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Discrimen » Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica

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Academic year: 2022

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Collana diretta da

Giovanni Fiandaca - Enzo Musco - Tullio Padovani - Francesco Palazzo

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minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitari- stica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-crimi- nale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alterna- tive che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela- tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”

che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro- garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza

di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,

si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-

procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,

la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla

trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro

d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-

spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi

accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-

mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli

itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-

ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-

corrente trascorrere del “penale”.

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LO STALKING TRA NECESSITÀ POLITICO-CRIMINALE

E PROMOZIONE MEDIATICA

G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

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http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 978-88-348-0062-1

Volume pubblicato con un contributo del Dipartimento Seminario Giuridico - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Catania.

Composizione: Compograf - Torino Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fa- scicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non su- periore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

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9 15 23 28 30 36

51 60 64 65 67 72 75 77 79 82 84 86 89 92 94 PREMESSA

CAPITOLOI

IL FENOMENO CRIMINALE

1. Fenomeno criminale: patologia delle dinamiche relazionali 1.1. Le fasi dello stalking

2. Tipi di stalkers 3. Lo stalking giovanile

4. La giurisprudenza in materia di molestie assillanti prima del d.lgs. n. 11/2009

5. Necessità politico-criminale della nuova fattispecie: valutazioni in termini di rispetto del principio di proporzione

CAPITOLOII

VALUTAZIONE DELL’IDONEITÁ DELL’INTERVENTO PENALE:

ANALISI DI DIRITTO COMPARATO SUI DIVERSI MODELLI DI TIPIZZAZIONE

1. La difficile tipizzazione della fattispecie; l’esempio nordameri- cano

2. Lo stalking in Canada

3. Il “Protection from Harassment Act” 1997 dell’ordinamento inglese 3.1. La giurisprudenza precedente

3.2. La fattispecie di “harassment”

3.3. La forma più grave di harassment (Sez. 4) 3.4. Defences, restraining order e tutela civile 3.5. La disciplina in Scozia

4. La “Anti-Stalking -Gesetz” dell’ordinamento austriaco 4.1. La condotta incriminata: tassatività della fattispecie 5. La disciplina contro lo stalking in Germania

5.1. La nuova fattispecie: art. § 238 StGB, Nachstellung 5.2. Caratteristiche della condotta e l’evento

5.3. Le ipotesi più gravi di stalking: reato di pericolo e delitto aggravato dall’evento

5.4. I dubbi circa la compatibilità della fattispecie con il princi- pio di tassatività

pag.

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101 103 106 109 111 116 125 130 135 140 145 148 153 156 161 169 171 177 189 197 208 219 225 230 236

247 CAPITOLOIII

LA NUOVA FATTISPECIE DI ATTI PERSECUTORI Premessa

1. Il bene tutelato

2. La condotta: la reiterazione (rinvio) 2.1. La minaccia

2.2. La molestia

2.3. Le molestie sessuali

2.4. La mancata tipizzazione delle condotte di stalking violento 3. Tra principio di offensività e principio di tassatività: reato di me-

ra condotta o reato causale?

3.1. Segue. Il grave e perdurante stato di ansia e di paura 3.2. Il fondato timore

3.3. Il cambiamento delle abitudini di vita

3.4. Violazione del principio di tassatività e di offensività: con- clusioni

4. Gli “atti persecutori” come reato di pericolo concreto

4.1. Argomenti di politica criminale a favore dell’interpretazio- ne della fattispecie come reato di pericolo concreto 5. La reiterazione delle condotte e la soglia della tipicità

6. Ulteriori aspetti problematici in termini di conformità al princi- pio di tassatività

7. L’elemento soggettivo 8. Il concorso di reati

9. I rapporti con i maltrattamenti in famiglia 10. Le differenze tra il mobbing e lo stalking

10.1. La tutela civilistica e la tutela antidiscriminatoria contro il mobbing e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

11. Le circostanze aggravanti 12. La querela e le misure cautelari

13. L’ammonimento: garanzie giurisdizionali?

14. Conclusioni

INDICE BILIOGRAFICO

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1In G.U. 24 aprile 2009, n. 95.

2Sui lavori parlamentari cfr. Guida dir., 2009, n. 10, 64 ss.; sui diversi progetti di leg- ge in materia cfr. G. BENEDETTO-M. ZAMPI-M. RICCIMESSORI-M. CINGOLANI, Stalking: aspet- ti giuridici e medico-legali, in Riv. it. med. leg., 2008, 1, 140 ss. Cfr. M. GASPARINI, Dallo stalking al tradimento di coppia: quanto male può fare il conflitto privato, in Guida dir., 2008, n. 8, 16.

3 http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/

violenzacontro_donne-quadri.pdf. Cfr. D. TROMBINO, Punto mobbing-stalking, in Amm.

it., 2008, n. 9, 1179.

Il d.l. 20 febbraio 2009, n. 11, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 381, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano la nuova fatti- specie di “atti persecutori”, contemplata dall’art. 612 bis, per crimina- lizzare il c.d. fenomeno dello stalking2.

A livello comunitario sollecitazioni in tale direzione provenivano dal- la Raccomandazione Rec (2002) 5 del Consiglio d’Europa, adottata il 30 aprile 2002, in materia di protezione delle donne dalla violenza, e dal Terzo Summit dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa, tenutosi il 16 e 17 maggio 2005 a Varsavia, nel cui ambito è stata avviata una Campagna per combattere la violenza contro le donne, inclusa la Violenza domestica, il cui progetto tecnico è stato approvato dal Comitato dei Ministri il 21 giugno 2006. La Decisione n.

803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha istituito un programma d’azione comunitaria (2004-2008) per pre- venire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne 11).

Nel 2006 è stata istituita altresì la Task Force del Consiglio d’Europa per combattere la Violenza contro le Donne, inclusa la Violenza Domestica, con il compito di valutare i progressi conseguiti a livello nazionale, nel corso dell’indicata Campagna3.

Tali sollecitazioni sono state recepite in molti ordinamenti stranieri, oltre che con specifiche discipline contro la violenza domestica, anche attraverso l’introduzione di una nuova fattispecie volta a perseguire lo

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4A. CADOPPI, Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida dir., 2009, n. 19, 50; conforme V. MAFFEO, Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo com- mento al d.l. n. 11/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38/2009), in Cass. pen., 2009, 2723;

in relazione all’approccio terapeutico nei confronti degli stalkers cfr. P.E. MULLEN-M.

PATHÉ-R. PURCELL, Stalkers and their victims, 2ª ed., Cambridge University Press 2009, 251 ss.; J. KNOLL, Risk Management of Stalking, in A. DEBRA-M.D. PINALS(a cura di), Stalking Psychiatric Perspectives and Practical Approaches, Oxford University Press, 2007, 96 ss.

5Cfr. F.M. ZANASI, Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione, Giuffrè, Milano 2008, 311 ss.; F.R. FANTETTI, Molestie e stalking: la legge esi- stente e le nuove esigenze di tutela, in Familia: Riv. dir. it. e internaz. della famiglia e delle successioni, 2008, n. 4/5, 97; I. TRICOMI, Ordine di protezione della durata di un anno, in Guida dir., 2009, n. 10, 74. Si veda infra, cap. III, nt. 415.

6A. CADOPPI, Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida dir., 2009, n. 19, 50- 51, il quale osserva che sarebbe stato opportuno introdurre, come previsto nei lavori pre- paratori, «misure di tipo terapeutico o più in generale di sostegno psicologico, cui si sa- rebbe potuto sottoporre volontariamente lo stalker al fine di ottenere benefici di vario ge- nere (sospensione del processo e messa alla prova, sospensione condizionale della pena, o altri benefici di carattere penitenziario) … Una simile soluzione avrebbe avuto il pre- gio di offrire allo stalker un aiuto a liberarsi dalla sua ossessione, con l’obiettivo di inter- rompere a tempo debito quella escalation di violenza in cui lo stalker talvolta incappa, e che costituisce l’aspetto più pericoloso di questo fenomeno». In questa direzione E. VE-

NAFRO, Disposizioni in materia di atti persecutori, in Legisl. pen., 2009, 484; E. ROSI, Atti

stalking, senza, però, limitarsi a introdurre un nuovo delitto, ma prov- vedendo a emanare delle complesse normative volte a contrastare in ma- niera più completa il fenomeno criminale in esame, attraverso una di- sciplina sia di tipo penale sostanziale, sia di tipo processuale penale, sia di carattere penitenziario, sia, talora, di carattere terapeutico4.

In tale direzione anche il legislatore italiano, che aveva già introdot- to la legge 4 aprile 2001, n. 154 contro la violenza nelle relazioni fami- liari5, non si è limitato a introdurre la nuova fattispecie di atti persecu- tori (art. 7) e una speciale aggravante in caso di omicidio da parte dello stalker (art. 1), ma ha introdotto una più ampia disciplina del fenome- no, prevedendo la misura dell’ammonimento da parte del questore (art.

8), la nuova misura cautelare del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art. 9, d.l. n. 11/2009, che introduce il nuovo art. 282 ter c.p.p.) e delle misure a sostegno delle vittime degli atti persecutori (artt. 11 e 12); è stato, inoltre, modificato l’art. 342 ter c.c. in tema di allontanamento dalla casa familiare, allungando la du- rata massima degli ordini di protezione da sei mesi ad un anno (art.

10). Va altresì rilevato come la comminatoria di un massimo edittale pari a quattro anni di reclusione per il nuovo reato di atti persecutori consentirà anche l’applicazione della custodia cautelare in carcere (ex art. 280, comma 2, c.p.p.). La dottrina lamenta la mancata previsione di misure terapeutiche nei confronti dello stalker6, in quanto la fre-

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persecutori e vittime di violenza sessuale, in Il Giudice di pace, 2009, 191 la quale propo- ne l’introduzione di specifiche tipologie di misure di sicurezza personali.

7Così P. ZAVATTI-S. LUPO, Impotenza e aiuto: l’esperienza di donne vittime di stalking attraverso l’analisi qualitativa di interviste, in Modena Group of Stalking, Percorsi di aiu- to per vittime di stalking, Franco Angeli, Milano 2007, 67-68.

8A.C. 1249-ter, A.C. 1639, A.C. 1819, A.C. 1901, A.C. 2033, A.C. 2066-ter, A.C. 2101- ter, A.C. 2781.

9Proposta di legge (C 856) dell’on. Pisicchio, recante Introduzione dell’articolo 612 bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori, presentata il 7 maggio 2008.

10Disegno di legge presentato il 2 luglio 2008 dal Ministro per le Pari opportunità e dal Ministro della giustizia (C 1440), recante Misure contro gli atti persecutori.

Altre proposte di legge sul tema sono state presentate da diversi parlamentari: gli Onn.

Mussolini (C 1252), Pollastrini (C 924 e 1231), Samperi (C 1233), Brugger (C 35) e Con- tento (C 407). Sui progetti di legge pregressi cfr. C. PARODI, Stalking e tutela penale, Giuf- frè, Milano 2009, 21 ss.

quente concomitanza di disturbi psicopatologici, più o meno gravi, nei soggetti che pongono in atto condotte di stalking pone il problema del- la presa in carico degli stalker da parte dei Centri di Salute Mentale in un’ottica, oltre che di cura del paziente, di prevenzione delle condotte violente7.

Una prima osservazione sulla fattispecie in esame attiene al meto- do della legiferazione, il decreto legge. La norma è stata materia di esa- me del Parlamento, con iter dei lavori abbastanza avanzati nella scor- sa legislatura e anche nell’attuale. Nella scorsa legislatura erano state presentate alcune proposte di legge sul tema8, unificate nel febbraio 2008 in un unico progetto, decaduto allo scadere della stessa; nell’at- tuale legislatura siffatto progetto unificato era stato riproposto su ini- ziativa parlamentare9, mentre il Governo, su iniziativa del Ministro del- le Pari opportunità e di quello della Giustizia, presentava un disegno di legge, recante Misure contro gli atti persecutori (AC 1440)10. Si è, inve- ce, preferito il metodo della decretazione d’urgenza, anche se le dispo- sizioni concernenti lo stalking erano già contenute nel d.d.l. AC 1440, approvato il 29 gennaio 2009 e in corso di esame (come AS 1348) pres- so la Commissione giustizia del Senato in sede referente (dal 4 febbraio 2009).

Il Governo ha voluto anticipare i risultati del lavoro parlamentare ricorrendo per l’ennesima volta alla decretazione d’urgenza, un meto- do assolutamente inaccettabile in materia penale non consentendo la necessaria ponderazione degli interessi in gioco nell’assemblea parla- mentare e una sufficiente riflessione, prima di procedere ad una scelta di criminalizzazione. La dittatura della maggioranza ha impedito an- cora una volta che le scelte di politica criminale siano frutto di un di-

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11Cfr. G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quad. fiorentini, XXXVI, 2007, 1248.

12LIGOTTI- Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta del 21 apri- le 2009, n. 190. Nella stessa direzione circa l’espropriazione delle funzioni parlamentari le osservazione del sen. ADAMO(PD). Cfr. E. MARZADURI, Il ricorso alla decretazione d’ur- genza condizionato dal diffuso allarme sociale, in Guida dir., 2009, n. 10, 39; contra, A. VAL-

SECCHI, Il delitto di atti persecutori» (il c.d. stalking), in Misure urgenti in materia di sicu- rezza pubblica, a cura di O. MAZZA-F. VIGANÒ, Giappichelli, Torino 2009, 231, il quale os- serva che «sebbene contenuta in un decreto legge, la disciplina in questione è in realtà frutto di una lunga attività parlamentare, che ha preso le mosse dalla precedente legi- slatura e che ha raccolto un largo consenso fra i rappresentanti degli opposti schiera- menti. Gli artt. da 7 a 12 del d.l. n. 11/2009 – il cui testo non ha subito modifiche con la conversione in legge –, infatti, riproducono il testo del d.d.l. C 1440 (“Misure contro gli atti persecutori”), approvato, pressoché all’unanimità, dalla Camera dei Deputati il 29 gennaio 2009 e successivamente trasmesso al Senato. Il Governo, pertanto, col d.l. n.

11/2009 ha fatto proprio un testo che aveva già trovato il favore di un ramo del Parla- mento, con l’unica differenza che nel decreto legge non ha trovato spazio la previsione dell’estensione, alla nuova fattispecie di atti persecutori, dell’uso dello strumento di in- dagine delle intercettazioni telefoniche, diversamente da quanto era previsto nel d.d.l.

C1440»; C. PARODI, Stalking e tutela penale, cit., 7 ss. il quale, pur se in maniera proble- matica, valuta positivamente il ricorso alla decretazione d’urgenza.

battito democratico reale e di un confronto vero tra maggioranza e op- posizione11.

Non solo si è fatto ricorso alla decretazione d’urgenza, ma addirit- tura, come osservato da membri dell’opposizione, «un decreto-legge, per il quale è previsto un termine di conversione di 60 giorni» è stato assegnato al Senato «cinque giorni prima dell’imposta conversione (per- ché decade se non si approva entro il 25 aprile). Ed è un peccato, per- ché questo ramo del Parlamento è stato privato della possibilità di in- terloquire, di intervenire con delle modifiche che sarebbero state op- portune. Non possiamo esercitare questo potere per cui o insistiamo – questo il nostro Gruppo avrebbe dovuto fare in Commissione o in Au- la – con la presentazione di emendamenti, oppure lo votiamo così com’è.

L’apporto che avrebbe potuto fornire la Commissione giustizia del Se- nato e questa stessa Aula, qualora i tempi fossero stati congrui, sareb- be stato estremamente importante e rilevante, perché il testo che ci è stato consegnato dalla Camera è un testo molto ma molto imperfet- to»12.

Non si configurano, del resto, nella materia in esame le presunte esi- genze di urgenza, proprie della decretazione d’urgenza, se si considera che alcune fattispecie penali consentivano già di sanzionare, anche se in maniera lacunosa e insufficiente, una serie di comportamenti ricon- ducibili alla nuova fattispecie. Senza negare la necessità di introdurre l’art. 612 bis c.p., sembrano, del resto, eccessive le aspettative accollate alla fattispecie in esame circa la prevenzione di più gravi fenomeni cri-

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13Cfr. I. MERZAGORABETSOS, La violenza contro le donne, in http://www.nuovovive- reoggi.it/download/La violenza contro le donne.

14F. GARISTO, Speciale mobbing e dintorni: lo stalking. Una nuova ipotesi di reato: gli atti persecutori, in Note informative, 2009, 39.

15E. ROSI, Atti persecutori, cit., 191. Cfr. D. GARLAND, La cultura del controllo. Crimi- ne e ordine sociale nel mondo contemporaneo, ed. it. a cura di A. CERETTI, Il Saggiatore, Milano 2004, 263 sui cambiamenti sociali che hanno trasformato l’esperienza della cri- minalità della classe media e hanno suscitato la conseguente paura della criminalità.

minali, come la violenza sessuale o l’omicidio; basti pensare che la fat- tispecie si dovrebbe applicare a soggetti che non siano attualmente con- viventi (risultando sussidiaria rispetto alla più grave fattispecie di mal- trattamenti) e quindi non inciderà sui gravi fenomeni di violenza do- mestica, che talora sfociano nell’omicidio o in vere e proprie stragi13.

Anche se sembrano eccessive le aspettative espresse nei confronti della fattispecie in esame, si consideri, però, che, come già evidenzia- to, il decreto anticipa talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pub- blica, proprio al dichiarato fine di adottare in via immediata «incisive misure di contrasto a reati (in particolare quelli legati a violenza ses- suale) la cui recrudescenza sta creando allarme sociale per frequenza ed efferatezza». La disciplina dello stalking è stata inserita, infatti, nel- l’ambito di una più ampia riforma della disciplina in materia di vio- lenza sessuale, caratterizzata da una logica di accentuato rigore re- pressivo allo scopo di dare pronta risposta ad una presunta domanda di sicurezza avanzata dalla collettività preoccupata da quella che, nel preambolo del provvedimento normativo, viene definita come «l’allar- mante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale»14. Non so- lo, ma nell’ambito del decreto sono state introdotte altre norme affe- renti al tema della pubblica sicurezza, non del tutto pertinenti al de- creto legge, denotando «la confusione che nella nostra contemporaneità esiste tra la nozione di sicurezza dei cittadini e la mera percezione di sicurezza da parte della collettività, ossia il mero sentirsi sicuri, che è fatto diverso dall’essere realmente in condizioni di sufficiente sicurez- za e che, anzi, può completamente prescindere dalla reale situazione di sicurezza»15. Il tutto, poi, si inserisce come un tassello nell’itinerario repressivo, destinato ad essere implementato lungo tutta la legislatura, della legislazione della c.d. emergenza sicurezza (basti pensare al d.lgs.

n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008), che si è espressa da ul- timo con la legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza bis), che del decreto in esame è la diretta ed immediata susseguente; tale legislazione indi- vidua nell’immigrazione clandestina, nella criminalità sessuale e pre-

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16Cfr. A. GARGANI, Premessa, in Commenti articolo per articolo, d.1. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in legge 23 aprile 2009 n. 38 - Misure urgenti in materia di sicu- rezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (G.U.

24 febbraio 2009, n. 45; G.U. 24 aprile 2009 n. 95), in Legisl. pen., 2009, 416-417.

17Cfr. sulla distorsione dell’informazione in questo settore M. BERTOLINO, Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in La televisione del crimine, Atti del Convegno “La rappresentazione televisiva del crimine”, a cura di G. FORTI-M. BERTOLINO, V&P università, Milano, 2005, 213; sulle distorsioni quantitative e qualitative della co- municazione mediatica del crimine cfr. C.E. PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed effetti sociali dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 493 ss.: «Con riguardo poi al profilo quantitativo (della distorsione di tipo quantitativo), gli organi di informazione tendono a invertire ‘tout court i numeri’ della criminalità, quali risultano, quanto meno, dalle statistiche ufficiali, attraverso un meccanismo di iper-rappresenta- zione selettiva. Nel senso, cioè, che danno visibilità quasi esclusivamente – secondo le modalità sopra chiarite – a fatti ad alto tasso di gravità (ma nella realtà a bassissima fre- quenza statistica), ‘oscurando’ al contempo la ‘base’ della ‘piramide’ della criminalità (ad alta frequenza, ma di gravità medio-bassa» (p. 494). «La rappresentazione parziale e se- lettiva della realtà criminale da parte dell’informazione – decontestualizzando il fatto sot- to il profilo sociale e banalizzandone (o pretermettendone del tutto) il background moti- vazionale – si rivela ad ‘alta densità assiologica’».

18Cfr. su tale capacità dei mass-media di alimentare la richiesta di penalizzazione M.

BERTOLINO, Privato e pubblico, cit., 200, la quale osserva che la mal informazione diven- ta forse più pericolosa della disinformazione non solo per la giustizia, ma anche per la democrazia (p. 240); D.L. ALTHEIDE, I mass media, il crimine e il “discorso di paura”, ivi, 287 ss.; C.E. PALIERO, La maschera e il volto, cit., 526.

19Cfr. A. GARGANI, Premessa, cit., 417.

20W. HASSEMER, Il diritto attraverso i media: messa in scena della realtà, in Ars inter- pretandi, 2004, 160, il quale evidenzia che i media non necessariamente strumentalizza- no le notizie, ma ne hanno una precompensione diversa, in quanto hanno aspettative di- verse e perseguono interessi diversi svolgendo il loro compito che consiste nella messa in scena della realtà.

datoria, nella pirateria stradale le forme di devianza più odiose e peri- colose da contrastare con urgenza16.

Attraverso una più o meno strumentalizzata campagna mediatica capace di amplificare singoli episodi e di esaltarne le note di efferatez- za, creando un irrazionale senso di insicurezza nella collettività (ad esempio gli episodi di violenza sessuale efferata sono statisticamente ridotti rispetto alla massa di episodi “domestici” per opera di partner o conoscenti)17, si realizza un mirato disegno selettivo che chiama i con- sociati a partecipare all’opera di legiferazione con la loro richiesta di ordine e sicurezza18, che viene ad arte raccolta e soddisfatta con que- sti interventi normativi, fondati su semplificazioni e pregiudiziali cri- minologiche, espressione simbolica di forza repressiva “attesa” ed “in- vocata” dalla maggioranza degli Italiani19. In una discutibile democra- zia della maggioranza, con la complicità dei mass media (dovuta alle normali esigenze di rendere le notizie appetibili20o ad una più grave

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21Cfr. C.E. PALIERO, La maschera e il volto, cit., 524, il quale parla di queste campagne come strumento utilizzato dalla Stato, per mezzo dei media, per recuperare o rafforzare il consenso nei confronti delle istituzioni stesse in situazioni di crisi della loro legittima- zione (cfr. p. 532, in cui parla del «problema degli interessi economico-politici che go- vernano i media attraverso il loro controllo da parte della proprietà»). Da ultimo parla di

«un uso ‘politico’ del diritto penale orientato a governare fenomeni attuali», M. DONINI, Principi costituzionali e sistema penale. Modello e programma, in Ius 17, 2009, 417.

22Cfr. per tutti M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3558; ID., Il terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione penale di lotta, in Quad. fiorentini, 2009, 1669; D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc.

pen., 2009, 547; A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in Dem. dir., 2000, 19 ss. il quale contrappone con vigorosa efficacia il modello del diritto alla sicurezza al modello della sicurezza dei diritti; J. ISENSEE, Das Grundrecht auf Sicherheit, Der Gruyter, Berlin, 1983; W. HASSEMER, Sicherheit durch Strafrecht, in Strafverteidiger, 2006, 321 ss.;

ID., Sicurezza mediante il diritto penale, in Crit. dir., 2008, 15.

23Così M. NADDEO, Il delitto di “stalking” tra insicurezza percepita e sicurezza reale, in Ius, 17, 2010, 480 s.

24D. GARLAND, La cultura del controllo, cit., 73 su come la politica penale è diventata un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale.

25Cfr. su tale capacità dei mass-media M. BERTOLINO, Privato e pubblico, cit., 200, la quale osserva che la mal informazione diventa forse più pericolosa della disinformazio- ne non solo per la giustizia, ma anche per la democrazia (p. 240); C.E. PALIERO, La ma- schera e il volto, cit., 526 il quale ritiene che i media siano collettori di bisogni sociali di pena e che anche attraverso di essi si veicoli il consenso sulle scelte di incriminazione; A.

BARATTA, Diritto alla sicurezza, cit., 30; D. GARLAND, La cultura del controllo, cit., 267 ss. Si veda infra, cap. I, nt. 135.

strumentalizzazione da parte della politica o della proprietà), si mani- pola il senso di insicurezza, ad arte creato, della collettività per ottene- re attraverso opportune manovre repressive, – “campagne per la legge e l’ordine” –21, il consenso elettorale: la “sicurezza” percepita diventa un diritto fondamentale22. Alla base di tutto si pone la mancanza di alcu- na seria e ponderata analisi politico-criminale.

L’utilizzo di un decreto legge, che unifica il suo eterogeneo conte- nuto «sotto l’ampio plafond della sicurezza pubblica» – «un inquadra- mento ‘sintomatico’ più che sistematico»23, fa emergere, insomma, co- me, al di là della necessità politico criminale di introdurre la fattispe- cie in esame, il legislatore italiano non ha resistito alla tentazione di uti- lizzare anche tale innovazione legislativa come bene di consumo da pubblicizzare e reclamizzare, sul piano della comunicazione politico- mediatica, attraverso un’operazione di marketing, alla ricerca del con- senso da parte dell’elettorato24. Dopo un’opportuna campagna mass- mediatica circa la pericolosità e l’allarmante aumento del fenomeno stalking – opportunamente collegato alla violenza sessuale –, che ha ali- mentato la richiesta di penalizzazione25, nell’ambito di quella che è sta- ta definita perversa tendenza compulsiva del legislatore moderno o post-

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26Usano queste espressioni per descrivere il fenomeno nell’ambito della produzione normativa italiana F. SGUBBI, Presentazione, in La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova 2006, XI-XII; G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit., 1257. Cfr. D. PULI-

TANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 567; C.E. PALIERO, La ma- schera e il volto, cit., 489, sulla scienza penalistica come sistema di sapere tecnocratico mediante il quale un ceto di tecnici autoalimenta il proprio sistema di regole per legitti- marne la funzione sociale.

27LIGOTTI, Resoconto stenografico, cit.

28F. MEYER, Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von “Stalking” im deutschen Recht, in ZStW, 2003, 254; H.J. ALBRECHT, Stalking - Wissenschaftliche Perspektiven, in A.WEIß- H.WINTER(a cura di), Stalking und häusliche Gewalt; Interdisziplinäre Aspekte und Inter- ventionsmöglichkeiten, 2ª ed., 2005, 43; A. TISEO, La disciplina dello stalking o “molestie assillanti” (I Parte), in Dir. e formaz. Riv. del Cons. naz. for., 2007, 517.

moderno, la nuova fattispecie è stata immessa nel mercato per placare l’allarme sociale, con ampia pubblicità sui mass media che ne hanno esaltato le proprietà innovative26.

Occorrerà valutare nel prosieguo l’effettiva necessità e meritevolez- za dell’incriminazione in esame, se effettivamente si tratta di un «rea- to che va a colmare quel cono d’ombra riguardante determinati com- portamenti non diversamente aggredibili»27o se non si tratta di una nuova fattispecie simbolica del codice penale, una delle tante che «com- promettono alla lunga la coscienza giuridica»28.

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1Così F. CURCI-G.M. GALEAZZI, Sindrome del molestatore assillante (stalking): una ras- segna, in Italian Journ. of Psychopatology, 7(4), 2001; G. BENEDETTO-M. ZAMPI-M. RICCI

MESSORI-M. CINGOLANI, Stalking, cit., 128; P. MARTUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking.

Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici, in Rass. it. crimin., 2009, n. 1, 130;

cfr. R. GIORGI-R. MININO, Stalking, in www.retenuovedipendenze.it; R. MERCURI, Lo stalking, ovvero la sindrome del molestatore assillante, in Il consulente familiare, 2004, 1, 17; F.M.

ZANASI, Violenza in famiglia, cit., 32; H.G.W. V-J. HOFFMANN-I. WONDRAK, Stalking in Deutschland - Aus Sicht der Betroffenen und Verfolger, Nomos, Weisser Ring, 2006; P.E.

MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL, Stalkers and their victims, cit., 2 ss.; D. GIORGIGUARNIERI- M.A. NORKO, Stalking: Introduction, Definition, and Epidemiology, in A. DEBRA-M.D. PI-

NALS(a cura di), Stalking Psychiatric Perspectives and Practical Approaches, Oxford Uni- versity Press, Oxford 2007, 3 ss.; la stessa definizione si adatta allo stalking realizzato dai giovanissimi, bambini e adolescenti, cfr. C.L. SCOTT-P. ASH-T. ELWYN, Juvenile Aspects of Stalking, ivi, 197. Sulla difficoltà di definire lo stalking cfr. P. TJADEN-N. THOENNES-C.J.

ALLISON, Comparing Stalking Victimization From Legal and Victim Perspectives, in K. DA-

VIS-I. HANSONFRIEZE-R.D. MAIURO, Stalking. Perspectives on Victims and Perpetrators, Sprin-

IL FENOMENO CRIMINALE

SOMMARIO: 1. Fenomeno criminale: patologia delle dinamiche relazionali. – 1.1. Le fasi dello stalking. – 2. Tipi di stalkers. – 3. Lo stalking giovanile. – 4. La giuri- sprudenza in materia di molestie assillanti prima del d.lgs. n. 11/2009. – 5. Ne- cessità politico-criminale della nuova fattispecie: valutazioni in termini di ri- spetto del principio di proporzione.

1. Fenomeno criminale: patologia delle dinamiche relazionali

Con il termine “stalking”, tratto dal linguaggio tecnico della caccia e che letteralmente significa “fare la posta, braccare, seguire, pedinare, perseguitare”, si fa riferimento a un fenomeno di molestie assillanti e cioè un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nel- la vera e propria violenza, nei confronti di una vittima che non gradi- sce questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupazione, se non ve- ra e propria paura-ansia o, comunque, di uno stato di sofferenza psi- cologica (gli studiosi parlano di “sindrome delle molestie assillanti”)1.

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ger Publishing Company, New York, 2002, 9 ss.; C. VILLACAMPAESTIARTE, Stalking y dere- cho penal. Relevancia juridico-penal de una nueva forma de acoso, Justel 2009, 32 ss.

2P. MARTUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking, cit., 130; cfr. E. FINCH, Stalking the Per- fect Stalking Law: An Evaluation of the Efficacy of the Protection from Harassment Act 1997, in Crim. Law Rev., 2002, 704; E. OGILVIE, Stalking: Legislative, policing and prose- cutions patterns in Australia (Australian Institute of Criminology Research and Public Po- licy Series No. 34, Australian Institute of Criminology, Canberra 2000).

3P.E. MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL, Stalkers and their victims, cit. 285 s., i quali ci- tano anche dei casi risalenti come quello giudicato dalla sentenza Regina v. Dunn nel 1840 tra i primo casi documentati di stalking (p. 251 ss); si trattava di un caso di eroto- mania; cfr. C. VILLACAMPAESTIARTE, Stalking y derecho penal, cit., 25 ss.

4Theresa Saldana è stata pugnalata dal suo stalker a Los Angeles nel 1982, Rebecca Schaeffer è stata assassinata nella stessa metropoli dal suo persecutore nel luglio 1989;

sono state vittime di stalking Jodie Foster, Sharon Stone, Nicole Kidman, la cantante pop Madonna, l’anchor-man David Letterman, le tenniste Monica Seles e Martina Hingis, il regista Steven Spielberg, e si potrebbe continuare. Cfr. J.M. HOFFMANN-L.P. SHERIDAN, The Stalking of Public Figures: Management and Intervention, in J. Forensic Sci., 2005, 1459;

J. HOFFMANN, Stalking - Forschung und Krisenmanagement, in Kriminalistik, 2001, fasc. 1, 34; J.R. MELOY-L. SHERIDAN-J. HOFFMANN, Stalking, Threatening, and Attacking public fi- gures, A Psychological and Behavioral Analysis, Oxford 2008.

La difficoltà che incontra la stessa dottrina criminologica nel definire tale fenomeno deriva dal suo “status paradossale”, costituendo un mo- dello comportamentale comprensivo di conformità e criminalità, anzi si afferma che lo stalking costituisce «una indebita “amplificazione e accentuazione” della stessa conformità normativa (ad esempio, la dila- tazione esasperata e morbosa del rituale del corteggiamento)»2.

Questo fenomeno è emerso originariamente nei media statunitensi in relazione ad episodi di molestie assillanti da parte di fans psichica- mente disturbati nei confronti di persone famose; hanno suscitato par- ticolare clamore e allarme due casi che si sono conclusi in maniera tra- gica con la morte delle vittime, l’attrice Rebecca Schaeffer3e Teresa Saldana4.

In realtà gli studi in materia rivelano che l’elaborazione della cate- goria dello stalking deriva dalla fusione di due ampie aree di compor- tamenti umani: quella delle molestie sessuali, degli atteggiamenti mi- nacciosi, delle intrusioni nella sfera privata, già penalmente rilevanti, e quella dei comportamenti, più o meno tollerati nel passato, con i qua- li gli uomini hanno tradizionalmente imposto la loro volontà alle don- ne. In questa seconda categoria rientrano gli approcci insistenti per ini- ziare un rapporto o per costringere le donne a riprendere una relazio- ne matrimoniale interrotta; strategie coercitive incoraggiate nelle so- cietà occidentali del passato, non più accettate con il declino della no- zione del matrimonio come unione indissolubile e con il cambiamen- to del ruolo delle donne nella società. La nozione di stalking attuale è,

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5R. PURCELL-M. PATHÉ& P. MULLEN-R. MCKENZIE, La diffusione e la natura dello stalking nella popolazione generale, in P. CURCI-G.M. GALEAZZI-C. SECCHI(a cura di), La sindrome delle molestie assillanti (stalking), Bollati Boringhieri, Torino 2003, 21 ss.; cfr. L. GEMINI- G.M. GALEAZZI-F. CURCI, Stalking e mass media, ivi, 142-143, i quali evidenziano che fra il 1980 e il 1989 il tema delle molestie assillanti veniva ricompreso, senza essere distinto ed etichettato, nell’ambito di generici episodi di violenza domestica rubricati sotto il termi- ne tortura o stupro psicologico; tra il 1989 e il 1991 i media americano dedicano invece ampia attenzione proprio al fenomeno dello star-stalking. Successivamente, l’estendersi del termine stalking ai casi di molestie subite da gente comune può essere associato alla proposta e all’approvazione delle leggi antistalking in tutti gli Stati della Federazione ame- ricana (processo completato nel 1994).

6L. DEFAZIO-G.M. GALEAZZI, Le vittime di stalking, in Percorsi di aiuto per vittime di stalking, a cura del MODENAGROUP ONSTALKING, Franco Angeli, Milano 2007, 13 ss.

7L. DEFAZIO-G.M. GALEAZZI, Le vittime di stalking, cit., 15; H.G.W. V-J. HOFFMANN- I. WONDRAK, Stalking in Deutschland, cit., 63-146.

8L. DEFAZIO-G.M. GALEAZZI, Le vittime di stalking, cit., 15; cfr. P. MARTUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking, cit., 139.

9P.E. MULLEN-M. PATHÉ-G.W. STUART, Study of Stalkers, in American Journ. of Psy- chiat. 1999, vol. 156, 1244-49.

10L. DEFAZIO-G.M. GALEAZZI, Le vittime di stalking, cit., 15 rilevano che in una recente meta-analisi che ha preso in considerazione 103 studi, è emerso come complessivamen- te il 49% dei casi esaminati riguardasse soggetti che in precedenza avevano avuto una re-

insomma, un derivato della letteratura sulla violenza domestica; op- portunisticamente le associazioni statunitensi in difesa delle vittime delle violenze domestiche si sono appropriate del termine stalking, che negli anni ottanta è stato utilizzato per descrivere il continuo assedio di ammiratori psichicamente disturbati ai danni di persone famose, – fenomeno che ha attirato l’attenzione dei media –, per descrivere le per- secuzioni alle donne da parte di ex compagni, riuscendo ad attribuire rilevanza ad un fenomeno fino ad allora relegato nell’oscurità, all’in- terno della generica categoria delle molestie alle donne5.

Lo stalking, quindi, non è legato allo star system, ma si tratta di un più ampio, diffuso e variegato fenomeno6, che comprende le persecu- zioni di ex partners7, di colleghi, amici, conoscenti, clienti e pazienti (si evidenzia che attività come quella di docente, avvocato, giudice, chi- rurgo estetico possono favorire situazioni di stalking e che «una cate- goria professionale che appare particolarmente a rischio è quella delle helping profession», ad esempio psicologi8), o sconosciuti, che realiz- zano forme di c.d. intrusione relazionale attraverso una serie di azioni ripetute nel tempo, che possono assumere le forme della mera ricerca di contatto o di comunicazione, sino al controllo e alla sorveglianza, provocando nel destinatario preoccupazione e timore9. Gli ex partners, che vogliono riprendere il rapporto o vendicarsi, costituiscono la cate- goria maggiormente rappresentata in tutti gli studi statistici10.

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lazione con il molestatore; cfr. H.G.W. V-J. HOFFMANN-I. WONDRAK, Stalking in Deutsch- land, cit., 63-146 che parlano del 48.5% dei casi esaminati; C. PARODI, Stalking e tutela pe- nale, cit., 24; L. STADLER, Ex-Partner-Stalking im Kontext familienrechtlicher Auseinander- setzungen. Konsequenzen für die Kinder und Handlungsoptionen für beteiligte professionelle Akteure, Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt-Main 2009. Anche in relazione al rea- to di violenza sessuale, spesso l’autore è un ex partner o un familiare cfr. F. RESTA, Il de- litto di stalking verso un nuovo habeas corpus per la donna?, in Giur. merito, 2009, 7-8, 1924; cfr. P.E. MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL, Stalkers and their victims, cit., 69 ss. su tale tipologia di “rejected stalker and the resentful stalker”.

11P. TJADEN-N. THOENNES, “Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey”, U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, and Centers for Disease Control and Prevention, Washington DC, April 1998; J. MCFARLANE

et al., “Stalking and Intimate Partner Femicide”, Homicide Studies, 3, n. 4, November 1999, 300; B. FISHER-F.T. CULLEN-M.G. TURNER, Sexual Victimization of College Women, Natio- nal Institute of Justice, U.S. Department of Justice, Washington DC 2000.

12K. BAUM-S. CATALANO-M. RAND(Bureau of Justice Statistic)-K. ROSE(National In- stitute of Justice), “Stalking Victimization in the United States”, NCJ 224527 National Cri- me Victimization Survey, gennaio 2009.

13Tale Centro ha elaborato “The Model Stalking Code Revisited: Responding to the New Realities of Stalking” per offrire consulenza agli Stati che stanno lavorando per mo- dificare le loro legislazioni in materia, suggerendo delle riforme al Model Anti-Stalking Code for the States del 1993, elaborato dal National Institute of Justice, U.S. Department of Justice (cfr. infra, cap. II, § 1). Cfr. P.E. MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL-R. MACKENZIE, Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio, in P. CURCI- G.M. GALEAZZI-C. SECCHI(a cura di), La sindrome delle molestie assillanti (stalking), cit., 21 ss.

Negli Stati Uniti sono stati condotti tre studi che hanno consentito di conoscere in maniera approfondita il fenomeno: il National Violence Against Women Survey nel 1998, l’Intimate Partner Stalking e il Femici- de Study nel 1999, il National Sexual Victimization of College Women Survey nel 200011. Questi studi hanno consentito di conoscere le di- mensioni e la gravità del fenomeno, le relazioni tra vittime e stalkers, le tipologie di comportamenti. Da ultimo, nel 2006, è stato condotto un altro studio il “Supplemental Victimization Survey (SVS)”, che è alla ba- se di un recentissimo rapporto (special report), “Stalking Victimization in the United States” del gennaio del 2009 del Bureau of Justice Stati- stic12.

In base ai dati del National Center for Victims of Crime il 78% delle vittime sono donne (nel 74% tra i 18 e i 39 anni), l’87% degli stalkers so- no uomini; il 77% delle donne sono perseguitate da persone che cono- scono, il 59% da un partner o da un ex partner. Nel 76% dei casi di omi- cidio e nel 85% dei casi di tentativo di omicidio ai danni delle donne da parte di ex partner, l’assassinio era stato preceduto da condotte perse- cutorie durante l’anno precedente il tragico epilogo13.

Una recente ricerca condotta in Italia, l’“Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne”, dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT

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14Istat 2007, in http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00, svolta su 25.000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate telefonicamente tra il gennaio e l’ottobre 2006, per misurare la violenza (fisica, sessuale e psicologica) e i maltrattamenti contro le donne, dentro e fuori la famiglia (si tratta di un’indagine per la prima volta interamente dedicata al fenomeno delle violenza fisica e sessuale contro le donne; erano state condotte rilevazioni su molestie e violenze sessuali già nel 1997 e poi nel 2002 nell’ambito dell’indagine Multiscopo sulla sicurezza dei cittadini).

15Cfr. sulle differenze tra donne e uomini nelle condotte di stalking cfr. J.R. MELOY- H.FISHER, Some Thoughts on the Neurobiology of Stalking, in J. Forensic Sci, 2005, vol. 50, 1474.

16L. SHERIDAN-G. DAVIES-J. BOON, The Course and Nature of Stalking: A Victim Per- spective, in The Howard Journ., 2001, vol. 40, 217; cfr. H.G.W. V-J. HOFFMANN-I. WON-

DRAK, Stalking in Deutschland, cit., per un indagine del fenomeno in Germania; R. HAR-

ZER, Stalking: Über den strafrechtlichen Schutz der Freiheitsrechte von Frauen, in NK, 2009, 95; S. GERHOLD, Stalker sind nahezu immer männlich! Ein moderner Mythos?, in Neue Kri- minapolitik, 2009, 101.

17A. WEIß-H. WINTERER, Stalking und häusliche Gewalt, in A. WEIß-H. WINTERER(a cu- ra di), Stalking und häusliche Gewalt. Interdisziplinäre Aspekte und Interventionsmögli- chkeiten, II, Lambertus (Freiburg im Breisgau) 2008, 17, i quali sottolineano che tale fe- nomeno non viene avvertito come problema, come fenomeno criminale, in paesi asiati- ci e africani, soprattutto di religione musulmana, in cui il ruolo sociale della donna è di- verso da quello dei paesi occidentali.

18P.E. MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL, Stalkers and their victims, cit., 136 ss.; TK LO-

GAN-C. LEUKEFELD-B. WALKER, Stalking as a Variant of Intimate Violence: Implications From a Young Adult Sample, in K. DAVIS-I. HANSONFRIEZE-R.D. MAIURO, Stalking. Perspectives on Victims and Perpetrators, cit., 279 in cui si evidenziano i legami tra la vittimizzazione da stalking e la vittimizzazione da abusi psicologici negli uomini, e le conseguenze in ter- mini di stress e depressione; gli autori evidenziano anche come la differenza in termini

2007)14, ha fatto emergere che su 25.000 donne, 2 milioni e 77 mila avrebbero subito stalking da parte degli ex partners al momento della separazione, pari al 18,8% del totale; il 48,8% delle donne vittime di vio- lenza fisica o sessuale avrebbero subito anche comportamenti perse- cutori. In base ai dati dell’Osservatorio Nazionale per lo Stalking a es- sere oggetto di molestie sono nel 86% dei casi le donne e il comporta- mento molesto supera l’anno e mezzo15, in base ad una recente ricer- ca svolta in Inghilterra le donne sono vittime nel 92% dei casi16. La dot- trina, come accennato, evidenzia gli stretti legami del fenomeno con le problematiche relative alla violenza sulle donne e alla violenza dome- stica17. Non si deve, tuttavia, dimenticare che in una, sia pur bassa, per- centuale di casi l’autore degli atti persecutori è una donna, il cui com- portamento persecutorio non è meno intrusivo e persistente di quello di un uomo, con la differenza che le vittime di stalking da parte di don- ne sono spesso trattate con apatia, scetticismo o indifferenza da parte delle forze dell’ordine o delle agenzie competenti; tra le stalkers si regi- stra un’alta percentuale di soggetti con problemi psichiatrici18.

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quantitativi tra uomini e donne nella vittimizzazione da stalking diminuisce nell’analisi del fenomeno nell’ambito dei campus (p. 268 ss.).

19P. MARTUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking, cit., 136.

20P. MARTUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking, cit., 136. Cfr. sullo stalking nei con- fronti di personaggi famosi R.T.M. PHILLIPS, Celebrity and Presidential Targets, in A. DE-

BRA-M.D. PINALS(a cura di), Stalking Psychiatric Perspectives, cit., 227 ss.

Procedendo ad un più preciso esame del fenomeno, si deve, innan- zitutto, evidenziare che alla base di esso si pone una difficile dinamica relazionale. Ad esempio l’instabilità sentimentale con le frequenti rot- ture dei rapporti della nostra epoca è spesso una causa scatenante, co- me accennato; «la scelta unilaterale di terminare un legame pone colui che decide di allontanarsi in una potenziale situazione di rischio: chi subisce la fine del rapporto prova un senso di smarrimento, che po- trebbe tramutarsi in ira e frustrazione e, d’altro canto, l’ex partner è col- pito dal sentimento di colpa. In questo particolare contesto, lo stalking si configura come una sorta di “lacuna” tra condotte tradizionali in de- clino (come l’istituzione matrimoniale e il tradizionale ruolo della don- na) e valori storicamente più recenti (come la consolidata indipenden- za femminile nella società moderna); di conseguenza sono le donne a confrontarsi con i maggiori pericoli di vittimizzazione»19.

Un altro dei moderni cambiamenti sociali nell’ambito delle relazio- ni interpersonali che contribuisce ad incrementare il fenomeno crimi- nale in esame è anche la nuova visibilità pubblica della sfera privata, nonché la promiscuità diffusa tra soggetti pressoché sconosciuti, pro- miscuità intesa come mescolanza e varietà dei rapporti che sorgono ogni giorno tra soggetti che si conoscono solo superficialmente. Deter- minante a tal proposito il ruolo dei mass media, soprattutto in relazio- ne alle molestie assillanti contro personaggi del mondo dello spettaco- lo e dello sport, in quanto i mezzi di comunicazione di massa contri- buiscono a rendere il personaggio famoso come un individuo «fami- liare» («L’ammiratore ossessionato dal personaggio famoso ritiene, di conseguenza, che le proprie condotte siano legittimate e giustificate:

egli conosce molti dettagli della vita privata della vittima, proprio gra- zie alle notizie divulgate dai mass media e ciò può innescare un mec- canismo morboso, che alimenta il desiderio di introdursi nella sfera in- tima personale del personaggio pubblico»)20.

Un altro fattore scatenante legato alle moderne dinamiche relazio- nali attiene all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, a partire dal te- lefono e dalle e-mail, «ovvero le chat-room e le chat-line, poiché questi creano un falso senso di intimità, il quale è spesso equivocato dal mo- lestatore»; «le caratteristiche intrinseche all’intermediazione elettroni-

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21Così P. MARTUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking, cit., 138.

22Ibidem, 137-138.

23Ibidem, 138.

24H. EGE, Oltre il mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Franco Angeli, Milano 2005, 125 (nel prosieguo H. EGE, Oltre il mobbing, cit.), il quale sottolinea che lo stalker conosce, quindi, bene la vittima, vuoi per la storia pre- cedente, vuoi perché accumula quante più informazioni possibili sulla vittima, laddove manca un precedente rapporto.

ca propria della Rete – spersonalizzazione della condotta, facilità e ra- pidità del contatto, garanzia di anonimato e aspettativa di immunità – sembrano aver fortemente incentivato le molestie virtuali, slatentiz- zando in molti soggetti pulsioni che probabilmente, in contesti tradi- zionali, non sarebbero mai emerse»21.

Lo stalking può essere considerato, allora, come una patologia del- la relazione e della comunicazione sotto due profili: malinteso origina- rio sul significato della relazione (ad es. la convinzione delirante di uno sconosciuto di essere amato dalla propria vittima; convinzione di aver subito un torto in ambito professionale – paziente insoddisfatto dell’ope- razione –; relazioni interpersonali poco chiare, come avviene tra colle- ghi); malinteso sui limiti della relazione (l’ex partner che non accetta la rottura)22. Al malinteso originario con cui ha inizio la campagna di mo- lestie, segue l’equivoco sui limiti della relazione. Il molestatore che in- vade in modo intrusivo e assillante la sfera privata della vittima, non sembra comprendere la grave lesione cagionata a colui che subisce le molestie poiché intende imporre con prepotenza la propria visione del rapporto, non riconoscendo il pensiero e i bisogni della vittima, a cau- sa di importanti deficit di funzionamento dell’Io23.

1.1. Le fasi dello stalking

In particolare, poi, lo stalking si evolve in quattro fasi: relazione con- flittuale; azioni persecutorie e continuative (stalking); conseguenze psi- co-fisiche per la vittima; scontro finale. La prima fase sarebbe all’ori- gine dell’attività criminale ed è quella in cui si sviluppa una relazione emotiva conflittuale derivante da un legame precedente interrotto o ter- minato, oppure a causa di un rapporto intensamente desiderato dallo stalker ma non accettato dalla vittima24. La seconda fase è quella in cui il rifiuto della vittima, la sua inaccessibilità o l’impossibilità di colpir- la efficacemente rendono frustrato l’agente; la sua incapacità di realiz- zare le sue intenzioni nei confronti della vittima assume i contorni di una sconfitta personale da cui deve riscattarsi (spesso si sente vittima,

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25H. EGE, Oltre il mobbing, cit., 125-126.

26B.H. SPITZBERG, The Tactical Topography of Stalking, Victimization and Management, in Trauma, Violence Abuse, vol. III, 2002, n. 4, 261-288; cfr. sulla tipologia di comporta- menti H.G.W. V-J. HOFFMANN-I. WONDRAK, Stalking in Deutschland, cit., 40 ss.; P. MAR-

TUCCI-R. CORSA, Le condotte di stalking, cit., 131; R. MACKENZIE-P.E. MULLEN-M. PATHÉ-R.

PURCELL, I comportamenti di molestie, in P. CURCI-G.M. GALEAZZI-C. SECCHI(a cura di), La sindrome delle molestie assillanti (stalking), cit., 35 s.; P.E. MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL- G.W. STUART, Study of Stalkers, in American Journ. of Psychiat., vol. CLVI, 1999, 1244- 1249.

27 Modena Group on Stalking dell’Università di Modena, in www.stalking.medleg- mo.unimo.it; cfr. A. SORGATO, Stalking: i reati del c.d. molestatore assillante in attesa di una norma ad hoc, in Il merito, 2008, 59; P. TERRACCIANO-G. MINOTTI, Gli “atti persecutori” dal fenomeno dello “stalking” alla regolamentazione legislativa delle condotte invasive che in- terferiscono con la vita privata, in Riv. di pol., 2009, 262 ss.; R. MACKENZIE-P.E. MULLEN- M. PATHÉ-R. PURCELL, I comportamenti di molestie, cit., 45 s.

28M. PATHÉ-P.E. MULLEN, The Impact of stalkers on their Victims, in The British Jour- nal of Psychiatry, 1997, vol. 170, 12-17.

maturando ulteriori desideri di vendetta o di giustizia): quando questo grumo di emozioni scoppia, il molestatore passa dalle intenzioni alle azioni25.

Nella fenomenologia dello stalking rientrano: iperintimità, che com- prende azioni volte a comunicare e a cercare un contatto diretto con la vittima per esprimere affetto, per costruire (o intensificare) una rela- zione; il pedinamento, la vigilanza e la sorveglianza, che comprendono una vasta gamma di attività realizzate con lo scopo di mantenere il con- trollo della vittima; invasione che consiste nella violazione della legit- tima privacy attraverso il furto o la violazione di domicilio; pedinamento e intrusione svolte da terzi, utilizzati per raccogliere informazioni o per mantenere un contatto con la vittima; coercizione e costrizione in cui la forza fisica o psicologica è usata per controllare la vittima; aggres- sione rivolta alla vittima, alle sue proprietà oppure a persone o oggetti cari alla vittima. Le intrusioni e i furti sono realizzati per appropriarsi di oggetti della vittima (biancheria intima, oggetti personali), per ven- detta (sottrarre oggetti costosi o aventi un valore affettivo), per sentir- si vicini alla vittima, per raccogliere informazioni. Nell’ipotesi in cui non viene sottratto o danneggiato nulla, spesso la polizia è poco pro- pensa ad aprire un’inchiesta26.

In base ad una classificazione più semplice si parla di comunica- zioni indesiderate (telefonate, lettere, fax, e-mail, biglietti o graffiti);

contatti indesiderati e comportamenti associati27. I contatti indeside- rati si realizzano attraverso approcci diretti e indesiderati (55%), pedi- namenti della vittima (68%) e la sorveglianza28; gli stalkers possono se- guire, osservare e avvicinare la vittima in ogni momento, presso l’abi-

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