COMUNE DI CAMUGNANO
(Provincia di Bologna)
C O P I A
DELIBERAZIONE G.C. N. 115
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN FRAZ. BURZANELLA AD USO COMMERCIALE AL SIG.
BALASINI MARCO
Addì DICIOTTO DICEMBRE DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 11:30 nella Residenza Municipale, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n.1, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n. 1 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislatve e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:
Componenti Funzioni
Presente
1) DEL MORO ALFREDO Sindaco
Presente
2) CAVICCHI CARLA Assessore
Presente
3) BARBI GRAZIANO Assessore
Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Pasquini Paola.
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiarata aperta la sessione, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto di seguito esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dell'Ufficio Comunale settorialmente competente.
organizzativa responsabile del relativo procedimento, viene congruamente assorbita nel presente atto, ove integralmente trasfusi i contenuti di preambolo, di motivazione amministrativa e di dispositivo:
Premesso che il Comune è proprietario di un edificio ex scuola elementare di Burzanella adibito ad uso abitativo e per una parte del piano terra ad uso commerciale;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/04/2003 di adeguamento canoni di affitto di locali di proprietà Comunale con la quale si stabiliva un aumento annuale del 5% dei parametri ivi fissati;
Considerato che in esecuzione alla deliberazione n. 53 sopra citata, i canoni di locazione per l’anno 2015 risultano così fissati:
• Locali adibiti a civile abitazione € 2.65 al mq.
• Locali adibiti ad usi diversi (commerciale, etc..) € 3.54 al mq.
• Cantine e sottoscala € 1.06 al mq.
Considerato che il locale posto al piano terra dell’edificio di cui sopra già adibito ad uso commerciale di mq. 55 è attualmente disponibile;
Vista la richiesta di rinnovo della locazione dell’immobile sopra specificato inoltrata in data 30/10/2014, prot. n. 5146 del 31/10/2014 del sig. Balasini Marco, nato a Reggio Emilia il 08/09/1959 e residente in Camugnano, frazione Burzanella, Via Matella n. 97 con decorrenza a partire dall’01/01/2015 per gli stessi fini commerciali;
Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta del sig, Balasini Marco con decorrenza 01/01/2015 fissando il canone di locazione ad € 3,54 al mq. e pertanto per un totale di € 194.70 mensili per l’anno 2015 aumentati del 5% per gli anni successivi;
Acquisiti i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;
Con votazione palese, espressa all’unanimità nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di concedere in locazione per uso commerciale l’immobile posto al piano terra dell’ex edificio scolastico di Burzanella di complessivi mq: 55 al Sig.Balasini Marco, residente in Camugnano, frazione di Burzanella, Via Amatella n. 97;
2. di autorizzare il Responsabile del 1° Settore competente alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione alle seguenti condizioni contrattuali:
• canone mensile € 194.70 per l’anno 2015
• adeguamento annuale canone del 5%
• Durata: anni 6 rinnovabili
• Decorrenza: 1° Gennaio 2015
3. di autorizzare altresì il responsabile del Settore competente ai conseguenti adempimenti di spesa per registrazione contratto di locazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 115 DEL 18/12/2014
COMUNE DI CAMUGNANO
CONTRATTO DI LOCAZIONE Rep. n.
Il giorno del mese di dell'anno duemilaquindici nel Palazzo Comunale di Camugnano i signori:
- ANTONELLI DENISE nata a Porretta Terme il 26/08/1977, Responsabile. del 1° Settore Funzionale: “Finanziario” che agisce in nome e per conto del Comune di Camugnano, con sede in piazza Kennedy n. 1/(C.F. 80077890376),
- BALASINI MARCO nato a Reggio Nell’Emilia il 08/09/1959 e residente Camugnano (BO) Burzanella Amatella n, 97 - C.F.: BLS MRC 59P08 H223 G titolare del Negozio di Alimentari sito in CAMUGNANO (BO) Fraz. Burzanella Loc. Chiesa n. 25/B – P.I.:
02903281208;
PREMESSO
che con deliberazioni consiliari n. 27 del 29/03/91 e n. 48 del 31/05/91 di chiarimenti, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. in seduta 18/06/1991 prot. n. 10447, viene determinata la disciplina generale delle locazioni di immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
che con successiva delibera C.C N. 85 del 19.12.1995 venivano adeguati i relativi canoni d’affitto;
che con delibera di C.C. n. 53 del 28/04/2003 di adeguamento canoni di affitto di locali di proprietà Comunale con la quale si stabiliva un aumento annuale del 5% dei parametri ivi fissati;
che con deliberazione di G.C. n. 115 del 18/12/2014 viene rinnovata la locazione ad uso diverso dall’abitativo di alcuni locali dell’ex scuola elementare di Burzanella,
convengono e stipulano quanto seguente:
L'Amministrazione Comunale di Camugnano rappresentata come sopra,
DA' IN LOCAZIONE
Al Sig. Balasini Marco, che accetta come conduttore, il seguente immobile:
- porzione di fabbricato posto al piano terra in Comune di Camugnano, fraz. Burzanella, un tempo adibito a scuola elementare costituito da: locali ad uso negozio e locali di servizio, della superficie netta complessiva di mq. 55, identificato al N.C.T.
foglio 13 con il mappale 741.
Il conduttore utilizzerà detto immobile esclusivamente per uso diverso dall’abitativo e precisamente per uso commerciale (negozio).
Il Comune consegna i locali in buono stato locativo e si obbliga a mantenerli in tale condizione ed a garantirne il pacifico godimento.
La manutenzione ordinaria ai sensi degli artt. 1576 e 1609 codice civile è a carico del conduttore, il quale si obbliga agli adempimenti previsti dall'art. 1587 ed a restituire l'immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento risultante dall'uso in conformità del contratto.
La cessione del contratto e la sublocazione sono escluse.
Al conduttore è consentito l'utilizzo esclusivo dell’area cortiliva di
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 115 DEL 18/12/2014
pertinenza.
La locazione ha durata di n. 6 anni con decorrenza dal 01/01/2015 al 31/12/2020 ed è rinnovabile ex L. n. 392/78 (Equo canone).
Il presente contratto verrà risolto consensualmente nel caso in cui il conduttore cessi l’attività esercitata nell’immobile dato in locazione: il conduttore è tenuto a dare preavviso della cessazione con almeno tre mesi di anticipo.
Al conduttore viene concesso il diritto di prelazione per il prosieguo della locazione, da esercitare nel modo seguente.
Almeno tre mesi prima della scadenza indicata il conduttore dovrà presentare richiesta scritta per il prosieguo della locazione.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere o meno tale proseguimento: il conduttore dovrà accettare le condizioni e le modalità stabilite per il nuovo contratto di locazione.
La conclusione della nuova locazione è esclusa dall'esistenza di arretrati nel pagamento dei canoni di locazione.
Il canone di locazione mensile è fissato nelle seguenti misure:
ANNO 2015 € 194,70 ANNO 2016 € 204,44 ANNO 2017 € 214,66 ANNO 2018 € 225,39 ANNO 2019 € 236,66 ANNO 2020 € 248,49
e dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni
mese, mediante reversale di incasso rilasciata dalla Ragioneria del Comune.
In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi al tasso legale in ragione d’anno, salvo quanto previsto dall’art. 55 Legge n.
392/1978.
Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza indicata, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 Cod. Civile.
L'Amministrazione locatrice si riserva la facoltà di intraprendere azione legale per il risarcimento dei danni o il recupero dei crediti, qualora la loro entità superi l'importo della cauzione.
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile.
Le spese di contratto sono a carico del conduttore, le eventuali spese per la registrazione sono divise in parti uguali fra locatore e conduttore.
Ai sensi e per gli effetti della L. 21/02/2014 n. 9 il conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’edificio.
IL CONDUTTORE IL LOCATORE
Sig. Balasini Marco Dott.ssa Denise Antonelli
Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì ______________
Dott.Ssa Fiori Elena
REGISTRAZIONE D'IMPEGNO
Registrato l'impegno n. ____________________ sul cap. _______________
IL RAGIONIERE CAPO
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/12/2014
Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.
ATTESTA Il sottoscritto Segretario Comunale,
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale gli atti d'ufficio che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.
è stata comunicata con lettera n. 4.827 in data 24/08/2015 ai signori Capigruppo Consiliari così come previsto dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
X
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
CERTIFICA E ATTESTA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
X
Dalla Residenza Comunale, lì 24/08/2015
per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)
per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA E ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
X Su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/08/2015 al 08/09/2015 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
numero 115 del 18/12/2014