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Risarcimento danni senza contratto

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Risarcimento danni senza contratto

written by Mariano Acquaviva | 08/03/2018

Cos’è la responsabilità extracontrattuale? Come si risarcisce il danno?

Entro quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento?

Chi rompe, paga: questo lo sanno tutti. Quello che, però, non è sempre chiaro è che esistono diversi tipi di risarcimento. Tradizionalmente, si individuano due forme ben precise di responsabilità: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Quest’ultima obbliga il danneggiante a risarcire il danno anche in assenza di un accordo tra le parti.

Si può chiedere un risarcimento danni senza contratto? Cos’è la responsabilità extracontrattuale? Cerchiamo di scoprirlo con questo articolo.

Responsabilità contrattuale: cos’è?

Prima di spiegare quando è possibile che avvenga un risarcimento danni senza contratto dobbiamo comprendere il caso inverso, e cioè quello in cui il

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risarcimento del danno si fonda su una violazione contrattuale.

Quotidianamente le persone intrattengono tra loro rapporti: questi possono essere sentimentali, di cortesia oppure giuridici. Un rapporto giuridico è un legame che si instaura tra due o più persone e che è disciplinato dalla legge.

Il rapporto giuridico più classico che esista è quello contrattuale. Cos’è un contratto? Un contratto è un accordo tra due o più parti per regolare rapporti di natura economica [1].

Orbene, non bisogna credere che per stipulare un contratto occorre andare per forza da un notaio oppure sottoscrivere un documento formale. Secondo il principio della libertà delle forme, infatti, per concludere un accordo è sufficiente un’intesa verbale. In altre parole, il pezzo di carta scritto è necessario soltanto se la legge lo prevede espressamente.

Di conseguenza, il semplice acquisto di un pacchetto di sigarette dal tabaccaio è sufficiente a stabilire un rapporto contrattuale tra acquirente e venditore.

Spiegato ciò, viene naturale capire cosa intendiamo quando parliamo di responsabilità contrattuale: questa è la responsabilità che sorge nel momento in cui una delle parti del contratto viene meno ai suoi obblighi. Ad esempio, Tizio ordina la torta nuziale per il suo matrimonio, ma il pasticcere non gliela prepara in tempo. Il pasticcere incorrerà in responsabilità contrattuale perché inadempiente al vincolo contrattuale sorto con il cliente.

Responsabilità contrattuale: cosa comporta?

Cosa succede al pasticciere “pasticcione” che non ha rispettato l’impegno preso?

Semplice: è tenuto al risarcimento del danno a favore del creditore.

Quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe avere ancora interesse alla prestazione del suo debitore: in questo caso, anziché risolvere il contratto, il creditore potrà chiedere comunque l’adempimento (seppur tardivo), fermo restando il diritto al risarcimento.

In altre parole, davanti ad un inadempimento contrattuale, al creditore si prospettano due vie:

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chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno;

1.

chiedere comunque l’adempimento, oltre al risarcimento del danno [2].

2.

La risoluzione del contratto, in particolare, è uno strumento previsto appositamente per tutti i contratti in cui entrambe le parti coinvolte sono tenute ad una prestazione a favore dell’altra: in giuridichese si parla di contratti sinallagmatici.

La risoluzione consente al creditore di sciogliere il contratto, liberandolo così dall’obbligo di effettuare la sua prestazione (e, se già effettuata, dandogli il diritto a vedersela restituita), oltre al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’altra parte.

Se, invece, il creditore opta per l’altra strada, cioè per chiedere comunque la prestazione del debitore, anche lui rimarrà vincolato ad effettuare la propria.

Responsabilità contrattuale: quali caratteristiche?

L’unico modo che ha il debitore per evitare la responsabilità contrattuale è quello di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento è derivato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile [3].

In altre parole, perché il debitore possa ritenersi liberato dalla propria obbligazione deve dimostrare che non ha potuto adempiere per un motivo che non è a lui attribuibile. Tornando all’esempio di prima, il pasticciere potrà dimostrare che la consegna della torta non è avvenuta perché, durante il trasporto, il suo furgone è stato speronato da un’altra vettura, finendo così fuori strada.

Detto ancora diversamente, tra la condotta del debitore e l’esatto adempimento deve interporsi un evento straordinario, imprevedibile, che non può assolutamente essere attribuito alla parte.

Ugualmente, si va esenti da responsabilità quando la prestazione, sempre a causa di eventi sopraggiunti, è divenuta eccessivamente difficoltosa. Recuperando sempre l’esempio di prima, si immagini che il ponte che deve necessariamente attraversare il pasticciere per recarsi al banchetto nuziale sia interrotto. In questo caso, la mancata consegna (nel caso in cui, ad esempio, non vi fossero altre vie)

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oppure il ritardo (se ci sono altre strade che allungano il tragitto) sono giustificati, quindi non imputabili al debitore. Né a quest’ultimo si potrà chiedere di attraversare a nuoto il fiume che separa le due sponde un tempo unite dal ponte:

sarebbe per lui un impegno troppo gravoso, che va al di là degli accordi iniziali.

La legge impone un’inversione dell’onere della prova: il creditore che agisce in giudizio può limitarsi a provare l’esistenza del suo credito e il fatto storico dell’inadempimento, mentre non è tenuto a fornire la prova della responsabilità del debitore. Grava su quest’ultimo, invece, il compito di provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili.

Risarcimento danni senza contratto:

cos’è?

Ora è molto più facile spiegare quando si può chiedere il risarcimento danni senza contratto; si parla, in questi casi, di responsabilità extracontrattuale. Il nome già chiarisce tutto: si tratta della responsabilità che sorge a seguito di un fatto che lede un diritto altrui, pur in assenza di un vincolo contrattuale [4]. In parole povere, è una responsabilità senza contratto.

Potrebbe essere fatto un infinito numero di esempi: un sinistro tra autovetture; il danneggiamento di un prezioso cimelio; la rottura del vetro di una finestra causata da una pallonata. In tutte queste circostanze, l’autore del fatto è tenuto a pagare il risarcimento al danneggiato.

Caratteristica del risarcimento danni senza contratto, quindi, è l’estraneità tra il danneggiante e il danneggiato: tra loro non sussiste alcun legame contrattuale, se non un generico dovere (che incombe in capo a tutti i consociati) di astenersi dal danneggiare gli altri.

Risarcimento danni senza contratto e responsabilità contrattuale: differenze

L’assenza di un accordo tra le parti non è l’unica differenza tra il risarcimento danni senza contratto e la responsabilità contrattuale. Volendo offrire una panoramica rapida ed efficace, possiamo dire che le differenze essenziali

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riguardano i seguenti aspetti.

Onere della prova: qual è?

Nell’ipotesi di risarcimento danni senza contratto il danneggiato deve dimostrare non solo il danno patito, ma anche il fatto illecito, l’entità del danno, la colpa o il dolo (cioè l’intenzionalità) dell’agente e il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e il danno.

Esempio: lo sposo che ha ordinato la torta mai arrivata deve soltanto dimostrare che aveva incaricato il pasticciere di prepararla e di recapitarla (responsabilità contrattuale); dovrà essere poi il debitore (cioè il pasticciere) a dimostrare che non è stata colpa sua se non ha potuto rispettare l’impegno.

Colui che subisce un danno da una persona con cui non ha stipulato alcun accordo, invece, deve dimostrare tutto, anche il fatto del terzo, l’elemento psicologico (dolo o colpa) con cui è stato commesso e il nesso che lega il danno alla condotta illecita.

Danni risarcibili: quali sono?

Il danneggiato ha diritto non solo ai danni prevedibili al momento dell’illecito (come avviene nella responsabilità contrattuale), ma anche a quelli imprevedibili.

Facciamo un esempio. Se il nostro famoso pasticciere non riesce a portare la torta alle nozze, pagherà un risarcimento commisurato al danno patito dagli sposi.

Se, però, a causa del suo inadempimento, dovessero sopraggiungere complicanze ulteriori, come ad esempio, l’impossibilità di proseguire la cerimonia perché, per volontà della sposa, senza il dolce non si sarebbe fatto più nulla, di certo non potrà risponderne il pasticciere, il quale non poteva prevedere un esito così negativo dal suo inadempimento.

Nel risarcimento danni senza contratto, invece, il limite della prevedibilità non sussiste e, pertanto, il danneggiante risponderà di tutti i danni, anche di quelli non prevedibili.

Prescrizione: qual è il termine?

In caso di responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento del danno si

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prescrive, normalmente, entro dieci anni, mentre nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni (nel caso di sinistro tra autoveicoli il termine è ridotto a due anni).

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