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Le SS.LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati

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OGGETTO: Pratica num. 860/VA/2021 - Pubblicazione dei posti di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

(delibera 17 febbraio 2022)

Il Consiglio,

- vista la scopertura dell’organico dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;

- vista la circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. al 9 settembre 2020 (di seguito: Circolare, reperibile sul sito intranet www.cosmag.it nella sezione “Nuovo metodo di ricerca documentale”), con particolare riguardo alla disciplina che regola l’accesso all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (artt. 63-69);

delibera

- di pubblicare i sottoindicati posti vacanti:

Magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione: 10 posti

- di fissare per l’inoltro delle domande e della relativa documentazione il termine del 18 marzo 2022 entro le ore 17.00.

In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue.

1. LA PROCEDURA.

a) Il termine per la legittimazione ai tramutamenti è quello stabilito dall’art. 194 Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e deve essere maturato alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande della presente procedura.

b) Le domande devono essere compilate e presentate secondo le modalità precisate nel presente bando e nei suoi allegati; la documentazione utile ai fini della presente procedura deve essere indicata nella domanda e prodotta secondo le prescrizioni contenute nel presente bando e nei suoi allegati.

c) La Terza Commissione provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale istituzionale del Consiglio dell’avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso; contestualmente procede alla pubblicazione, sul sito intranet cosmag, dell’autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.

L’eventuale revoca della domanda deve essere effettuata non oltre tre giorni prima della seduta della Terza Commissione in cui è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.

La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modulo informatico disponibile sul portale del Consiglio.

Trascorso il termine innanzi precisato e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

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d) L’assegnazione ai posti di Magistrato addetto Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione avviene secondo le disposizioni e sulla base dei parametri indicati nella Circolare, in particolare al titolo V “ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE” (artt. 63-69).

2. LA DOMANDA.

a) Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 18 febbraio 2022 mediante il sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it).

b) La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.

c) Il magistrato deve compilare scrupolosamente il modulo della domanda.

In particolare, ai fini di cui all’art. 68 della Circolare, il candidato deve indicare:

- per ciascun periodo fuori ruolo:

a) la data di immissione in possesso presso l’ufficio ove svolge/ha svolto l’incarico fuori ruolo; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di aspettativa ex art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001:

a) la data di immissione in possesso presso l’ufficio ove svolge/ha svolto l’attività in regime di aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di esonero totale dall’attività giudiziaria:

a) la data da cui si è fruito dell’esonero totale; b) la data in cui è cessato l’esonero totale;

- per ciascun periodo di aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero:

a) la data di inizio dell’aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca:

a) la data di inizio del congedo; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di aspettativa per: elezioni politiche; elezioni per il Parlamento europeo; elezioni amministrative; mandato parlamentare; mandato amministrativo comunale, provinciale o regionale;

mandato presso il Parlamento europeo; assunzione di funzioni di governo; incarico di assessore:

a) la data di inizio dell’aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie.

Laddove in relazione a ciascuna delle predette ipotesi non sia intervenuta la nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie ovvero non sia cessato l’esonero totale dall’attività giudiziaria, nella domanda deve essere indicata, quale seconda data (es.: “data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie”), quella di perfezionamento della domanda.

d) Posto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, rientrano tra le funzioni giudicanti di primo grado quelle di magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, nel caso in cui l’accoglimento della domanda determini un mutamento di funzioni (da requirenti a giudicanti), il magistrato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06, qualora tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti. Il candidato deve indicare nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta del parere prescritto dall’art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06, ovvero che detto parere è già stato formulato nei due anni precedenti.

e) L’inserimento di una nuova domanda annulla la precedente. Fino al termine di scadenza previsto dal bando (18 marzo 2022) è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

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3. L’AUTORELAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE.

a) Il magistrato ha l’onere di indicare e produrre, all’atto della domanda, l’autorelazione e la documentazione utile per la valutazione in oggetto.

b) La documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata nella domanda.

c) L’autorelazione va predisposta in forma libera (preferibilmente secondo le indicazioni del modello allegato al presente bando: All. 1), fornendo ogni elemento utile ai fini della valutazione, con le seguenti precisazioni:

c.1) L’autorelazione deve contenere una sezione denominata “ABSTRACT” in cui inserire, per ciascuno dei documenti prodotti spontaneamente (provvedimenti giudiziari, ad eccezione di quelli a campione, ed eventuali pubblicazioni), un abstract che illustri sinteticamente le principali questioni giuridiche affrontate, con l’indicazione, ove possibile, nei documenti di rilevanti dimensioni, delle pagine in cui le predette questioni sono trattate;

c.2) Inoltre, posto che la Commissione provvede alla pubblicazione sul sito cosmag dell’autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità (art. 22 della Circolare), nell’autorelazione ciascun candidato indica - in una sezione finale denominata “DATI DA OSCURARE” - i dati personali ed i dati sensibili contenuti nell’autorelazione e nei pareri per la valutazione di professionalità dei quali vuole evitare la pubblicazione.

d) Quanto alla documentazione, si precisa quanto segue:

d.1) Il candidato deve produrre 5 provvedimenti giudiziari redatti negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto e 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati dal magistrato negli ultimi 5 anni, da individuare secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 (“Criteri generali per il campionamento”), che è parte integrante del presente bando.

Per i magistrati collocati fuori ruolo il predetto periodo di cinque anni è calcolato a decorrere dalla data di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo.

Il candidato può, altresì, produrre pubblicazioni scientifiche in numero non superiore a 4, così individuandosi, a specificazione della previsione dell’art. 63, comma 2 della Circolare, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche di cui è consentita la produzione nella presente procedura concorsuale.

I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, possono produrre:

- 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto,

ovvero, in alternativa

- 3 provvedimenti giudiziari (risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto) e, in relazione ai periodi fuori ruolo, 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell’apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell’ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell’elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell’articolo 65, comma 4 della circolare, secondo cui

“La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l’incarico abbia

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a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l’esercizio delle relative funzioni giudiziarie”.

Possono, inoltre, produrre i titoli scientifici in numero non superiore a 4, così individuandosi, a specificazione della previsione dell’art. 63, comma 2 della Circolare, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche di cui è consentita la produzione nella presente procedura concorsuale.

d.2) In ordine alle caratteristiche della documentazione prodotta, si precisa quanto segue.

Sono valutabili solo i provvedimenti giudiziari depositati o recanti segni grafici di significato equipollente al loro deposito nell’ambito di un procedimento giudiziario.

In caso di provvedimenti giudiziari collegiali, gli stessi saranno attribuibili al magistrato estensore ovvero, quando siano più, a tutti i magistrati estensori.

Le pubblicazioni con più autori sono valutabili solo se accompagnate dall’indicazione delle parti ascrivibili individualmente a ciascun autore: tale indicazione deve risultare dalla pubblicazione stessa (ad es. dalla copertina, dalla prefazione, dall’indice, ecc.) L’indicazione presente aliunde (es.

nell’autorelazione) non è rilevante.

Le opere ed i contributi scientifici non ancora pubblicati non sono valutabili.

e) Una volta compilato il modulo della domanda in ogni sua parte, il candidato deve caricare i documenti già dichiarati tramite l’apposita funzione di upload, secondo le modalità di cui all’allegato 3 (“Istruzioni tecniche”), che è parte integrante del presente bando.

I documenti già presentati in occasione di precedenti domande e che si intendono produrre nuovamente devono comunque essere caricati con le predette modalità.

Se vengono inserite più domande successive per la medesima pubblicazione (sicché l’ultima sostituisce le precedenti), il candidato deve caricare i documenti indicati nell’ultima domanda.

Il Segretario Generale

Alfredo Pompeo VIOLA

Le SS.LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati

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(ALLEGATO 1)

SCHEMA DI AUTORELAZIONE

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bando per l’assegnazione all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione

)

1. Ricostruzione dell’esperienza professionale.

Indicare le esperienze giurisdizionali maturate, specificando i settori e le materie trattate.

Indicare le attività svolte nell’ambito di eventuali esperienze fuori ruolo.

2. “Abstract”.

Inserire, per ciascuno dei documenti prodotti spontaneamente – sia per i provvedimenti giudiziari (ad eccezione di quelli a campione) e per gli atti equipollenti per i magistrati fuori ruolo che per le eventuali pubblicazioni - un abstract che illustri sinteticamente le principali questioni giuridiche affrontate, con l’indicazione, ove possibile, nei documenti di rilevanti dimensioni, delle pagine in cui le predette questioni sono trattate.

3. Eventuali provvedimenti giudiziari pubblicati.

Indicare i provvedimenti giudiziari o atti equipollenti pubblicati su riviste giuridiche o siti specializzati.

4. Pubblicazione di monografie, note o articoli su riviste giuridiche.

Indicare le pubblicazioni scientifiche precisando, ove possibile, la classificazione delle riviste secondo i criteri ANVUR.

5. Eventuale possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche.

Ove non posseduta, indicare: NO.

6. Attività formative e didattiche.

Indicare:

a) le attività di formazione espletate su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura, anche come formatori decentrati;

b) le attività didattiche;

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c) i convegni e gli incontri di studio cui si è partecipato come relatori, coordinatori, ecc. (non come discenti);

d) l’attività formativa svolta negli uffici giudiziari nei confronti, in particolare, di uditori giudiziari e M.O.T.

Non rilevano ai fini della valutazione nella presente procedura:

- le attività di formazione cui si è partecipato quali discenti;

- le esperienze di componente del Consiglio giudiziario, della Commissione Flussi, ecc.;

- gli incarichi nella materia dell’informatica e dell’innovazione, quali ad es. RID e MAGRIF;

- l’attività espletata quali componenti della Commissione tributaria;

- la partecipazione alle commissioni di esame.

7. Ogni altro elemento utile.

Riportare eventuali ulteriori elementi utili alla luce delle disposizioni della circolare n. 13778/2014.

8. Dati da oscurare

Indicare i dati personali ed i dati sensibili contenuti nell’autorelazione e negli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità dei quali si vuole evitare la pubblicazione ex art. 22 della Circolare n.

13778/2014.

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(ALLEGATO 2)

CRITERI GENERALI PER IL CAMPIONAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 63 DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SUCC. MODIFICHE (AL 9 SETTEMBRE 2020).

Sono di seguito indicate le modalità per l’acquisizione a campione dei provvedimenti giudiziari di cui all’art. 63 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod.:

1. Il reperimento dei provvedimenti, secondo le modalità di seguito riportate, è curato dal magistrato interessato che ne estrae ed allega copia, munita di timbro di conformità all’originale rilasciato dalla competente cancelleria. A tale fine, i dirigenti degli uffici giudiziari raccomanderanno la massima collaborazione da parte del personale di cancelleria.

2. Il quinquennio entro il quale opera il campionamento decorre a ritroso a partire dalla data di approvazione della delibera contenente il bando. Ogni quinquennio è diviso in dieci semestri calcolati a ritroso a partire dalla data di approvazione della delibera contenente il bando. Così, se il bando dovesse essere approvato il giorno 17 febbraio 2022, il primo semestre andrebbe dal 18 agosto 2021 al 17 febbraio 2022, il secondo semestre dal 18 febbraio 2021 al 17 agosto 2021 e così di seguito a ritroso. Con riferimento al primo semestre (18 agosto 2021 - 17 febbraio 2022), il primo provvedimento è quello depositato nella data del 18 agosto 2021 o nella data successiva più prossima a tale giorno.

3. I provvedimenti da produrre sono quelli redatti dal magistrato, ovvero, nel caso in cui si tratti di provvedimenti collegiali, quelli di cui è stato estensore.

4. Il magistrato interessato deve produrre il primo provvedimento, secondo le tipologie di seguito specificate, adottato in ordine cronologico per ciascun semestre. A tale fine, si deve avere riguardo alla data di deposito del provvedimento stesso e, con riferimento alle sentenze od a qualsiasi altro provvedimento che preveda il deposito differito della motivazione, alla data di deposito della motivazione.

5. In caso di mancata adozione o in caso di mancato reperimento del provvedimento della tipologia richiesta in uno dei semestri si acquisirà il secondo provvedimento, della medesima tipologia, adottato in ordine cronologico nel semestre precedente (ovvero nel nono semestre qualora si tratti del decimo semestre a partire dal bando). Qualora non siano stati adottati o reperiti, in più di un

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semestre, provvedimenti della tipologia richiesta se ne darà specificamente atto e se ne indicheranno i motivi anche allegando una dichiarazione del dirigente dell’Ufficio. Tale documentazione giustificativa (riunita in un unico file PDF) dovrà essere caricata tramite l’upload in luogo del provvedimento mancante.

6. La tipologia del provvedimento adottato dipende dalle funzioni svolte dal magistrato nel semestre di riferimento. A tale fine, sono di seguito indicate le tipologie di provvedimenti più significativi per ciascuna funzione, ben potendo il magistrato produrre spontaneamente provvedimenti che abbia adottato ed appartengano ad altre categorie. In caso di funzioni promiscue si avrà riguardo al primo provvedimento adottato in assoluto in relazione a tutte le tipologie di provvedimenti relative alle funzioni svolte.

7. Se il magistrato svolge le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima richiesta di misura cautelare, personale o reale, e la prima impugnazione di sentenza o di misura cautelare. Nel caso in cui nel semestre non vi sia stata una impugnazione di sentenza o di misura cautelare, in deroga alle previsione del punto 5, dovrà essere prodotta la prima richiesta di misura cautelare, personale o reale, del medesimo semestre. Se il magistrato svolge funzioni di Pubblico Ministero presso il Tribunale occupandosi in via esclusiva della materia delle esecuzioni penali, deve essere prodotta la prima impugnazione di un provvedimento reso in sede di esecuzione. Se il magistrato svolge funzioni di Pubblico Ministero presso il Tribunale occupandosi in via esclusiva degli affari civili deve essere prodotto il primo atto di instaurazione di un giudizio civile.

8. Se il magistrato svolge funzioni di pubblico ministero presso la Corte d’Appello deve essere prodotto, a semestri alterni, un atto di appello ed un ricorso per cassazione.

9. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udienza preliminare deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima ordinanza cautelare, personale o reale, e la prima sentenza.

10. Se il magistrato sv

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