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Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel

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Academic year: 2022

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Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel

Contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni del Conducente

GENERTEL PER FCA BANK

Prodotto redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari EDIZIONE 07/2021

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Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una copertura assi- curativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare:

• Leggi con attenzione il set informativo

• Verifica se i dati indicati nella scheda di adesione sono corretti.

• Controlla se sono presenti le garanzie di cui hai bisogno.

Ti servono informazioni?

Abbiamo realizzato il set informativo in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispon- dendo alle tue domande.

All’interno delle condizioni di assicurazione troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio in caso di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Hai ancora qualche domanda?

Scrivi una mail a infofcab@doublesinsurance.com.

Cordiali saluti. Genertel S.p.A.

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Indice

A. Elenco delle Garanzie B. Definizioni

Defi nizioni ...Pag. 1 di 33

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni ...Pag. 4 di 33 SEZIONE 1 Pacchetti e garanzie acquistabili ...Pag. 11 di 33 SEZIONE 2 Furto e incendio ...Pag. 11 di 33 SEZIONE 3 Eventi naturali e sociopolitici ...Pag. 15 di 33 SEZIONE 4 Rottura cristalli ...Pag. 16 di 33 SEZIONE 5 Danni accessori ...Pag. 17 di 33 SEZIONE 6 Auto sostitutiva ...Pag. 18 di 33 SEZIONE 7 Infortuni del conducente ...Pag. 19 di 33 SEZIONE 8 Tutela legale ...Pag. 21 di 33 SEZIONE 9 Collisione ...Pag. 25 di 33 SEZIONE 10 Kasko ...Pag. 27 di 33 SEZIONE 11 Procedura per l’indennizzo dei danni ...Pag. 29 di 33

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PACCHETTO BASE PACCHETTO BASE

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SCOPERTI E MINIMI SOMMA ASSICURATA

OMASSIMALE

PER TUTTI I DETTAGLI

GARANZIA COMPRESA?

FURTO E INCENDIO. Ti pro- tegge se il veicolo assicu- rato subisce un danno da:

• furto e incendio;

• esplosione o scoppio;

• fulmine;

• collisione, uscita di stra- da o ribaltamento duran- te la circolazione succes- siva al furto.

Genertel ti copre anche per i danni causati a beni di terzi dall’incendio del veicolo assicurato (Ricorso Terzi da Incendio).

In caso di furto o incendio to- tali Genertel prevede:

- uno scoperto del 20% per le zone I, II, e III;

- uno scoperto del 30% per la zona IV.

Se entro 7 mesi dal sinistro ri- acquisti un altro veicolo presso la rete di concessionari conven- zionata con FCA o FCA Bank, Ge- nertel azzera lo scoperto per le zone I, II e III e applica uno sco- perto del 15% per la zona IV.

In caso di furto o incendio par- ziali, Genertel prevede uno sco- perto del 10% con un minimo di 250 euro per le zone I, II, III.

Per la zona IV Genertel porta lo scoperto al 20% e il minimo a 500 euro. Genertel raddoppia i minimi previsti se non fai ripa- rare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.

La garanzia Ricorso Terzi non prevede scoperti, minimi o franchigie.

La somma assicurata è pari al valore del veico- lo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finan- ziamento o leasing, alla voce “Prezzo di Vendi- ta” o “Valore della For- nitura”. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d’acquisto.

Genertel copre i danni causati a beni di terzi in caso di incendio del veicolo fino a 50.000 euro.

Sezione 2

EVENTI NATURALI E SO- CIOPOLITICI. Ti protegge se il veicolo assicurato subisce un danno a cau- sa di eventi naturali (ad esempio grandine), eventi sociopolitici (ad esempio tumulti popolari) o atti di vandalismo.

Le garanzie Eventi naturali e sociopolitici prevedono uno scoperto, per ciascun sinistro, pari al 10% dell’importo in- dennizzabile, con il minimo di 250 euro per le zone I, II e III. Per i soli danni da grandine e atti vandalici, il minimo in tali zone è pari a 500 euro. Nella zona IV Genertel applica uno scoperto del 20% con un mi- nimo di 500 euro.

Genertel raddoppia i minimi previsti se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.

La somma assicurata è pari al valore del veico- lo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finan- ziamento o leasing, alla voce “Prezzo di Vendi- ta” o “Valore della For- nitura”. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d’acquisto.

Per la grandine il limite di indennizzo è pari al 10% della somma as- sicurata, con un mini- mo di 1.000 euro e un massimo di 4.000 euro.

Sezione 3

ROTTURA CRISTALLI. Ti protegge se per un fatto accidentale si rompono parabrezza, lunotto poste- riore, vetri laterali o tetto panoramico.

La garanzia prevede una fran- chigia fissa pari a 100 euro per sinistro. Genertel raddoppia la franchigia se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.

Solo in caso di riparazione del cri- stallo danneggiato, ossia quando la sostituzione non è necessa- ria e non ci sono altri danni al veicolo, Genertel non applica la franchigia.

La somma assicurata è pari a 600 euro per anno assicurativo.

Sezione 4

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GARANZIE SCOPERTI E MINIMI SOMMA ASSICURATA OMASSIMALE

PER TUTTI I DETTAGLI

GARANZIA COMPRESA?

DANNI ACCESSORI.

Ti rimborsa tante pic- cole spese che devi sostenere in caso di incendio totale o furto totale: le spese per immatricolare un nuovo veicolo, per il taxi che ti serve per rientrare a casa, per la perdita delle chiavi, per rifare i documenti del veicolo ecc.

Non ci sono scoperti, né mini-

mi a tuo carico. I massimali sono:

• 520 euro per le spese di reimmatricolazione;

• 80 euro per il rimborso spese taxi

• 160 euro per rimozione, custodia, traino e parcheg-

• 260 euro per rifare i docu-gio;

menti;

• 160 euro per la perdita chiavi;

• 260 euro per i danni ai bagagli.

Sezione 5

AUTO SOSTITUTIVA. Ti fornisce un’auto sosti- tutiva in caso di furto o incendio totale del veicolo assicurato.

Non ci sono scoperti, né mini-

mi a tuo carico. L’auto sostitutiva resta a tua disposizione per un periodo non superiore a 30 giorni.

Se entro 3 mesi dal sinistro ri- acquisti un altro veicolo nuo- vo o km zero presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank, puoi chiedere la proroga del no- leggio fino alla consegna del nuovo veicolo, comunque per un periodo non superiore a ulteriori 60 giorni.

Sezione 6

INFORTUNI DEL CON- DUCENTE. Protegge il legittimo conducente del veicolo assicurato se subisce un infortu- nio in caso di inciden- te durante la circola- zione del veicolo che causa l’invalidità per- manente o il decesso.

In caso di invalidità permanen- te, Genertel:

• liquida l’indennizzo solo se l’invalidità supera il 3% e solo per la parte che supera tale soglia, fino al 70% di invalidi- tà compreso;

• liquida l’indennizzo in una percentuale pari al 100% se l’invalidità supera il 70%.

Se il conducente non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, Genertel porta la percentuale non indennizzabile dal 3% al 5%, e liquida l’indennizzo solo per la parte che supera la so- glia del 5%.

Le somme assicurate sono pari a:

• 80.000 euro in caso di in- validità permanente;

• 80.000 euro in caso di de- cesso.

Le somme assicurate per in- validità permanente e deces- so non possono sommarsi.

Se il conducente non utilizza i presidi di sicurezza obbli- gatori, la somma massima indennizzabile è pari al 70%

dell’intera somma assicurata.

Sezione 7

TUTELA LEGALE. Ti offre l’assistenza giu- diziale e stragiudizia- le, per tutelare i tuoi interessi nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il vei- colo assicurato.

Non ci sono scoperti, né mini- mi a tuo carico.

La garanzia non opera se la controversia nasce per otte- nere un indennizzo minore o uguale a 300 euro.

Il massimale è pari a 15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo

Sezione 8

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GARANZIE OPZIONALI GARANZIE OPZIONALI

GARANZIE SCOPERTI E MINIMI SOMMA ASSICURATA

OMASSIMALE

PER TUTTI I DETTAGLI

GARANZIA COMPRESA?

COLLISIONE.Ti proteg- ge se il veicolo assicu- rato subisce un danno a causa di una collisione contro un veicolo a mo- tore identificato.

La garanzia prevede uno sco- perto che resta a tuo carico in caso di sinistro, pari al 10%

dell’importo indennizza- bile, con un minimo di 600 euro.

Genertel raddoppia il minimo se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.

La somma assicurata è pari al valore del veico- lo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finan- ziamento o leasing, alla voce “Prezzo di Vendi- ta” o “Valore della For- nitura”. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d’acquisto.

Sezione 9 Se presente nel modulo di adesione

KASKO. Ti protegge se il veicolo assicurato su- bisce un danno a causa di: collisione contro un veicolo a motore iden- tificato, urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia prevede uno sco- perto che resta a tuo carico in caso di sinistro, pari al 15%

dell’importo indennizzabi- le, con il minimo di 750 euro solo per i veicoli nuovi o Km zero, che passa a 1.500 euro per i veicoli a uso noleggio con o senza conducente.

Genertel raddoppia il minimo se non fai riparare il veicolo o se lo fai riparare fuori dalla rete autorizzata.

La somma assicurata è pari al valore del veico- lo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finan- ziamento o leasing, alla voce “Prezzo di Vendi- ta” o “Valore della For- nitura”. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d’acquisto.

Sezione 10 Se presente nel modulo di adesione

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A.D.R.: A.D.R. è l’acronimo di Accord Dangereuses Ro- ute (Accord européen relatif au transport internatio- nal des marchandises dangereuses par route), ossia l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, ratifi cato in Italia dalla Legge del 12 agosto 1962, n. 1839. Quando si parla di merci A.D.R. si intendono le merci che l’ultimo aggior- namento di tale accordo classifi ca come pericolose.

Accessori: Gli accessori sono installazioni o apparec- chiature stabilmente fi ssate sul veicolo che hanno una funzione di complemento rispetto al veicolo stesso.

Possono essere:

- di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo;

- optional, se sono forniti dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del veicolo.

Aderente: La persona fi sica o giuridica che ha aderito alla polizza collettiva. L’aderente è anche:

- l’utilizzatore (locatario) del veicolo assicurato, nei casi di leasing;

- il proprietario del veicolo assicurato, negli altri casi.

Aggravamento del rischio: Si parla di aggravamento del rischio quando le caratteristiche iniziali del rischio cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio. In questo caso Genertel può richiedere un’integrazione del premio o recedere dal contratto.

Allagamento: Si parla di allagamento quando in un luogo normalmente asciutto si accumula dell’acqua per diretta conseguenza di eventi atmosferici.

❯ Alluvione: Si parla di alluvione quando in un luogo normal- mente asciutto si accumula dell’acqua che proviene da:

- corsi naturali e artifi ciali affi ancati da argini;

- laghi;

- bacini;

- dighe;

in conseguenza di fuoriuscita o tracimazione, o per straripamento o esondazione, anche se la causa di tali eventi è un fenomeno atmosferico.

Annualità assicurativa: Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata della polizza; il conteggio parte dal giorno di decorrenza; l’ultima an- nualità può durare meno di 12 mesi se la durata della polizza non è divisibile per 12.

Antifurto satellitare: Dispositivo che in caso di furto invia automaticamente a una centrale operativa le co- ordinate per localizzare il veicolo.

Apparecchi multimediali non di serie: Radio, telefo- ni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navi- gatori satellitari, e simili, se:

- sono stabilmente fi ssati;

- non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo.

Aree aeroportuali: Le aree riservate al traffi co e alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari.

Assicurato: Per le garanzie Furto e incendio, Eventi naturali e sociopolitici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko, gli assicurati sono:

- l’utilizzatore, ossia l’aderente, e il proprietario del veicolo assicurato, ossia FCA Bank, per i contratti di leasing;

- il proprietario del veicolo assicurato, ossia l’aderen- te, per tutti gli altri casi.

Per tutte le altre garanzie, l’assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Atto di vandalismo: Atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di dan- neggiare il veicolo.

Autoambulanza: Il veicolo immatricolato a uso spe- ciale, munito permanentemente di speciali attrezza- ture per trasportare persone inferme o infortunate.

Autocarro: Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fi no a 3.500 kg.

Autovettura: Il veicolo destinato al trasporto di per- sone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Azione del fulmine: Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.

Benefi ciario: Il soggetto a cui Genertel liquida la som- ma dovuta in base a quanto previsto dal contratto di assicurazione.

Bufera: Tempesta di vento con pioggia, neve e grandine.

Carenza: Periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza della polizza e il giorno in cui la copertura assicurativa diventa effettiva.

Codice delle Assicurazioni Private: Il Decreto Legi- slativo n. 209/2005 e sue successive modifi cazioni e integrazioni.

Codice della Strada: Il Decreto Legislativo n.

285/1992 e sue successive modifi cazioni e integra- zioni.

Contraente: Il soggetto che stipula la polizza colletti- va per conto degli aderenti, cioè FCA Bank S.p.A.

Danno parziale: Un danno è parziale quando il costo per riparare il veicolo è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Esempio con durata della polizza: 54 mesi Periodo

assicurativo Corrispondenza con i mesi

di polizza

Durata del periodo assicurativo

1° periodo Da 0 a 12 mesi 12 mesi

2° periodo Da 13 a 24 mesi 12 mesi 3° periodo Da 25 a 36 mesi 12 mesi 4° periodo Da 37 a 48 mesi 12 mesi

5° periodo Da 49 a 54 mesi 6 mesi

B. Definizioni

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Danno Totale: Un danno è totale quando il costo per riparare il veicolo è uguale o superiore al valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado: La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneg- giato. Genertel calcola il degrado in base al rapporto tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Europ Assistance: la compagnia di assicurazione Eu- rop Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffi ci: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certifi cata (PEC): EuropAssistanceI- taliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizza- ta all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Mi- nistero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Uffi ciale del 1°

luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.

1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società sog- getta alla direzione e al coordinamento di Assicurazio- ni Generali S.p.A.

EUROTAX: La rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato.

Franchigia: La somma stabilita in contratto che rima- ne a carico dell’assicurato per ogni sinistro.

Genertel: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.

FCA Bank: FCA Bank S.p.A., con sede legale in Corso Agnelli 200, Torino.

Furto: Si parla di furto quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profi tto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).

Incendio: La combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fi amma.

Incidente: Il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di nor- me e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.

Indennizzo: La somma che Genertel deve all’assicu- rato quando avviene un sinistro liquidabile secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che produce lesioni corporali obietti- vamente constatabili.

Invalidità permanente: La perdita o riduzione defi - nitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro profi cuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Km zero: Veicolo già immatricolato e intestato al con- cessionario con massimo 200 Km di percorrenza.

Legittimo conducente: L’aderente della polizza e le persone che lui autorizza alla guida del veicolo.

Massimale: Vedi Somma assicurata.

Modulo Blu: Modulo di Constatazione Amichevole

Incidente (Modello CAI), è un modulo da compilare in caso di incidente da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel sinistro, con le relative dinamiche.

Modulo di adesione: Il documento sottoscritto dall’a- derente, mediante il quale lo stesso aderisce alla po- lizza. Il modulo di adesione contiene le dichiarazioni rilevanti ai fi ni dell’assicurazione.

Optional: Accessori non di serie, stabilmente fi ssati al veicolo, forniti dalla casa costruttrice con un supple- mento rispetto al prezzo di listino del veicolo.

PEC: PEC sta per Posta Elettronica Certifi cata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell’invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una racco- mandata con avviso di ricevimento.

Perdita totale: Il veicolo è considerato totalmente perso se:

- viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi;

- è danneggiato al punto che le spese di riparazione sono maggiori o uguali al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Polizza: Il contratto di assicurazione.

Premio: La somma che il contraente deve a Gener- tel a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Tale somma è indicata nel modulo di adesione sottoscrit- to dall’aderente. FCA Bank paga a Genertel il premio relativo alla posizione assicurativa dell’aderente. L’a- derente lo restituisce a FCA Bank attraverso il fi nanzia- mento/leasing del veicolo o fi nanziamento della sola polizza.

Proprietario: L’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

QUATTRORUOTE: La rivista dell’editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati.

Questionario di Coerenza: Il Questionario di Coeren- za è un modulo con una serie di domande relative alle esigenze del potenziale aderente, che FCA Bank ac- quisisce in fase precontrattuale per valutare se il con- tratto offerto è coerente con le esigenze del cliente.

Relitto: Ciò che resta del veicolo dopo un sinistro to- tale coperto dalla polizza.

Residui del sinistro: Le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro.

Rete FCA: Rete convenzionata FCA e FCA Bank, com- presi i Centri autorizzati dal gruppo FCA per le ripara- zioni (carrozzeria, autoffi cina o service).

Rischio: La probabilità che si verifi chi il sinistro.

Risoluzione: Lo scioglimento anticipato di un con- tratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: La percentuale del danno che rimane a ca- rico dell’assicurato per ogni sinistro. Se lo scoperto è

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presente, si trova indicato in contratto; può avere un limite minimo espresso in euro (esempio: uno scoper- to del 10% con il minimo di 250 euro).

Sinistro: L’evento dannoso per il quale Genertel pre- sta l’assicurazione.

Somma assicurata o Massimale: La somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di inden- nizzo in caso di sinistro. È sempre intesa al lordo di eventuali scoperti e minimi.

Spese borsuali: Le spese sostenute dal legale neces- sarie o funzionali a svolgere la sua attività.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assi- stance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede per conto di Genertel al contatto telefonico con l’assicurato, all’or- ganizzazione ed erogazione delle prestazioni di assi- stenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

Surroga: Il diritto di Genertel a recuperare dal respon- sabile del sinistro l’importo liquidato ai danneggiati.

Tempesta: Fenomeno meteorologico caratterizzato da forte vento accompagnato da pioggia, grandine o neve ma senza scariche elettriche atmosferiche.

Terremoto: Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Trasportati: Le persone regolarmente trasportate sul veicolo assicurato.

Tromba d’aria: Violento vortice d’aria che si origina alla base di un cumulonembo e arriva a toccare il terreno.

Uragano: Fenomeno atmosferico scatenato da una depressione molto profonda. La differenza di pres- sione rispetto alle zone circostanti genera venti im- petuosi con andamento a spirale, che cominciano a turbinare verso l’alto quando raggiungono il nucleo della perturbazione. In questo modo danno origine a una struttura di nubi a forte sviluppo verticale (cumu- lonembi) disposta tutto intorno all’occhio del ciclone.

Valore a nuovo: Il valore assicurato senza applicazio- ne del degrado d’uso.

Valore assicurato: Il valore indicato nella fattura d’ac- quisto e nel modulo di adesione, comprensivo di op- tional stabilmente fi ssati (sia per i veicoli nuovi, sia per quelli usati).

Valore commerciale: È il valore che il veicolo ha sul mercato. Per calcolarlo Genertel tiene conto di even- tuali optional documentati e fa riferimento alle quota- zioni:

- della rivista QUATTRORUOTE (editoriale Domus);

- di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUAT- TRORUOTE.

Veicolo (assicurato): L’autovettura, autoambulanza, o autocarro assicurati, indicati nel modulo di adesione.

Voragine: Profonda apertura del terreno determinata da terremoto.

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C. Condizioni di Assicurazione - Ed. 07/2021

Art. 1 - Modalità di adesione alla polizza collettiva e pagamento dei premi A chi si rivolge il prodotto assicurativo Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel Il prodotto assicurativo Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel è rivolto ai dipendenti e ai familiari dei dipendenti del Gruppo FCA e CNH Industrial e delle Società dagli stessi controllate e/o collegate, che acquistano un’autovettura, un’autoambulanza, o un auto- carro fi no a 35 quintali, presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank.

L’acquisto del veicolo può avvenire con o senza contratto di leasing o contratto di fi nan- ziamento. Possono aderire solo gli utilizzatori o i proprietari del veicolo da assicurare che hanno la residenza nelle seguenti zone:

Ia ZONA - Valle d’Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e provincia), Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, To- scana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sicilia (esclusa Catania e provincia), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia).

IIa ZONA - Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari, Catania e relative pro- vince.

IIIa ZONA - Torino, Milano, Roma, Reggio Calabria e relative province.

IVa ZONA - Campania - Puglia.

Che cos’è il prodotto assicurativo Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel è una polizza collettiva ad adesione facoltativa, di cui FCA Bank è la contraente, che nasce per assicurare i rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo assicurato, e più precisamente:

• assicurare il veicolo per i danni diretti e materiali che può subire;

• assicurare il legittimo conducente del veicolo in caso di infortunio dovuto a un inci- dente stradale;

• fornire assistenza legale per tutelare gli interessi dell’assicurato nell’ambito di un sini- stro stradale che coinvolge il veicolo assicurato.

Come aderire e pagare il premio

Per aderire alla polizza collettiva, l’aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario di Coerenza e il modulo di adesione alla polizza collettiva presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank.

FCA Bank, contraente della polizza collettiva, paga a Genertel il premio relativo alla posizio- ne assicurativa dell’aderente in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’assicurazione.

L’aderente deve restituire il premio a FCA Bank attraverso le rate o i canoni del fi nan- ziamento/leasing del veicolo o attraverso le rate di un fi nanziamento della sola polizza, secondo le modalità concordate con FCA Bank al momento dell’adesione.

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia

Se l’aderente sottoscrive e consegna al concessionario convenzionato con FCA Bank il modulo di adesione, la polizza ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del con- tratto di leasing/fi nanziamento del veicolo o di fi nanziamento della polizza stessa, o dal momento della consegna del veicolo all’aderente, se successivo.

Le garanzie furto totale e incendio totale hanno una carenza di 180 giorni, il che signifi ca che la copertura per tali garanzie ha effetto dalle ore 00.00 del centottantunesimo giorno dalla data di attivazione del contratto di fi nanziamento o leasing, o dal momento della consegna del veicolo assicurato all’aderente, se successivo.

La polizza resta valida per tutta la durata indicata nel modulo di adesione. La durata della polizza non può essere superiore alla durata del contratto di leasing/fi nanziamento del veicolo o di fi nanziamento della polizza, al termine del quale termina senza bisogno che l’aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto.

La polizza può avere una durata variabile da un minimo di 12 a un massimo di 96 mesi. Se sono presenti le garanzie Collisione o Kasko, la durata massima è di 61 mesi.

N ORME COMUNI N ORME COMUNI

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

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Art. 3 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifi che garanzie, l’assicurazione vale in:

• Italia e Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);

• Andorra;

• Città del Vaticano;

• Islanda;

• Liechtenstein;

• Norvegia;

• Principato di Monaco;

• Repubblica di San Marino;

• Regno Unito;

• Serbia;

• Svizzera.

La prestazione relativa all’auto sostitutiva opera solo in Italia.

Art. 4 - Beni assicurabili Quali beni sono assicurabili

Genertel assicura i veicoli nuovi, usati o km zero che l’aderente acquista presso i conces- sionari autorizzati FCA, con o senza un contratto di leasing o un contratto di fi nanziamento.

Sono assicurabili i seguenti tipi di veicolo:

• autovetture;

• autocarri fi no a 35 quintali;

• autoambulanze;

solo se sono:

• immatricolati in Italia;

• a uso privato, a uso noleggio (con o senza conducente) o a uso speciale (per le sole autoambulanze).

Quali beni non sono assicurabili Non sono assicurabili i veicoli:

• di marca Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Mercedes, Porsche, Rolls Royce;

• con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;

• con targa estera;

• senza targa e/o con targa prova;

• adibiti a uso scuola guida;

• adibiti a uso taxi.

Art. 5 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l’assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 6 - Titolarità dei diritti che nascono dalla polizza

In caso di danni che derivano dalle garanzie Furto e incendio, Eventi naturali e sociopo- litici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko, vale quanto descritto sotto.

• Per i veicoli acquistati con un contratto di leasing, in caso di danno totale Genertel verifi - ca i danni e comunica l’esito delle sue valutazioni a FCA Bank. Le valutazioni effettuate in questo modo sono vincolanti anche per l’aderente, che non può impugnarle. In caso di perdita totale, il benefi ciario dell’indennizzo è FCA Bank. In caso di danno parziale, il be- nefi ciario è l’aderente, a cui Genertel liquida l’indennizzo dopo il nulla osta di FCA Bank.

• Negli altri casi Genertel verifi ca i danni e comunica l’esito delle sue valutazioni all’ade- rente, che è anche il benefi ciario dell’indennizzo. Le valutazioni effettuate in questo modo sono vincolanti anche per FCA Bank, che non può impugnarle. L’aderente può delegare la carrozzeria convenzionata a incassare direttamente da Genertel l’indenniz- zo per le riparazioni sul veicolo. In tal caso, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui è indicato l’importo delle riparazioni effettuate e concordate dalla carrozzeria con il perito di Genertel, e inviare a Genertel una copia della fattura.

In caso di danni che derivano da garanzie diverse da quelle elencate sopra, Genertel verifi - ca e liquida i danni, e comunica l’esito delle sue valutazioni all’assicurato.

DOVE VALE LA COPERTURA?

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

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Art. 7 - Rinuncia al diritto di surroga

Ai sensi del Codice Civile, Genertel ha diritto di agire nei confronti del responsabile del danno1 per recuperare da lui le somme liquidate in caso di sinistro. Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia a questo diritto nei confronti dell’aderente, delle persone che convivono con lui e dei suoi dipendenti.

Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Cosa deve fare l’aderente

L’aderente deve dare informazioni esatte, complete ed esaustive per permettere a Gener- tel di valutare correttamente il rischio da assicurare.

Quali conseguenze possono esserci?

Se le dichiarazioni rese al momento dell’adesione sono inesatte o reticenti, l’assicurato rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo, e si può arrivare anche alla cessazione dell’assicurazione, come previsto dal Codice Civile2.

Art. 9 - Aggravamento del rischio Cosa deve fare l’aderente?

L’aderente deve informare subito Genertel per iscritto di qualunque modifi ca nei dati co- municati al momento dell’adesione. Ogni cambiamento, infatti, potrebbe comportare un aggravamento del rischio.

Quali conseguenze possono esserci?

Se Genertel non sa dell’aggravamento del rischio, o se non lo accetta, l’assicurato rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo e si può arrivare anche alla cessazione dell’assicurazione, come previsto dal Codice Civile3.

Art. 10 - Nullità della polizza

L’assicurato perde ogni diritto all’indennizzo nei seguenti casi:

• se ingigantisce con dolo l’ammontare del danno;

• se dichiara che nel sinistro sono andate distrutte o perse cose che al momento del sinistro non esistevano;

• se nasconde, sottrae o manomette cose che in realtà non hanno subito danni a seguito del sinistro;

• se porta come evidenza del sinistro o dei danni subiti documenti falsi o alterati;

• se usa mezzi fraudolenti;

• se altera con dolo le tracce o i residui del sinistro;

• se facilita il progredire del sinistro, aggravandone le conseguenze.

Art. 11 - Estinzione anticipata del contratto di leasing/fi nanziamento e cessazione del rischio

Genertel prevede la risoluzione della polizza prima della scadenza concordata nei seguenti casi:

estinzione anticipata volontaria del contratto di fi nanziamento/leasing del veicolo o del contratto di fi nanziamento della sola polizza; in questo caso Genertel risolve la polizza dalle ore 24 del giorno in cui l’aderente estingue il fi nanziamento o il leasing.

Quando estingue il fi nanziamento, l’aderente può scegliere di mantenere la polizza attiva fi no alla scadenza indicata nel modulo di adesione; l’aderente non ha questa possibilità in caso di leasing.

• cessazione del rischio, ossia:

- trasferimento della residenza dell’aderente all’estero;

- vendita, consegna in conto vendita o riscatto del veicolo assicurato;

- demolizione, distruzione o rottamazione del veicolo assicurato;

- esportazione defi nitiva del veicolo assicurato;

- cessazione della circolazione del veicolo assicurato;

- danno totale (coperto dall’assicurazione) al veicolo assicurato.

In questi casi, Genertel risolve la polizza dalle ore 24 del giorno in cui riceve dall’a-

1 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile

2 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1894 “Assicurazione in nome o per conto di terzi”

3 Art. 1898 “Aggravamento del rischio”

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derente la documentazione relativa all’evento (vendita, danno totale ecc.); solo in caso di furto, la risoluzione ha effetto dalle ore dalle 24 del giorno in cui l’aderente fa la denuncia alle autorità.

Come si calcola il rimborso

Quando risolve la polizza, Genertel rimborsa all’aderente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di FCA Bank, calcolando il rimborso a partire dal mese successivo rispetto al giorno della risoluzione. Questo avviene sia a seguito di cessazione del rischio, sia a seguito di estinzione anticipata volontaria del contratto di fi nanziamento/

leasing.

Tuttavia, se risolve la polizza a seguito di un danno totale (coperto dalla polizza) al veico- lo assicurato, e solo in quel caso, Genertel rimborsa all’aderente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di FCA Bank, calcolando il rimborso a partire dall’annualità assicurativa successiva al giorno dell’evento.

Art. 12 - Diritto dell’aderente al ripensamento

L’aderente può esercitare il diritto di ripensamento entro 60 giorni dal giorno in cui ade- risce all’assicurazione, solo se non ci sono stati sinistri. In caso di ripensamento Genertel risolve l’assicurazione e rimborsa all’aderente, per il tramite di FCA Bank, il premio pagato al netto delle imposte.

L’aderente deve comunicare il ripensamento a Genertel, per il tramite di FCA Bank, in- viando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a FCA Bank S.p.A. Customer Care Insurance - Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino, o una PEC all’indirizzo fcabank.customer.care.insurance@pec.Fcagroup.com.

Art. 13 - Recesso

Se la polizza ha una durata pari o superiore a 24 mesi, Genertel applica uno sconto sul premio, come indicato nel modulo di adesione. A fronte di tale sconto, l’aderente è vincolato fi no alla scadenza indicata nel modulo di adesione. Se la polizza dura più di 5 anni, l’aderente può recedere solo dopo 5 anni dalla decorrenza. Trascorsi i primi 5 anni, l’aderente può recedere a ogni scadenza annuale con un preavviso di almeno 60 gior- ni rispetto alla scadenza di riferimento. In caso di recesso Genertel risolve l’assicura- zione e rimborsa all’aderente, per il tramite di FCA Bank, il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

L’aderente deve comunicare il recesso a Genertel, per il tramite di FCA Bank, invian- do una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a FCA Bank S.p.A. - Customer Care Insurance - Corso Orbassano, 367 Porta 12 - 10137 Torino, o una PEC all’indirizzo fcabank.customer.care.insurance@pec.Fcagroup.com.

Art. 14 - Sospensione e trasferimento della polizza

Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza o spostarla su un altro veicolo.

Art. 15 - Altre assicurazioni

Quando avviene un sinistro, l’assicurato deve comunicare a Genertel tutte le altre assicura- zioni esistenti e le relative coperture, come previsto dal Codice Civile4.

Art. 16 - Oneri fi scali

Tutti gli oneri fi scali sono a carico di FCA Bank.

Art. 17 - Foro competente

Il foro competente per le controversie che riguardano l’esecuzione del contratto è quello del luogo in cui l’assicurato ha la residenza, il domicilio o la sede legale.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dal set informativo, valgono le norme di legge italiane.

4 Art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori” – Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”

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Art. 19 - Modalità di reclamo A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;

• Tramite il sito internet della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;

• Via mail all’indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un mas- simo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al compor- tamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione

“Per i consumatori - Reclami”.

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscon- tro fornito;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l’aderente deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, con- sultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

L’aderente può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l’aderente non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbitrale, per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, l’aderente può presentare reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://

ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-fi nance/consumer-fi nance-and- payments/retail-fi nancial-services/fi nancial-dispute-resolution-network-fi n-net/fi n-netnet- work/members-fi n-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 21 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a pa- gare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Gener- tel a sanzioni anche fi nanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fi ni contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulen-

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

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za e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fi ne di prestarle consulenza; (2)

(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)

(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)

(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)

(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le fi nalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; mentre per le fi nalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta ge- stione. La informiamo quindi che per le fi nalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafi ci e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fi ni statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografi ca del veicolo al solo fi ne di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in con- tratto, potranno essere comunicati a terzi per le fi nalità e nei limiti di quanto sopra indica- to. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.

Diritti dell’interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricor- rano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifi ca, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, non- ché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fi ni commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.

com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021”.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della fi nalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le fi nalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effi cacia del contratto o, in caso di con- testazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifi che normative di settore.

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Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3). Trasferimento dei dati all’estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifi co rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifi che e aggiornamenti dell’Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifi ca, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profi lazione, impiegati per migliorare l’esperien- za di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funziona- mento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per fi nalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profi lazione;

- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;

- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafi ci e identifi cativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fi scali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi fi nanziari, società esterne ai fi ni di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplifi cativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adem- pimento di specifi ci obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fi duciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autoffi cine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicu- rative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, fi nanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certifi cazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine,

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IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Art. 1.1 Pacchetti e garanzie acquistabili

Il prodotto Protection Dipendenti 6 mesi by Genertel comprende un pacchetto base, che l’aderente può estendere con due garanzie opzionali.

PACCHETTO BASE.

Il Pacchetto Base comprende le seguenti garanzie:

• Furto e Incendio (che include il Ricorso terzi da incendio);

• Eventi naturali e sociopolitici;

• Rottura cristalli;

• Danni accessori;

• Auto sostitutiva;

• Infortuni del conducente;

• Tutela legale.

GARANZIE OPZIONALI

Il prodotto prevede due garanzie opzionali che l’aderente può scegliere di acquistare in alternativa tra loro e in abbinamento al Pacchetto Base:

• Collisione;

• Kasko.

Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti previsti, i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicu- rato in conseguenza di:

a) furto del veicolo o di sue parti;

b) incendio con sviluppo di fi amma;

c) esplosione o scoppio;

d) azione del fulmine;

e) urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada che avvengono durante la circolazio- ne del veicolo successiva al furto.

Genertel indennizza il furto di apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se questi sono stabilmente fi ssati al veicolo, fi no a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi l’assicurato deve dimostrare che i beni sottratti esistevano presentando a Genertel la documentazione re- lativa all’acquisto.

La garanzia furto indennizza solo la sottrazione dei beni. Se ci sono danneggiamenti al veicolo che derivano dal furto, compiuto o anche solo tentato, Genertel li assimila a danni da vandalismo e li indennizza perciò con la garanzia Eventi naturali e sociopolitici.

Genertel indennizza inoltre, nei limiti previsti, i danni diretti e materiali causati a beni mobili e immobili di terzi (c.d. “Ricorso Terzi”) dall’incendio del veicolo assicurato.

Il Ricorso Terzi opera per tutelare la Responsabilità Civile dell’assicurato solo quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi di legge, e in ogni caso fuori dalle aree aeroportuali.

SEZIONE 1

SEZIONE 1

PACCHETTI E GARANZIE ACQUISTABILI PACCHETTI E GARANZIE ACQUISTABILI

CHE COSA È ASSICURATO?

SEZI ONE 2

SEZI ONE 2

FURTO E INCENDIO FURTO E INCENDIO

La garanzia è sempre inclusa e operante.

CHE COSA È ASSICURATO?

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Art. 2.2 - Somma assicurata e massimale

La somma assicurata e il massimale sono il limite massimo di indennizzo per ciascun si- nistro. La somma assicurata per le garanzie Furto e Incendio è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di fi nan- ziamento/leasing alla voce “Prezzo di Vendita” o “Valore della Fornitura”. Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d’acquisto.

Il massimale per il Ricorso Terzi è pari a 50.000 euro per sinistro.

Art. 2.3 - Eventi non assicurati

La garanzia non opera in caso di dolo o colpa grave:

• dell’aderente;

• delle persone che convivono con lui;

• dei suoi dipendenti;

• dei trasportati;

• delle persone che l’aderente incarica alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

Art. 2.4 - Esclusioni

Con questa garanzia Genertel non indennizza:

a) i danni che avvengono in conseguenza di incendi dolosi o atti vandalici, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;

b) i danni che si verifi cano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

c) le bruciature che non derivano da incendio con sviluppo di fi amma;

d) i danni all’impianto elettrico del veicolo che derivano da fenomeni elettrici, anche se la causa che origina tali fenomeni è prevista nell’oggetto dell’assicurazione;

e) i danni che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni similari ai cristalli del veicolo assicurato;

f) i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;

g) i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove uffi ciali, prove libere e allenamenti e alle verifi che preliminari e fi nali previste nel regolamento particolare di gara;

h) i danni ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari che non sono stabilmente fi ssati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;

i) i danni che derivano da una custodia negligente del veicolo assicurato.

Inoltre, per il ricorso terzi, Genertel non indennizza i danni alle cose che l’assicurato ha in uso, custodia o possesso.

Art. 2.5 - Scoperto e minimo

La garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato in caso di sinistro. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile.

Furto totale o incendio totale

In caso di furto o incendio totali la garanzia prevede:

• uno scoperto del 20% per le zone I, II e III;

• uno scoperto del 30% per la zona IV.

Genertel liquida l’indennizzo al netto dello scoperto

Se entro sette mesi dal sinistro l’aderente riacquista un altro veicolo presso la rete di conces- sionari convenzionata con FCA o FCA Bank, Genertel azzera lo scoperto per le zone I, II e III e applica uno scoperto del 15% per la zona IV.

In questo caso, Genertel liquida all’aderente la differenza di importo relativa allo scoperto solo se riceve dall’aderente:

• la fattura di riacquisto, entro sette mesi dal sinistro;

l’ordine di riacquisto entro sette mesi dal sinistro, seguito in un secondo momento dalla fattura (che, solo in questo caso, può arrivare a Genertel anche dopo i sette mesi previsti).

CHE COSA NON È ASSICURATO?

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

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In entrambi i casi, Genertel liquida all’aderente la differenza di importo relativa allo scoper- to solo dopo che ha ricevuto la fattura di riacquisto.

Furto parziale o incendio parziale

In caso di furto o incendio parziali, la garanzia prevede uno scoperto del 10% con un mi- nimo di 250 euro per le zone I, II e III. Per la zona IV Genertel porta lo scoperto al 20%

e il minimo a 500 euro. Genertel raddoppia i minimi previsti se l’aderente non fa riparare il veicolo o se lo fa riparare fuori dalla rete FCA. I marchi Jaguar e Land Rover fanno eccezione perché per le riparazioni devono utilizzare la rete Jaguar e Land Rover. Il marchio Maserati può utilizzare sia la rete Maserati, sia la rete FCA.

Ricorso terzi

La garanzia Ricorso Terzi non prevede scoperti, minimi o franchigie.

COSA FACCIO IN CASO DI FURTO FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per l’indennizzo del danno

invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com, insie- me alla denuncia che hai fatto all’autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank

In caso di furto totale, se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello che ti hanno rubato, Gener- tel azzera lo scoperto.

COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO INCENDIO?

Segnala l’incendio

• allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l’intervento dei Vigili del Fuoco, indicando loro il luogo dell’incidente.

Avvia la procedura per l’indennizzo del danno

• invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete di concessionari convenzionata con FCA o FCA Bank

Se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello che ha subito un danno totale, Genertel azzera lo scoperto.

COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI FURTO O INCENDIO TOTALI?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento totale del veicolo assicurato a seguito di furto o incendio (l’esempio si riferisce a un danno che avviene nel periodo in cui è garantito il valore a nuovo) Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito di sinistro: 20.000 euro Senza riacquisto:

Scoperto: 20% (euro 20.000*20%= 4.000 euro) senza alcun minimo Parte di danno a carico di Genertel: 16.000 euro

Parte di danno a carico dell’assicurato: 4.000 euro Con riacquisto:

Scoperto: 0% senza alcun minimo

Parte di danno a carico di Genertel: 20.000 euro Parte di danno a carico dell’assicurato: 0 euro

(20)

Art. 2.6 - Ritrovamento del veicolo

Se l’assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

• informare Genertel;

• inviare a Genertel la documentazione sul ritrovamento che le autorità gli hanno rila- sciato.

L’assicurato ha questi obblighi sempre: sia prima, sia dopo la liquidazione dell’indennizzo.

Se il veicolo viene recuperato dopo la liquidazione, l’assicurato può scegliere di:

• rientrare in possesso del veicolo. Può farlo entro 7 giorni da quando viene a sapere che è stato ritrovato. In questo caso deve informare Genertel e rimborsare l’indennizzo che ha ricevuto come liquidazione per il furto.

• non conservare la proprietà del veicolo, comunicando la sua decisione a Genertel entro 7 giorni. In questo caso, o se entro i 7 giorni non riceve alcuna comunicazione, Genertel può vendere il veicolo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell’indennizzo.

Se l’assicurato non rispetta gli obblighi previsti, restano a suo carico eventuali spese o danni economici causati per questo a Genertel.

COSA FACCIO IN CASO DI DANNO PARZIALE DA FURTO DANNO PARZIALE DA FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare le parti rubate del tuo veicolo.

Avvia la procedura per l’indennizzo del danno

invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com, insieme alla denuncia fatta all’autorità.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati) In caso di danno parziale da furto Genertel applicherà uno scoperto più basso.

COSA FACCIO IN CASO DI DANNO PARZIALE DA INCENDIO DANNO PARZIALE DA INCENDIO?

Segnala l’incendio

• allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l’intervento dei Vigili del Fuoco, indicando loro il luogo dell’incidente.

Avvia la procedura per l’indennizzo del danno

• invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo sinistrifcab@doublesinsurance.com.

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Recati presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati) In caso di danno parziale da incendio Genertel applicherà uno scoperto più basso.

COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO LO SCOPERTO E IL MINIMO IN CASO DI FURTO O INCENDIO PARZIALI?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento parziale del veicolo assicurato a seguito di furto o incendio

Somma assicurata: 20.000 euro Danno a seguito di sinistro: 1.000 euro

Riparazione presso la rete autorizzata prevista per il veicolo assicurato (FCA, Jaguar, Land Rover, o Maserati) Scoperto: 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 750 euro

Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Riparazione fuori dalla rete autorizzata o nessuna riparazione

Scoperto: 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 500 euro (250*2 perché viene raddoppiato) Parte di danno a carico di Genertel: 500 euro

Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

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