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Riferimenti al nuovo Codice della crisi d impresa e dell insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

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(1)

Riferimenti al nuovo

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

(Decreto correttivo D.Lgs. 26.10.2020, n. 147)

(2)

crisi

• «Stato di difficoltà

economico-finanziariache rende probabile

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si

manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»

insolvenza

• «Lo stato del debitore che si manifesta con

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino

che il debitore non è più in grado di soddisfare

regolarmente le proprie obbligazioni»

Definizione di crisi e insolvenza - Art.2

(3)

Art. 12

PROCEDURE DI ALLERTA

L’emersione della crisi avviene tramite i c.d. STRUMENTI DI ALLERTA

(parte I, Titolo II, Capo I)

L’introduzione degli STRUMENTI DI ALLERTA nel nuovo Codice della crisi rappresenta senza dubbio uno degli obiettivi primari della

riforma in atto che ha inteso privilegiare la conservazione

dell’attività aziendale attraverso appunto un’emersione tempestiva

della crisi prima che si generi un’insolvenza conclamata

(4)

Art. 12

Strumenti di allerta

sono finalizzati – unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore secondo quanto previsto dal CC – a rilevare

tempestivamente gli «indizi di crisi dell’impresa» al fine di consentire una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione

Sono rappresentati dagli oneri di segnalazione posti a carico di specifici soggetti:

• Organo Amministrativo

• Organo di controllo Societario, Revisore, Società di revisione

• Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della

riscossione (c.d. creditori pubblici qualificati

(5)

Art. 13

indicatori della crisi

Costituiscono indicatori della crisi ai sensi dell’art. 13: gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività

imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.

Oneri

indebitamento Flussi di cassa

Inadeguatezza mezzi propri mezzi di terzi

Ritardi nei pagamenti reiterati

e significativi (art. 24)

Tali indici saranno elaborati dal CNDCEC su base almeno triennale per ciascun codice attività e dovranno essere valutati unitariamente

(6)

Art. 13 – incoerenze del testo

• lascia molto perplessi sotto il profilo sostanziale

l’orizzonte semestrale di soli sei mesi successivi per l’esame della sostenibilità dei debiti:

- evidente incoerenza con le tempistiche previste dal principio di revisione ISA Italia n. 570 sulla continuità aziendale

- Par. 13: il revisore deve effettuare un apprezzamento della valutazione svolta dalla direzione aziendale sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento e se la valutazione della direzione copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data.

- Inoltre nel caso di imprese esercenti un’attività stagionale

(7)

Focus sugli indici di squilibrio

• Il nuovo Codice individua nel citato art. 13 quali indici

significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

(8)

Focus sugli indici di squilibrio

Gli indici di squilibrio attengono per lo più al concetto di leva finanziaria

Oneri indebitamento Flussi di cassa che l’impresa

è in grado di generare

Inadeguatezza mezzi propri mezzi di terzi

Va considerato che le imprese italiane sono spesso sottocapitalizzate, sfruttando l’effetto leva. Quindi il rischio è quello di vedere crisi anche laddove non ci sono.

(9)

Focus sugli indici di squilibrio

• Gli indici sono elaborati dal CNDCEC in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.

• nessun indice potrà mai assumere valori di riferimento che abbiano il carattere di universalità per tutte le imprese, neppure nell’ambito della stessa tipologia di attività economica

• l’analisi degli squilibri reddituali, patrimoniali ed economici previsti dall’art. 13 non potranno che essere il frutto di una più complessa analisi consuntiva e prospettica dell’intero sistema informativo aziendale da parte degli organi preposti

• Troverà quindi larga applicazione la deroga prevista dal comma 3 dell’art. 13

(10)

Focus sugli indici di squilibrio

La deroga prevista dall’art. 13:

• l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne può specificare le ragioni nella nota

integrativa al bilancio di esercizio indicando, nella

medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente

presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

• in tal caso, un professionista indipendente deve attestare

l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità

dell’impresa e l’attestazione viene allegata alla nota

integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte

integrante, producendo altresì effetti a decorrere dall’esercizio successivo.

(11)

Art. 14

Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari

Definisce gli indizi della crisi che comportano una segnalazione immediata all’organo amministrativo, prevedendo uno specifico obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti

costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se:

L’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato

Qual è il prevedibile andamento della gestione Sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario

1

2

3

(12)

Art. 15

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

L’obbligo di segnalazione spetta anche ad alcuni creditori pubblici qualificati, vale a dire l’Agenzia dell’Entrate, l’INPS, l’Agente della riscossione nel caso in cui l’esposizione debitoria superi l’importo rilevante indicato al comma 2

Sanzione per mancata segnalazione

per i primi due soggetti, inefficacia del titolo di

prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari

per il terzo, inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione

(13)

Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC

• Il CNDCEC ha elaborato gli indici di cui all’art. 13, co. 2, del CCI nel mese di novembre 2019, che dovranno essere approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

• Il CNDCEC ha anche definito un argomentato iter logico che, dall’esame dell’andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi attraverso una

• In sostanza, per diagnosticare uno stato rilevante di crisi, nei

termini di cui all’art. 13 co. 1, occorre procedere con la verifica

della sussistenza delle seguenti circostanze:

(14)

Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC

1. preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti

2. verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge

3. Evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso:

A. Attraverso l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio) in un’ottica forward looking che deve assumere valori > 1 B. Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici

occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre all’impiego combinato di una serie di cinque indici di settore, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente:

(15)

Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC

a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

c) indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto tra cash flow e attivo;

d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Tali indici, a differenza del DSCR, sono elaborati a consuntivo.

(16)
(17)

Analisi degli indicatori di allerta:

Il Patrimonio netto negativo

• Trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge

Il patrimonio netto che diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, è causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.).

• Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

• Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

(18)

Analisi degli indicatori di allerta:

Il DSCR (debt service coverage ratio)

• Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci

• La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

• L’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR.

• Per non essere sintomatico di uno stato di crisi deve assumere valori > 1

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.2. dell’elaborato del CNDCEC

(19)

Analisi degli indicatori di allerta:

Il DSCR (debt service coverage ratio) Modalità di calcolo – 1° approccio

• Il DSCR deriva da un budget di tesoreria che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi

• Per non essere sintomatico di uno stato di crisi deve assumere valori > 1

Indicazione di calcolo del CNDCEC

(+) Totale entrate di liquidità previste nei successivi 6 mesi (+) Giacenze iniziali di cassa

(-) Totale uscite di liquidità previste nei successivi 6 mesi (senza considerare le uscite del denominatore) Totale numeratore

(+) Uscite contrattualmente previste nei successivi 6 mesi per rimborso quote capitali di debiti finanziari Totale denominatore

(20)

Analisi degli indicatori di allerta:

Il DSCR (debt service coverage ratio) Modalità di calcolo – 2° approccio

• Il calcolo del DSCR è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi

• Per non essere sintomatico di uno stato di crisi deve assumere valori > 1

(21)

Analisi degli indicatori di allerta:

Il DSCR (debt service coverage ratio) Modalità di calcolo – 2° approccio

Indicazione di calcolo del CNDCEC

(+) FCFO dei successivi 6 mesi (senza considerare le uscite del denominatore) (-) Flusso finanziario dall’attività di investimento

(+) Disponibilità liquide iniziali

(+) Linee di credito disponibili nei successivi 6 mesi Totale numeratore

(+) Uscite per debiti finanziari (capitale e interessi) previste nei successivi 6 mesi

(+) Uscite per rimborsi debiti fiscali e contributivi (incluse sanzioni e interessi) già scaduti previste nei successivi 6 mesi (+) Uscite per rimborsi debiti vs fornitori o altri creditori (per ritardi non fisiologici) già scaduti previste nei successivi 6 mesi Totale denominatore

Suggerimenti per il calcolo 1. Redigere il rendiconto finanziario prospettico

2. Individuare i debiti a cui si riferisce il denominatore e le conseguenti uscite incluse nel rendiconto prospettico per calcolare il valore del denominatore

3. Calcolare il valore del numeratore

(22)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

È il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato:

Totale interessi e altri oneri finanziari (C.17) ---

Ricavi netti (A.1

)

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell’elaborato del CNDCEC

(23)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore

Indice di adeguatezza patrimoniale

È il rapporto tra patrimonio netto e debiti totali:

Totale Patrimonio Netto (A)

(-) Crediti verso soci p/vers.ti ancora dovuti (A) (-) Dividendi deliberati non ancora contabilizzati Totale numeratore

Totale Debiti (D)

(+) Ratei e risconti passivi (E) Totale denominatore

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell’elaborato del CNDCEC

(24)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore

Indice di ritorno liquido dell’attivo

È il rapporto tra cash flow e attivo:

Risultato di esercizio

(+) Costi non monetari - Ammortamenti e svalutazioni (B.10) (-) Ricavi non monetari

Totale numeratore

Totale attivo dello stato patrimoniale (denominatore)

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell’elaborato del CNDCEC

(25)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore Indice di liquidità

È il rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine : Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell’elaborato del CNDCEC

Totale Attivo Circolante (C)

(-) Crediti esigibili oltre esercizio successivo (+) Ratei e risconti attivi (D)

Totale numeratore Totale Debiti (D)

(-) Debiti esigibili oltre esercizio successivo (+) Ratei e risconti passivi (E)

Totale denominatore

(26)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore

Indice di indebitamento previdenziale o tributario

È il rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo :

Totale Debiti tributari (D.12)

(+) Totale Debiti vers. Ist. Di previdenza e sicurez. Sociale (D.13) Totale numeratore

Totale attivo dello stato patrimoniale (denominatore)

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell’elaborato del CNDCEC

(27)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore

(28)

Analisi degli indicatori di allerta:

Periodicità del calcolo degli indici di crisi

• L’art. 24 individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all’art. 13 co. 2 e 3 ai fini della tempestività dell’iniziativa da parte del debitore.

• In particolare, il dies a quo rilevante per la tempestività dell’istanza di cui all’art. 19 CCI agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal CNDCEC.

• Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l’esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.

• Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall’impresa per la valutazione dell’andamento economico e finanziario.

(29)

Analisi degli indicatori di allerta:

Periodicità del calcolo degli indici di crisi

• Il riferimento all’ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l’indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore

• Invece il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti

• Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell’impresa siano tali da renderlo necessario

(30)

Analisi degli indicatori di allerta:

Gli indici di settore Note

• Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. calcolano tali indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie.

• Per le imprese in liquidazione, a condizione che esse abbiano cessato l’attività, l’indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo della società.

Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1

Non è invece di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo

(31)

Altri indicatori dello stato di crisi:

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, co. 1; art. 24)

• I ritardi nei pagamenti si ritengono sempre reiterati e significativi se superano le soglie previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell’art.

24, co. 1 CCI o di cui all’art. 15 CCI ovvero comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti.

(32)

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, C.C.I. e documento CNDCEC

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi Art. 24 C.C.I., co. 1, lett. A) e B)

• debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

• debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Punto 5.2 documento CNDCEC

• I ritardi nei pagamenti che comportano non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori

• I ritardi nei pagamenti che comportano grave pregiudizio negli approvvigionamenti

• I ritardi nei pagamenti degli istituti di credito che determinano la decadenza dal beneficio del termine

• I ritardi nei pagamenti degli istituti di credito che superano le soglie del default prudenziale previsto dalle linee guida dell’EBA. Ritardi di pagamento superiori a 90 giorni per importi:

i) in termini assoluti superiori a € 500;

ii) in termini relativi: superiori all’1% dell’importo complessivo di tutte le

esposizioni verso il medesimo intermediario creditizio e finanziario ovvero il medesimo perimetro di consolidamento prudenziale

(33)

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, C.C.I. e documento CNDCEC

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi Art. 15 C.C.I., co. 2, lett.

a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi:

Euro 100.000 se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente non è superiore a euro 1.000.000;

Euro 500.000 se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente non è superiore a euro 10.000.000;

Euro 1.000.000 se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente è superiore a euro 10.000.000;

b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente

accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

(34)

Altri indicatori dello stato di crisi:

Assenza delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso per cause diverse

da probabili insolvenze (art. 13, co. 1)

• La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità, ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi.

• Alcuni di questi sono intercettabili da un affidabile sistema di risk management, ma non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega.

• Ad es., rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali

(35)

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, C.C.I. e documento CNDCEC

Assenza di prospettive di continuità per l’esercizio in corso diverse da probabili insolvenze

Punto 6.1 del documento CNDCEC

Minacce di vario genere alla continuità aziendale diverse dall’insostenibilità dei debiti.

Sono minacce non rilevabili dagli indici di bilancio, neppure in forma probabilistica.

Si deve prendere in considerazione quanto indicato dal Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570 sulla continuità aziendale

Esempi di minacce da monitorare

intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;

perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione

perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

difficoltà con il personale;

scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;

comparsa di concorrenti di grande successo.

procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;

eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

(36)

Strumenti negoziali stragiudiziali

Art. 56 – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento [ex art. 67 comma 3 lettera d L.F.]

Comma 1: L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Comma 4: Il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

Anche nell’ipotesi di risanamento si ribadisce il dettato normativo dell’art. 67 comma 3 lett. d) L.F., con una precisazione si parla di fattibilità “economica” e “giuridica” del piano.

TITOLO IV – Strumenti di regolazione della crisi

CAPO I – Accordi

Sezione I – Strumenti negoziali stragiudiziali

(37)

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione

TITOLO IV – Strumenti di regolazione della crisi CAPO I – Accordi

Sezione II – Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione

Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti [ex art. 182 bis L.F.]

Art. 58 – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di

insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Comma 4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

 Se prima dell’omologazione

intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere

rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

 Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione.

(38)

Art. 54 – Misure cautelari e protettive Art. 63 – Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi [ex art. 182 ter L.F. commi 5 e 6]

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore.

Le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione allegando la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (e non più genericamente «alle alternative concretamente praticabili»); tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Previsione, in accoglimento delle osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, di un termine di sessanta giorni entro il quale le amministrazioni devono esprimere la propria adesione.

(39)

L’attestazione del professionista

nei diversi istituti di composizione negoziale della crisi d’impresa

(40)

Il ruolo dell’Attestatore - evoluzione

Principio di Indipendenza

è stato esplicitato per la prima volta soltanto nel 2012 dal

“Decreto Sviluppo” poi convertito in legge.

Emanazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” permangono alcuni dubbi e perplessità:

1) Come può essere indipendente un professionista nominato dallo stesso debitore?

2) Sono sufficienti i requisiti previsti per la sua nomina e la responsabilità penale per assicurarne l’imparzialità?

29/12/2015 – Commissione Rordorf

«Relazione allo Schema di Legge Delega per la riforma delle procedure concorsuali»

Il ruolo dell’attestatore è stato definito per certi versi superfluo e duplicativo di costi.

Ha fatto ipotizzare la messa in discussione della figura dell’attestatore.

Si prospettava un ridimensionamento se non il tramonto del ruolo dell’attestatore. Ciò non senza ovviamente proteste da parte della categoria dei commercialisti.

Audizione parlamentare presso la Commissione Giustizia della Camera: Gerardo Longobardi, allora Presidente della categoria, richiedeva di non sminuire il ruolo e le funzioni dell’attestatore del piano di concordato. «si tratta di un’attività riservata all’attestatore indipendente, che viene declinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale e in funzione della realtà e del caso specifico”.

(41)

Decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - Definizioni

Il Decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (12/01/2019 n. 14)

 L’attestazione rilasciata dal Professionista Indipendente resta uno strumento indispensabile a garanzia dei terzi per la pronuncia del giudice.

 La figura del Professionista Indipendente permane obbligatoria e la sua nomina spetta ancora al debitore.

Il Professionista indipendente

[ex art. 67 comma 3 lettera d) L.F., art. 28 lettera a) e b) L.F.]

Art. 2, comma 1, lettera o) – Definizioni

Viene definito Professionista indipendente, quel professionista incaricato dal debitore, nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa, che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) Iscrizione all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;

2) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;

il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

(42)

Albo e Requisiti

Titolo X - Capo II

Art. 356 - Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza

Comma 1: E’ istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.

Comma 2: Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che:

I) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c);

ii) dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni.

Art. 358: Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

Comma 1: Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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Oggetto dell’attestazione

I) Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56):

• Veridicità dei dati aziendali

• Fattibilità economica del piano

II) negli Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57):

• Veridicità dei dati aziendali

• Fattibilità economica del piano

• Idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini fissati dalla legge

III) nel Concordato Preventivo (art. 87, co. 2)

Veridicità dei dati aziendali Fattibilità del piano

III bis) nel Concordato Preventivo con continuità aziendale (art. 87, co.3)

Oltre all’attestazione sub III), anche:

che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

Inoltre il piano di cui all'articolo 87, co. 1), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura

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