La prestazione sportiva come prestazione di lavoro
corso di diritto sportivo 2021/22
Prof. Angela Busacca
Materiale ad uso degli studenti del corso
Rapporto di lavoro sportivo
Natura della prestazione
Qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato/parasubordinato/autonomo) (natura associativa; contratto innominato)
Incerta definizione dei limiti dei poteri datoriali
(vincolo sportivo anche in presenza di inadempimento, turni di riposo, comunicazione sugli spostamenti)
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Legge 23 marzo 1981 n.91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
Libertà della pratica sportiva
Definizione degli sportivi professionisti
Caratteri dell’attività sportiva come prestazione di lavoro ai fini della qualificazione del rapporto
Elementi e contenuto del contratto di lavoro
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Tutela della salute dello sportivo
3Libertà della pratica sportiva
Art.1
L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero
a tutti i livelli ed in ogni forma
Nel d.lgs. 36/2021 il principio di libertà dell’attività sportiva è collocato all’art.3 comma I (Principi ed obiettivi), subito dopo oggetto e definizioni, evidenziando così la centralità del principio.
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Definizione degli sportivi professionisti
Art. 2
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamen-tate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservan-za delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Elemento formale (qualificazione FSN e regolamentazione CONI)
Elemento sostanziale (titolo oneroso; continuità)
Tassatività dell’elencazione
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Categorie degli sportivi professionisti : l’elenco è tassativo
Cassazione civile sez. lav., 11/04/2008, n.9551
Spetta al giudice ordinario e non agli organi di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio conoscere della controversia
tra massaggiatore e società calcistica relativamente al rapporto
di lavoro subordinato intercorso, cui è applicabile la normativa generale del contratto a termine nonché il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e del patto di conglobamento, restando esclusa l'applicazione della l. 91/81 alla figura del massaggiatore di società calcistica.
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Caratteri dell’attività sportiva
ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro
Carattere oneroso
Carattere continuativo
Presunzione di subordinazione per gli atleti Possibilità di configurare rapporto di lavoro autonomo
Art. 3
La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di
preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno
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Rapporto di lavoro autonomo o subordinato?
Cassazione civile sez. lav., 17/01/1996, n.354
Anche ai sensi della l. 23 marzo 1981 n. 91 è configurabile un rapporto di lavoro autonomo tra
un allenatore sportivo professionista ed una società sportiva, come confermato dall'art. 3, comma 2, che, in relazione alla posizione degli atleti professionisti, prevede ipotesi di lavoro autonomo. Nè può escludersi la
coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di lavoro autonomo, se sono ben distinte le prestazioni e i compensi relativi ai due diversi rapporti contrattuali, con la conseguenza che, in caso di recesso della società sportiva da ambedue i rapporti, la stessa per il rapporto di lavoro autonomo è tenuta, a norma dell'art. 2237 c.c., solo al compenso per l'opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del recesso.
(Nella specie all'allenatore sportivo responsabile della prima squadra per un'intera stagione calcistica - e come tale pacificamente vincolato da un rapporto di lavoro subordinato - era stato affidato anche il coordinamento e la supervisione del settore giovanile. La S.C., nel confermare, sulla base dei suesposti principi, la sentenza
impugnata - che aveva ritenuto la sussistenza di due contratti, nonostante l'unicità del testo negoziale - ha in particolare rigettato il motivo di ricorso relativo al qualificazione come di lavoro autonomo del secondo
rapporto, rilevando che neppure il ricorrente aveva dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lettere b) e c) del cit. art. 3, comma 2, da lui richiamato).
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Elementi e contenuto del contratto di lavoro
Accordo delle parti
Oggetto del contratto
Società sportiva professionistica
Atleta, allenatore, direttore tecnico- sportivo, preparatore atletico
Prestazione sportiva
Diritti connessi (??)
Corrispettivo // Benefit
Diritti ed obblighi del lavoratore
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Forma e contenuto del contratto
Art.4
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà
contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del
codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali
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Formazione del contratto
Stipulazione del contratto
Deposito del contratto
Approvazione del contratto
Forma scritta
Conformità al contratto tipo
Sostituzione automatica delle clausole peggiorativa
Fattispecie a formazione progressiva
Mancanza di forma: nullità
Mancanza di conformità: nullità
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Contenuto del contratto
Contenuto obbligatorio
:rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici
dovere di fedeltà
Divieto di clausole:
di non concorrenza
«morali» limitativi
dell’autodetrerminazione
Contenuto facoltativo:
clausola compromissoria
clausola relativa ai diritti di immagine
Non si applicano
:Legge 20 maggio 1970, n. 300: artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34
art.7 per le sanzioni delle FSN
Legge 15 luglio 1966, n. 604 : artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Legge 18 aprile 1962, n. 230.
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Cessione del contratto
Art. 5
Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere
l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.
È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi
consenta l'altra parte e siano
osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.
Confronto con la fattispecie codicistica ex artt.1406-1410 cc.
In caso di cessione del contratto di calciatore professionista:
Variazione di tesseramento
Documento di variazione di tesseramento
Nuovo contratto
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Cessione del contratto dei calciatori:
le disposizioni delle NOIF
Onerosa // Gratuita
Temporanea // Definitiva
Riscatto (patto)
Riscatto (obbligo di) Clausola «de recompra»
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Clausola rescissoria
(ma sarebbe più esatto clausola «recessoria»)
Traduzione «italianizzata» della clausola de rescion prevista dall’ordinamento spagnolo
Causa estintiva unilaterale del contratto
Si può paragonare alla clausola penale, alla caparra penitenziale o alla multa penitenziale
Non è parametrata al valore di mercato
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Premio di addestramento e formazione tecnica
Art. 6
1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o
giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.
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Trasferimento transfrontaliero degli atleti e diritto europeo: la sentenza Bosman
Sentenza Bosman
(EUCJ 15 dicembre 1995
anche i calciatori vengono considerati lavoratori subordinati
Prima applicazione in Italia:
FIGC Comm. App. Federale 26.10.1996
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Il Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori
«Accordo di Bruxelles» (5 marzo 2021) REGOLAMENTO FIFA
individuazione delle «finestre di mercato»
regolazione dei periodi di negoziazione e contrattazione
tutela della stabilità contrattuale
sistema di protezione per i calciatori minorenni
Indennità di formazione per i giovani calciatori
istituzione di un sistema di risoluzione endofederale di risoluzione delle controversie
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Regolamento FIFA : status e trasferimento
Efficacia diretta per tutti gli affiliati
Obbligo per le FSN di conformare la normativa relativa ai trasferimenti interni
Status: professionista (lavoratore) e dilettante (amatore)
Certificato di Trasferimento Internazionale: «nulla osta» della FSN di provenienza
Transfer Matching System: piattaforma digitale sulla quale vengono registrati tutti i trasferimenti internazionali (dal 2018)
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Regolamento FIFA:
stabilità del contratto
Risoluzione del contratto per
-consenso delle parti (art.14) -giusta causa (art.14bis)
-giusta causa «sportiva» (art.15)
«Rottura» del contratto senza giusta causa (art.17)
compensazione pecuniaria secondo criteri oggettivi:
Remunerazione dovuta al calciatore Residua validità del contratto
Ammortizzazione spese sostenute dalla società Violazione in periodo protetto
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Riforma dello Sport: d.lgs.36/2021 lavoratori sportivi ed amatori
nuove categorie
Lavoratori sportivi professionisti
Lavoratori sportivi dilettanti
Amatori
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