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CITTÀ DI TERRÀCINÀ PROVINCIÀ DI LÀTINÀ. L anno [anno] addì [giorno] del mese di [mese] in Terracina, nella sede Comunale,

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CITTÀ DI TERRÀCINÀ

PROVINCIÀ DI LÀTINÀ

SCHEMÀ DI CONVENZIONE QUÀDRO PER LÀ DISCIPLINÀ DELLE MODÀLITÀ DI ÀCCESSO ÀLLÀ BÀNCÀ DÀTI ÀNÀGRÀFICÀ DEL COMUNE DI TERRÀCINÀ

L’anno [anno] addì [giorno] del mese di [mese] in Terracina, nella sede Comunale,

TRÀ

COMUNE DI TERRACINA (di seguito denominato “Comune”), con sede e domicilio fiscale in Terracina (LT), Piazza Municipio n. 1, C.F. e P.I. 00246180590, rappresentato da [Soggetto che interviene in rappresentanza del Comune e relativo ruolo], il/la quale interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo

E

[Denominazione fruitore] (di seguito denominato “fruitore”), rappresentato da [Soggetto che interviene in rappresentanza del fruitore e relativo ruolo], nato/a [luogo di nascita], il [data di nascita] e residente in [indirizzo di residenza], C.F. [Codice fiscale della persona fisica], il/la quale interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente medesimo.

PREMESSO

Che l'art. 62 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) istituisce l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ÀNPR), che subentra alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.

Che il Comune ha effettuato il subentro in ÀNPR il 23.05.2018.

Che il comma 3 del succitato art. 62 prevede, tra l'altro, che :

a) al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, i comuni possono utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ÀNPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ÀNPR.

b) i comuni possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto;

c) l'ÀNPR assicura alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, in relazione ai servizi di pubblico interesse, l'accesso ai dati contenuti nell'ÀNPR.

Che il Comune dispone di una propria banca dati, di seguito denominata "banca dati di servizio" (BDS), contenente i dati anagrafici dei cittadini residenti, costantemente allineata con l'ÀNPR.

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Che, ai sensi, del''art. 4, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR), il Comune e titolare del trattamento dei dati contenuti nella BDS.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. [numero atto] del [data atto] il Comune, in attuazione della normativa in materia su richiamata e, come previsto dal su richiamato art. 62 del d.lgs. 82/2005, in attesa che ÀNPR renda disponibile l'accesso ai dati anagrafici alle pubbliche amministrazioni diverse dai comuni, approvava lo schema di “Convenzione quadro per la disciplina delle modalita di accesso alla banca dati anagrafica di servizio del Comune di Terracina” al fine di disciplinare le modalita di accesso alla banca BDS e di consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per l’adempimento di compiti istituzionali.

Che con nota prot. [numero di protocollo] del [data protocollo] l’[ENTE FRUITORE] ha chiesto di aderire alla suddetta Convenzione che consente la consultazione on-line dell’archivio anagrafico, in modo da poter consultare in tempo reale i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali richiedenti accertamenti anagrafici sui cittadini residenti nel Comune;

Che e stata verificata la legittimita della richiesta in considerazione dell’attivita dell’interesse pubblico rappresentata dal richiedente, quale [natura del richiedente, es. pubblica amministrazione/società concessionaria incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico, etc.] e determinato di addivenire alla sottoscrizione del presente atto, come da istruttoria del Responsabile dei Servizi Demografici nota prot. [numero di protocollo] del [data protocollo]

CIO PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULÀ E CONVIENE QUÀNTO SEGUE Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte del personale del fruitore, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, dei dati contenuti nella BDS.

Per richiedere l'accesso alla consultazione, il fruitore deve redarre domanda come da fac simile allegato alla Convenzione (Àllegato 1).

Art. 2 - Soggetti abilitati all'accesso, modalità e limiti

L'accesso alla BDS sara autorizzato secondo le modalita tecniche che saranno di volta in volta comunicate dal Comune.

Il fruitore si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipula della presente convenzione, delle generalita degli operatori per i quali e richiesto l’accesso; il fruitore, altresì, comunichera al Comune, entro cinque giorni dall'evento, ogni variazione eventualmente intervenuta nella propria organizzazione che comporti la necessita di revoca delle autorizzazioni.

Il Comune fornira credenziali di autenticazione personali ad ogni soggetto per cui il Fruitore avra fatto richiesta di accesso, nel limite di quattro soggetti.

Il fruitore e obbligato ad assumere le misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative necessaria ad assicurare che solo i soggetti autorizzati abbiano accesso alla BDS.

Le parti si danno atto che il fruitore e abilitato ad accedere alla BDS, limitatamente alla sola consultazione dei dati relativi agli individui iscritti nell'anagrafe, con le sole funzioni messe a disposizione dal Comune.

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Il fruitore si obbliga, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformita alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalita per cui sono raccolti e trattati.

Il fruitore prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

Il fruitore, con la stipula della presente convenzione, da atto che le prescrizioni del presente articolo costituiscono istruzioni al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Art. 3 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarita delle informazioni contenute nella banca dati dell’Ànagrafe e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facolta di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

L’Ente Fruitore non puo cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in conseguenza dell’applicazione della presente Convenzione.

Art. 4 - Responsabilità

L’Ente fruitore esonera il Comune da qualsiasi responsabilita per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilita del fruitore restando il Comune estraneo da ogni responsabilita verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 5 -Durata

La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della presente e potra essere rinnovata previo provvedimento espresso.

Si intendera decaduta qualora durante il periodo di validita divenisse disponibile, ai sensi del d.lgs. 82/2005, art. 62, comma 3, l’accesso diretto del fruitore al sistema dell'Ànagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ÀNPR),.

Art. 6 -Risoluzione

Il Comune si riserva la facolta di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potra essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell 'ar:t. 1456 del codice civile.

Ài sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potra recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalita di cui al comma precedfente, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di

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disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, il Fruitore ha la facolta di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune con pec all’indirizzo posta @pec. comune.terracina.lt .it .

Art. 7 - Foro competente

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa e esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sara il foro di Latina.

Art. 8 - Oneri economici

La consultazione della banca dati e fornita gratuitamente dal Comune.

Rimangono a carico del fruitorei costi relativi all’allestimento e manutenzione delle postazioni utilizzate ed alla connessione ad Internet oltre che ogni altro costo necessario alla fruizione del servizio da parte del proprio personale.

Art. 9 - Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

Art. 10 - Disposizioni fiscali

La presente convenzione e esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa e, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al D.P.R. n. 642/1972.

Art .11 - Allegati

Sono allegati alla presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

• Àllegato 1 - Domanda di autorizzazione all’accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Terracina;

E’ allegata sotto la lettera À) l’eventuale procura speciale / atto di delega del legale rappresentante che sottoscrive la Convenzione per conto dell’Ente fruitore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Terracina, [Data di sottoscrizione]

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Per il Comune di Terracina Per [Denominazione Ente fruitore]

[Denominazione Firmatario] [Denominazione Firmatario]

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