SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO
NELLE AUTOCARROZZERIE
LE PRINCIPALI FIGURE
INDIVIDUATE DAL T.U. SICUREZZA ………..………... pag 3 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE………...…….. pag 3 ADDETTI ALL’ EMERGENZA: PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO………. pag 4 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA……….…….……. pag 7 MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA ……….…. pag 7 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ………... pag 9 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI………... pag 9 I PRINCIPALI RISCHI NEL COMPARTO PRINCIPALI SITUAZIONI
LAVORATIVE DA VALUTARE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE……….. pag 11 RISCHIO CHIMICO……… pag 11 RISCHI DA VIBRAZIONE MECCANICHE……… pag 15 RISCHIO RUMORE………..… pag 16 ADEGUATEZZA DEI LUOGHI DI LAVORO………... pag 17 ATTREZZATURE ED IMPIANTI………..… pag 19 PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA………... pag 22
LE PRINCIPALI FIGURE
INDIVIDUATE DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
In tutte le imprese, con la sola esclusione delle ditte individuali senza dipendendenti, le principali figure individuate dalla normativa sulla sicurezza, sono:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO, IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA,
IL MEDICO COMPETENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore Di Lavoro può auto-nominarsi o nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda
L’AUTONOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti frequentando corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, e corsi di aggiornamento (anche per autonominati in sanatoria prima del dicembre 1996) secondo i contenuti e le articolazioni definiti mediante Accordo Stato/Regioni,
E’ importante verificare che il soggetto che si autonomina sia, nell’ambito aziendale, il titolare o il legale rappresentante.
Fino alla definizione dell’Accordo sono validi i corsi di formazione fino ad oggi utilizzati (16 ore), che quindi continueranno ad essere idonei
Nel caso in cui il Datore di lavoro, non voglia o non possa autonominarsi RSPP, può nominarne un esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure un dipendente della azienda, in questo caso il soggetto individuato deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 ore a un massimo di 120 ore)
L’autonomina va inviata per conoscenza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza utilizzando la modulistica allegata.
ADDETTI ALL’EMERGENZA
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
Tra i compiti del datore di lavoro rientra anche l’organizzazione delle attività di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso.
Gli addetti alla prevenzione incendi sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi comprendenti le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio, i metodi di controllo e di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.
Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare che da un dipendente dell’impresa.
La formazione degli incaricati alla prevenzione incendi sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM10/3/98 il quale prevede:
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)
Una azienda si considera a Medio Rischio Incendio quando è soggetta a richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco (vedi pag…..
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
I Compiti dell’addetto al Primo soccorso sono:
mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o pacchetto di pronto soccorso)
aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
intervenire in caso d’infortunio onde evitare che l’infortunato venga soccorso in modo non corretto
La formazione degli incaricati al primo soccorso resta quella del DM 388/2003, il quale identifica tre gruppi di aziende:
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (vedi tabella).
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI gruppo A
Corso di formazione di 16 ore Corso di aggiornamento di 6 ore
gruppo B
Corso di formazione di 12 ore Corso di aggiornamento di 4 ore
gruppo C
Corso di formazione di 12 ore Corso di aggiornamento di 4 ore
La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale.
La normativa non definisce un numero di addetti al pronto soccorso, ma stabilisce che debba essere nominativo uno o più addetti in relazione alle caratteristiche aziendali.
ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Allegato 1 Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2 Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Può essere:
AZIENDALE: ha diritto ad una formazione particolare i cui contenuti saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dei corsi sarà di 32 ore iniziali. Seguirà un aggiornamento periodico, con durata non inferiore a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori - 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
TERRITORIALE: rimane invariata la possibilità di nominare l’RLST territoriale nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori.
La soglia non è più calcolata sui dipendenti (come nel decreto 626/94) ma sui lavoratori, quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc.
L’ RLS deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure preventive, sulla nomina di RSPP e ASPP,degli addetti a primo soccorso, evacuazione e della nomina medico competente, sull’organizzazione della formazione per i lavoratori, inoltre, previa espressa richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
L’impresa ha l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.