DELIBERAZIONE N. 66 DEL 22 GIUGNO 2005
Obbligo verifica Casellario Informatico Stazione Appaltante
Contrasta con il disposto dell’art. 75, comma 1, lett h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. la procedura adottata dalla Commissione di gara che non provvede a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale dei concorrenti mediante il riscontro dei dati presenti nel Casellario Informatico delle imprese e, conseguentemente, non esclude dalla gara medesima un’impresa che risultava aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione.