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258 Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30

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DETPRES DEL 29 MAGGIO 2018 N. 258

Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.

Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2017.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l’articolo 1, commi 241 – 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 gennaio 2011 n. 30, recante il

“Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’art. 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto n. 30/2011 in base al quale “ La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell’anno di riferimento…”;

visto l’art 2, comma 4, del citato decreto n. 30/2011 che stabilisce “… La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1”;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2017, su determinazione del Presidente dell’Inail 6 novembre 2017, n.407, che ha fissato l’addizionale per l’anno 2017, nella misura dell’1,29% per le lavorazioni INAIL e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni del settore navigazione;

visto l’art. 2, comma 6, del citato decreto n. 30/2011 che stabilisce che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio”;

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tenuto conto che con note del 17 aprile 2018 e del 18 aprile 2018, rispettivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in merito all’utilizzo, prospettato dall’Istituto con nota del 29 marzo 2018, delle risorse ancora disponibili nel Fondo 2008-2015, per il miglioramento della prestazione aggiuntiva nel biennio 2016-2017;

vista la relazione del Direttore Generale in data 28 aprile 2018;

preso atto delle risultanze delle note tecniche del 22 marzo e del 10 maggio 2018 elaborate dalla Consulenza statistico attuariale, allegate alla sopraindicata relazione del Direttore generale;

considerato che il Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’art.2, comma 6, del decreto n.30/2011, nella seduta del 26 marzo 2018, ha reso parere favorevole in ordine alla determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva per gli anni 2016 e 2017, indicata nella predetta nota tecnica del 22 marzo 2018 della Consulenza statistico attuariale;

considerato che la spesa relativa all’erogazione del conguaglio della prestazione aggiuntiva 2017, quantificata in 10,5 milioni di euro, trova copertura nelle risorse in dotazione del Fondo per l’anno 2017 e in quota parte nelle risorse non utilizzate del Fondo nel periodo 2008- 2015, e graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1

“Servizi conto terzi e partite di giro” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018,

DETERMINA

la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2017 pari a 14,7%;

la misura del conguaglio per l’anno 2017 pari a 4,9%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva già erogati.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f.to prof. Massimo De Felice

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