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1 dell’8 gennaio 2020

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Academic year: 2022

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Determina

Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Acquisto protettori oculari da radiazioni laser per i Centri FKT CIG: ZAB28E03CB

Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii;

Vista la determinazione n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il presidente dell’Istituto munito dei poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020;

Vista la determinazione del presidente n. 131 del 14 aprile, recante l’approvazione del “Piano della performance 2020”;

Vista la determinazione n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2020;

Vista la propria determinazione n. 484 del 22 aprile 2020, che ha assegnato alle strutture della regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2020;

Visto l’art. 36 comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la nomina del Dott. Salvatore Cimino quale RUP della procedura in oggetto, con provvedimento del 6 giugno 2019, prot. n. 938;

Vista la determina a contrarre n. 995 del 17 giugno 2019;

Vista la relazione dell’Ufficio attività strumentali del 31 luglio 2020 che alla presente si allega per farne parte integrante;

Tenuto conto che l'importo della fornitura in oggetto è pari ad € 2.476,80, oltre Iva di € 544,90 per un totale di € 3.021,70 ed è imputabile sulla voce contabile U. 1.03.01.05.999 del bilancio di previsione 2020;

Verificato che la voce contabile U. 1.03.01.05.999, M.P. 2.1;2.2 del bilancio di previsione 2020 come si evince dal report del processo di variazione "Riallineamento 2 Versione 4 Bottom UP ", presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

DETERMINA Di autorizzare:

• l’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ANAHITA SRL, Via Cave Villara' 9/A Catania CT 95123, P. IVA 04780040871, per un importo di € 2.476,80, oltre Iva di € 544,90 per un totale di € 3.021,70;

• la stipula del relativo contratto con la clausola di risoluzione dello stesso in caso di successivo accertamento dell’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, salvo, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

• la registrazione dell’impegno di spesa di € 2.476,80, oltre Iva di € 544,90 per un totale di € 3.021,70 sulla voce contabile U. 1.03.01.05.999, M.P. 2.1; 2.2 del bilancio di previsione 2020;

• le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulle Missioni e Programmi 2.1; 2.2.

DIREZIONE REGIONALE SICILIA Responsabile Direzione Regionale CARLO BIASCO

Pagina 1di 1 4791 734 04/08/2020

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DIREZIONE REGIONALE SICILIA Ufficio Attività Strumentali

Processo Approvvigionamenti

ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Acquisto protettori oculari da radiazioni laser per i Centri FKT. CIG ZAB28E03CB - Impegno di spesa € 2.476,80 oltre Iva di € 544,90 per un totale di € 3.021,70.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE/IMPEGNO DI SPESA

Con determina a contrarre n. 995 del 17 giugno 2019 veniva autorizzato l’acquisto di n.

12 protettori oculari per i centri FKT della Sicilia mediante trattativa diretta sul MePA, con due operatori economici presenti con offerte a catalogo per i suddetti beni.

In data 19 giugno 2019 si inviavano le trattative dirette n. 957708 e n. 957738. In data 10 luglio 2019, termine ultimo per la presentazione dell’offerta, si constatava l’assenza di offerte da parte degli operatori economici interpellati.

Successivamente, da interlocuzioni con una delle ditte, si apprendeva che la società non era in grado di fornire dispositivi con i fattori di protezione richiesti; si informava della suddetta circostanza il Dott. G. Rubbonello, addetto alla sicurezza laser, il quale consigliava di contattare la ditta Univet srl produttrice di dispositivi di protezione da radiazione laser e indicava il modello 562H.00.00.316 come idoneo a coprire tutte le lunghezze d’onda di interesse.

La Univet srl confermava la disponibilità e l’idoneità del prodotto richiesto e indicava come rivenditore autorizzato la società, attiva sul MePA, Anahita srl.

L’acquisto veniva, quindi, accantonato; in un primo momento, a causa del riordino delle prestazioni erogate dai centri FKT e di alcuni lavori di manutenzione che hanno interessato il centro di Caltanissetta ed in seguito per dare priorità agli acquisti necessari a limitare e prevenire la diffusione del virus COVID-19.

Superata la fase acuta dell’emergenza, accertato il perdurare delle esigenze dei centri FKT e la disponibilità del prodotto presso la società Anahita srl, in data 8 luglio 2020 si è inviata la trattativa diretta n. 1342274, per la fornitura di 12 protettori oculari da radiazioni laser, con i seguenti fattori di protezione:

• quattro paia di occhiali con protezione DI 905 LB4 e D 633 LB3;

• quattro paia di occhiali con protezione DI 808 LB4 e DI 10600 LB3;

• quattro paia di occhiali con protezione DIR 808 LB5.

In data 17 luglio 2020, per la suddetta fornitura, la società ha presentato un’offerta pari a € 2.580,00 oltre Iva per un totale di € 3.147,60.

Il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto dott. Salvatore Cimino - nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, con provvedimento prot. n. 938 del 6 giugno 2019 - ritenendo di potersi avvalere, nel caso di specie, della facoltà che l’art. 103, comma 11, d.lgs. 50/2016, conferisce all’amministrazione di non richiedere una garanzia

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per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), a condizione che da tale esonero dalla prestazione della garanzia derivi un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, in data 30 luglio 2020 (nota prot. n. 14506), ha esposto all’operatore economico la suddetta alternativa.

La società ha riscontrato immediatamente, con nota PEC, prot. n. 14530, la nota dell’Ufficio, offrendo uno sconto del 4% alternativo alla prestazione della garanzia definitiva, riducendo la propria offerta ad € 2.476,80 oltre IVA.

Preso atto della comunicazione della società, il RUP ha ritenuto congrua l’offerta da quest’ultima formulata in quanto in linea con i prezzi di mercato rilevati dall’Ufficio.

Con precipuo riferimento alla verifica dei requisiti generali, prodromica all’affidamento de quo, si rappresenta che, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00, trovano applicazione le linee guida Anac n. 4, aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, le quali, per lavori, servizi e forniture di importo fino alla predetta fascia, dispongono che “in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti” e che “In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, a condizione che il relativo contratto contenga “espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”.

Posto quanto sopra, si è provveduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), non è stata riscontrata alcuna annotazione sul casellario informatico e la posizione contributiva della società risulta regolare.

Si precisa, inoltre, che nelle more dell’approvazione dell’aggiudicazione si è ricevuto riscontro, con esito positivo, a tutte le verifiche circa l’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 ad eccezione della richiesta per il certificato del casellario giudiziale, di cui si rimane in attesa, pertanto sarà necessario stipulare il relativo contratto con la clausola di risoluzione dello stesso in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, salvo, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore.

Tenuto conto che l’importo della fornitura in oggetto è pari a € 2.476,80 oltre Iva di € 544,90 per un totale di € 3.021,70 e che la spesa è imputabile sulla voce contabile U.

1.03.01.05.999 del bilancio di previsione 2020, che come si evince dal report del processo di variazione "Riallineamento 2 Versione 4 Bottom UP ", presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

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SI PROPONE

 di affidare la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a d.lgs.

50/2016 e s.m.i. alla Anahita s.r.l (P.IVA 04780040871);

 di stipulare il relativo contratto con la clausola di risoluzione dello stesso in caso di successivo accertamento dell’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, salvo, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

 di assumere in favore della suddetta ditta l’impegno di spesa di € 2.476,80 oltre Iva di € 544,90 per un totale di € 3.021,70 sulla voce contabile U.

1.03.01.05.999 del bilancio di previsione 2020, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;

 l’adozione della relativa determinazione di impegno di spesa da parte del Direttore regionale;

di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL PROCESSO dott.ssa Maria Teresa Nicotri dott.ssa Valeria Frittitta

Visto, si concorda

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO data dott. Salvatore Cimino 31/07/2020

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