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COMUNE DI SCIARA. Città Metropolitana di Palermo 1Â SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE

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COMUNE DI SCIARA

Città Metropolitana di Palermo

1° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 7 DEL 27-03-2019

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI SCIARA AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635 ( REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TULPS 18 GIUGNO 1931 N. 773) .

 

IL SINDACO  

VISTI:

-  l'art. 80 del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 Giugno 1931 il quale dispone che “L'autorità di pubblica sicurezza non

può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”;

- il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 Maggio 1940 N. 635 modificato con

D.P.R. n. 311 del 28 Maggio 2001;

- l’art. 4 del D.P.R. n.311 del 28 maggio 2001 “Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico

spettacolo”, che ha istituito la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la concessione dell’agibilità di cui all’art. 80 delle leggi di Pubblica Sicurezza e attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti prima spettanti alla Commissione Provinciale;

 

CONSIDERATO CHE l’art. 4 del DPR n. 311/2001, ha apportato delle modificazioni agli artt. 141-142 del Regolamento di esecuzione del T.U. come sotto specificato:

 

art. 141: per l’applicazione dell’art. 80 della legge sono istituite le commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) Esprimere pareri sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e

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le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) Accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337;

e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i

meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

 

Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 Ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato

dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

 

Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

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La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

a) dal Prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal Questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

c) dal Sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

e) da un Ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle

rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il

questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche

degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.";

c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo 142, n. 3", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 141, primo comma, lettera e)".

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 29.12.2009 e in particolar modo:

- l’art. 3, comma 1, il quale stabilisce che fa parte della commissione un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili;

(4)

- l’art. 3, comma 3,  il quale stabilisce che a loro richiesta possono far inoltre parte della commissione:

a. un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

b. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;

- l’art. 4, comma 5,  il quale prevede che: “un dipendente comunale almeno di cat. C, scelto dal Sindaco, ed indicato nello stesso provvedimento di nomina della CCVLPS, svolgerà le funzioni di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli;

- l’art. 8, comma 1, che recita:  Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista e stabilita per i consiglieri comunali, con l’esclusione dei funzionari comunali titolari di P.O. ex art. 24 D.Lgs 165/2001. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i mezzi pubblici o nel caso di utilizzo di mezzo proprio secondo il criterio del rimborso di 1/5 del costo della benzina verde per chilometro percorso. Le distanze chilometriche, intercorrenti con Sciara, sono quelle indicate nella tabella chilometrica redatta dalla Provincia Regionale di Palermo;

 

RITENUTO opportuno procedere, ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940, alla nomina dei componenti della CCVLPS del Comune di Sciara per il triennio 2019-2021;

 

VISTE le note trasmesse dagli enti interpellati contenenti i nominativi dei componenti a fare parte della Commissione Comunale di vigilanza e precisamente:

- nota prot. 881 del 15/03/2019 trasmessa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, assunta al

prot. n. 1992 del 15/03/2019 del Comune di Sciara;

- nota prot.n. 7313/D37/U del 20/03/2019 trasmessa dalla Direzione del distretto sanitario D37, assunta al

prot. n. 2164 del 21/03/2019 del Comune di Sciara;

 

CONSIDERATO CHE:

- il Sig. Franco Alleri, nato l’08/03/1963 in qualità di Perito Industriale Esperto in Elettrotecnica, ha

confermato, per le vie brevi, a questo Ente la propria disponibilità a far parte della C.C.V.L.P.S.;

- L’Ing. Vito Ustica nato il 15/06/1941 in qualità di esperto in acustica ha confermato, per le vie brevi, a

questo Ente la propria disponibilità a far parte della C.C.V.L.P.S.;

  VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

- la Legge n.142/90 e s.m.i., come recepita nell’Ordinamento siciliano dall’art.1, lettera h) della l.r. n.48/91 e s.m.i.

e come riprodotto dagli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;

- l’art. 51 della L.r. 48/1991;

- il CCNL – comparto Enti Locali;

(5)

- il vigente O.R.EE.LL;

DETERMINA  

1) DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940, i componenti della CCVLPS

(Commissione Comunale Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo) per il triennio 2019- 2021 secondo la seguente articolazione:

a) Signor Roberto BARAGONA:        Sindaco Presidente;

b) Dott. Salvatore COMPARETTO         Comandante della Polizia Municipale;

c) Dott. Cruciano DI NOVO         Dirigente Medico ASP 6;

d) Geom. Mario ANDOLINA        Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;

e) Ing. Gaetano VALLEFUOCO         Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

f) Sig. Franco ALLERI         Esperto in elettrotecnica;

g) Ing. Vito USTICA        Esperto in acustica;

 

2) DI NOMINARE Segretario della commissione il Geom. Antonino FRAGALE;

 

3) DI PRECISARE CHE:

-  potrà, altresì, fare parte della CCVLPS, su esplicita richiesta, un rappresentante delle organizzazioni

sindacali, designato dalle stesse, tra le persone dotate di comprovata qualificazione professionale;

- su richiesta della Commissione e relativa nomina sindacale potranno essere aggregati, ove occorra, uno o

più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche o impianti da verificare;

 

4) DI STABILIRE CHE:

- ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di

presenza nella misura prevista e stabilita per i consiglieri comunali, con l’esclusione dei funzionari comunali titolari di P.O. ex art. 24 D.Lgs 165/2001, pari ad € 17,08;

- ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di

viaggio effettivamente sostenute con i mezzi pubblici o nel caso di utilizzo di mezzo proprio secondo il criterio del rimborso di 1/5 del costo della benzina verde per chilometro percorso;  

 

5) DI PRECISARE CHE le somme occorrenti per garantire il funzionamento della CCVLPS trovano

copertura alla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo 10310307 del redigendo bilancio di previsione 2019/2021;

 

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line e nella sezione

Amministrazione Trasparente – personale – Posizioni Organizzative del sito istituzionale del Comune di Sciara;

(6)

 

7)  DI DARE MANDATO all’ufficio di Segretaria di notificare il presente provvedimento  ai componenti

sopra determinati.

RENDE NOTO

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e  21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 

Dalla Residenza Municipale, 22 Marzo 2019.

 

                      

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,

si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO DOTT. SALVATORE COMPARETTO

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