• Non ci sono risultati.

2. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO DEL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "2. SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO DEL"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonchè per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione . 2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva”.

SOMMARIO 1. Bene-interesse protetto. 1.1.

Irrilevanza penale del fatto. 2. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato. 3. Condotta. 3.1.

Costrizione e induzione prima e dopo la novella n. 190 del 2012. 3.1.1. Metus publicae potestatis. 3.2. Abuso della qualità o dei poteri. 3.3. Promessa e utilità. 4.

Tentativo. 5. Consumazione. Desistenza e recesso attivo. 6. Concussione ambientale. 7. Rapporto con altri reati. 7.1. Concussione e millantato credito. 7.2.

Concussione e truffa. 7.3. Concussione e corruzione.

7.4. Concussione e induzione indebita (art. 319 quater c.p.): discrimine tra “costrizione” ed “induzione”. 8.

Estinzione del rapporto di lavoro. 9. Casistica. 10.

Successione di leggi.11. Profili processuali.

1.BENE-INTERESSE PROTETTO.

L’esistenza di un danno, di per sé, non è elemento costitutivo del reato di concussione: non fa parte della struttura della fattispecie. Letteralmente, nella dizione dell’art. 317 c.p., non si rinviene il termine “danno”.

Trib. Milano, 12 marzo 2009

Il delitto di concussione ha natura plurioffensiva perché mentre da un lato porta offesa all’interesse della p.a., per quanto concerne il suo prestigio astratto e la correttezza e probità dei pubblici funzionari, dall’altro lato produce, “ipso facto” la lesione della sfera privatistica del cittadino per quanto attiene alla sua integrità del patrimonio ed alla libertà del suo consenso, soggetti passivi del reato in esame sono, quindi, la p.a. e, nello stesso tempo, la persona che dà o promette. Trib. Foggia, 16 dicembre 2004

1.1.IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO.

Non integra il reato di concussione (art. 317 c.p.) né quello di induzione a dare o promettere utilità (art.

319 quater) la condotta del pubblico Ufficiale che strumentalizzi il potere per il raggiungimento di scopi personali approfittando di situazioni favorevoli presentatesi nello svolgimento dell’attività in assenza dell’esercizio di una pressione irresistibile attraverso la prospettazione di un male ingiusto ovvero la prospettazione di un vantaggio e in assenza di timore della vittima. (Nel caso di specie, si trattava di un Pubblico Ufficiale, delegato dalla D.D.A.

di svolgere un interrogatorio nei confronti di un amministratore delegato di un’importante clinica al quale aveva chiesto di assumere la moglie come biologa all’interno della struttura, che nel corso dell’interro- gatorio affermava con tono cordiale e senza alcun atteggiamento vessatorio o minaccioso: “molte volte la Procura prima fa gli arresti e poi procede agli interrogatori”. L’imprenditore aveva assunto la moglie con contratto a tempo determinato poiché ebbe il timore che certi fatti potessero essere fraintesi e travisati non essendosi tuttavia intimorito per la richiesta del Pubblico

Ufficiale in quanto in passato aveva denunciato condotte ben più gravi ed aveva quindi buoni rapporti con funzionari della Questura che erano diretti superiori del Pubblico Ufficiale). Trib. Santa Maria Capua Vetere, 8 ottobre 2014

2.SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO DEL REATO.

Non è (pubblico ufficiale nè) incaricato di pubblico servizio, e pertanto non ha i requisiti soggettivi per incorrere nel delitto di concussione, il medico convenzionato con la Casagit (Cassa autonoma di previdenza integrativa per i giornalisti italiani), giacché detto ente è una associazione di natura privata ispirata a fini mutualistici nel fornire assistenza sanitaria agli associati, e l’attività sanitaria non è di per sè riservata esclusivamente alla p.a. in guisa da ravvisarsi incarico d’un pubblico servizio in chiunque la svolga.Trib.

Piacenza, 11 dicembre 2000

3.CONDOTTA.

In tema di concussione, l’oggetto della richiesta può anche non essere oggettivamente illecito come la modalità e la sua realizzazione. (Nel caso di specie, il superiore aveva minacciato il dipendente dell’uso del potere disciplinare per ottenere una dichiarazione per lo sgravio di responsabilità penale con riferimento ad indagini che sapeva essere in corso anche se con riferimento ad altre vicende). Trib. Pescara, 15 giugno 2018

Dal punto di vista strutturale gli elementi essenziali del delitto di concussione sono: l’abuso da parte del soggetto attivo della qualità o dei poteri inerenti alla carica o alla funzione, l’esercizio di una pressione psichica sul privato, l’indebita promessa o dazione ad opera del privato di denaro od altra utilità. Trib.

Catanzaro, 29 dicembre 2008

Sussiste il reato di concussione ogni qual volta vi sia, da parte del soggetto investito di qualifica pubblicistica, la prospettazione di un danno ingiusto, evitabile soltanto con l’indebita dazione o promessa di danaro o altra utilità da parte del privato, nulla rilevando che anche quest’ultimo possa, a sua volta, sperare di trarre da ciò un vantaggio, sempre che, tuttavia, si tratti di un vantaggio costituito da utilità alle quali il privato avrebbe potuto legittimamente aspirare anche prima dell’intervento del soggetto pubblico, ed al quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, costituendo proprio tale forzata rinuncia l’oggetto della prospettazione di danno ingiusto da parte del concessore. Da tale profilo, la nozione stessa di concussione ambientale è stata elaborata dalla giurisprudenza proprio dalla acquisita consapevolezza della rilevanza assunta dal “contesto” creato dai pubblici dipendenti e del significato che, in tal modo, assumono

(2)

█ Art. 317 LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE certe richieste o certi meri atteggiamenti, atteggiamenti

che decontestualizzati mai potrebbero assumere alcun significato. Trib. Bari, Sez. Riesame, 18 dicembre 2006

3.1.COSTRIZIONE E INDUZIONE PRIMA E DOPO LA NOVELLA N.190 DEL 2012.

V. anche sub § 7.4.

A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012, il reato di concussione, di cui all’art. 317 c.p., si caratterizza per un abuso costrittivo del pubblico agente, che si attua con violenza o minaccia, implicita o esplicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un’utilità indebita. Il reato di induzione indebita, previsto dall’articolo 319-quater c.p., invece, si caratterizza per una condotta di persuasione, inganno, pressione morale condizionante della libertà di determinazione del destinatario, il quale, avendo maggiori margini di scelta, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta per conseguire un tornaconto personale. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il reato di induzione indebita e non quello di concussione, in quanto l’imputato aveva esercitato sulla vittima una pressione non irresistibile che aveva lasciato a quest’ultima un significativo margine di autodeter- minazione collegato al perseguimento di un vantaggio.

Corte App. Lecce, 01 febbraio 2017

Sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, in quest’ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell’abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma (nel caso di specie la condotta posta in essere dall’imputato rientra pienamente nella fattispecie di quell’art. 319 quater c.p., avendo egli, come incaricato di pubblico servizio, cercato di indurre una persona a dargli del denaro che non gli spettava).Trib. Larino, 3 marzo 2016; CONF. Cass. Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228; CONF. Cass. Pen., Sez.

Un., 24 ottobre 2013, n. 12228

3.1.1.METUS PUBLICAE POTESTATIS.

Nella concussione con induzione per frode, il metus publicae potestatis consiste nel timore delle conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze artatamente prospettate dal pubblico ufficiale e, in definitiva, al modello di comportamento da lui prescritto o prospettato come opportuno. (Nel caso di specie gli imputati hanno abusato della loro posizione di geometri dell’ufficio Tecnico Erariale per indurre la persona offesa a consegnare loro una somma di danaro per l’espletamento di una pratica d’ufficio).Trib. Foggia, 16 dicembre 2004

In tema di concussione, l’esercizio di una pressione psichica sul privato può essere ravvisato quando, pur in assenza di una minaccia esplicita, il privato sia posto in uno stato di soggezione, che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che lo determina a tenere un comportamento non

realmente voluto, in conseguenza del timore di subire un danno. In tal senso, non è affatto necessario che la concussione sia integrata dalla coartazione assoluta della volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente formata a cagione diretta o indiretta del pubblico ufficiale e dei correi.

Trib. Trapani, 31 gennaio 2003

3.2.ABUSO DELLA QUALITÀ O DEI POTERI. Pone in essere un abuso di potere, integrante il delitto di concussione, il funzionario del settore edilizia privata del Comune che prospetta strumentalmente gravi conseguenze per l’attività professionale di un architetto in caso di mancata adesione, da parte dello stesso, all’illecita richiesta rappresentata dalla dazione di una somma di denaro a fronte della contraffazione di alcuni documenti asseritamente costituenti ostacolo alla procedura burocratica in corso.Trib. Milano, 26 settembre 2006

La pressione psichica attuata da un agente della polizia stradale su di un imprenditore mediante abuso della qualità ricorre quando il pubblico ufficiale si avvale indebitamente del proprio “status” facendo gravare sul privato la possibilità di esercitare i propri poteri per danneggiarlo o favorirlo e pertanto integra il reato di concussione previsto e punito dall’art. 317 c.p.Trib. Trapani, 29 marzo 2006

3.3.PROMESSA E UTILITÀ.

Il concetto di utilità, rilevante ai sensi della configurabilità del delitto di concussione, è estremamente ampio, tale da ricomprendere non solo i vantaggi patrimonialmente valutabili, ma anche quei vantaggi che costituiscono per il soggetto qualificato un interesse giuridicamente rilevante.Corte App. Milano, 18 maggio 1993; CONF. Cass. Pen., Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 7

4.TENTATIVO.

Si configura il reato di tentata concussione nell’ipotesi in cui un ufficiale giudiziario, recatosi presso un’abitazione per eseguire un pignoramento, approfittando dello stato di soggezione della persona pignorata le abbia fatto delle avances con indebite pretese, ingenerando una situazione di squilibrio prevaricatorio tale da determinare, nella donna, uno stato di soggezione idoneo a condizionarne la volontà e tale da indurla a temere per le possibili conseguenze di un rifiuto. Trib. Catanzaro, 01 ottobre 2009

Sussiste il delitto di tentata concussione quando venga posta in essere da parte del pubblico ufficiale una condotta prevaricatrice senz’altro idonea ed inequivocabilmente diretta alla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno, che per circostanze indipendenti dalla sua volontà (mancata accettazione della minaccia ingiusta da parte del soggetto concusso) non è stato conseguito; ai fini della sussistenza del reato di concussione, peraltro, non è necessario che il pregiudizio sia minacciato esplicitamente, ben potendo la costrizione essere realizzata con comportamenti che, per le condizioni in cui siano stati attivati, abbiano l’effetto di turbare o di diminuire la libertà psichica del soggetto passivo (nella specie, il tribunale ha ritenuto colpevole di tentata concussione il vice sindaco del comune di Cortina che, nella qualità di vice presidente di un

(3)

“comitato” appositamente istituito dall’ente medesimo per provvedere in forma agile allo svolgimento di tutte le iniziative volte ad ottenere che Cortina fosse scelta dal comitato internazionale olimpico quale sede dei giochi olimpici invernali del 1992, nel corso di una trattativa privata condotta allo scopo di reperire un contraente che si occupasse della propaganda internazionale dell’immagine di Cortina e dell’acquisizione di appropriati contratti di sponsorizzazione, aveva richiesto una “tangente” alla società contattata, condizionando implicitamente il buon esito della trattativa medesima al fatto che la società aderisse a quella richiesta). Trib.

Belluno, 21 aprile 1994

5. CONSUMAZIONE. DESISTENZA E RECESSO ATTIVO.

Non è integrato il reato di concussione, neppure nella forma tentata, se la minaccia non risulti finalizzata allo scopo di ottenere un ingiusto profitto.

(Nel caso di specie, si trattava di un pubblico ufficiale che aveva minacciato il benzinaio che aveva denunciato la moglie dello stesso per aver fatto uso della carta di credito dell’ente di appartenenza del marito che per questo veniva licenziata).Uff. Ind. Prel. La Spezia, 7 aprile 2016

In tema di concussione non può parlarsi di desistenza o recesso attivo dopo la conclusione dell’accordo criminoso della dazione di denaro con la vittima, costituendo l’attività successiva tendente ad annullare l’accordo, sia pure antecedentemente alla consegna del denaro, un post factum irrilevante ai fini della configurabilità e piena consumazione del reato. (Nel caso di specie, due agenti di polizia municipale avevano richiesto la somma di Euro 10.000,00 ad un imprenditore che di fatto gestiva una società di rivendita di autovetture usate per presunti abusi edilizi inesistenti, ricevendo subito l’assenso dall’imprenditore per una somma minore di Euro 2000,00, a seguito del quale uno dei due agenti si recava dalla persona offesa affermando che gli accordi erano saltati perché aveva litigato con altre persone coinvolte nella vicenda). Trib. Lecce, Sez. Riesame, 23 settembre 2014

6.CONCUSSIONE AMBIENTALE.

Ai fini della configurabilità della cosiddetta concussione ambientale, la responsabilità penale non può che ancorarsi ai sicuri parametri normativi del diritto positivo e prescindere da un sia pur minimo elemento concretizzatore della cosiddetta induzione, tale da lasciar avvertire, oggettivamente, la mancata ottemperanza a una “prassi diffusa” come foriera di ineluttabili e certe (non solo ipotetiche e/o addirittura temute solo soggettivamente sulla base dell’id quod plerumque accidit) conseguenze negative sul piano imprenditoriale: si deve trattare di conseguenze in qualche modo fondate su dati reali e in tali sensi quantomeno frutto della precisa esperienza professionale dell’imprenditore nello stesso ambito e/o, se non di fatti direttamente riguardanti il medesimo, di convinzioni derivanti dall’esperienza di altri operatori in condizioni similari che, anche in un recente passato, abbiano per ipotesi dovuto sopportare conseguenze negative nei loro rapporti con la medesima amministrazione di riferimento. Trib. Napoli, 08 gennaio 2009

Il dato caratterizzante la concussione ambientale è rappresentato dal fatto che la costrizione o, più normalmente per la tipologia in esame, l’induzione da

parte del pubblico ufficiale, può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che l’agente pubblico fa valere e il privato subisce, nel quadro di una comunicazione resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già “codificate”, di guisa da corroborare e confermare nel privato medesimo - magari attraverso condotte di suggestione tacita, ammissioni, silenzi - di versare nell’ipotesi d’ineluttabilità del pagamento, per prassi in tal senso (nella specie, la concussione ambientale è stata ritenuta configurabile in relazione ad una fattispecie concreta di aziende comunali preposte all’erogazione di servizi pubblici, che aggiudicavano i contratti di appalto attraverso licitazione privata).Trib. Roma, 20 luglio 2000

7.RAPPORTO CON ALTRI REATI.

7.1.CONCUSSIONE E MILLANTATO CREDITO. Integra il delitto di concussione, e non quello di millantato credito ex art. 346, c.2, c.p., la condotta posta in essere da un assessore alle finanze e da un consigliere comunale capogruppo di maggioranza, i quali abusando delle proprie qualità, prospettano ad una ditta che la sua gestione di un porticciolo poteva essere interrotta se non avesse loro consegnato € 50.000,00 lasciando intendere, fra l’altro, che agivano in accordo con il sindaco e con due assessori comunali, da sempre contrari alla destinazione a porto turistico della darsena, determinando in tale modo, sia in astratto, che in concreto, un indubbio stato di soggezione, lo inducevano a versare loro €. 5.000,00 (materialmente nella disponibilità immediata della vittima).Trib.

Lecce, 19 gennaio 2012

La semplice consegna di denaro ad un intermediario, in assenza di ulteriori elementi di prova, non è sufficiente ad affermare con certezza la responsabilità del pubblico ufficiale per il reato di concussione. Tale condotta può integrare alternativamente i reati di millantato credito o di truffa a carico dell’effettivo percettore delle somme.

Corte App. Milano, 17 marzo 2006

7.2.CONCUSSIONE E TRUFFA.

La concussione realizzata mediante induzione in errore della persona offesa si distingue dalla truffa in quanto il delitto di concussione poggia essenzialmente sulla prevaricazione realizzata dal soggetto qualificato in danno del privato mediante abuso della qualità o dei poteri, comportando ciò uno specifico e consapevole stato di soggezione della vittima. (Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di cui all’art. 317 c.p. nella condotta del primario di un ospedale pubblico che, rappresentando falsamente la massima urgenza di un intervento chirurgico e prospettando i tempi lunghi per la realizzazione dell’intervento presso la struttura pubblica, offriva al paziente come unica alternativa quella di sottoporsi ad intervento presso una clinica privata dove lo stesso operava). Trib. Milano, 23 aprile 1999

7.3.CONCUSSIONE E CORRUZIONE.

Il discrimine tra il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e quello di concussione, figure criminose che non si pongono in rapporto di concorso apparente di disposizioni coesistenti, bensì di incompatibilità strutturale, non si può individuare

(4)

█ Art. 317 LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE né attraverso il criterio dell’iniziativa, privata o

pubblica, né attraverso il criterio del metus publicae potestatis, né, ancora, attraverso quello dell’utile privato del preteso corruttore: la differenza tra i due delitti, riposa sull’appartenenza della concussione alla figura dell’abuso della situazione giuridica e della corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio a quella dell’abuso della situazione di fatto. Corte App.

Napoli, 14 giugno 2013

In tema di distinzione tra reato di concussione e corruzione la semplice richiesta di denaro o altra utilità da parte del Pubblico Ufficiale in presenza di situazioni di pressione ambientale non integra il reato di concussione essendo necessario per l’integra- zione della fattispecie lo stato di soggezione ingenerato dal comportamento del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie è stato ravvisato il reato di corruzione e non di concussione perché dinnanzi ad una pratica generalizzata di offerta di denaro a Pubblici Ufficiali per non esperire accertamenti in ordine a costruzioni edilizie abusive vi era stata una dazione di denaro al pubblico ufficiale per impedire gli atti d’ufficio). Corte App. Napoli, 4 giugno 2012; CONF. Cass.

Pen., Sez. Un., 27 novembre 1982

Risponde di corruzione (e non quindi di concussione) il pubblico ufficiale che, approfittando della situazione di difficoltà economica del privato, convince quest’ultimo a concludere un accordo illecito per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, dal quale il privato ne trae un vantaggio personale (nella specie il Collegio ha quindi escluso, che vi sia stata da parte del pubblico ufficiale una condotta di induzione ai sensi dell’art. 317 c.p.). Trib. Torino, 23 febbraio 2007

Nella distinzione fra il delitto di corruzione e quello di concussione è fondamentale la posizione del pubblico ufficiale, il quale, nel primo caso si accorda con il privato per una retribuzione protesa a conseguire un vantaggio ingiusto nei confronti della p.a., nell’altro, esercita una supremazia sul privato, costringendolo a sottostare all’indebita richiesta retributiva.Trib.

Napoli, 23 marzo 2004

7.4.CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA (ART. 319QUATER C.P.): DISCRIMINE TRA COSTRIZIONE

ED INDUZIONE”.

Il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.Trib. Foggia, 15 settembre 2017; CONF. Cass.

Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228; CONF. Cass. Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228

Il criterio distintivo tra le due fattispecie di reato, concussione e induzione indebita, non può essere affidato esclusivamente al formale atteggiamento soggettivo delle parti, vale a dire alle modalità espressive dell’abuso esercitato dal pubblico ufficiale e ai riflessi che queste modalità di per sé spiegano sulla psiche del privato destinatario della richiesta e ciò al fine di non avallare in sostanza un’opzione interpretativa che basata su nozioni generiche e indeterminate finisce con non cogliere i dati di fatto oggettivi, dotati di maggiore tipicità, che attribuiscono concretezza probatoria alle nozioni teoriche. E’ necessario cioè polarizzare l’attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico ufficiale prospetta al privato e sugli effetti che a quest’ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta di dazione di una somma di danaro o di altra utilità. Corte App. Roma, 14 aprile 2017; CONF. Cass. Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 12228

8.ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. La legge 27 marzo 2001 n. 97 dopo aver disciplinato gli effetti della condanna emessa per alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 320 c.p. e art. 3, l. n. 1383 del 1941), prevede che in caso di condanna irrevocabile, anche se a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro può essere pronunciata solo a seguito di procedimento disciplinare che deve avere inizio entro i termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione e deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio:

pertanto, in complesso, all’amministrazione sono dati, cumulativamente, 270 giorni per il compimento delle sue attività. Tar Firenze, 26 novembre 2008

9.CASISTICA.

Si configura il reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. ogni qualvolta un sindaco, sfruttando la sua qualità di pubblico ufficiale e strumentalizzando la propria posizione di preminenza rispetto al privato, lo induce a revocare la richiesta di concessione edilizia in variante animato non da una finalità istituzionale ma al fine di soddisfare le pretese di un consigliere della sua maggioranza cercando di imporre al cittadino le sue modalità con le quali avrebbe dovuto costruire la propria abitazione. Trib. Lecce, 16 gennaio 2009

Il semplice consiglio, indirizzo o suggerimento, proveniente dal medico che opera in un ospedale pubblico, rivolto al paziente, di potersi sottoporre, in un centro privato al quale il suddetto medico è direttamente interessato, allo stesso trattamento terapeutico praticato nella struttura pubblica, non è di per sé elemento sufficiente per considerare il pubblico ufficiale responsabile del delitto di concussione per induzione, con abuso dei relativi poteri o della relativa qualità, essendo necessario un “quid pluris” (falsa rappresen- tazione della realtà, espressioni suggestive, pressioni indebite “et similia”), che consenta di trasformare la legittima rappresentazione di un’alternativa, all’interno della quale il paziente può liberamente esercitare la sua scelta, in una inammissibile manipolazione e sviamento dell’altrui volontà.Trib. Napoli, 18 febbraio 2006

(5)

10.SUCCESSIONE DI LEGGI.

La concussione per induzione continua ad essere sanzionata all’art. 319 quater c.p. che si pone in rapporto di perfetta continuità normativa con la vecchia formulazione dell’art. 317 c.p.).Trib. Taranto, 11 febbraio 2013

11.PROFILI PROCESSUALI.

In tema di richiesta di archiviazione del p.m., il g.i.p esercita un potere di controllo confrontando la notizia di reato emergente da tutti gli atti d’indagine potendo qualificare il reato in maniera diversa da quella indicata dal p.m. (Nel caso di specie, il g.i.p.

ordinava l’imputazione coatta per il reato di concussione rilevando dalle dichiarazioni della persona offesa e di un testimone la sussistenza del fatto posto che gli agenti di polizia avevano chiesto la somma di euro 300,00 per non elevare una multa al codice della strada ingiusta e riferendo che senza il pagamento non gli avrebbero restituito i documenti costringendo quindi la persona offesa al pagamento della somma richiesta). Uff. Ind. Prel. Bari, 15 aprile 2015

La sospensione dal servizio di un dipendente

pubblico che abbia commesso un reato nell’esercizio delle funzioni non attenua in alcun modo le esigenze cautelari se ha efficacia limitata alla durata della misura cautelare. (Nel caso di specie, si trattava di due agenti di polizia municipale che avevano richiesto, tramite il commercialista, la somma di Euro 10.000,00 ad un imprenditore che di fatto gestiva una società di rivendita di autovetture usate minacciando il sequestro dei locali e delle autovetture sul presupposto di un abuso edilizio già condonato, ristretti agli arresti domiciliari con sospensione dal servizio e con privazione della retribuzione).Trib.

Lecce, Sez. Riesame, 23 settembre 2014

La condanna dell’imputato per il reato di tentata concussione comporta la condanna al risarcimento nei confronti della parte civile di un danno morale, che può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo in considerazione dell’analogia con quanto stabilito nelle sentenze pronunciate in primo grado in sede civile, nonché in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto.Trib. Milano, 26 settembre 2006

A

RT

. 317 bis

Pene accessorie (1)

La condanna [442, 533, 605 c.p.p.] per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis

(2)

importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici [282, 29] e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante previsto dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni [283, 32-quater, 37].

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni

(3)

.

(1) Articolo inserito dall’art. 5 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) L’art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha inserito il riferimento agli art. 319 e 319-ter

(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. M), l. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190, era il seguente: “La condanna [442, 533, 605 c.p.p.] per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter (2) importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici [282, 29]. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea [283, 32-quater, 37]”.

SOMMARIO 1. Interdizione dai pubblici uffici e ambito applicativo.

1. INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI E AMBITO APPLICATIVO.

Il sistema di maggior rigore di cui all’art. 317 bis c.p., in tema di determinazione della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici qualora ricorra l’ipotesi di concussione o peculato riguarda solo l’ipotesi del peculato e della concussione, nella forma della consumazione, e non anche in quella del tentativo.Trib. Napoli, 22 aprile 1997;

CONTRA Cass. Pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n.

12228

Il maggior rigore adottato dal legislatore all’art. 317

bis c.p., in tema di determinazione della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici qualora ricorra l’ipotesi di concussione o peculato impedisce di ritenere che, se, per effetto di circostanze attenuanti, sia inflitta la pena della reclusione in misura inferiore ad anni tre, l’interdizione temporanea vada determinata, quanto alla durata, ex art. 31, 37 e 28 c.p., dovendosi, invece, concludere per la determinazione della durata della pena “de qua” in anni cinque, ex art. 29 c.p. Qualora la pena della reclusione, per i delitti di peculato e concussione, sia inferiore ad anni tre per effetto della diminuente processuale di cui all’art. 442 c.p.p., si applica l’interdizione dai pubblici uffici.

Trib. Napoli, 22 aprile 1997

(6)

█ Art. 318 LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

█ A

RT

. 318

Corruzione per l’esercizio della funzione (1) (2)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni

(3)

.

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l’art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Corruzione per l’esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

Precedentemente l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente così recitava: «Corruzione per un atto d’ufficio. [I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II].

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno».

Precedentemente l’articolo era già stato sostituito dall’art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per l’aumento di pena previsto per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale, v. art. 71 d.lgs. n.

159/2011, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 e successivamente dall’articolo 23, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui “1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonchè per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione . 2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva”.

(3) Da ultimo, le parole “da tre a otto anni” sono state sostituite alle parole “da uno a sei anni”, dall’art. 1, comma 1, lett.

N), l. 9 gennaio 2019, n. 3.

SOMMARIO1. Questioni di legittimità costituzionale.

2. Natura giuridica. 3. Elemento oggettivo. 3.1.

Accordo. 3.2. Denaro o altra utilità. 4. Corruzione propria e impropria. 5. Consumazione. 6. Rapporto con altri reati. 6.1. Corruzione e concussione. 7.

Successione di leggi. 8. Continuità normativa tra corruzione “impropria” e “corruzione per l’esercizio delle funzioni”.9. Profili processuali. 10. Casistica.

1. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIO-

NALE.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la q.l.c. dell’art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude il reato di corruzione per un atto d’ufficio di cui all’art. 318 c.p. dalla possibilità dell’applicazione delle pene sostitutive.

Trib. Prato, 30 aprile 1998

2.NATURA GIURIDICA.

Costituendo, il delitto di cui all’art. 318 comma 1 c.p., reato plurisoggettivo reciproco “in contratto”, la conseguente, libera, determinazione delle parti del patto scellerato fa sì che, se unica sia la pattuizione, ogni effetto di essa, pur se protraentesi a lungo nel tempo, non sposta il momento consumativo del reato:

perché si abbia continuazione in reati siffatti, occorre, pertanto, pluralità di pattuizioni.Corte App. Napoli,

6 marzo 2007

3.ELEMENTO OGGETTIVO.

3.1.ACCORDO.

L’accordo corruttivo diretto al condizionamento dell’attività di un pubblico ufficiale agli interessi di un gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, e legittima, ai sensi dell’art. 25, comma 5, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l’adozione di misure interdittive nei confronti dell’ente nell’interesse del quale il corruttore abbia operato.Trib. Milano, 27 aprile 2004

3.2.DENARO O ALTRA UTILITÀ.

È da escludere che un pubblico funzionario possa ricevere alcunché per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio e ciò è attestato dalla stessa fattispecie dell’art. 318 c.p. Quello che resta ammesso è, piuttosto, come osservato dal Tribunale nella sentenza di primo grado, la ricezione di regali d’uso, ipotesi che però non ricorre nel caso di specie, in quanto dovrebbero avvenire solo in occasioni particolari e non costituire una retribuzione incassata volta a volta al compimento delle operazioni d’ufficio, come invece è risultato essere nel caso di specie. Il

(7)

provvedimento di licenziamento ha infine fatto riferimento ai fatti come accertati dal Tribunale, richiamando la diversa qualificazione ex art. 318 c.p.

operata dalla sentenza di primo grado penale e menzionando correttamente che la Corte d’Appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati per i quali era stata disposta la condanna. Infatti i reiterati comportamenti di corruzione integrano ampiamente l’ipotesi per cui l’art. 67, co. 6, lett. d) del C.C.N.L .prevede il licenziamento senza preavviso. Corte App.

Genova, 05 luglio 2017

Ancorché non sia provato il “regalo” dell’auto- vettura da parte di un privato ad un pubblico ufficiale, l’utilizzo comunque dell’autovettura - o il prestito sotteso all’acquisto, prestito in assenza di interessi - rappresentano un’indebita locuple- tazione per il pubblico ufficiale stesso che, in ogni caso viene remunerato dal privato con una sorta di regalo per l’attività svolta. Tuttavia, trattandosi nella fattispecie di attività non illecita non essendovi atto contrario ai doveri d’ufficio, tale fatto rientra nell’area di applicazione della disposizione di cui all’art. 318 comma 2 c.p. Corte App. Milano, 31 maggio 2005

4.CORRUZIONE PROPRIA E IMPROPRIA. Integra il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p., e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell’an, nel quando o nel quomodo, si conformino all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata a perseguire interessi diversi da quelli istituzionali.Uff. Ind. Prel. Bari, 18 giugno 2019

Si configura il reato di corruzione propria continuata qualora dei pubblici ufficiali abbiano assunto condotte finalisticamente ricollegate ad utilità già ricevute e che avrebbero continuato a ricevere dal corruttore. Entrambi consapevoli che senza le ripetute dazioni di denaro o di altre utilità da parte del corruttore non ci sarebbe stato ovvero non sarebbe proseguito il compimento delle attività di ufficio da parte dei corrotti, si tratta dunque della sussistenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico tra la dazione e l’atto del pubblico ufficiale. Trib. Lecce, 05 ottobre 2009

I riferimenti temporali e l’indicazione dell’entità delle somme corrisposte, ancorché non risultino specificati i singoli atti contrari ai doveri d’ufficio, costituiscono elementi sufficienti, secondo una valutazione dei normali comportamenti umani, per delineare l’ipotesi criminosa di cui all’art. 319 c.p. e non quella di cui all’art. 318 c.p.Trib. Milano, 26 gennaio 2000

5.CONSUMAZIONE.

Nell’ambito strutturale del delitto di cui all’art. 318 comma 1 c.p., qualora alla promessa segua la dazione, quest’ultima non rappresenta un post- factum irrilevante, ma segna, con l’approfondimento ab intrinseco dell’offesa, il momento consumativo

“ultimo” del delitto. Corte App. Napoli, 6 marzo 2007;

CONF. Cass. Pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208

6.RAPPORTO CON ALTRI REATI.

6.1.CORRUZIONE E CONCUSSIONE. V. sub art. 317 c.p., § 7.3.

7.SUCCESSIONE DI LEGGI.

L’art. 319 ter c.p. sulla corruzione in atti giudiziari prevede una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante. Nel caso di corruzione in atti giudiziari commessa prima dell’entrata in vigore della l. 7 febbraio 1992 n. 181 al privato corruttore si applicano le pene previste dagli art. 318 e 319 c.p.Corte App.

Milano, 12 maggio 2001

8. CONTINUITÀ NORMATIVA TRA CORRUZIONE

IMPROPRIA E CORRUZIONE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI”.

Il principio di applicabilità della legge più favorevole, di cui all’art. 2 comma 4 c.p. trova applicazione anche nella ipotesi di successione di leggi penali modificative della disciplina riguardante la prescrizione di un reato. Si deve pertanto applicare alla fattispecie in esame, corruzione per atto d’ufficio commessa nell’anno 2003, la versione dell’art. 157 c.p. nel testo antecedente la riforma legislativa del 2005, considerato che si tratta di normativa le cui disposizioni risultano più favorevoli al reo. Uff.

Ind. Prel. Milano, 18 ottobre 2010

9.PROFILI PROCESSUALI.

Ai fini dell’integrazione del reato di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 ottobre 2018

10.CASISTICA.

Integra il reato di corruzione continuata l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra un pubblico funzionario e un privato volto all’assegnazione di lavori a società facenti capo al privato in cui il pubblico funzionario chiede l’assunzione di personale da lui raccomandato. Trib. Brescia, Sez. Riesame, 20 ottobre 2012

█ A

RT

. 319

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (1) (2)

Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322

2, 4

, 323-bis; 381

2b, 4

c.p.p.].

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa,

(8)

█ Art. 319 LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l’art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.».

L’art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da due a cinque» con le parole «da quattro a otto».

(2) Per l’aumento di pena previsto per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale, v. art. 71 d.lgs. n.

159/2011, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 e successivamente dall’articolo 23, comma 1, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui “1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonchè per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione . 2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva”.

SOMMARIO1. Bene e interesse tutelato. 2. Elemento oggettivo. 2.1. Condotta. 2.2. Competenza e atto contrario ai doveri di ufficio. 3. Prezzo del reato. 4.

Tentativo. 5. Consumazione. 6. Corruzione antecedente e successiva. 7. Concorso di persone. 8.

Circostanze. 9. Corruzione propria ed impropria. Rinvio.

10. Rapporto con altri reati. 10.1. Corruzione e concussione. Rinvio. 11. Casistica. 12. Profili processuali.

1.BENE E INTERESSE TUTELATO.

Nell’ambito del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio l’interesse tutelato non è tanto quello dell’imparzialità della p.a., bensì quello della correttezza e del buon funzionamento nel senso che gli atti, pur legittimi, correnti e dovuti, debbono essere compiuti dal pubblico ufficiale in una posizione di sostanziale e totale estraneità rispetto ad interessi privati. Ne consegue che il mancato rispetto di regole inerenti all’uso del potere discrezionale del pubblico ufficiale o la rinunzia ad una valutazione comparativa degli atti da compiere nell’interesse della p.a. determina il sorgere del reato previsto dall’art. 319 c.p., indipendentemente dalla circostanza che l’atto compiuto dal pubblico ufficiale possa coincidere con quello che sarebbe stato emesso in condizioni di “normalità”, ossia in assenza di corruzione, e che la lesione del bene giuridico tutelato si verifichi anche quando gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale corrotto appaiono, sotto un profilo formale, regolari. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità degli imputati nell’ipotesi in cui l’imprenditore, pur non avendo nulla da nascondere sotto il profilo fiscale, abbia versato somme ai finanzieri allo scopo di indirizzare il loro potere discrezionale verso una verifica rapida che creasse il minor disagio possibile all’azienda poiché anche in tal caso le scelte dei pubblici ufficiali che compivano la verifica erano condizionate dall’esigenza di favorire gli interessi del privato rivolti a che la verifica si svolgesse

in tempi ridotti e comunque senza effettivi approfondimenti). Trib. Milano, 26 gennaio 2000

2.ELEMENTO OGGETTIVO.

2.1.CONDOTTA.

Al fine di ritenere integrato il reato di corruzione occorre dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tale scopo l’avvenuta dazione.Trib. Taranto, 21 luglio 2017

La contrarietà di un atto doveri di ufficio implica una valutazione non solo di legittimità formale, ma anche la conformità ai doveri di ufficio o di servizio.

Pertanto, un atto di per sé legittimo può essere contrario ai doveri di ufficio. A tal fine la valutazione deve vertere non solo verso i singoli atti di volta in volta posti in essere, ma all’insieme del servizio reso in favore del privato. Dunque l’asservimento costante della funzione agli interessi del privato in cambio di denaro o di altra utilità integra il reato di corruzione propria.Trib.

Lecce, 5 ottobre 2009

Si configura il reato di corruzione propria continuata qualora dei pubblici ufficiali abbiano assunto condotte finalisticamente ricollegate ad utilità già ricevute e che avrebbero continuato a ricevere dal corruttore. Entrambi consapevoli che senza le ripetute dazioni di denaro o di altre utilità da parte del corruttore non ci sarebbe stato ovvero non sarebbe proseguito il compimento delle attività di ufficio da parte dei corrotti, si tratta dunque della sussistenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico tra la dazione e l’atto del pubblico ufficiale. Trib. Lecce, 5 ottobre 2009

Rivestono la caratteristica dell’atto contrario ai doveri di ufficio sia quelli che contrastano con norme giuridiche o istruzioni di servizio, sia quegli atti che comunque violano i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà connessi all’esercizio di una pubblica funzione. L’atto di ufficio oggetto di

(9)

mercimonio non va quindi inteso in senso formale, potendosi ricomprendere nella nozione di atto contrario ai doveri di ufficio qualsiasi comportamento che, comunque, violi i doveri sopra evidenziati che devono informare l’attività del pubblico ufficio.Corte App.

Milano, 20 novembre 2008

2.2. COMPETENZA E ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO.

Nel delitto associativo, stante la natura permanente, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell’art. 8, c. 3, c.p.p., intendendosi quale luogo di costituzione del sodalizio criminoso, ne consegue che ai fini della determinazione di tale luogo si deve prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati, assumendo rilevanza la commissione di tali reati, ai fini dell’individuazione del luogo di operatività dell’asso- ciazione stessa, non quale autonomo criterio attributivo della competenza, bensì quale criterio presuntivo del luogo in cui è avvenuta la genesi dell’associazione medesima, presunzione che deve essere superata quando dagli atti risultino elementi con essa contrastanti o contraddittori.Trib. Potenza, Sez. Riesame, 31 dicembre 2008

3.PREZZO DEL REATO.

Nel reato di corruzione propria, la somma ricevuta dal pubblico ufficiale per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio è prezzo del reato e, perciò, suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 n. 1 c.p.

Trib. Milano, 8 luglio 1998

4.TENTATIVO.

Anche dopo la nuova formulazione dell’art. 322 c.p. è configurabile il tentativo di corruzione propria antecedente quando la illecita trattativa tra pubblico ufficiale e privato cittadino si sia svolta su un piano di sostanziale parità e non sia giunta a conclusione per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Si configura invece la istigazione alla corruzione quando le trattative non siano giunte a conclusione per volontà del pubblico ufficiale o del privato che vi abbiano partecipato.Corte App. Cagliari, 24 maggio 1997

5.CONSUMAZIONE.

Ai fini della sussistenza della corruzione “propria”, non occorre la violazione di specifiche leggi o norme comportamentali: basta la violazione dei generali doveri di correttezza ed imparzialità che devono presiedere all’esercizio delle pubbliche funzioni.

Né vi è spazio per qualsiasi riferimento ad un presunto potere discrezionale del p.u. in quanto tale discrezionalità non può più avere alcun significato scriminante allorché essa venga esercitata in termini antigiuridici e in conflitto con il diritto vigente.

Trib. Torino, 15 dicembre 2006

6.CORRUZIONE ANTECEDENTE E SUCCESSIVA. In tema di corruzione propria antecedente per violazione ai doveri di imparzialità, attuata con la promessa di atti contrari ai doveri d’ufficio, il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire alla promessa o alla ricezione dell’utilità l’atto che si è impegnato a compiere. Trib. Milano,

12 dicembre 2000

7.CONCORSO DI PERSONE.

Il delitto di corruzione di cui all’art. 319 c.p. è reato proprio a concorso necessario che presuppone la partecipazione di un pubblico ufficiale all’accordo corruttivo volto a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio. La qualità di pubblico ufficiale di almeno uno dei partecipi e la circostanza che l’accordo illecito abbia ad oggetto lo sviamento della funzione pubblica di cui il pubblico ufficiale è titolare sono elementi essenziali del reato in questione.Trib. Milano, 26 febbraio 1998

8.CIRCOSTANZE.

In materia di reati contro la p.a. l’incensuratezza dell’imputato si risolve in un mero dato di fatto, in una condizione indispensabile perché il pubblico ufficiale possa svolgere la propria attività, senza che tale presupposto vada a bilanciare, di per sé, l’intrinseca gravità di condotte così gravi come quelle di chi venga meno ai doveri di lealtà, correttezza ed imparzialità ai quali è istituzionalmente tenuto.Trib.

Milano, 12 dicembre 2000

.La circostanza aggravante di cui all’art. 319 comma 2 n. 2 c.p. ricorre sol che si determini, come conseguenza dell’attività del corrotto, una situazione che, autonomamente considerata, possa essere valutata come di oggettivo aiuto, o danno, per la parte di un processo, indipendentemente dall’esito finale del processo stesso.Corte App.

Bologna, 9 ottobre 1987

9. CORRUZIONE PROPRIA ED IMPROPRIA. RINVIO.

V. sub art. 318 c.p., § 4.

10.RAPPORTO CON ALTRI REATI

Sono imputabili per il reato ascritto dall’art. 319 c.p., nonché per il reato di cui all’art. 479 c.p., coloro i quali, in concorso tra loro, ricevono, in qualità di dipendenti del Ministero dei Trasporti in servizio presso una Motorizzazione Civile, somme di denaro per compiere atti contrari ai propri doveri, attestando revisioni mai effettuate, o corrompendo altri affinché svolgano pratiche contrarie ai doveri d’ufficio loro attribuite. Trib. Genova, 23 gennaio 2017

Ricorre l’ipotesi criminosa di cui all’art. 322 c.p. e non quella di cui agli art. 318, 319, 320 c.p., allorché il pubblico ufficiale simuli l’accettazione di danaro o altra utilità ovvero della sua promessa con l’intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia l’istigatore alla corruzione, poiché difettando l’accettazione effettiva da parte del pubblico ufficiale, non può considerarsi integrata la struttura bilaterale della fattispecie di corruzione, atteso che solo in apparenza tali condotte risultano convergenti nella stipulazione del pactum sceleris.Trib. Napoli, 7 aprile 2009

10.1.CORRUZIONE E CONCUSSIONE.RINVIO. V. sub art. 317 c.p., § 7.3.

11.CASISTICA.

Non può essere ricondotto alla corruzione propria un patto volto a corrispondere al pubblico ufficiale una retribuzione al fine di ottenere una contro-

(10)

█ Art. 319 bis - █ Art. 319 ter LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE prestazione consistente in un’attività illecita svolta

al di fuori dei compiti istituzionali ed il cui compimento è solo agevolato dalla generica qualità di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto attivo. Ciò in quanto l’atto o attività, anche se non rientra nelle prerogative tipiche del pubblico ufficiale e quindi nella sua competenza specifica funzionale, deve comunque essere ricompreso nelle competenze dell’ufficio a cui appartiene il pubblico dipendente.Trib. Roma, 18 gennaio 2016

In tema di responsabilità degli enti a norma del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, dipendente dal reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), l’ente può essere ritenuto responsabile, senza che vi sia una violazione del principio di irretroattività stabilito dall’art. 2 d.lg. n. 231 del 2001, se all’accordo corruttivo, risalente ad un periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, seguano una o più dazioni di denaro in un periodo successivo a quello suddetto. Ed infatti, sebbene il delitto di corruzione si perfezioni anche solo con l’accettazione della promessa di denaro, ove segua l’effettiva dazione del denaro il momento consumativo si sposta in avanti fino a coincidere con la dazione medesima. E nel caso di plurimi pagamenti detto momento non può che protrarsi sino all’ultimo, in quanto le singole dazioni, pur trovando la loro origine nell’accordo iniziale, tacitamente confermano ogni volta

quell’accordo e, lungi dal costituire un “post factum”

non punibile, integrano la fattispecie delittuosa. (Nella fattispecie l’accordo corruttivo risaliva al 1998, mentre l’ultima dazione di denaro risaliva al 2002, cioè ad un momento successivo all’entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001). Trib. Milano, 31 luglio 2007

Risponde del reato di corruzione propria il revisore autorizzato di veicoli a motore, il quale, nella sua veste di pubblico ufficiale e nell’esercizio di una pubblica funzione amministrativa, per attestare falsamente di aver effettuato la revisione di un veicolo, riceva in cambio una somma di denaro dal titolare del mezzo.Trib. Milano, 13 febbraio 2007

12.PROFILI PROCESSUALI.

Non è ammissibile la costituzione di parte civile del privato con riferimento al delitto di corruzione posto che persona offesa di tale fattispecie è soltanto la p.a. interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio. Uff. Ind. Prel. Milano, 9 luglio 2009

Essendo il delitto di corruzione di pubblico ufficiale punito con la pena della reclusione da due a cinque anni (art. 319 e 321 c.p.), il termine prescrizionale, a norma dell’art. 157 n. 3 c.p. (testo anteriore alla riforma) è decennale, con decorrenza dalla cessazione della continuazione tra i reati a norma dell’art. 158, comma 1, c.p. Trib. Milano, 13 febbraio 2009

█ A

RT

. 319 bis

Circostanze aggravanti (1)

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dal comma 7 dell’art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

Il testo del presente articolo, in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 78 del 2010, era il seguente:

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene” .

SOMMARIO1. In generale.

1.IN GENERALE.

La circostanza aggravante speciale della corruzione propria, di stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione, ricorre solo quando

l’accordo delittuoso tra il pubblico ufficiale corrotto e il privato corruttore abbia per oggetto la stipulazione di un contratto di cui l’ammini- strazione sia parte, e non già in ogni altra attività che si inserisca nell’ “iter” del procedimento di stipulazione del contratto stesso. Trib. Roma, 17 aprile 1993

A

RT

. 319 ter

Corruzione in atti giudiziari (1) (4)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni

(2)

.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna [442

2

, 533, 605

1

c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

(3)

.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9 L. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.». L’art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 aveva sostituito le parole «da tre a otto» con le parole «da quattro a dieci».

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a

Riferimenti

Documenti correlati

CASTELLO SAN GIUSTO - BASTIONE ROTONDO PORTO VECCHIO - spazio esterno Centrale Idrodinamica. (SOLO “Trieste

1) In merito ai servizi analoghi per il requisito del fatturato e dell'attività svolta, in caso di gestione di servizi di comunità alloggio e casa famiglia per minori, si

Ricorda: Il soggetto indica chi compie l’azione, mentre il predicato indica quale azione compie il soggetto ( es. La mamma prepara la cena )..  Cerchia di rosso il soggetto e di

Ricorda: il soggetto è la parte della frase che indica chi compie l'azione, di chi si parla o di un argomento di cui si discute.. Concorda con il predicato nella persona e

[r]

Ricorda: il soggetto è sottinteso non è scritto nella frase, ma si ricava dal predicato che indica sempre chi compie l'azione.. (Es. Mangiamo il gelato. Chi compie l'azione? Noi

Per trasformare una frase passiva in attiva si applicano al contrario le regole della trasformazione precedente.. soggetto verbo

L’ALBERO E’ STATO SRADICATO DAL VENTO IERI POMERIGGIO SULLA STRADA. GIOVANNI E’ PARTITO VERSO MILANO CON LA MACCHINA