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CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DOPO IL JOBS ACT: I CHIARIMENTI DELL INPS

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INFORMATIVA N. 161 – 05 APRILE 2016

Previdenziale

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

DOPO IL JOBS ACT: I CHIARIMENTI DELL’INPS

• INPS, Circolare n. 56 del 29 marzo 2016

L’INPS, nella Circolare n. 56 del 29 marzo 2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015, fornisce chiarimenti in merito alla cassa integrazione in deroga.

L’Istituto ricorda che, in alcuni casi, si applicano anche alla CIG in deroga le disposizioni generali in materia di integrazioni salariali, tra l’altro, con riferimento al rispetto del termine di decadenza di 6 mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso e all’applicazione del contributo addizionale.

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L’INPS, nella Circolare n. 56 del 29 marzo 2016, fornisce chiarimenti in merito al raccordo tra la disciplina della CIG in deroga (Decreto interministeriale n. 83473/2014) e il D.Lgs n. 148/2015, già oggetto della Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2016 (cfr. Aggiornamento AP n.80/2016).

Al riguardo l’Istituto ricorda che al D.Lgs n. 148/2015, che disciplina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, è rimandata la disciplina anche degli ammortizzatori in deroga, per tutti gli istituti non diversamente e specificamente regolati dal predetto decreto sui criteri della deroga.

CIG IN DEROGA

Anzianità aziendale

L’INPS conferma che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4 agosto 2014 è di 12 mesi di anzianità (ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi) alla data di inizio del periodo di intervento. Mentre per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale il D.Lgs n. 148/2015 ha previsto un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Apprendisti

Il D.Lgs n. 148/2015 ricomprende tra i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Pertanto possono essere destinatari dell’integrazione salariale in deroga:

• i soggetti con rapporti di apprendistato diversi da quello professionalizzante (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca);

• gli apprendisti professionalizzanti nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs n. 148/2015.

Contributo addizionale

La disciplina sul contributo addizionale prevista dall’art. 5 del D.Lgs n. 148/2015 trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa la CIG in deroga, sia interministeriale che regionale, in quanto al riguardo il Decreto n. 83473/2014 nulla dispone.

Con riferimento alla CIG in deroga regionale la nuova disciplina relativa al pagamento del contributo addizionale si applica a tutte le determine concessorie trasmesse dalle Regioni e Province autonome sul sistema informativo percettori (SIP) con i numeri di decreto convenzionale:

• “33337” (decreti regionali per periodi di competenza 2015 in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto n. 83473/2014);

• “33338” (decreti regionali relativi all’annualità 2016);

• “33339” (decreti regionali per periodi di competenza 2016 ai sensi della Legge n.

208/2015).

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Termini per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni

Si applicata a tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa la CIG in deroga (nulla disponendo al riguardo il Decreto n. 83473/2014) l’art. 7, comma 3 del D.Lgs n.

148/2015 che stabilisce un termine decadenziale di 6 mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariale corrisposte.

L’INPS chiarisce che a tali fini deve essere verificata anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto.

Infatti, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dal 24 settembre 2015 il termine di 6 mesi decorre

• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo di integrazione salariale autorizzato o

• dalla data del provvedimento di autorizzazione se successivo.

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga concessi prima del 24 settembre 2015 si possono verificare i seguenti casi.

Periodi di intervento Autorizzazione INPS Decorrenza termine di 6 mesi

Conclusi prima del

24/9/2015 Emessa in data

antecedente al 24/09/2015 Dal 24/09/2015 Conclusi prima del

24/9/2015 Emessa successivamente al

23/09/2015 Dalla data di

autorizzazione dell’INPS Nel caso in cui il periodo di intervento non sia ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015 il termine di 6 mesi decorre

• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo di integrazione salariale autorizzato o

• dalla data del provvedimento di autorizzazione dell’INPS se successivo.

Termini di presentazione della domanda

Il termine di presentazione delle domande di CIG in deroga rimane fissato in 20 giorni dalla data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (art. 2, comma 7 del Decreto n. 83473/2014), ancorché il D.Lgs n. 148/2015 abbia introdotto termini diversi (15 giorni decorrenti dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per la CIGO e 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale per la CIGS).

TFR

L’INPS non rimborsa le quote di TFR maturate durante il periodo ininterrotto di sospensione dal lavoro con intervento della CIG in deroga seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro, trattandosi di ammortizzatore sociale finanziato da risorse di natura non contributiva e non essendoci alcune disposizione legislativa che ne preveda l’indennizzo. In tal caso le quote di TFR restano a carico del datore di lavoro.

Nel caso di periodo di CIG in deroga fruita dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine di un periodo di CIGS, sono erogabili dall’INPS solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento della CIGS, conseguentemente rimangono a carico del datore di lavoro le quote di TFR maturate durante la cassa integrazione in deroga.

(4)

Raccordo con la disciplina del F.I.S. e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione salariale (cfr. Aggiornamento AP n. 90/2016) possono scegliere se accedere ai trattamenti erogati da quest’ultimo o agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa di settore. Evidentemente, in quest’ultimo caso, deve trattarsi di aziende che rientrano nel campo di applicazione del Decreto n. 83473/2014 e devono essere applicati i criteri e i limiti in esso previsti.

La predetta facoltà di scelta è estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

Il computo dei rispettivi periodi di fruizione viene effettuato dai singoli istituti in modo autonomo.

Non possono essere presentate domande di integrazione salariale in deroga e domande di trattamenti ai predetti Fondi che abbiano ad oggetto periodi d’intervento totalmente o parzialmente coincidenti.

L’INPS è tenuta a controllare che non si verifichino duplicazioni nelle prestazioni corrisposte.

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

CIG in deroga

La Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha disposto che il trattamento di CIG in deroga possa essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno (art. 1, comma 304 della Legge n. 208/2015, cfr. AggiornamentoAP n. 1/2016).

Al riguardo l’INPS chiarisce che il controllo del limite di durata massima dell’integrazione salariale va effettuato con riferimento all’Unità produttiva, così come disciplinato dal D.Lgs n. 148/2015.

“L’Unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di Unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo.”

La comunicazione dell’unità operativa deve essere effettuata dal sito dell’INPS, accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” - sezione “Aziende, consulenti e professionisti”.

In fase di autorizzazione l’INPS può chiedere ulteriore documentazione probatoria, rispetto alle domande di CIG in deroga per unità produttiva autorizzate dalle Regioni e Province Autonome. Nel caso in cui le unità produttive non rispondano ai predetti criteri di autonomia le domande dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l’INPS.

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Mobilità in deroga

In merito al trattamento di mobilità in deroga l’INPS ricorda che alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (a parziale rettifica dell’art. 3, comma 5 del Decreto n. 83473/2014) lo stesso non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza dell’indennità hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.

Trattamenti per lavoratori che non hanno già beneficiato di mobilità in deroga per 3 anni

Periodo massimo per la

generalità dei lavoratori Periodo massimo per i lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno

Anno 2015 6 mesi 8 mesi (6 + 2)

Anno 2016 4 mesi 6 mesi (4 + 2)

Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi (sia per quelli destinatari di mobilità per il 2015 che quelli destinatari di mobilità per il 2016).

In ogni caso è riconosciuto la possibilità a Regioni e Province Autonome di disporre la concessione di trattamenti di CIG e mobilità in deroga, anche in (ulteriore) deroga agli stessi criteri stabiliti dagli artt. 2 e 3 del Decreto n. 83473/2014 (in misura non eccedente al 5% delle risorse ad esse attribuite o, se in eccedenza, stabilendo l’integrale copertura dei relativi oneri a carico delle finanze regionali o del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione). Gli effetti di tali trattamenti non possono sforare la data del 31 dicembre 2016.

CONTROLLI

Come noto gli ammortizzatori sociali in deroga sono concessi nei limiti delle risorse stanziate, a tal fine

• le Regioni e le Province autonome trasmettono tramite il sistema SIP, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016;

• le Direzioni regionali INPS monitorano le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di finanziamento concesso ad ogni Regione e Provincia autonoma.

Nell’emettere le autorizzazioni relativamente ai Decreti regionali relativi all’annualità 2016 (contenenti il numero di decreto convenzionale “33338”) le sedi territorialmente competenti alla trattazione delle domande di CIG in deroga sono tenuti a verificare:

• che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità;

• che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 3 mesi,

• lo “stato azienda”, dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.

Nel caso in cui dai suddetti controlli risulti un’incompatibilità con al concessione dell’integrazione salariale, la sede INPS competente è tenuta a:

• non autorizzare la richiesta;

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• effettuare la segnalazione alla Direzione regionale competente che dovrà informare la Regione (la Regione valuta nuovamente la domanda ed eventualmente può emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dal Decreto n.

83473/2014).

Nel caso di autorizzazione la sede territorialmente competente dell’INPS, prima di procedere al pagamento diretto delle prestazione controlla:

• la compatibilità dei soggetti beneficiari;

• l’anzianità aziendale del lavoratore di almeno 12 mesi presso l’impresa.

Nel caso di trattamenti di CIG in deroga erogati a seguito della Legge di Stabilità 2016 (numeri di decreto convenzionale “33339”) l’INPS oltre ad effettuare i consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari (già percettori del trattamento) effettua il monitoraggio della spesa tramite il SIP.

Anche con riferimento ai controlli sui trattamenti di mobilità in deroga regionali sono utilizzati i soprarichiamati numeri di decreto convenzionale (“33337”; “33338” e “33339”).

L’INPS ricorda che, per percepire l’indennità di mobilità in deroga il beneficiario è tenuto a presentare (a pena di decadenza), apposita domanda,

• esclusivamente in via telematica, previa identificazione con PIN;

• entro 60 giorni dalla data:

 di licenziamento (in caso di nuova concessione);

 dalla scadenza della precedente prestazione fruita (in caso di proroga), o se posteriore,

 dalla data del decreto di concessione della prestazione. 

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