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137 Fondo vittime dell’amianto di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 - commi 241- 246, e al Decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30

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1 DETPRES DEL 5 GIUGNO 2013 N. 137

Fondo vittime dell’amianto di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 - commi 241- 246, e al Decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.

Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2011.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto l’articolo 1, commi 241 - 246 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 gennaio 2011 n. 30, recante il

“Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’art. 1, commi 241-246 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

visto l’art 2, comma 2, del citato Decreto n. 30/2011 in base al quale “La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell'anno di riferimento

….” ;

visto l’art 2, comma 4, del citato Decreto n. 30/2011 secondo il quale “…... La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1”;

visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 gennaio 2012, su determinazione del Presidente dell'INAIL n. 279 del 6 ottobre 2011, che ha fissato l’addizionale per l’anno 2011 nella misura dell’1,03% per le lavorazioni INAIL e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni dell’ex IPSEMA;

visto l’art 2, comma 6, del citato Decreto n. 30/2011 in base al quale “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e' determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio”;

(2)

2 vista la relazione del Direttore Generale in data 29 maggio 2013;

preso atto delle risultanze della nota tecnica del 20 marzo 2013 elaborata dalla Consulenza Statistico Attuariale, allegata alla sopraindicata relazione del Direttore Generale;

considerato, altresì, che in data 8 maggio 2013 il Comitato Amministratore del Fondo per le Vittime dell’Amianto, ai sensi dell’art.2 comma 6 del Decreto n.30/2011, ha, tra l’altro, reso parere favorevole in ordine alla determinazione della misura complessiva e del conguaglio della prestazione aggiuntiva per l’anno 2011, indicate nella predetta relazione del Direttore generale,

DETERMINA

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2011 pari a 18,1%.

La misura del conguaglio per l’anno 2011 pari a 2,3%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva.

La spesa per l’esercizio 2013 relativa all’erogazione del conguaglio della prestazione aggiuntiva 2011, quantificata in 3,5 milioni di euro, graverà sul capitolo 370 imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati”, del Bilancio di previsione dell’Istituto per l’esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

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