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Discrimen » La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze

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Academic year: 2022

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VA

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JusQuid Sezione Scientifica

La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze

Francesco Mazza

Francesco Mazza

La figura della premeditazione coinvolge due cardini del siste- ma penale, colpevolezza ed imputabilità. Da sempre richiama l’attenzione dei giuristi che si sono cimentati a fornirne una defi- nizione degna di una consacrazione normativa. Raramente però i codificatori delle varie epoche storiche hanno raccolto il sug- gerimento dei giuspenalisti, tant’è che anche nel codice vigente la premeditazione non viene descritta.

L’avvento delle metodiche sperimentali sviluppate dagli studiosi nel crinale tra Ottocento e Novecento, e perfezionate dai neu- roscienziati nella seconda metà del XX secolo con la mappatura dell’articolato funzionamento del cervello umano, offrono allo studioso nuove prospettive nelle quali inquadrare la premedi- tazione. È così emerso che in tale multiforme funzionamento assurge ad un ruolo centrale il momento deliberativo che non trova realizzazione nella immediatezza, ma perdura stabilmente ed irrevocabilmente nel tempo.

Questa ricostruzione rende la premeditazione incompatibile con alcuni istituti di parte generale del diritto penale e solleva il problema della individuazione dei processi di elaborazione mentale nel correo. Consegue altresì l’impossibilità di configu- rare la cosiddetta premeditazione condizionata, e si impone al penalista una rivisitazione della imputabilità soprattutto con ri- ferimento al vizio di mente ed agli stati emotivi o passionali, in modo da renderla compatibile con le nuove acquisizioni neuro- tecnoscientifiche.

Alla luce dei risultati conseguiti da tali nuove metodiche posso- no trarsi spunti per una diversa delineazione della premeditazio- ne al fine di eliminare ogni incertezza che attualmente emerge dalla lettura degli orientamenti giurisprudenziali.

ISBN 978-88-6938-092-1

La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze

19

Francesco Mazza è professore a contratto di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

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JusQuid sezione scientifica

Nella sezione scientifica di JusQuid sono pubblicate opere sottoposte a revisione valutativa con il procedimento del «doppio cieco» (double blind peer review process), nel rispetto dell’anonimato dell’autore e dei due revisori. I revisori sono professori di provata esperienza scientifica, italiani o stranieri, o ricercatori di istituti di ricerca notoriamente affidabili. Il revisore che accetti l’incarico di valutazione formula il suo giudizio tramite applicazione di punteggio da 1 a 10 (sufficienza: 6 punti) in relazio- ne ad ognuno dei seguenti profili: struttura (coerenza e chiarezza dell’impianto lo- gico, metodologia); riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza espositiva; argomentazione critica e propositiva; bibliografia; rilevanza scientifica nel panorama nazionale (e internazionale, se ricorre l’esigenza relativa a questo profilo).

Precisa se l’opera sia pubblicabile senza modifiche o previo apporto di modifiche, o se

sia da rivedere, oppure da rigettare, e comunque dà opportune indicazioni. Nel caso

di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore

responsabile e dal comitato scientifico, salvo casi particolari in cui il direttore me-

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conservati presso la sede di JusQuid, a cura del direttore. Il termine per lo svolgi-

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sponsabile e del comitato scientifico sono escluse dalla valutazione opere di indubbia

meritevolezza o comunque di contenuto da ritenersi già adeguatamente valutato in

sede accademica con esito positivo, per esempio scritti pubblicati su invito o di autori

di prestigio, atti di particolari convegni, opere collettive di provenienza accademica.

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JusQuid

Direttori responsabili

Silvio Riondato e Riccardo Borsari Comitato editoriale

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JusQuid sezione scientifica

Comitato scientifico

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E. Pavanello, La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico, 2012.

S. Riondato (a cura di), Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del “Problema penale”. Nel trentesimo dall’Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, 2012.

L. Pasculli, Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici criminosi internazionali, 2012.

S. Riondato, R. Alagna (a cura di), Diritto penale della Repubblica di Turchia. Criminal Law of the Republic of Turkey, 2012.

R. Borsari, Reati contro la Pubblica Amministrazione e discrezionalità amministrativa. Dai casi in materia di pubblici appalti, 2012.

C. Sarra, D. Velo Dalbrenta (a cura di), Res iudicata. Figure della positività giuridica nell’esperienza contemporanea, 2013.

R. Alagna, S. Riondato (a cura di), Studi sulla riforma penale post-socialista. Studies on the Criminal Law Reform in the Post-Soviet Countries, 2013.

R. Borsari (a cura di), Profili critici del diritto penale tributario, 2013.

R. Borsari, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità. Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, 2013.

S. Riondato, Cornici di «famiglia» nel diritto penale italiano, 2014.

I.G. Antonini, La duplice natura della società pubblica: tra garanzia della concorrenza e alternativa all’appalto, 2014.

D. Provolo, S. Riondato, F. Yenisey (eds.), Genetics, Robotics, Law, Punishment, 2014.

A. Aprile, A. Fabris, D. Rodriguez, Danno da perdita di chance nella responsabilità medica, 2014.

R. Borsari (a cura di), Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza, 2015.

R. Borsari (a cura di), Homo oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nei reati economici, 2015.

R. Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla “Riforma Severino”, 2015.

F. Mazza, La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze, 2016.

JusQuid sezione teorico-pratica

• S. Cardin, L’illecito punitivo-amministrativo: principi sostanziali, procedimentali e processu- ali, 2012.

• A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, 2015.

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Titolo originale: La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze

© 2016 Padova University Press Università degli Studi di Padova via 8 Febbraio 2, Padova www.padovauniversitypress.it

Redazione

Mimma De Gasperi Francesca Moro Enrico Scek Osman

Progetto grafico Padova University Press

Immagine di copertina

"Collegio dei dottori giuristi padovani che rende parere al Doge". Dall'affresco di Gino Severini nella Sala della Facoltà di Giurisprudenza − Palazzo del Bo, Padova.

ISBN 978-88-6938-092-1

Stampato per conto della casa editrice dell’Università degli Studi di Padova − Padova University Press nel mese di ottobre 2016.

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

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Francesco Mazza

LA PREMEDITAZIONE DEL DELITTO TRA DOGMATICA GIURIDICA E NEUROTECNOSCIENZE

UP

PADOVA

(8)

a mia madre

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a mia madre

(10)

Sommario

Sommario 9

CAPITOLO PRIMO 15

Il problema della definizione della premeditazione 15

1. La definizione della premeditazione nelle codificazioni preunitarie come disegno formato prima dell’azione: l’importanza della legislazione napoleonica. 15

1.1 Le codificazioni preunitarie prive di una definizione della premeditazione. 20 2.La teoria del frigido pacatoque animo (Giovanni Carmignani) e la sua non incidenza

nelle codificazioni ottocentesche. 22

3. La premeditazione quale espressione della maggiore intensità del dolo e la rilevanza della minorata potenza della privata difesa (Francesco Carrara). 23 4. La proposta dei novatores per una definizione della premeditazione incentrata sui

processi mentali. 25

5. Il dibattito per una definizione della premeditazione in vista del varo di un nuovo

codice penale per l’Italia unita. 28

6. La premeditazione nel codice Zanardelli: le ragioni della assenza di una sua

definizione. 31

7. I contributi sul carattere dell’agente (Bernardino Alimena) e quelli sulla maniera di operare del colpevole (Giovan Battista Impallomeni). 36 8. La premeditazione quale manifestazione della intensità e della durata della energia

criminosa. 38

9. Le perduranti incertezze nel delineare la premeditazione sotto la vigenza del codice

Zanardelli. 40

10. Il Rilievo dello studio delle funzioni intellettive e sentimentali. 43 11. Il progetto Ferri del 1921: la premeditazione come preparazione ponderata del

delitto. 49

12. La soppressione della premeditazione e la sua improvvisa riapparizione nel corso

dei lavori preparatori per un nuovo codice penale. 53

13. Le motivazioni poste a fondamento della scelta di non definire la premeditazione

nel codice Rocco. 59

14. I diversi orientamenti della dottrina dopo il 1930. 61

(11)

Sommario

Sommario 9

CAPITOLO PRIMO 15

Il problema della definizione della premeditazione 15

1. La definizione della premeditazione nelle codificazioni preunitarie come disegno formato prima dell’azione: l’importanza della legislazione napoleonica. 15

1.1 Le codificazioni preunitarie prive di una definizione della premeditazione. 20 2. La teoria del frigido pacatoque animo (Giovanni Carmignani) e la sua non incidenza

nelle codificazioni ottocentesche. 22

3. La premeditazione quale espressione della maggiore intensità del dolo e la rilevanza della minorata potenza della privata difesa (Francesco Carrara). 23 4. La proposta dei novatores per una definizione della premeditazione incentrata sui

processi mentali. 25

5. Il dibattito per una definizione della premeditazione in vista del varo di un nuovo

codice penale per l’Italia unita. 28

6. La premeditazione nel codice Zanardelli: le ragioni della assenza di una sua

definizione. 31

7. I contributi sul carattere dell’agente (Bernardino Alimena) e quelli sulla maniera di operare del colpevole (Giovan Battista Impallomeni). 36 8. La premeditazione quale manifestazione della intensità e della durata della energia

criminosa. 38

9. Le perduranti incertezze nel delineare la premeditazione sotto la vigenza del codice

Zanardelli. 40

10. Il Rilievo dello studio delle funzioni intellettive e sentimentali. 43 11. Il progetto Ferri del 1921: la premeditazione come preparazione ponderata del

delitto. 49

12. La soppressione della premeditazione e la sua improvvisa riapparizione nel corso

dei lavori preparatori per un nuovo codice penale. 53

13. Le motivazioni poste a fondamento della scelta di non definire la premeditazione

nel codice Rocco. 59

14. I diversi orientamenti della dottrina dopo il 1930. 61

(12)

14.1 I contributi della giurisprudenza per una definizione della premeditazione. 64 15. La rilevanza del momento della risoluzione criminosa. 66 16. La prodizione e la minorata difesa della vittima quali elementi fondamentali della

premeditazione. 70

17. L’avvento delle indagini neurotecnoscientifiche ed il loro apporto per una

definizione della premeditazione. Cenni e rinvio. 73

CAPITOLO SECONDO 81

I requisiti della premeditazione ed il contributo delle neurotecnoscienze 81

1. Gli elementi che tradizionalmente costituiscono la premeditazione: elemento

oggettivo ed elemento soggettivo. 81

2. Insufficienze e manchevolezze degli elementi oggettivi: il fattore tempo, la

prodizione e la macchinazione. La minorata difesa della vittima. 84 3. L’abbandono degli elementi oggettivi ridotti a dati probatori degli elementi

soggettivi e l’emergere delle componenti psicologiche e motivazionali dell’agire umano

(riflessione e meditazione). 89

4. Gli elementi di carattere soggettivo: la maggiore intensità del dolo come

fondamento della premeditazione. 96

4.1. Il momento deliberativo quale requisito soggettivo della premeditazione e

l’influenza delle scienze psicologiche. 99

4.2. Il motivo pravo come caratteristica essenziale della premeditazione. 104 4.3. La rilevanza della macchinazione nei suoi risvolti soggettivi per la

configurabilità della premeditazione. 105

4.4. Il profilo della personalità del reo nell’ambito degli elementi soggettivi della

premeditazione. 108

4.5. I riflessi psicologici dell’elemento cronologico nella premeditazione. 112 4.6. Lo stato di premeditazione ed il risparmio psichico. 114 5. Le perplessità della dottrina penalistica sulle nuove acquisizioni in campo

neuroscientifico e la loro incidenza sulla delineazione della premeditazione. 116 5.1. La struttura dei processi del controllo cognitivo e le tecniche di cui si avvalgono

le neuroscienze. 118

5.2. Il potenziale di prontezza dell’azione: l’attività cerebrale antecedente alla

realizzazione della decisione. 121

5.3. Le componenti neuropsicologiche dell’agire deliberato. 122 5.4. L’essenza della premeditazione: le caratteristiche del momento deliberativo. 125 6. La prova di un fatto psichico: gli orientamenti tradizionali della dottrina e della giurisprudenza in tema di accertamento della premeditazione. 133 7. Il contributo delle nuove metodiche neurotecnoscientifiche ed il giusto processo

regolato dalla legge. 142

CAPITOLO TERZO 151

La premeditazione: compatibilità ed incompatibilità 151

1. La problematica della compatibilità della premeditazione con il dolo eventuale 151

2. Premeditazione e preterintenzione. 155

3. Premeditazione ed altre circostanze aggravanti. 158

4. Premeditazione e circostanze attenuanti. 162

5. Premeditazione e circostanze attenuanti generiche. 164 6. Premeditazione e provocazione: il contributo chiarificatore delle acquisizioni

neurotecnoscientifiche. Cenni e rinvio. 166

7. Premeditazione e delitto tentato. 171

8. Premeditazione e aberratio ictus. 173

9. La estensione della premeditazione ai partecipi nel medesimo reato. I processi di

elaborazione mentale nel correo. 174

10. Premeditazione e continuazione criminosa. 180

11. Premeditazione e vizio di mente. Cenni e rinvio. 181

CAPITOLO QUARTO 183

La premeditazione condizionata e le innovazioni del sapere neurotecnoscientifico 183

1. La conciliabilità della premeditazione con avvenimenti futuri ed incerti.

Impostazione del problema ed interferenze tra diritto penale e diritto civile. 183 1.1. Le soluzioni proposte dalle codificazioni preunitarie e le discordanti opinioni

della dottrina. 185

2. La contraddizione insita nella formula “omicidio premeditato condizionato”. 189

(13)

14.1 I contributi della giurisprudenza per una definizione della premeditazione. 64 15. La rilevanza del momento della risoluzione criminosa. 66 16. La prodizione e la minorata difesa della vittima quali elementi fondamentali della

premeditazione. 70

17. L’avvento delle indagini neurotecnoscientifiche ed il loro apporto per una

definizione della premeditazione. Cenni e rinvio. 73

CAPITOLO SECONDO 81

I requisiti della premeditazione ed il contributo delle neurotecnoscienze 81

1. Gli elementi che tradizionalmente costituiscono la premeditazione: elemento

oggettivo ed elemento soggettivo. 81

2. Insufficienze e manchevolezze degli elementi oggettivi: il fattore tempo, la

prodizione e la macchinazione. La minorata difesa della vittima. 84 3. L’abbandono degli elementi oggettivi ridotti a dati probatori degli elementi

soggettivi e l’emergere delle componenti psicologiche e motivazionali dell’agire umano

(riflessione e meditazione). 89

4. Gli elementi di carattere soggettivo: la maggiore intensità del dolo come

fondamento della premeditazione. 96

4.1. Il momento deliberativo quale requisito soggettivo della premeditazione e

l’influenza delle scienze psicologiche. 99

4.2. Il motivo pravo come caratteristica essenziale della premeditazione. 104 4.3. La rilevanza della macchinazione nei suoi risvolti soggettivi per la

configurabilità della premeditazione. 105

4.4. Il profilo della personalità del reo nell’ambito degli elementi soggettivi della

premeditazione. 108

4.5. I riflessi psicologici dell’elemento cronologico nella premeditazione. 112 4.6. Lo stato di premeditazione ed il risparmio psichico. 114 5. Le perplessità della dottrina penalistica sulle nuove acquisizioni in campo

neuroscientifico e la loro incidenza sulla delineazione della premeditazione. 116 5.1. La struttura dei processi del controllo cognitivo e le tecniche di cui si avvalgono

le neuroscienze. 118

5.2. Il potenziale di prontezza dell’azione: l’attività cerebrale antecedente alla

realizzazione della decisione. 121

5.3. Le componenti neuropsicologiche dell’agire deliberato. 122 5.4. L’essenza della premeditazione: le caratteristiche del momento deliberativo. 125 6. La prova di un fatto psichico: gli orientamenti tradizionali della dottrina e della giurisprudenza in tema di accertamento della premeditazione. 133 7. Il contributo delle nuove metodiche neurotecnoscientifiche ed il giusto processo

regolato dalla legge. 142

CAPITOLO TERZO 151

La premeditazione: compatibilità ed incompatibilità 151

1. La problematica della compatibilità della premeditazione con il dolo eventuale 151

2. Premeditazione e preterintenzione. 155

3. Premeditazione ed altre circostanze aggravanti. 158

4. Premeditazione e circostanze attenuanti. 162

5. Premeditazione e circostanze attenuanti generiche. 164 6. Premeditazione e provocazione: il contributo chiarificatore delle acquisizioni

neurotecnoscientifiche. Cenni e rinvio. 166

7. Premeditazione e delitto tentato. 171

8. Premeditazione e aberratio ictus. 173

9. La estensione della premeditazione ai partecipi nel medesimo reato. I processi di

elaborazione mentale nel correo. 174

10. Premeditazione e continuazione criminosa. 180

11. Premeditazione e vizio di mente. Cenni e rinvio. 181

CAPITOLO QUARTO 183

La premeditazione condizionata e le innovazioni del sapere neurotecnoscientifico 183

1. La conciliabilità della premeditazione con avvenimenti futuri ed incerti.

Impostazione del problema ed interferenze tra diritto penale e diritto civile. 183 1.1. Le soluzioni proposte dalle codificazioni preunitarie e le discordanti opinioni

della dottrina. 185

2. La contraddizione insita nella formula “omicidio premeditato condizionato”. 189

(14)

3. Una distinzione controversa: premeditazione condizionata e premeditazione

eventuale. 192

4. Gli orientamenti della giurisprudenza sulla configurabilità della premeditazione

condizionata. 197

CAPITOLO QUINTO 209

Premeditazione e imputabilità al vaglio delle acquisizioni neurotecnoscientifiche 209

1. L’inquadramento dell’imputabilità nel sistema penale: la nuova sfida delle

neurotecnoscienze. 209

2. Il vizio di mente nel codice Zanardelli: quando l’atrocità del delitto svanisce al soffio

della follia. 217

2.1. L’ incompatibilità tra premeditazione e vizio parziale di mente. 220 2.2. Premeditazione e vizio di mente: due concetti giuridicamente in

contraddizione. 222

2.3. I limiti di conciliabilità fra premeditazione e vizio di mente: una soluzione di

compromesso. 223

3. Il varo del codice Rocco ed i rapporti tra premeditazione e vizio di mente. 224 3.1. Le oscillazioni della dottrina e della giurisprudenza sulla compatibilità della premeditazione con il vizio parziale di mente nel cuore del Novecento. 228 3.2. Premeditazione psichiatrica e vizio di mente. 243 3.3. L’ assunto della conciliabilità tra premeditazione e vizio parziale di mente ed i suoi riflessi sulla estensione della aggravante al correo seminfermo. 249 3.4. Le tecniche di neuroimaging e lo studio delle infermità mentali: un riscontro per la incompatibilità della premeditazione con il vizio parziale di mente. 254 4. La minore età: lo sviluppo del cervello nei soggetti minorenni. 261 4.1 La impossibilità di configurare la premeditazione nei soggetti minorenni. 265 5. L’ubriachezza: la alterazione psichica da ingestione da alcool. La definizione dei

quadri pato-gnomici. 269

6. La premeditazione e gli stati emotivi o passionali. 276 6.1. I progressi neurotecnoscientifici e la loro incidenza sulla premeditazione in rapporto con gli stati emotivi o passionali: dal pletismografo al decision-making. 280 6.2. L’accertamento degli stati emotivi o passionali ed il principio della libertà

morale della persona. 289

CAPITOLO SESTO 295

La premeditazione tra dogmatica e zetetica: dall’uomo tolemaico all’uomo neurologico.

Profili de iure condendo. 295

1. L’idea di progresso e la resistenza alle acquisizioni delle scoperte

neurotecnoscientifiche nei progetti di riforma del codice penale. 295 2. Le offerte delle neurotecnoscienze al penalista ed i limiti di una loro accettabilità.

Rilievi critici. 302

2.1. La complessità dei fenomeni psichici ed i suoi riflessi nella costruzione delle

definizioni normative. 305

3. La “lettura” del cervello in una esperienza dinamica in continua evoluzione. 310 4. Cenni di diritto comparato. L’esperienza francese e la distinzione tra meurtre e

assassinat.

315

4.1. Il sistema penale tedesco: la differenza tra Mord e Totschlag. 317 4.2. L’esperienza inglese in tema di premeditazione e vizio di mente:

l’atteggiamento psichico del soggetto. 319

5. Profili de iure condendo: la premeditazione quale circostanza aggravante comune. 322

Bibliografia 331

(15)

3. Una distinzione controversa: premeditazione condizionata e premeditazione

eventuale. 192

4. Gli orientamenti della giurisprudenza sulla configurabilità della premeditazione

condizionata. 197

CAPITOLO QUINTO 209

Premeditazione e imputabilità al vaglio delle acquisizioni neurotecnoscientifiche 209

1. L’inquadramento dell’imputabilità nel sistema penale: la nuova sfida delle

neurotecnoscienze. 209

2. Il vizio di mente nel codice Zanardelli: quando l’atrocità del delitto svanisce al soffio

della follia. 217

2.1. L’ incompatibilità tra premeditazione e vizio parziale di mente. 220 2.2. Premeditazione e vizio di mente: due concetti giuridicamente in

contraddizione. 222

2.3. I limiti di conciliabilità fra premeditazione e vizio di mente: una soluzione di

compromesso. 223

3. Il varo del codice Rocco ed i rapporti tra premeditazione e vizio di mente. 224 3.1. Le oscillazioni della dottrina e della giurisprudenza sulla compatibilità della premeditazione con il vizio parziale di mente nel cuore del Novecento. 228 3.2. Premeditazione psichiatrica e vizio di mente. 243 3.3. L’ assunto della conciliabilità tra premeditazione e vizio parziale di mente ed i suoi riflessi sulla estensione della aggravante al correo seminfermo. 249 3.4. Le tecniche di neuroimaging e lo studio delle infermità mentali: un riscontro per la incompatibilità della premeditazione con il vizio parziale di mente. 254 4. La minore età: lo sviluppo del cervello nei soggetti minorenni. 261 4.1 La impossibilità di configurare la premeditazione nei soggetti minorenni. 265 5. L’ubriachezza: la alterazione psichica da ingestione da alcool. La definizione dei

quadri pato-gnomici. 269

6. La premeditazione e gli stati emotivi o passionali. 276 6.1. I progressi neurotecnoscientifici e la loro incidenza sulla premeditazione in rapporto con gli stati emotivi o passionali: dal pletismografo al decision-making. 280 6.2. L’accertamento degli stati emotivi o passionali ed il principio della libertà

morale della persona. 289

CAPITOLO SESTO 295

La premeditazione tra dogmatica e zetetica: dall’uomo tolemaico all’uomo neurologico.

Profili de iure condendo. 295

1. L’idea di progresso e la resistenza alle acquisizioni delle scoperte

neurotecnoscientifiche nei progetti di riforma del codice penale. 295 2. Le offerte delle neurotecnoscienze al penalista ed i limiti di una loro accettabilità.

Rilievi critici. 302

2.1. La complessità dei fenomeni psichici ed i suoi riflessi nella costruzione delle

definizioni normative. 305

3. La “lettura” del cervello in una esperienza dinamica in continua evoluzione. 310 4. Cenni di diritto comparato. L’esperienza francese e la distinzione tra meurtre e

assassinat.

315

4.1. Il sistema penale tedesco: la differenza tra Mord e Totschlag. 317 4.2. L’esperienza inglese in tema di premeditazione e vizio di mente:

l’atteggiamento psichico del soggetto. 319

5. Profili de iure condendo: la premeditazione quale circostanza aggravante comune. 322

Bibliografia 331

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CAPITOLO PRIMO

Il problema della definizione della premeditazione

Sommario: 1. La definizione della premeditazione nelle codificazioni preunitarie come disegno formato prima dell’azione: l’importanza della legislazione napoleonica; 1.1 Le codi- ficazioni preunitarie prive di una definizione della premeditazione; 2. La teoria del frigido pacatoque animo (Giovanni Carmignani) e la sua non incidenza nelle codificazioni ottocen- tesche; 3. La premeditazione quale espressione della maggiore intensità del dolo e la rilevan- za della minorata potenza della difesa privata (Francesco Carrara); 4. La proposta dei nova- tores: la premeditazione incentrata sui processi mentali; 5. Il dibattito per una definizione della premeditazione in vista del varo di un nuovo codice penale per l’Italia unita; 6. La premeditazione nel Codice Zanardelli: le ragioni della assenza di una sua definizione; 7. I contributi sul carattere dell’agente (Bernardino Alimena) e quelli sulla maniera di operare del colpevole (Giovan Battista Impallomeni); 8. La premeditazione quale manifestazione della intensità e della durata della energia criminosa; 9. Le perduranti incertezze nel delinea- re la premeditazione sotto la vigenza del codice Zanardelli; 10. La rilevanza dello studio del- le funzioni intellettive e sentimentali; 11. Il progetto Ferri del 1921: la premeditazione co- me preparazione ponderata al delitto; 12. La soppressione della premeditazione e la sua im- provvisa riapparizione nel corso dei lavori preparatori per un nuovo codice penale; 13. Le motivazioni poste a fondamento della scelta di non definire la premeditazione nel codice Rocco; 14. I diversi orientamenti della dottrina dopo il 1930; 14.1 I contributi della giuri- sprudenza; 15. Il rilievo del momento della risoluzione criminosa; 16. La prodizione e la minorata difesa della vittima quali elementi fondamentali della premeditazione; 17.

L’avvento delle indagini neurotecnoscientifiche ed il loro apporto per una definizione della premeditazione. Cenni e rinvio.

1. La definizione della premeditazione nelle codificazioni preunitarie come disegno formato prima dell’azione: l’importanza della legislazione napoleonica.

Il periodo delle codificazioni della prima metà dell’Ottocento è considerato come un tradizionale punto di partenza per lo studio di diversi istituti penalistici1. Si tratta, infatti, di una fase storica scossa da profondi rivolgimenti costituzionali, che interessano anche tutta

1 Cfr. M. E. VIORA, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, Torino, ed.

1967, 13 e segg.; C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, Bari, 1979, 8 e segg.. Sull’idea moderna di codice si veda il volume curato dai P. CAPPELLINI – B. SORDI, Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell’incontro di studio. Firenze, 26 – 28 ottobre 2000, Milano, 2002, passim, nonché il pregevole contributo di V. PIANO MORTARI, Codice (storia), in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 229 e segg..

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CAPITOLO PRIMO

Il problema della definizione della premeditazione

Sommario: 1. La definizione della premeditazione nelle codificazioni preunitarie come disegno formato prima dell’azione: l’importanza della legislazione napoleonica; 1.1 Le codi- ficazioni preunitarie prive di una definizione della premeditazione; 2. La teoria del frigido pacatoque animo (Giovanni Carmignani) e la sua non incidenza nelle codificazioni ottocen- tesche; 3. La premeditazione quale espressione della maggiore intensità del dolo e la rilevan- za della minorata potenza della difesa privata (Francesco Carrara); 4. La proposta dei nova- tores: la premeditazione incentrata sui processi mentali; 5. Il dibattito per una definizione della premeditazione in vista del varo di un nuovo codice penale per l’Italia unita; 6. La premeditazione nel Codice Zanardelli: le ragioni della assenza di una sua definizione; 7. I contributi sul carattere dell’agente (Bernardino Alimena) e quelli sulla maniera di operare del colpevole (Giovan Battista Impallomeni); 8. La premeditazione quale manifestazione della intensità e della durata della energia criminosa; 9. Le perduranti incertezze nel delinea- re la premeditazione sotto la vigenza del codice Zanardelli; 10. La rilevanza dello studio del- le funzioni intellettive e sentimentali; 11. Il progetto Ferri del 1921: la premeditazione co- me preparazione ponderata al delitto; 12. La soppressione della premeditazione e la sua im- provvisa riapparizione nel corso dei lavori preparatori per un nuovo codice penale; 13. Le motivazioni poste a fondamento della scelta di non definire la premeditazione nel codice Rocco; 14. I diversi orientamenti della dottrina dopo il 1930; 14.1 I contributi della giuri- sprudenza; 15. Il rilievo del momento della risoluzione criminosa; 16. La prodizione e la minorata difesa della vittima quali elementi fondamentali della premeditazione; 17.

L’avvento delle indagini neurotecnoscientifiche ed il loro apporto per una definizione della premeditazione. Cenni e rinvio.

1. La definizione della premeditazione nelle codificazioni preunitarie come disegno formato prima dell’azione: l’importanza della legislazione napoleonica.

Il periodo delle codificazioni della prima metà dell’Ottocento è considerato come un tradizionale punto di partenza per lo studio di diversi istituti penalistici1. Si tratta, infatti, di una fase storica scossa da profondi rivolgimenti costituzionali, che interessano anche tutta

1 Cfr. M. E. VIORA, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, Torino, ed.

1967, 13 e segg.; C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, Bari, 1979, 8 e segg.. Sull’idea moderna di codice si veda il volume curato dai P. CAPPELLINI – B. SORDI, Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell’incontro di studio. Firenze, 26 – 28 ottobre 2000, Milano, 2002, passim, nonché il pregevole contributo di V. PIANO MORTARI, Codice (storia), in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 229 e segg..

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l’area geografica italiana, e che per alcuni aspetti si pongono in una linea di continuità con i complessi avvenimenti di fine Settecento, nell’ambito dei quali si faceva strada il desiderio di elaborare comunque un codice2. Invero, non tutte le esperienze, maturate nel passato, ven- gono improvvisamente ad essere travolte in quanto, se è pur certo che le diverse formazioni storiche si susseguono fra loro con differenti strutture, è altrettanto indubbio che l’affermazione della più recente fra di esse non vale a scalzare completamente le precedenti3.

Non è estranea a tali accadimenti anche la circostanza aggravante della premeditazione, le cui vicende normative ruotano attorno a due aspetti problematici: il primo è rappresenta- to dalla individuazione degli elementi che la integrano per giungere ad una sua definizione, ed il secondo è relativo alla scoperta delle ragioni che hanno determinato costantemente nel tempo a delimitarne l’efficacia giuridica a fattispecie comprensive della lesione della integrità fisica o della morte di un uomo.

Già dalle diverse codificazioni dei primi decenni dell’Ottocento affiorano evidenti i due citati aspetti. Si pensi, ad esempio, al Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia posto in attività il 1° gennaio 18114, nel quale la premeditazione è collocata nel libro III, titolo II, capo primo, sezione prima, § 1° all’art. 296. In tale disposizione viene qualificato come as- sassinio, punito con la morte, “ogni omicidio commesso con premeditazione o con insidie”.

Al seguente art. 297 è dettata la definizione della premeditazione che “consiste nel dise- gno formato, prima dell’azione, di attentare alla persona di un determinato individuo, ovve- ro di chi sarà trovato od incontrato, quand’anche un tale disegno fosse dipendente da qual- che circostanza o da qualche condizione”. Le insidie consistono, invece, “nell’aspettare per maggiore o minor tempo, in uno o più luoghi, una persona, o per ucciderla, o per esercitare contro di essa atti di violenza” (art. 298).

Analogamente, nella successiva sezione II, l’art. 310 contempla la pena dei lavori forzati a tempo per chiunque con premeditazione o con insidie “avrà fatto delle ferite o dato delle percosse, se da questi atti di violenza sarà derivata malattia od incapacità di lavoro personale per un tempo maggiore di venti giorni”, crimine descritto nelle sue note costitutive dal pre- cedente art. 309.

Riecheggiano così gli insegnamenti del Romagnosi della Genesi del diritto penale, il quale aveva sostenuto che l’omicidio semplice e quello premeditato sono qualitativamente simili e tuttavia dissimili nella quantità della passione criminosa: minore nel primo caso, maggiore nel secondo5. Da qui scaturisce la necessità di proporzionare la quantità della sofferenza mi-

2 Cfr. E. DEZZA, I modelli alternativi di codificazione della procedura penale all’inizio del XIX secolo. La Franziskana (1803), il codice Romagnosi (1807), e il Code d’Instruction Criminelle (1808), in Codice di istruzione criminale dell’Impero francese (1808), Padova, 2013, XX e segg..

3 Cfr. R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1963, 633 e segg.

4 Tale codice non è altro che la traduzione del Codice penale dell’Impero francese, dinanzi al quale svani- sce il sogno di Gian Domenico Romagnosi di varare una legislazione penale sostanziale e processuale tutta italiana. In proposito cfr. A. CADOPPI, Le “formule recise di assoluto rigore” del Code Pénal. Alla ricerca di una plausibile “tradizione penalistica italiana”, tramite un’analisi delle reazioni italiane al codice francese del 1810, in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia (1811),Padova, 2001, LXXXVII e segg..

5 t. II, Milano, ed. 1807, 132.

nacciata dalla legge, che è la controspinta alla quantità della spinta6. Per tale ragione nel Pro- getto di Codice penale per il Regno d’Italia del 18087, che in gran parte fu opera sua, agli artt.

438 e 439 venivano puniti con i lavori pubblici perpetui gli omicidi semplici, mentre quelli premeditatierano sanzionati con la pena di morte perché stimati “i più odiosi e i più perico- losi insieme per tutte le circostanze con le quali si sogliono consumare”8.

Al modello napoleonico si richiama il Codice per il Regno delle Due Sicilie, sanzionato il 21 maggio 1819, la cui parte seconda, destinata alle Leggi penali, contiene all’art. 351, a proposito degli omicidi volontari, puniti con la morte, una definizione della premeditazione mutuata dalla richiamata normativa del 18109. È così fatta consistere “nel disegno formato prima dell’azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia di- pendere l’esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione”. Al seguente art. 357 è punita con il “primo grado de’ ferri nel presidio” la condotta di chi commette con preme- ditazione la percossa grave o la ferita grave.

Nella stessa direzione si era già orientato il codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino del 181610, che all’art. 242 §. 1 stabilisce che vi è premeditazione quando prima dell’azione è esistito il disegno di attentare alla vita di alcuno, sebbene il disegno dipendesse da qualche condizione o circostanza. Veniva, quindi, distinto l’omicidio premeditato quali- ficato dai rapporti di persona, dai mezzi impiegati per la consumazione del delitto, dalla causa del delitto o dalla totale mancanza della medesima (artt. 243 e segg.) rispetto all’omicidio premeditato semplice, che si configura allorché non vi concorre alcune delle suddette circostanze (art. 249)11.

Nel panorama dei codici penali preunitari va segnalato per alcune particolarità il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna12, definito un primo saggio di legislazione non

6 Sul punto cfr. E. PALOMBI, La pena giusta nella determinazione della controspinta alla spinta criminosa, in Genesi del diritto penale di Gian Domenico Romagnosi, Milano, ed. 2001, LVI e segg..

7 In Opere, vol. IV, p. II, Milano, 1842, 128.

8 Genesi cit., 134. Nello stesso senso si esprimerà in seguito L. CREMANI, Istituzioni di diritto criminale, vol. I, Macerata, 1840, 99, cui era stata dedicata la prima edizione del fondamentale contributo romagno- siano nel 1791.

9 Sulla larga e penetrante influenza esercitata sulla codificazione napoletana dal modello francese cfr. F.

MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli, 2001, 46 e segg.;

Id., Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario nelle sicilie dal 1821 al 1848, Bari, 2005, passim; D.

NOVARESE, Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819, Mi- lano, 2000, 32 e segg.; A. M. STILE, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, in Diritto pe- nale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova, ed. 1999., 188 e segg..

10 Cfr. A. CADOPPI, L’albero genealogico dei codici penali italiani. Spunti di riflessione dal codice penale del Canton Ticino del 1816, in Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816), Padova, 2006, CLXVII e segg..

11 Cfr. P. PITTARO, I delitti contro la vita e l’integrità del corpo nel codice penale ticinese del 1816, in Co- dice penale della Repubblica e cantone del Ticino (1816) cit., LXXXVI e segg..

12 Cfr. S. VINCIGUERRA, Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino, in Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839), Padova, 1992, VII e segg..

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l’area geografica italiana, e che per alcuni aspetti si pongono in una linea di continuità con i complessi avvenimenti di fine Settecento, nell’ambito dei quali si faceva strada il desiderio di elaborare comunque un codice2. Invero, non tutte le esperienze, maturate nel passato, ven- gono improvvisamente ad essere travolte in quanto, se è pur certo che le diverse formazioni storiche si susseguono fra loro con differenti strutture, è altrettanto indubbio che l’affermazione della più recente fra di esse non vale a scalzare completamente le precedenti3.

Non è estranea a tali accadimenti anche la circostanza aggravante della premeditazione, le cui vicende normative ruotano attorno a due aspetti problematici: il primo è rappresenta- to dalla individuazione degli elementi che la integrano per giungere ad una sua definizione, ed il secondo è relativo alla scoperta delle ragioni che hanno determinato costantemente nel tempo a delimitarne l’efficacia giuridica a fattispecie comprensive della lesione della integrità fisica o della morte di un uomo.

Già dalle diverse codificazioni dei primi decenni dell’Ottocento affiorano evidenti i due citati aspetti. Si pensi, ad esempio, al Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia posto in attività il 1° gennaio 18114, nel quale la premeditazione è collocata nel libro III, titolo II, capo primo, sezione prima, § 1° all’art. 296. In tale disposizione viene qualificato come as- sassinio, punito con la morte, “ogni omicidio commesso con premeditazione o con insidie”.

Al seguente art. 297 è dettata la definizione della premeditazione che “consiste nel dise- gno formato, prima dell’azione, di attentare alla persona di un determinato individuo, ovve- ro di chi sarà trovato od incontrato, quand’anche un tale disegno fosse dipendente da qual- che circostanza o da qualche condizione”. Le insidie consistono, invece, “nell’aspettare per maggiore o minor tempo, in uno o più luoghi, una persona, o per ucciderla, o per esercitare contro di essa atti di violenza” (art. 298).

Analogamente, nella successiva sezione II, l’art. 310 contempla la pena dei lavori forzati a tempo per chiunque con premeditazione o con insidie “avrà fatto delle ferite o dato delle percosse, se da questi atti di violenza sarà derivata malattia od incapacità di lavoro personale per un tempo maggiore di venti giorni”, crimine descritto nelle sue note costitutive dal pre- cedente art. 309.

Riecheggiano così gli insegnamenti del Romagnosi della Genesi del diritto penale, il quale aveva sostenuto che l’omicidio semplice e quello premeditato sono qualitativamente simili e tuttavia dissimili nella quantità della passione criminosa: minore nel primo caso, maggiore nel secondo5. Da qui scaturisce la necessità di proporzionare la quantità della sofferenza mi-

2 Cfr. E. DEZZA, I modelli alternativi di codificazione della procedura penale all’inizio del XIX secolo. La Franziskana (1803), il codice Romagnosi (1807), e il Code d’Instruction Criminelle (1808), in Codice di istruzione criminale dell’Impero francese (1808), Padova, 2013, XX e segg..

3 Cfr. R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1963, 633 e segg.

4 Tale codice non è altro che la traduzione del Codice penale dell’Impero francese, dinanzi al quale svani- sce il sogno di Gian Domenico Romagnosi di varare una legislazione penale sostanziale e processuale tutta italiana. In proposito cfr. A. CADOPPI, Le “formule recise di assoluto rigore” del Code Pénal. Alla ricerca di una plausibile “tradizione penalistica italiana”, tramite un’analisi delle reazioni italiane al codice francese del 1810, in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia (1811),Padova, 2001, LXXXVII e segg..

5 t. II, Milano, ed. 1807, 132.

nacciata dalla legge, che è la controspinta alla quantità della spinta6. Per tale ragione nel Pro- getto di Codice penale per il Regno d’Italia del 18087, che in gran parte fu opera sua, agli artt.

438 e 439 venivano puniti con i lavori pubblici perpetui gli omicidi semplici, mentre quelli premeditatierano sanzionati con la pena di morte perché stimati “i più odiosi e i più perico- losi insieme per tutte le circostanze con le quali si sogliono consumare”8.

Al modello napoleonico si richiama il Codice per il Regno delle Due Sicilie, sanzionato il 21 maggio 1819, la cui parte seconda, destinata alle Leggi penali, contiene all’art. 351, a proposito degli omicidi volontari, puniti con la morte, una definizione della premeditazione mutuata dalla richiamata normativa del 18109. È così fatta consistere “nel disegno formato prima dell’azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia di- pendere l’esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione”. Al seguente art. 357 è punita con il “primo grado de’ ferri nel presidio” la condotta di chi commette con preme- ditazione la percossa grave o la ferita grave.

Nella stessa direzione si era già orientato il codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino del 181610, che all’art. 242 §. 1 stabilisce che vi è premeditazione quando prima dell’azione è esistito il disegno di attentare alla vita di alcuno, sebbene il disegno dipendesse da qualche condizione o circostanza. Veniva, quindi, distinto l’omicidio premeditato quali- ficato dai rapporti di persona, dai mezzi impiegati per la consumazione del delitto, dalla causa del delitto o dalla totale mancanza della medesima (artt. 243 e segg.) rispetto all’omicidio premeditato semplice, che si configura allorché non vi concorre alcune delle suddette circostanze (art. 249)11.

Nel panorama dei codici penali preunitari va segnalato per alcune particolarità il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna12, definito un primo saggio di legislazione non

6 Sul punto cfr. E. PALOMBI, La pena giusta nella determinazione della controspinta alla spinta criminosa, in Genesi del diritto penale di Gian Domenico Romagnosi, Milano, ed. 2001, LVI e segg..

7 In Opere, vol. IV, p. II, Milano, 1842, 128.

8 Genesi cit., 134. Nello stesso senso si esprimerà in seguito L. CREMANI, Istituzioni di diritto criminale, vol. I, Macerata, 1840, 99, cui era stata dedicata la prima edizione del fondamentale contributo romagno- siano nel 1791.

9 Sulla larga e penetrante influenza esercitata sulla codificazione napoletana dal modello francese cfr. F.

MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli, 2001, 46 e segg.;

Id., Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario nelle sicilie dal 1821 al 1848, Bari, 2005, passim; D.

NOVARESE, Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819, Mi- lano, 2000, 32 e segg.; A. M. STILE, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, in Diritto pe- nale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova, ed. 1999., 188 e segg..

10 Cfr. A. CADOPPI, L’albero genealogico dei codici penali italiani. Spunti di riflessione dal codice penale del Canton Ticino del 1816, in Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino (1816), Padova, 2006, CLXVII e segg..

11 Cfr. P. PITTARO, I delitti contro la vita e l’integrità del corpo nel codice penale ticinese del 1816, in Co- dice penale della Repubblica e cantone del Ticino (1816) cit., LXXXVI e segg..

12 Cfr. S. VINCIGUERRA, Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino, in Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839), Padova, 1992, VII e segg..

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viziata da tristi influssi di governo avverso alla libertà ed al civile progresso, ed uno dei mi- gliori monumenti della legislazione penale nel secolo XIX13.

Tale corpus normativo si riporta alla legislazione napoleonica14 anche per quel che ri- guarda la definizione della premeditazione (art. 574), la quale costituisce una delle qualifi- che dell’”assassinio” di cui all’art. 572, che comprendono pure la prodizione e l’aguato. La prima “si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell’uccisore od offenditore” (art. 574). Il secondo “consiste nell’aspettare per maggiore o minore tempo in uno o in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza” (art. 575). Ma nel contempo se ne evidenzia anche un certo distacco in quanto non solo tale ultima formula era stata invece utilizzata nel codice del 1810 per indicare le insidie, legate al dato dell’attesa temporale15, ma anche perché la figura della premeditazione è topograficamente collocata tra la prodizione e l’aguato al fine di sta- gliare ancor meglio le differenze che intercorrono tra le varie qualifiche dell’assassinio.

Queste previsioni transitano tutte immutate nel codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l’Italia unita16 che, auspice il Guardasigilli Urbano Rattazzi, venne redatto in breve tempo e fu varato il 20 novembre 1859 e così destinato ad essere la legge penale dell’Italia unita sino all’entrata in vigore del codice Zanardelli17. Gli artt. 526, 527, 528 e 529, collocati nell’ambito degli omicidi volontari, ricalcano infatti pedissequamente le di- sposizioni dettate dal codice albertino18 per delineare la figura dell’assassinio e le sue varie menzionate qualifiche19, distinguendosi quindi tra prodizione, premeditazione ed aguato.

Una terminologia ambigua è utilizzata nel Regolamento sui delitti e sulle pene promulgato per lo Stato pontificio, sotto l’incalzante pressione austriaca, da papa Gregorio XVI in data

13 In questi termini si esprime il longevo deputato partenopeo di idee liberali E. PESSINA, Il diritto pena- le in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764 – 1890), in Enc. dir.

pen. it., vol. II, Milano, 1906, 639.

14 Nonostante i contrari propositi intesi a varare un sistema penale espressione della “patria legislazione”.

In proposito cfr. M. DA PASSANO, L’estensione del codice penale albertino alla Sardegna, in Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839) cit., XXIX e segg..

15 L’art. 589 del codice albertino punisce con un aumento di pena da uno a tre gradi le ferite, le percosse volontarie e le offese se commesse “con prodizione o con premeditazione od aguato”.

16 Sulle caratteristiche di questo codice cfr. E. DEZZA, Il “colpo di Stato” legislativo del 1859 e la nascita del codice Rattazzi, in Il codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l’Italia Unita (1859), Padova, 2008, XI e segg..

17 Per un raffronto tra i due codici cfr. S. VINCIGUERRA, I codici penali piemontesi del 1839 e del 1859, in Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, cit., 350 e segg..

18 Non mancarono però severe critiche in favore della adozione delle leggi napoletane e le perplessità espresse soprattutto da Zanardelli per non aver ben considerato le idee e le tradizioni italiane. Al riguardo cfr. S. ROBERTI, Le quistioni di diritto esaminate nelle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napo- li e nelle conclusioni profferite all’udienza, non che in altri lavori. Sono aggiunti il confronto e l’analisi dei Codici sardi per le materie che han formato oggetto delle quistioni, Napoli, 1861, VI e segg..

19 Una previsione analoga a quella contenuta nel codice del 1839 riguarda le ferite, le percosse od altre simili offese volontarie contro le persone, punite più severamente se commesse “con prodizione o con premeditazione od aguato” (art. 540).

20 settembre 183220. All’art. 276 §. 3 viene punito con la morte fra l’altro “chi uccide con prodizione o insidie”; trattasi di una formula che, interpretata alla luce del lessico comune e delle legislazioni coeve ora menzionate, indicando rispettivamente un tradimento od un in- ganno, non sembra però che possa essere ricondotta, in base alle osservazioni che precedono, sotto la figura della premeditazione21. Va però rilevato che tra le circostanze che aggravano i delitti il §. 2 dell’art. 24 indica “la maggiore riflessione, colla quale si determina la volontà ad agire”, dizione che richiama il lemma dell’art. 151 del codice bavarese del 181322, il qua- le, nel descrivere la fattispecie dell’omicidio semplice utilizza il termine ohne Überle- gung (senza riflessione od anche senza deliberazione)23, a dimostrazione delle aperture cultu- rali dei Regolamenti gregoriani e proprio nel titolo che disciplina le circostanze aggravanti tendenzialmente applicabili a tutti i delitti e quindi non delimitata a quelli cosiddetti di sangue24.

Dall’esame delle citate codificazioni si evince, in definitiva, che, pur tra qualche incer- tezza, riguardante soprattutto la differenziazione tra l’insidia e l’aguato, ma anche la sfera di operatività della circostanza in discorso talora classificata fra quelle comuni, affiorano, nell’ambito dell’omicidio, delle ferite, delle lacerazioni o delle mutilazioni o deformazioni, gli elementi ritenuti essenziali per configurare la premeditazione. Tutti sono incentrati sul disegno criminoso formatosi prima della spendita in concreto dell’azione penalmente rile- vante, anche se riferito a circostanze o condizioni particolari, per distinguere quella figura dalla insidia individuata, invece, peraltro non univocamente, nel mero trascorrere del tempo pur se in luoghi diversi in attesa della persona da uccidere o nell’inganno. Infatti, il menzio- nato codice albertino del 1839 riconduce appunto quest’ultima situazione sotto la diversa figura dell’aguato.

20 Cfr. D. DEMARCO, Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI, Milano, 1949, 226 e segg..

21 Cfr. S. VINCIGUERRA, Un’esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani, in I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), Padova, 2000, XI e segg.; M. PASTORELLI, Verso l’unificazione legislativa: istituti giuridici e codici intro- dotti in Umbria (1860 – 1865), in La giustizia in Umbria dallo Stato pontificio all’Italia Unita, Napoli, 2013, 175 e segg..

22 Sulla raffinatezza dogmatica del codice bavarese cfr. S. VINCIGUERRA, Brevi riflessioni sulla struttura del codice bavarese del 1813 e qualche spunto di comparazione storica, in Dir. pen. XXI sec., 2009, 337 e segg., e sulla sua assunzione come modello per altri codici penali tedeschi, cfr. T. VORMBAUM, Einfüh- rung in die moderne Strafrechtsgeschichte, Berlin – Heidelberg, 2009, 76 e segg..

23 Come osserva G. PAOLI, Il “Mord” e il “Totschlag” nel diritto tedesco (Contributo alla dottrina della premeditazione), in Riv. pen., I, 1925, 406 e segg., in uno scritto celebrativo del Cinquantenario della Ri- vista di Luigi Lucchini, è il vocabolo Vorbedacht ad indicare la premeditazione nei paesi di lingua tedesca.

24 Cfr. F.P. GABRIELI, Spunti di modernità nel libro I del Regolamento penale gregoriano, Lecce, 1950, 18 e segg..

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viziata da tristi influssi di governo avverso alla libertà ed al civile progresso, ed uno dei mi- gliori monumenti della legislazione penale nel secolo XIX13.

Tale corpus normativo si riporta alla legislazione napoleonica14 anche per quel che ri- guarda la definizione della premeditazione (art. 574), la quale costituisce una delle qualifi- che dell’”assassinio” di cui all’art. 572, che comprendono pure la prodizione e l’aguato. La prima “si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell’uccisore od offenditore” (art. 574). Il secondo “consiste nell’aspettare per maggiore o minore tempo in uno o in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza” (art. 575). Ma nel contempo se ne evidenzia anche un certo distacco in quanto non solo tale ultima formula era stata invece utilizzata nel codice del 1810 per indicare le insidie, legate al dato dell’attesa temporale15, ma anche perché la figura della premeditazione è topograficamente collocata tra la prodizione e l’aguato al fine di sta- gliare ancor meglio le differenze che intercorrono tra le varie qualifiche dell’assassinio.

Queste previsioni transitano tutte immutate nel codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l’Italia unita16 che, auspice il Guardasigilli Urbano Rattazzi, venne redatto in breve tempo e fu varato il 20 novembre 1859 e così destinato ad essere la legge penale dell’Italia unita sino all’entrata in vigore del codice Zanardelli17. Gli artt. 526, 527, 528 e 529, collocati nell’ambito degli omicidi volontari, ricalcano infatti pedissequamente le di- sposizioni dettate dal codice albertino18 per delineare la figura dell’assassinio e le sue varie menzionate qualifiche19, distinguendosi quindi tra prodizione, premeditazione ed aguato.

Una terminologia ambigua è utilizzata nel Regolamento sui delitti e sulle pene promulgato per lo Stato pontificio, sotto l’incalzante pressione austriaca, da papa Gregorio XVI in data

13 In questi termini si esprime il longevo deputato partenopeo di idee liberali E. PESSINA, Il diritto pena- le in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764 – 1890), in Enc. dir.

pen. it., vol. II, Milano, 1906, 639.

14 Nonostante i contrari propositi intesi a varare un sistema penale espressione della “patria legislazione”.

In proposito cfr. M. DA PASSANO, L’estensione del codice penale albertino alla Sardegna, in Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839) cit., XXIX e segg..

15 L’art. 589 del codice albertino punisce con un aumento di pena da uno a tre gradi le ferite, le percosse volontarie e le offese se commesse “con prodizione o con premeditazione od aguato”.

16 Sulle caratteristiche di questo codice cfr. E. DEZZA, Il “colpo di Stato” legislativo del 1859 e la nascita del codice Rattazzi, in Il codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l’Italia Unita (1859), Padova, 2008, XI e segg..

17 Per un raffronto tra i due codici cfr. S. VINCIGUERRA, I codici penali piemontesi del 1839 e del 1859, in Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, cit., 350 e segg..

18 Non mancarono però severe critiche in favore della adozione delle leggi napoletane e le perplessità espresse soprattutto da Zanardelli per non aver ben considerato le idee e le tradizioni italiane. Al riguardo cfr. S. ROBERTI, Le quistioni di diritto esaminate nelle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napo- li e nelle conclusioni profferite all’udienza, non che in altri lavori. Sono aggiunti il confronto e l’analisi dei Codici sardi per le materie che han formato oggetto delle quistioni, Napoli, 1861, VI e segg..

19 Una previsione analoga a quella contenuta nel codice del 1839 riguarda le ferite, le percosse od altre simili offese volontarie contro le persone, punite più severamente se commesse “con prodizione o con premeditazione od aguato” (art. 540).

20 settembre 183220. All’art. 276 §. 3 viene punito con la morte fra l’altro “chi uccide con prodizione o insidie”; trattasi di una formula che, interpretata alla luce del lessico comune e delle legislazioni coeve ora menzionate, indicando rispettivamente un tradimento od un in- ganno, non sembra però che possa essere ricondotta, in base alle osservazioni che precedono, sotto la figura della premeditazione21. Va però rilevato che tra le circostanze che aggravano i delitti il §. 2 dell’art. 24 indica “la maggiore riflessione, colla quale si determina la volontà ad agire”, dizione che richiama il lemma dell’art. 151 del codice bavarese del 181322, il qua- le, nel descrivere la fattispecie dell’omicidio semplice utilizza il termine ohne Überle- gung (senza riflessione od anche senza deliberazione)23, a dimostrazione delle aperture cultu- rali dei Regolamenti gregoriani e proprio nel titolo che disciplina le circostanze aggravanti tendenzialmente applicabili a tutti i delitti e quindi non delimitata a quelli cosiddetti di sangue24.

Dall’esame delle citate codificazioni si evince, in definitiva, che, pur tra qualche incer- tezza, riguardante soprattutto la differenziazione tra l’insidia e l’aguato, ma anche la sfera di operatività della circostanza in discorso talora classificata fra quelle comuni, affiorano, nell’ambito dell’omicidio, delle ferite, delle lacerazioni o delle mutilazioni o deformazioni, gli elementi ritenuti essenziali per configurare la premeditazione. Tutti sono incentrati sul disegno criminoso formatosi prima della spendita in concreto dell’azione penalmente rile- vante, anche se riferito a circostanze o condizioni particolari, per distinguere quella figura dalla insidia individuata, invece, peraltro non univocamente, nel mero trascorrere del tempo pur se in luoghi diversi in attesa della persona da uccidere o nell’inganno. Infatti, il menzio- nato codice albertino del 1839 riconduce appunto quest’ultima situazione sotto la diversa figura dell’aguato.

20 Cfr. D. DEMARCO, Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI, Milano, 1949, 226 e segg..

21 Cfr. S. VINCIGUERRA, Un’esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i Regolamenti penali gregoriani, in I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), Padova, 2000, XI e segg.; M. PASTORELLI, Verso l’unificazione legislativa: istituti giuridici e codici intro- dotti in Umbria (1860 – 1865), in La giustizia in Umbria dallo Stato pontificio all’Italia Unita, Napoli, 2013, 175 e segg..

22 Sulla raffinatezza dogmatica del codice bavarese cfr. S. VINCIGUERRA, Brevi riflessioni sulla struttura del codice bavarese del 1813 e qualche spunto di comparazione storica, in Dir. pen. XXI sec., 2009, 337 e segg., e sulla sua assunzione come modello per altri codici penali tedeschi, cfr. T. VORMBAUM, Einfüh- rung in die moderne Strafrechtsgeschichte, Berlin – Heidelberg, 2009, 76 e segg..

23 Come osserva G. PAOLI, Il “Mord” e il “Totschlag” nel diritto tedesco (Contributo alla dottrina della premeditazione), in Riv. pen., I, 1925, 406 e segg., in uno scritto celebrativo del Cinquantenario della Ri- vista di Luigi Lucchini, è il vocabolo Vorbedacht ad indicare la premeditazione nei paesi di lingua tedesca.

24 Cfr. F.P. GABRIELI, Spunti di modernità nel libro I del Regolamento penale gregoriano, Lecce, 1950, 18 e segg..

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