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L'articolo 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 41 del 16 giugno 1986

Oggetto: Modifica dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

L'articolo 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, aggiunge all'articolo 8 della legge in oggetto i seguenti commi:

"Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".

Tale modifica introduce la figura dell'illecito amministrativo continuato.

Al riguardo si sottolinea che condizione indispensabile per l'applicazione del criterio del cumulo giuridico in base alle suddette nuove disposizioni e che nella ripetuta violazione delle norme possa essere ravvisato un unico disegno posto in essere dall'agente; l'indicazione di tale circostanza dovrà risultare chiaramente nella motivazione dell'ordinanza.

In difetto di tale unicità di intendimento, rimane fermo il criterio del cumulo materiale, della cui applicazione dovrà darsi adeguata motivazione nell'ordinanza.

Nell'ipotesi di applicazione della nuova norma, nella determinazione della sanzione amministrativa da comminare in caso di violazione di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ripetuta per più periodi, non dovrà più essere adottato il criterio di sommare le singole sanzioni irrogabili per ciascuna omissione, bensì la sanzione andrà determinata applicando la sanzione più elevata fino alla misura massima del triplo, utilizzando la "tabella D" allegata alla delibera del Consiglio di amministrazione del 13 settembre 1982.

Con la presente circolare viene abrogato il 2° cpv. di pag. 10 della circolare n. 71/1985 in quanto prevede espressamente il cumulo materiale, anche in presenza della figura dell'illecito amministrativo continuato, in contrasto con le recenti disposizioni.

Il nuovo criterio di determinazione della sanzione si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 31 gennaio 1986, salvo il caso che sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi che le ordinanze-ingiunzioni siano già state emesse ma non ancora notificate esse andranno sostituite secondo i nuovi criteri e notificate nella nuova stesura.

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