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Lavoro nero: le precisazioni contenute nella R.M. n. 211/2009

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Lavoro nero: le precisazioni contenute nella R.M. n. 211/2009

di Roberta De Marchi

Pubblicato il 25 settembre 2009

molte sono le modifiche che nel tempo hanno interessato le sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari e quelle concernenti gli organi competenti alla loro applicazione. Chiarimenti in ordine all’applicazione concreta del principio del favor rei

Come è noto, l’art. 36-bis, del D.L. n. 223/2006, inserito dalla legge di conversione, n. 248/2006, al comma 7, lettere a) e b), ha modificato, a far data dal 12 agosto 2006, rispettivamente, i commi 3 e 5 dell’art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L.

23 aprile 2002, n. 73.

Le modifiche apportate interessano le sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari e quelle concernenti gli organi competenti alla loro applicazione:

per effetto della prima modifica, la sanzione prevista dal citato comma 3 per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più fissata in misura proporzionale (“… dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”), ma quantificata in un una somma che varia “…da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo“. Come indicato dagli estensori della circolare n. 28/2006, “la nuova misura sanzionatoria non appare più commisurata al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, ma è determinata in misura fissa, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo”. La modifica introdotta, in pratica, si adegua al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 12 aprile 2005, n.144 che aveva dichiarato incostituzionale l’art.3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nel quale è stata constatata la violazione;

la successiva lettera b) del comma 7 dell’art. 36-bis ha invece modificato il comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 12 del 2002, norma che affidava l’irrogazione della sanzione amministrativa all’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, l’eventuale contenzioso riguardante il provvedimento sanzionatorio ricadeva automaticamente nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, posto che, secondo l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dall’art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, essa comprende “… tutte le controversie aventi ad oggetto … le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari …”. in materia fiscale, contributiva e del lavoro”.

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Nessuna modifica è stata, invece, apportata al comma 4 del predetto articolo 3, in base al quale “alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro”.

Successivamente, l’art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l’art.

36-bis del citato DL n. 223 del 2006, inserendo il comma 7-bis, in base al quale “ l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16”.

Inoltre, l’art. 7, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto la proroga del termine al 30 giugno 2008, per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

Infine, la materia è stata recentemente rivisitata da un nuovo intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 …, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.

Le prime istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 30 maggio 2007 sono state ritenute superate dalla stessa Amministrazione finanziaria, che con il documento di prassi n. 56/E del 24 settembre 2008 ha fornito nuove indicazioni, sull’organo competente all’irrogazione delle sanzioni, sui criteri di commisurazione della sanzione, sui termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione, sulla riscossione delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate, sulla giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle entrate, sulla rappresentanza e difesa in giudizio, sugli strumenti probatori, sull’impugnabilità della sentenza emessa dal Tribunale, sulle controversie pendenti, impugnazione degli atti di riscossione

Le ultime precisazioni delle Entrate

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Con R.M. n. 211/E dell’11 agosto 2009, l’Agenzia delle entrate, ritornando sull’argomento, si è soffermata sulle sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari, alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute da alcune strutture territoriali in ordine all’applicazione concreta del principio del favor rei previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997.

Principi di carattere generale

L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 dispone che “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

La C.M. n. 56/2008, punto 4, ha ritenuto applicabile il principio del favor rei, in considerazione dell’espresso rinvio alle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 472 del 1997 contenuto nel comma 7-bis dell’art. art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sul punto, la Corte di cassazione ha evidenziato “che – salvo che il caso d’intervenuta definitività del provvedimento sanzionatorio – le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio”

(Cass. n. 9217 del 9 aprile 2008).

Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha altresì precisato che l’applicabilità, anche d’ufficio, del principio del favor rei “non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti”

(Cass. n. 25734 del 10 dicembre 2007; cfr. punto 4 della circolare n. 56/E del 2008).

Osserva adesso l’Agenzia nella R.M. n. 211/2009 che al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole al trasgressore, occorre fare riferimento agli stessi criteri utilizzati nel diritto penale, tenendo, peraltro, presente la specificità della materia tributaria (cfr.

circolare n. 180/E del 10 luglio 1998).

In proposito, con sentenza n. 1994 del 25 gennaio 2005, la Corte di cassazione ha affermato che la verifica in ordine alla disposizione più favorevole “deve essere condotta confrontando

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complessivamente e in concreto le due leggi, per scegliere quella la cui integrale applicazione dia un risultato meno gravoso per il reo, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti per il trattamento sanzionatorio, quali la specie e l’entità della pena, la previsione di circostanze attenuanti, le pene accessorie, il termine di prescrizione e altre cause di estinzione del reato, eccetera”. Non è invece possibile, ad avviso del Giudice di legittimità, “combinare un mixtum compositum di disposizioni più favorevoli delle due leggi, perché ciò porterebbe alla inammissibile creazione di una terza legge” .

Ne consegue che, per l’applicazione del principio del favor rei, occorre confrontare, complessivamente e in concreto, la sanzione applicabile in base alle disposizioni normative attualmente in vigore con quella vigente all’epoca della violazione, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per il trattamento sanzionatorio; tra le due sanzioni deve essere irrogata quella che risulta più favorevole al trasgressore.

Ciò posto, la R.M. n. 211/2009 fornisce una serie di precisazioni in ordine alle modalità da osservare in sede di determinazione della sanzione, distinguendo i criteri da adottare per la commisurazione effettuata ai sensi del testo previgente dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002 rispetto a quelli previsti dalla nuova disciplina.

Commisurazione della sanzione ai sensi del testo previgente

Come abbiamo visto, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, prevedeva – nel testo vigente fino all’11 agosto 2006 – una sanzione “dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”.

Tale presunzione assoluta è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta che, con sentenza n.

144 del 12 aprile 2005, che ha ammesso il datore di lavoro a fornire la prova contraria circa l’effettiva durata del lavoro irregolare, rilevando che “la base su cui viene quantificata la sanzione prescinde dalla durata effettiva del rapporto di lavoro per essere ancorata ad un meccanismo di tipo presuntivo. Attraverso tale previsione il legislatore ha evidentemente inteso determinare un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante che siano stati introdotti meccanismi agevolati di varia natura per incentivare l’emersione del lavoro sommerso”.

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Ne consegue che occorre tener conto – per quanto concerne la sanzione applicabile in base al testo previgente dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002 – dell’esistenza di un meccanismo presuntivo per l’individuazione del periodo di lavoro irregolare.

Tuttavia, “qualora il datore di lavoro abbia congruamente provato (e tale prova non sia contrastabile da parte dell’Ufficio) che il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore a quella individuata in base al testo previgente dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002, tale periodo funge da parametro ai fini della commisurazione della sanzione”.

ESEMPIO

Provvedimento di irrogazione sanzioni adottato ai sensi del previgente testo dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002, nel quale sia indicato il periodo di lavoro irregolare dal 1° gennaio fino al 31 maggio 2005. Se, a seguito di elementi offerti dal datore di lavoro, che l’Ufficio ritenga non contrastabili, viene provato che il periodo di lavoro irregolare decorre dal 10 maggio 2005 (e non dal 1° gennaio 2005), tale periodo costituisce il parametro per la commisurazione della sanzione in esame.

Commisurazione della sanzione ai sensi del testo vigente

Ai sensi del testo vigente dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002, la sanzione è determinata in una misura che varia “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

Il nuovo testo prevede oltre alla sanzione variabile da 1.500 a 12.000 euro, una maggiorazione commisurata sulla base di “ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

In sede di quantificazione delle giornate lavorative a cui applicare la maggiorazione di 150 euro, occorre, quindi, tener conto delle risultanze probatorie acquisite, in assenza di un meccanismo presuntivo di individuazione del periodo di lavoro irregolare.

ESEMPIO

Se, oltre alla giornata di lavoro constatata al momento dell’accesso, non risultano altri elementi di prova, anche presuntivi, e non corrisponde a principi di proficuità svolgere ulteriore attività istruttoria per dimostrare il periodo di lavoro effettivo, la maggiorazione della sanzione va calcolata applicando la somma di 150 euro al solo giorno di lavoro effettivo risultante.

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In caso di sanzione già irrogata con provvedimento non ancora divenuto definitivo, la prova eventualmente fornita dall’autore della violazione circa la durata effettiva costituisce parametro di commisurazione della sanzione.

La mancata eccezione o deduzione di concrete circostanze di fatto idonee a dimostrare l’effettivo periodo di lavoro irregolare costituisce un limite alla retroattività degli effetti della sentenza n. 144 del 2005 della Corte costituzionale, come accade nell’ipotesi in cui, nella controversia instaurata avverso la sanzione irrogata ai sensi del testo previgente dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002, il datore di lavoro non abbia sollevato contestazioni in ordine al periodo temporale presuntivamente individuato.

Nel caso in cui “la sanzione sia stata irrogata, ma il provvedimento non sia ancora divenuto definitivo”…. la misura della sanzione va ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza”.

Di contro, in caso di definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione, ad esempio per mancata impugnazione nei termini o per intervenuto giudicato, “la sanzione irrogata secondo la previsione meno favorevole rimane dovuta”.

Commisurazione della sanzione ai fini dell’irrogazione

La circolare n. 56/2008 ha individuato i termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione; in particolare è stato precisato che, per le violazioni constatate nel 2004, nel 2005 e fino all’11 agosto 2006, il provvedimento di irrogazione della sanzione va notificato, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2009, entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2011.

Può pertanto verificarsi che, ad oggi, le sanzioni conseguenti a constatazioni effettuate in applicazione del previgente testo dell’art. 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002 non siano ancora state irrogate.

ESEMPIO

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Atto di constatazione nel quale sia indicato il periodo di lavoro irregolare dal 1° gennaio al 31 maggio 2005 (giorno in cui è stata constatata la violazione), a fronte del quale l’Ufficio debba ora calcolare la sanzione da irrogare in

applicazione del principio del favor rei , e quindi, non vi sia la dimostrazione che il rapporto di lavoro irregolare si sia effettivamente svolto fin dal 1° gennaio dell’anno di constatazione della violazione, occorre confrontare la somma in concreto risultante dall’applicazione della norma vigente fino all’11 agosto 2006 (vale a dire tenendo conto della sanzione

“dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore del costo del lavoro … per il periodo compreso” tra il 1°

gennaio ed il 31 maggio 2005) e quella originata dall’applicazione della norma attualmente vigente (vale a dire tenendo conto della sanzione “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150” per l’unica giornata di lavoro effettivo desumibile dal verbale). Tra le due somme così calcolate va scelta quella di minore importo, in quanto determinata dall’applicazione della sanzione più favorevole al trasgressore.

Roberta De Marchi 25 Settembre 2009

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