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92 o altro termine previsto dalle disposizioni di settore cui si rinvia.

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

• decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

• legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;

• decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471,472 e 473;

• ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

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