• Non ci sono risultati.

LEGGE 16 gennaio 2003, n.3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LEGGE 16 gennaio 2003, n.3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

LEGGE 16 gennaio 2003, n.3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

(G.U. n. 15 del 20-1-2003- Suppl. Ordinario n.5)

Art. 9.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Riferimenti

Documenti correlati

30/2011 che stabilisce che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del

• Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle

30/2011 in base al quale “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai

Generale è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministrodella Sanità, Veterinaria e Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, udito il

Art. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

c. per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la