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RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE

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Academic year: 2021

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RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE

• RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Convegno X Settimana nazionale della Conciliazione 2013 “Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa”

Panoramica sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie:

la mediazione, la conciliazione tributaria e cenni sull’esdebitamento”

26 giugno 2013 ore 15.00 presso Sede Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo.

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LA NORMA

La mediazione (“Il reclamo e la mediazione”) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario

(articolo 17-bis del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11)

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ESPERIENZE ESTERE

A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170.000 controversie all’anno contro atti dell’Agenzia

• In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

• FRANCIA: pregiudiziale amministrativa

• SPAGNA: procedura di riesame

GERMANIA: Beschwerde

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In Italia:

Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. 170.403 (2011)

Di cui potenzialmente mediabili n. 113.253 (ossia il 66,5%)

IN ITALIA

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RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI

La mediazione

•è generale;

•è obbligatoria;

•obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente;

• assolve a una funzione sostanzialmente decisoria (anticipa il giudizio delle Commissioni tributarie);

•tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non sempre prospettati in sede di

adesione)

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CONTROVERSIE MEDIABILI

Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1)

di valore non superiore a € 20.000 (art. 17 bis c. 1)

• ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D.Lgs 546/92) (art.17 bis c. 6)

• notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL 98/11) si ritengono mediabili anchei ritengono mediabili anche

le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (Circ. 9/2012)

sono esclusi ex art. 17 bis c. 4 sono esclusi ex art. 17 bis c. 4

gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato

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CARTELLA DI PAGAMENTO

•CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE (per attività non svolta dall’Agenzia)

•CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO SI MEDIAZIONE

• CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA MEDIAZIONE SU RUOLO

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

•Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92:

•atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione

• istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa

•accertamento minor perdita d’impresa: valore della controversia è dato dall’imposta “virtuale”

calcolata applicando le aliquote vigenti per l’anno di imposta accertato sulla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata.

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L’ISTANZA DI MEDIAZIONE

• anticipa i contenuti del ricorso, del quale deve contenere gli stessi elementi (art. 18, comma 2, DLGS 546/92)

• è notificata all’Ufficio che ha emesso l’atto a pena di inammissibilità:

o entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto

o nel caso di rifiuto tacito del rimborso, dopo il 90^ giorno dalla presentazione della domanda di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto

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CONTENUTO DELL’ISTANZA

In aggiunta al contenuto del ricorso, l’istanza può contenere:

richiesta di sospensione amministrativa degli effetti dell’atto

motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa

•All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell’eventuale giudizio

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EFFETTI DELL’ISTANZA

Effetti sostanziali Effetti sostanziali

Interruzione del decorso dei termini di decadenza o prescrizione (effetto ricondotto al momento della notifica del ricorso)

Effetti processuali Effetti processuali

la notificazione dell’istanza equivale alla notificazione del ricorso – “chiamata in “chiamata in giudizio

giudizio””

la notificazione dell’istanza rileva ai fini del calcolo del termine per la “costituzione in giudizio”

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DECORRENZA DEI TERMINI DECORRENZA DEI TERMINI

• Il reclamo va presentato all’Ufficio che ha emesso l’atto entro 60 gg. dalla notifica ed ha le stesse caratteristiche del Ricorso

• L’ufficio ha 90 giorni dalla presentazione del reclamo per accoglierlo oppure formulare una controproposta

Se dopo 90 giorni senza accoglimento o senza conclusione della mediazione il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso; pertanto il contribuente deve poi costituirsi in giudizio in C.T. entro 30 giorni per rendere ammissibile il ricorso

• I 30 giorni decorrono nel caso di diniego tacito dal 90° giorno dopo il reclamo, mentre nel caso di diniego espresso dalla notifica del relativo provvedimento

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INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA

L’L’istanza istanza èèinammissibile in caso di:inammissibile in caso di:

1. presentazione oltre il termine di decadenza

2. carenza di elementi che consentano di riferirla al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore)

3. carenza di elementi che consentano di ricostruirne il contenuto minimo indispensabile (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto)

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IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA

• E’ improponibile l’istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge

• In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione

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ESITI

• Accoglimento dell’istanza (annullamento atto)

Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio) con riduzione delle sanzioni al 40% ex art. 48 DLGS 546/92

• Proposta di mediazione al solo fine di consentire la riduzione delle sanzioni

• Rigetto dell’istanza

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L’ACCORDO DI MEDIAZIONE

L’accordo:

• deve contenere l’indicazione specifica degli importi rideterminati (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento (compresa eventuale rateizzazione)

• si conclude con la sottoscrizione delle parti

• contestualmente

• in momenti diversi

•Dalla conclusione dell•Dalla conclusione dell’’accordo, accordo, decorre il termine di 20 giorni per effettuare il pagamentodecorre il termine di 20 giorni per effettuare il pagamento

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PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

Mediazione su atto impositivo

• versamento in un’unica soluzione o – se in forma rateale (8 rate trimestrali) – versamento della prima rata

• mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione (i codici tributo sono stati istituiti con Ris. n. 37/E del 19 aprile 2012)

Mediazione su istanza di rimborso

• Conclusione dell’accordo

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MANCATO PERFEZIONAMENTO

L’atto impositivo originario continua a produrre effetti

Il contribuente può:

• costituirsi in giudizio oppure

• rinunciare a proseguire il contenzioso l’atto impositivo originario diventa definitivo

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EFFETTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE

•Mancato pagamento di una rata successiva alla prima:

• decadenza dal beneficio della rateazione

• iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute

• Errore o lieve ritardo o minime irregolarità il pagamento può essere considerato valido (cfr.

circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14)

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DINIEGO DELL’ISTANZA

In caso di:

• Inammissibilità dell’istanza

• Assenza dei presupposti per annullare l’atto o per concludere la mediazione

• Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di mediazione

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CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Il Giudice:

• condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio

• può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione

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